Articolo 15 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 14Articolo 16
Versione
30 luglio 1952
Art. 15.
Il Governo della Repubblica 6 autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni eventuale norma legislativa che si rendesse necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' approvato il regolamento del fondo.
Il fondo potra' funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento predetto.
Entrata in vigore il 30 luglio 1952