Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/05/2026, n. 7959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7959 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07959/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04213/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4213 del 2026, proposto da Generazione Vincente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro n. 10;
nei confronti
RA LI S.p.A., Gi Group S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota del Responsabile Sourcing & Procurement Services di RS S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato LIne in data 30.3.2026 (resa nota a mezzo p.e.c. in data 31.3.2026), con la quale si comunica l’avvenuta aggiudicazione della gara di somministrazione del personale a tempo determinato (CIG B8AA76D229), in favore delle controinteressate, RA LI S.p.A. e Gi Group S.p.A., e si dispone l’accoglimento dell’istanza di oscuramento delle offerte tecniche presentate delle controinteressate;
b) della medesima nota impugnata sub a), nella parte in cui dispone l’accoglimento dell’istanza di oscuramento della RA LI s.p.a. con riferimento agli atti del subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 95 del d.lgs. 36/2023, prodotti in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata nell’ambito dell’istruttoria;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto possa occorrere, della nota di approvazione dei verbali di ricognizione delle offerte, in data 20.3.2026;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO DEL TO all’accesso integrale ai sopradetti documenti oscurati, in favore della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RS S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. RI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Con ricorso ex artt. 116 c.p.a. e 36, comma 4, d.lgs. n. 36/23, la ricorrente ha impugnato le decisioni di oscuramento, a norma dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/23, di parti delle offerte degli operatori economici collocatisi nei primi due posti in graduatoria (RA LI S.p.A. e GI Group S.p.A.), risultati aggiudicatari nella gara indetta dalla RS S.p.A. per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto la somministrazione di personale a tempo determinato.
Col medesimo atto, la ricorrente ha chiesto l’ostensione degli atti del subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 95, d.lgs. n. 36/2023, prodotti da RA LI S.p.A. in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata nell’ambito dell’istruttoria.
2. Con il provvedimento impugnato, la stazione appaltante ha ritenuto che le richieste di oscuramento fossero sorrette da adeguata motivazione (come richiesto dal disciplinare) in ordine a “ i processi, gli strumenti digitali, i flussi operativi, gli algoritmi interni, le pratiche gestionali e i metodi di selezione o monitoraggio che caratterizzano in modo peculiare la propria offerta e che potrebbero essere indebitamente replicati dai concorrenti in caso di ostensione ”.
Quanto alla verifica della sussistenza di cause di esclusione riguardante RA LI S.p.A., la stazione appaltante ha ritenuto che “le dichiarazioni contengono informazioni di carattere ispettivo, disciplinare, previdenziale e fiscale riferite a procedi-menti conclusi, contenziosi pendenti, strategie difensive, dati identificativi di lavoratori, importi contributivi, retribuzioni, accertamenti della Guardia di Finanza, dell’INPS, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate ” .
3. La ricorrente, classificatasi al terzo posto, immediatamente a ridosso delle aggiudicatarie, ha allegato di avere interesse alla conoscenza integrale degli atti al fine di valutare la proposizione di un eventuale ricorso ed ha agito in giudizio, articolando i seguenti motivi:
3.1. “ VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DELL’ART.98 DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRATA MOTIVAZIONE. PERPLESSITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI PAR CONDICIO CHE GOVERNANO LE GARE PUBBLICHE ”.
Deduce la ricorrente che, con riferimento all’oscuramento delle offerte tecniche delle controinteressate, la stazione appaltante avrebbe consentito l’oscuramento integrale delle stesse, pubblicando documenti non intelligibili e fornendo una motivazione stereotipa e non calibrata sul caso di specie, tanto da valere allo stesso modo per le richieste di oscuramento dei primi cinque graduati nonostante la diversità di fattispecie. Prosegue la ricorrente che sarebbe del tutto inverosimile che le decine di pagine che compongono l’offerta tecnica contengano notizie e dati di cui agli artt. 98 del Codice della proprietà industriale e 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/23, vale a dire segreti tecnici, brevetti, formule o dati sensibili. Ciò tanto più in quanto la somministrazione di personale, che costituisce l’oggetto dell’appalto, è un servizio standardizzato, svolto in gran parte con le medesime modalità dai diversi operatori (e di ciò sarebbe sintomatica la motivazione identica resa sulle richieste di oscuramento).
3.2. “ VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE DELL’ART.3 D.LGS. 36/2023 ”.
Evidenzia la ricorrente che, nell’ambito delle gare pubbliche, la trasparenza costituirebbe principio prevalente rispetto alla tutela del know how dei singoli concorrenti. Inoltre, laddove prevalesse incondizionatamente il principio di riservatezza, verrebbe frustrato quello di accesso al mercato di cui all’art. 3, d.lgs. n. 36/23, per l’impossibilità di contestare l’operato della commissione.
Peraltro, nel caso di specie, i criteri di valutazione previsti dal disciplinare in relazione alle offerte tecniche non giustificherebbero l’oscuramento effettuato, giacché nessuno di essi richiederebbe che vengano forniti dati meritevoli di tutela. Si tratta, in particolare, dei criteri da Q1 a Q7, che si riferiscono, rispettivamente, alla gestione del personale somministrato e degli imprevisti, al contenimento del turn over , agli strumenti di reclutamento e selezione del personale, al portale informativo dei servizi migliorativi in favore dei lavoratori somministrati, al monitoraggio e all’attività di on boarding (inserimento dei lavoratori somministrati nell’organizzazione aziendale dell’utilizzatore). Si tratterebbe di criteri che attengono alla modalità di svolgimento del servizio che non presuppongono l’utilizzo di segreti di pratiche riservate, ma che rientrano nell’ordinaria attività di somministrazione del personale e nell’utilizzo di software in uso generalmente a tutti i concorrenti del settore.
3.3. “ ULTERIORE VIOLAZIONE DELL’ART.35, COMMA 2, LETTERA C, NONCHÉ DELL’ART.36 DEL D.LGS. N.36/2023. VIOLAZIONE ART.3 L.7.8.1990N.241. MOTIVAZIONE ERRATA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. PERPLESSITÀ ”.
Quanto all’oscuramento integrale degli atti del sub procedimento di verifica delle dichiarazioni di RA LI S.p.A. in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 95, d.lgs. n. 36/23, sostiene la ricorrente che la tutela del segreto industriale non potrebbe mai giustificarne l’oscuramento, come dimostrato dal disposto dell’art. 35, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/23, che ne prevede soltanto il differimento, e dell’art. 36, che disciplina l’accesso integrale da parte dei primi cinque graduati. A fronte di dichiarati accertamenti fiscali e contributivi, nonché di contestazioni gravi, sarebbe evidente l’interesse della ricorrente a prendere visione dei documenti oscurati, al fine di verificare la correttezza dell’operato della stazione appaltante, che ha ritenuto che la controinteressata abbia adeguatamente definito le predette vicende contenziose.
4. Si è costituita in giudizio RS S.p.A., concludendo per il rigetto del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. I motivi di ricorso sono fondati nei termini che seguono.
6.1. Premesso che “ deve ribadirsi la tendenziale prevalenza sulla tutela del segreto commerciale delle esigenze di difesa dell'operatore economico risultato secondo in graduatoria, le quali sono sostanzialmente in re ipsa in tale collocazione ” (Cons. St., sez. III, n. 9515/25), ai fini della limitazione di un concorrente in una gara pubblica all’accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengano al proprio know-how , nel senso che è necessario “ che sussista un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva ” (T.A.R. Liguria, sez. I, n. 1332/25).
Ne deriva che non è legittima una modalità di oscuramento dei dati, come quella in esame, sintetica e globale, per categorie di informazioni, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal disciplinare, e non già analitica e specificamente riferita a specifici e ben individuati elementi dell’offerta da ritenersi riservati.
Tale modalità è, infatti, idonea a comprimere in modo assoluto, nel bilanciamento di interessi, in violazione del principio di proporzionalità, il diritto di difesa del controinteressato sostanziale, costretto a proporre un ricorso al buio per far valere le proprie ragioni.
Ciò vale, mutatis mutandis , anche per quanto concerne gli atti del subprocedimento di verifica dei requisiti ex art. 95, d.lgs. n. 36/23 (oggetto di oscuramento con le medesime modalità), posto che il concorrente che si assuma leso deve essere in grado di verificare, agli stessi fini, l’operato della stazione appaltante.
6.2. Quale effetto conformativo della presente sentenza, RS S.p.A. dovrà procedere all’eventuale oscuramento di dati e informazioni soltanto se specificamente individuate nelle relative istanze, nei suindicati termini, e, ove generiche, ad ostendere senz’altro gli atti senza procedere ad alcun oscuramento.
7. Tenuto conto della complessità della lite, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate; contributo unificato refuso da RS S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
RI LL, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RI LL | RI RI |
IL SEGRETARIO