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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 39805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39805 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: IG AR - Presidente - Sent. n. sez. 2144/25 HE VI CC – 28/11/2025 MO RR - Relatore- R.G.N. 30765/2025 AN EO FA RD ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto nell’interesse di LE TO, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 13/06/2025 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere MO RR;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria e le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c., dal nuovo difensore del ricorrente, avv. Claudio Neri, che ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39805 Anno 2025 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 28/11/2025 2 1. Si procede in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 644 comma 1 cod. pen., 629 cod. pen. e 582, 585 in relazione all’art. 576, comma 1 n. 1 cod. pen., descritti ai capi da 1 a 5 della provvisoria incolpazione. 1.1. Con ordinanza in data 13 giugno 2025, depositata il 28 luglio 2025 e comunicata al difensore il successivo 29 luglio, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione degli arresti domiciliari -per ritenuto difetto dei gravi indizi di colpevolezza- emessa il 3 aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, erano applicate, nei confronti dell’indagato oggi ricorrente, riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza non ravvisati dal G.i.p., le misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla madre di costei e dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. L’esecuzione delle misure coercitive applicate era sospesa fino alla definitività, secondo quanto dispone il comma 3 dell’art. 310 cod. proc. pen. 1.2. Tale ordinanza era impugnata dal ricorrente, che deduceva, con il primo motivo, l’inosservanza della norma processuale, con riferimento agli artt. 272 cod. proc. pen., 13 Cost., 276 e 307 cod. proc. pen., avendo il Tribunale della cautela illegittimamente applicato due diversi presidi cautelari personali, nonostante nessuno dei reati contestati fosse contemplato nell’elenco dell’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., né ricorressero precedenti violazioni alle misure disposte, tali da giustificare un aggravamento del presidio non detentivo. 1.3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nell’applicazione delle misure cautelari, assumendo, in particolare, che l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non abbia un “fondamento logico e giuridico”, né sia argomentata dal Tribunale la necessità di concorrenza dei distinti presidi cautelari. 2. Con memoria, accompagnata da corredo di atti giurisdizionali ulteriori, il nuovo difensore del ricorrente (avv. Claudio Neri) rappresentava che, per effetto di novella iniziativa cautelare, il ricorrente era attualmente ristretto agli arresti domiciliari (elettronicamente presidiati), nell’ambito del medesimo procedimento, in relazione al delitto descritto al capo 6 della incolpazione, fatto diverso ed ulteriore rispetto a quelli oggetto del ricorso di che trattassi. 3. Si è già detto, poco sopra, che il Tribunale per il riesame di Palermo, pronunciandosi sull’appello proposto dal Pubblico ministero territoriale avverso l’ordinanza del giudice per 3 le indagini preliminari, applicava le misure cautelari non detentive poco sopra indicate in forma cumulativa. Il rigetto della mozione cautelare del Pubblico ministero era stato argomentato dal G.i.p. col disconoscimento della prospettata gravità indiziaria per le ipotesi di reato contestate. 4. Il ricorso proposto dalla persona nei cui confronti si svolgono indagini preliminari è fondato, dovendo il Collegio rilevare (anche ), ai sensi degli artt. 591, comma 4 e 609 cod. proc. pen., la inammissibilità della impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza reiettiva del GIP. 4.1. Tale inammissibilità, non rilevata dal Tribunale dell’incidente cautelare, consegue alla natura ellittica della impugnazione di merito del Pubblico ministero;
non avendo l’organo titolare della iniziativa cautelare, in quella sede, punto argomentato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari concrete ed attuali, che devono sostenere la misura richiesta;
eludendo quindi l’obbligo di rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della segnalata attualità delle esigenze cautelari. Il Pubblico ministero di primo grado ha infatti argomentato dettagliatamente in impugnazione solo quanto alla divisata consistenza del grave quadro indiziario. 4.2. Orbene, ha, sul punto, più volte affermato questa Corte che, nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso uno dei presupposti rilevanti della opzione cautelare, ritenendo assorbita l'analisi degli altri, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre esporre elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della ravvisata attualità delle esigenze cautelari, che fuori dalla doppia presunzione declinata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vanno sempre rappresentate esplicitamente e dimostrate sulla base degli atti utilizzabili per la decisione incidentale (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 – 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355, che conferma i precedenti indicati in nota C.E.D. ai numeri Rv. 281010 e 276375; da ultimo v. Sez. 2, n. 38312, del 30/09/2025, Stinghel n.m.). 5. L’ordinanza impugnata, che tale radicale inammissibilità non ha rilevato, va pertanto annullata senza rinvio. 5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. 4 Così deciso il 28 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente MO RR IG AR
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere MO RR;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria e le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c., dal nuovo difensore del ricorrente, avv. Claudio Neri, che ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39805 Anno 2025 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 28/11/2025 2 1. Si procede in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 644 comma 1 cod. pen., 629 cod. pen. e 582, 585 in relazione all’art. 576, comma 1 n. 1 cod. pen., descritti ai capi da 1 a 5 della provvisoria incolpazione. 1.1. Con ordinanza in data 13 giugno 2025, depositata il 28 luglio 2025 e comunicata al difensore il successivo 29 luglio, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione degli arresti domiciliari -per ritenuto difetto dei gravi indizi di colpevolezza- emessa il 3 aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, erano applicate, nei confronti dell’indagato oggi ricorrente, riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza non ravvisati dal G.i.p., le misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla madre di costei e dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. L’esecuzione delle misure coercitive applicate era sospesa fino alla definitività, secondo quanto dispone il comma 3 dell’art. 310 cod. proc. pen. 1.2. Tale ordinanza era impugnata dal ricorrente, che deduceva, con il primo motivo, l’inosservanza della norma processuale, con riferimento agli artt. 272 cod. proc. pen., 13 Cost., 276 e 307 cod. proc. pen., avendo il Tribunale della cautela illegittimamente applicato due diversi presidi cautelari personali, nonostante nessuno dei reati contestati fosse contemplato nell’elenco dell’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., né ricorressero precedenti violazioni alle misure disposte, tali da giustificare un aggravamento del presidio non detentivo. 1.3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nell’applicazione delle misure cautelari, assumendo, in particolare, che l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non abbia un “fondamento logico e giuridico”, né sia argomentata dal Tribunale la necessità di concorrenza dei distinti presidi cautelari. 2. Con memoria, accompagnata da corredo di atti giurisdizionali ulteriori, il nuovo difensore del ricorrente (avv. Claudio Neri) rappresentava che, per effetto di novella iniziativa cautelare, il ricorrente era attualmente ristretto agli arresti domiciliari (elettronicamente presidiati), nell’ambito del medesimo procedimento, in relazione al delitto descritto al capo 6 della incolpazione, fatto diverso ed ulteriore rispetto a quelli oggetto del ricorso di che trattassi. 3. Si è già detto, poco sopra, che il Tribunale per il riesame di Palermo, pronunciandosi sull’appello proposto dal Pubblico ministero territoriale avverso l’ordinanza del giudice per 3 le indagini preliminari, applicava le misure cautelari non detentive poco sopra indicate in forma cumulativa. Il rigetto della mozione cautelare del Pubblico ministero era stato argomentato dal G.i.p. col disconoscimento della prospettata gravità indiziaria per le ipotesi di reato contestate. 4. Il ricorso proposto dalla persona nei cui confronti si svolgono indagini preliminari è fondato, dovendo il Collegio rilevare (anche ), ai sensi degli artt. 591, comma 4 e 609 cod. proc. pen., la inammissibilità della impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza reiettiva del GIP. 4.1. Tale inammissibilità, non rilevata dal Tribunale dell’incidente cautelare, consegue alla natura ellittica della impugnazione di merito del Pubblico ministero;
non avendo l’organo titolare della iniziativa cautelare, in quella sede, punto argomentato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari concrete ed attuali, che devono sostenere la misura richiesta;
eludendo quindi l’obbligo di rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della segnalata attualità delle esigenze cautelari. Il Pubblico ministero di primo grado ha infatti argomentato dettagliatamente in impugnazione solo quanto alla divisata consistenza del grave quadro indiziario. 4.2. Orbene, ha, sul punto, più volte affermato questa Corte che, nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso uno dei presupposti rilevanti della opzione cautelare, ritenendo assorbita l'analisi degli altri, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre esporre elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della ravvisata attualità delle esigenze cautelari, che fuori dalla doppia presunzione declinata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vanno sempre rappresentate esplicitamente e dimostrate sulla base degli atti utilizzabili per la decisione incidentale (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 – 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355, che conferma i precedenti indicati in nota C.E.D. ai numeri Rv. 281010 e 276375; da ultimo v. Sez. 2, n. 38312, del 30/09/2025, Stinghel n.m.). 5. L’ordinanza impugnata, che tale radicale inammissibilità non ha rilevato, va pertanto annullata senza rinvio. 5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. 4 Così deciso il 28 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente MO RR IG AR