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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di NI NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. Marco Ammannato, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 19 dicembre 2022 dal Tribunale di Milano nei confronti di NO NI, per i reati di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5198 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 09/01/2025 2. Ha proposto ricorso per cassazione NO NI, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 640 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri. In primo luogo, vertendosi in tema di truffa contrattuale, sussisterebbe un contrasto giurisprudenziale tra un risalente indirizzo, che affermava la possibile rilevanza penale dell'attività fraudolenta anche nella fase dell'esecuzione contrattuale, e un orientamento più recente che, in tal caso, postulerebbe invece la necessità di un'ulteriore attività dispositiva da parte della persona offesa. In ogni caso, nelle condotte accertate non potrebbe ravvisarsi alcuna connotazione ingannatrice, posto che i contatti tra i richiedenti il finanziamento e NI erano discesi dalla presentazione di Assoimprese, che l'imputato aveva sempre rappresentato chiaramente alle controparti tutti i dettagli tecnici delle complesse operazioni finanziarie, che ogni circostanza successiva al rilascio della promissory note e della fideiussione costituirebbe un mero post factum. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce ancora la violazione dell'art. 640 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza di un ingiusto profitto. L'imputato, viceversa, non avrebbe tratto alcun vantaggio finanziario dalle due promissory notes (una restituita al legittimo proprietario nella sua integralità, l'altra sottoposta a sequestro e quindi mai negoziata) e dalle due polizze fideiussorie (che avrebbero potuto essere sottoscritte con qualsiasi altra impresa assicuratrice) e non avrebbe percepito alcunché dagli ulteriori esborsi delle persone offese (in quanto in favore dell'Amministrazione fiscale e del notaio rogante). 3. All'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Per quanto attiene al primo motivo, deve sottolinearsi innanzitutto come, sotto l'abito della violazione di legge, la difesa in realtà solleciti surrettiziamente un'integrale nuova ponderazione del compendio istruttorio, non consentita nel giudizio di legittimità. 2 2.1. Con più che adeguata motivazione, i giudici di appello hanno ricostruito la vicenda storica in maniera coerente con le emergenze CE e conforme ai principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte regolatrice. Secondo le sentenze di merito, due imprese in crisi di liquidità (Edilcommerciale Sabotino Srl e New Deal Srl) erano state indirizzate dal presidente di un'associazione imprenditoriale verso l'imputato, amministratore unico e legale rappresentante di Key Project Financing - KPF TD, società di diritto britannico, con sede principale nel Regno Unito e sede secondaria a Milano (risultata poi una domiciliazione meramente virtuale, per il tramite di una società di servizi). Nella fase precontrattuale, NI, con modalità speculari per entrambe le imputazioni, promise la concessione da parte di terzi soggetti dei finanziamenti richiesti, per importi consistenti, previa stipula con la sua società di un contratto di agevolazione di credito (che presupponeva, come duplice garanzia, la sottoscrizione di una promissory note e di una polizza fideiussoria). Nel corso del rogito, sarebbero state poste in essere ulteriori condotte decettive, consistite nell'apporre condizioni aggiuntive (in particolare, l'individuazione unilaterale della finanziaria che avrebbe rilasciato la polizza fideiussoria). Sino alla formalizzazione del contratto e anche in seguito, NI assicurò reiteratamente alle controparti la certa e tempestiva erogazione dei crediti, con costante riferimento, dall'alto della sua pretesa professionalità, a complessi meccanismi di reperimento dei fondi con strumenti dematerializzati, tramite la piattaforma Bloomberg, mediante modalità particolarmente sicure, celeri ed efficienti. I finanziamenti, invece, non furono mai concessi e, alle sollecitazioni delle controparti contrattuali, l'imputato offrì solo risposte defatiganti, mendaci e contraddittorie. Peraltro, non è emersa dall'istruttoria non solo l'esistenza di alcuna provvista presso gli istituti di credito italiani e ucraini indicati dall'imputato quali enti erogatori, ma neppure la pregressa stipulazione da parte di KPF di analoghi contratti di agevolazione creditizia poi andati effettivamente a buon fine, prima o dopo i fatti che qui occupano (nonostante si trattasse di operazioni necessariamente tracciate). La difesa, durante la discussione, ha richiamato, in senso contrario, la testimonianza resa dal notaio, che avrebbe riferito di aver rogato altri simili contratti con NI, ma, da un lato, non è possibile nel giudizio di legittimità procedere a una nuova ponderazione della piattaforma probatoria e, dall'altro, i giudici di merito hanno pesantemente stigmatizzato la terzietà del professionista, e dunque la sua credibilità soggettiva, vieppiù in assenza di riscontri documentali sul punto. La vicenda così ricapitolata è stata correttamente sussunta nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., sulla scorta di plurimi elementi giudicati complessivamente come parte di un unico «ordito ingannatorio». Fermo restando 3 che l'ausilio offerto dal presidente di Assoimprese e dal notaio rogante potrebbe dare adito a Più di una perplessità, in quanto oggettivi contributi allà perpetrazione del fatto, la sentenza impugnata evidenzia come l'intera trattativa sia stata svolta direttamente dall'imputato, come attestato anche dalla cospicua documentazione agli atti. Le persone offese sarebbero state altresì sollecitate in maniera stringente e non superabile - dato che il nominativo della società era già stato inserito nella bozza contrattuale predisposta dal notaio - a rivolgersi, per ottenere la polizza fideiussoria, alla IR RI RI TD (poi risultata anch'essa riconducibile al medesimo NI, per il tramite di schermi societari). Le controparti, si nota, in gravi condizioni finanziarie, non avevano in pratica margini di manovra negoziale e proprio su tale posizione fortemente asimmetrica fece leva l'imputato per guidare la contrattazione verso gli esiti da lui voluti, avendo carpito la loro fiducia tramite una soltanto apparente dimostrazione di serietà e di rodata competenza nella finanza internazionale. Le «fumose spiegazioni e rassicurazioni dell'imputato» in ordine alle cause della mancata concessione dei finanziamenti, nonostante il puntuale adempimento di ogni incombente, sono state reputate non - come ritiene la difesa - un ulteriore segmento della condotta decettiva, bensì come la prova a posteriori dell'elemento soggettivo, ovvero della originaria volontà di creare una falsa rappresentazione, preordinata ad ingannare le controparti, conducendole alla stipula dei contratti fraudolenti. Neppure l'astratta l'idoneità allo scopo della formula negoziale proposta dall'imputato - e, secondo la difesa, asseverata, o comunque, non contestata dai consulenti delle persone offese - incide su tali conclusioni, posto che l'illiceità della condotta truffaldina si fonda sulla falsa rappresentazione di una (inesistente) struttura imprenditoriale di alto livello esperta nell'ottenimento e nella collocazione di strumenti finanziari. 2.2. Questa ricostruzione, impermeabile allo scrutinio di legittimità, è, come detto, del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza in tema di truffa. In primo luogo, la condotta, come sopra descritta, nel suo complesso, è inequivocabilmente riconducibile alla nozione di "artifici e raggiri": secondo un recente, condivisibile chiarimento sistematico, «l'artificio può essere definito come quell'espediente a mezzo del quale l'agente alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della medesima traendolo in inganno: quindi, il classico comportamento attivo (la cd. mise en scène) [...] La nozione di raggiro sul piano semantico non coincide con quello di artifizio in quanto esso indica quel "comportamento, per lo più di natura verbale, tenuto nei confronti di un determinato soggetto e ispirato ad astuzia o ingegnosità e allo sfruttamento dell'altrui ingenuità o buona fede, che determina nel destinatario un'erronea rappresentazione della realtà, lo scopo di tale comportamento essendo 4 normalmente quello di indurre il destinatario a fare, con proprio danno e con indebito vantaggio della controparte o di un terzo, qualcosa che egli altrimenti non farebbe nello stesso modo". Se così è, il raggiro - a differenza dell'artifizio che comprende sempre una condotta attiva [...] - può indicare un comportamento non necessariamente verbale [...], quindi, anche silenzioso, sebbene ispirato ad astuzia tale da sorprendere la buona fede altrui ed indurre, con il concorso di altre condotte attive, l'altro contraente a fare qualcosa che egli altrimenti non farebbe nello stesso modo» (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, 285442-01, in motivazione). Ciò premesso, non è revocabile in dubbio che, nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri debba necessariamente precedere l'induzione in errore e il conseguimento dell'ingiusto profitto, quale loro necessario antecedente causale (cfr. Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099- 01). Nella truffa contrattuale, fermo l'imprescindibile nesso eziologico così precisato, il comportamento diretto a ingenerare errore, può manifestarsi in ogni fase del rapporto negoziale e - questione inconferente nel caso di specie, in cui la condotta non si è protratta oltre la sottoscrizione dell'atto notarile - anche nel corso dell'esecuzione contrattuale (cfr. Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563-02. Conformi, Sez. 6, n. 9154 del 13/02/2024, Salvatore, non mass.; Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268074-01, in tema di contratti sottoposti a condizione, ovvero ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, ove rilevano anche gli artifici e raggiri posti in essere dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione;
nonché la risalente Sez. 2, n. 4849 del 01/02/1974, Tartaglia, Rv. 127456, citata anche dal ricorrente). 2.3. In conclusione, per entrambi i delitti oggetto di contestazione (replicati tramite un modus operandi sostanzialmente sovrapponibile), la ricostruzione posta alla base della doppia conforme condanna da parte dei giudici di merito mostra con chiarezza come l'attività decettiva sia stata articolata lungo l'intera fase precontrattuale, sino al rogito, ed abbia avuto un inequivoco collegamento eziologico con i successivi atti di disposizione patrimoniale. È, pertanto, del tutto irrelata con il concreto apparato motivazionale la doglianza concernente un - di fatto inesistente - contrasto giurisprudenziale in tema di rilevanza penale degli artifici e raggiri posti in essere successivamente alla conclusione del contratto. La sentenza impugnata evidenzia congruamente il continuum delle condotte dirette prima a carpire la fiducia dei contraenti (piccoli imprenditori in difficoltà economica e non adusi alle sofisticate meccaniche dei circuiti finanziari internazionali) e poi semplicemente a mascherare la volontà di 5 non adempiere, già ben radicata sin dall'inizio, ritardando l'emersione della frode. Rappresenta una riflessione di ordine meramente probatorio, e non un'analisi delle condotte rientranti nel fatto tipico delineato dalla norma incriminatrice, l'aver sottolineato come i maliziosi comportamenti defatigatori vòlti a giustificare malamente i mancati accrediti, confermino ex post la sussistenza del reato. Le specifiche doglianze dell'imputato, dirette a proporre una narrazione alternativa, sono state adeguatamente scrutinate e valutate, nella pienezza della giurisdizione di merito, implausibili, intrinsecamente contraddittorie e slegate dalle concrete emergenze istruttorie. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, l'aver procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto rappresenta, stante la chiara lettera della legge, uno degli elementi che costituiscono il quadruplice evento del delitto. 3.1. In primo luogo, la costante esegesi di legittimità, da cui il Collegio non ha ragioni per discostarsi, afferma che l'ingiusto profitto della truffa contrattuale, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto stesso della stipulazione del contratto, anche a prescindere dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni (Sez. 2, n. 24277 del 12/04/2022, Gribaudo, Rv. 283514-01; Sez. 2, n. 55170 del 25/09/2018, Fiorilli, Rv. 274251-01; Sez. F, n. 51760 del 03/09/2013, Cavalli, Rv. 258068-01; Sez. 5, n. 7193 del 13/01/2006, Leone, Rv. 233633-01. In termini, anche Sez. 2, n. 33588 del 13/07/2023, Colusso, Rv. 285143-01, relativa a una fattispecie concreta in cui erano inesistenti i prodotti finanziari oggetto di negoziazione, di modo che, già al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo, l'agente aveva conseguito l'ingiusto profitto). Addirittura, non escluderebbe l'integrazione del reato neppure l'equilibrio sinallagmatico tra le opposte prestazioni negozialmente pattuite (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258202-01; Sez. 2, n. 14801 del 04/03/2003, De Francesco, Rv. 224759-01). 3.2. Nel caso di specie, sulla scorta delle considerazioni che precedono, costituisce, dunque, atto di disposizione patrimoniale, direttamente causativo del danno e del profitto ingiusto, già la semplice decisione dei decepti di accedere alla proposta contrattuale di NI, aderendo a tutte le singole clausole (ivi compresa quella, precompilata al momento del rogito, che indicava la IR RIn RI come società emittente - non a titolo gratuito - la polizza fideiussoria) e perdendo ogni possibilità di risolvere tempestivamente, altrove e in altro modo, le proprie questioni di illiquidità. Ancora più concretamente, accanto alla lesione della libertà contrattuale, correttamente la Corte territoriale richiama, a p. 13, 6 - il «valore intrinseco indubbio ed elevatissimo» delle «cambiali sottoscritte dalle parti lese», «negoziabili sui mercati esteri», e cedute all'imputate (la funzione sostanzialmente cambiaria delle promissory notes, quali promesse di pagamento di una somma di denaro, era già stata compiutamente illustrata dal primo giudice - cfr. p. 3); - gli importi, pure tutt'altro che trascurabili, versati per il rilascio delle polizze fideiussorie (in particolare, la sentenza del Tribunale - p.
9 - aveva già quantificato tali somme in euro 30.000, versati da Edilcommerciale direttamente a KPF, e in euro 10.000, versati da New Deal alla stessa KPF). Il motivo risulta, pertanto, infondato. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso il 9 gennaio 2025 Il Consigliere estensore il ricorrente al pagamento delle spese La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. Marco Ammannato, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 19 dicembre 2022 dal Tribunale di Milano nei confronti di NO NI, per i reati di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5198 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 09/01/2025 2. Ha proposto ricorso per cassazione NO NI, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 640 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri. In primo luogo, vertendosi in tema di truffa contrattuale, sussisterebbe un contrasto giurisprudenziale tra un risalente indirizzo, che affermava la possibile rilevanza penale dell'attività fraudolenta anche nella fase dell'esecuzione contrattuale, e un orientamento più recente che, in tal caso, postulerebbe invece la necessità di un'ulteriore attività dispositiva da parte della persona offesa. In ogni caso, nelle condotte accertate non potrebbe ravvisarsi alcuna connotazione ingannatrice, posto che i contatti tra i richiedenti il finanziamento e NI erano discesi dalla presentazione di Assoimprese, che l'imputato aveva sempre rappresentato chiaramente alle controparti tutti i dettagli tecnici delle complesse operazioni finanziarie, che ogni circostanza successiva al rilascio della promissory note e della fideiussione costituirebbe un mero post factum. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce ancora la violazione dell'art. 640 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza di un ingiusto profitto. L'imputato, viceversa, non avrebbe tratto alcun vantaggio finanziario dalle due promissory notes (una restituita al legittimo proprietario nella sua integralità, l'altra sottoposta a sequestro e quindi mai negoziata) e dalle due polizze fideiussorie (che avrebbero potuto essere sottoscritte con qualsiasi altra impresa assicuratrice) e non avrebbe percepito alcunché dagli ulteriori esborsi delle persone offese (in quanto in favore dell'Amministrazione fiscale e del notaio rogante). 3. All'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Per quanto attiene al primo motivo, deve sottolinearsi innanzitutto come, sotto l'abito della violazione di legge, la difesa in realtà solleciti surrettiziamente un'integrale nuova ponderazione del compendio istruttorio, non consentita nel giudizio di legittimità. 2 2.1. Con più che adeguata motivazione, i giudici di appello hanno ricostruito la vicenda storica in maniera coerente con le emergenze CE e conforme ai principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte regolatrice. Secondo le sentenze di merito, due imprese in crisi di liquidità (Edilcommerciale Sabotino Srl e New Deal Srl) erano state indirizzate dal presidente di un'associazione imprenditoriale verso l'imputato, amministratore unico e legale rappresentante di Key Project Financing - KPF TD, società di diritto britannico, con sede principale nel Regno Unito e sede secondaria a Milano (risultata poi una domiciliazione meramente virtuale, per il tramite di una società di servizi). Nella fase precontrattuale, NI, con modalità speculari per entrambe le imputazioni, promise la concessione da parte di terzi soggetti dei finanziamenti richiesti, per importi consistenti, previa stipula con la sua società di un contratto di agevolazione di credito (che presupponeva, come duplice garanzia, la sottoscrizione di una promissory note e di una polizza fideiussoria). Nel corso del rogito, sarebbero state poste in essere ulteriori condotte decettive, consistite nell'apporre condizioni aggiuntive (in particolare, l'individuazione unilaterale della finanziaria che avrebbe rilasciato la polizza fideiussoria). Sino alla formalizzazione del contratto e anche in seguito, NI assicurò reiteratamente alle controparti la certa e tempestiva erogazione dei crediti, con costante riferimento, dall'alto della sua pretesa professionalità, a complessi meccanismi di reperimento dei fondi con strumenti dematerializzati, tramite la piattaforma Bloomberg, mediante modalità particolarmente sicure, celeri ed efficienti. I finanziamenti, invece, non furono mai concessi e, alle sollecitazioni delle controparti contrattuali, l'imputato offrì solo risposte defatiganti, mendaci e contraddittorie. Peraltro, non è emersa dall'istruttoria non solo l'esistenza di alcuna provvista presso gli istituti di credito italiani e ucraini indicati dall'imputato quali enti erogatori, ma neppure la pregressa stipulazione da parte di KPF di analoghi contratti di agevolazione creditizia poi andati effettivamente a buon fine, prima o dopo i fatti che qui occupano (nonostante si trattasse di operazioni necessariamente tracciate). La difesa, durante la discussione, ha richiamato, in senso contrario, la testimonianza resa dal notaio, che avrebbe riferito di aver rogato altri simili contratti con NI, ma, da un lato, non è possibile nel giudizio di legittimità procedere a una nuova ponderazione della piattaforma probatoria e, dall'altro, i giudici di merito hanno pesantemente stigmatizzato la terzietà del professionista, e dunque la sua credibilità soggettiva, vieppiù in assenza di riscontri documentali sul punto. La vicenda così ricapitolata è stata correttamente sussunta nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., sulla scorta di plurimi elementi giudicati complessivamente come parte di un unico «ordito ingannatorio». Fermo restando 3 che l'ausilio offerto dal presidente di Assoimprese e dal notaio rogante potrebbe dare adito a Più di una perplessità, in quanto oggettivi contributi allà perpetrazione del fatto, la sentenza impugnata evidenzia come l'intera trattativa sia stata svolta direttamente dall'imputato, come attestato anche dalla cospicua documentazione agli atti. Le persone offese sarebbero state altresì sollecitate in maniera stringente e non superabile - dato che il nominativo della società era già stato inserito nella bozza contrattuale predisposta dal notaio - a rivolgersi, per ottenere la polizza fideiussoria, alla IR RI RI TD (poi risultata anch'essa riconducibile al medesimo NI, per il tramite di schermi societari). Le controparti, si nota, in gravi condizioni finanziarie, non avevano in pratica margini di manovra negoziale e proprio su tale posizione fortemente asimmetrica fece leva l'imputato per guidare la contrattazione verso gli esiti da lui voluti, avendo carpito la loro fiducia tramite una soltanto apparente dimostrazione di serietà e di rodata competenza nella finanza internazionale. Le «fumose spiegazioni e rassicurazioni dell'imputato» in ordine alle cause della mancata concessione dei finanziamenti, nonostante il puntuale adempimento di ogni incombente, sono state reputate non - come ritiene la difesa - un ulteriore segmento della condotta decettiva, bensì come la prova a posteriori dell'elemento soggettivo, ovvero della originaria volontà di creare una falsa rappresentazione, preordinata ad ingannare le controparti, conducendole alla stipula dei contratti fraudolenti. Neppure l'astratta l'idoneità allo scopo della formula negoziale proposta dall'imputato - e, secondo la difesa, asseverata, o comunque, non contestata dai consulenti delle persone offese - incide su tali conclusioni, posto che l'illiceità della condotta truffaldina si fonda sulla falsa rappresentazione di una (inesistente) struttura imprenditoriale di alto livello esperta nell'ottenimento e nella collocazione di strumenti finanziari. 2.2. Questa ricostruzione, impermeabile allo scrutinio di legittimità, è, come detto, del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza in tema di truffa. In primo luogo, la condotta, come sopra descritta, nel suo complesso, è inequivocabilmente riconducibile alla nozione di "artifici e raggiri": secondo un recente, condivisibile chiarimento sistematico, «l'artificio può essere definito come quell'espediente a mezzo del quale l'agente alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della medesima traendolo in inganno: quindi, il classico comportamento attivo (la cd. mise en scène) [...] La nozione di raggiro sul piano semantico non coincide con quello di artifizio in quanto esso indica quel "comportamento, per lo più di natura verbale, tenuto nei confronti di un determinato soggetto e ispirato ad astuzia o ingegnosità e allo sfruttamento dell'altrui ingenuità o buona fede, che determina nel destinatario un'erronea rappresentazione della realtà, lo scopo di tale comportamento essendo 4 normalmente quello di indurre il destinatario a fare, con proprio danno e con indebito vantaggio della controparte o di un terzo, qualcosa che egli altrimenti non farebbe nello stesso modo". Se così è, il raggiro - a differenza dell'artifizio che comprende sempre una condotta attiva [...] - può indicare un comportamento non necessariamente verbale [...], quindi, anche silenzioso, sebbene ispirato ad astuzia tale da sorprendere la buona fede altrui ed indurre, con il concorso di altre condotte attive, l'altro contraente a fare qualcosa che egli altrimenti non farebbe nello stesso modo» (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, 285442-01, in motivazione). Ciò premesso, non è revocabile in dubbio che, nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri debba necessariamente precedere l'induzione in errore e il conseguimento dell'ingiusto profitto, quale loro necessario antecedente causale (cfr. Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099- 01). Nella truffa contrattuale, fermo l'imprescindibile nesso eziologico così precisato, il comportamento diretto a ingenerare errore, può manifestarsi in ogni fase del rapporto negoziale e - questione inconferente nel caso di specie, in cui la condotta non si è protratta oltre la sottoscrizione dell'atto notarile - anche nel corso dell'esecuzione contrattuale (cfr. Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563-02. Conformi, Sez. 6, n. 9154 del 13/02/2024, Salvatore, non mass.; Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268074-01, in tema di contratti sottoposti a condizione, ovvero ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, ove rilevano anche gli artifici e raggiri posti in essere dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione;
nonché la risalente Sez. 2, n. 4849 del 01/02/1974, Tartaglia, Rv. 127456, citata anche dal ricorrente). 2.3. In conclusione, per entrambi i delitti oggetto di contestazione (replicati tramite un modus operandi sostanzialmente sovrapponibile), la ricostruzione posta alla base della doppia conforme condanna da parte dei giudici di merito mostra con chiarezza come l'attività decettiva sia stata articolata lungo l'intera fase precontrattuale, sino al rogito, ed abbia avuto un inequivoco collegamento eziologico con i successivi atti di disposizione patrimoniale. È, pertanto, del tutto irrelata con il concreto apparato motivazionale la doglianza concernente un - di fatto inesistente - contrasto giurisprudenziale in tema di rilevanza penale degli artifici e raggiri posti in essere successivamente alla conclusione del contratto. La sentenza impugnata evidenzia congruamente il continuum delle condotte dirette prima a carpire la fiducia dei contraenti (piccoli imprenditori in difficoltà economica e non adusi alle sofisticate meccaniche dei circuiti finanziari internazionali) e poi semplicemente a mascherare la volontà di 5 non adempiere, già ben radicata sin dall'inizio, ritardando l'emersione della frode. Rappresenta una riflessione di ordine meramente probatorio, e non un'analisi delle condotte rientranti nel fatto tipico delineato dalla norma incriminatrice, l'aver sottolineato come i maliziosi comportamenti defatigatori vòlti a giustificare malamente i mancati accrediti, confermino ex post la sussistenza del reato. Le specifiche doglianze dell'imputato, dirette a proporre una narrazione alternativa, sono state adeguatamente scrutinate e valutate, nella pienezza della giurisdizione di merito, implausibili, intrinsecamente contraddittorie e slegate dalle concrete emergenze istruttorie. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, l'aver procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto rappresenta, stante la chiara lettera della legge, uno degli elementi che costituiscono il quadruplice evento del delitto. 3.1. In primo luogo, la costante esegesi di legittimità, da cui il Collegio non ha ragioni per discostarsi, afferma che l'ingiusto profitto della truffa contrattuale, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto stesso della stipulazione del contratto, anche a prescindere dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni (Sez. 2, n. 24277 del 12/04/2022, Gribaudo, Rv. 283514-01; Sez. 2, n. 55170 del 25/09/2018, Fiorilli, Rv. 274251-01; Sez. F, n. 51760 del 03/09/2013, Cavalli, Rv. 258068-01; Sez. 5, n. 7193 del 13/01/2006, Leone, Rv. 233633-01. In termini, anche Sez. 2, n. 33588 del 13/07/2023, Colusso, Rv. 285143-01, relativa a una fattispecie concreta in cui erano inesistenti i prodotti finanziari oggetto di negoziazione, di modo che, già al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo, l'agente aveva conseguito l'ingiusto profitto). Addirittura, non escluderebbe l'integrazione del reato neppure l'equilibrio sinallagmatico tra le opposte prestazioni negozialmente pattuite (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258202-01; Sez. 2, n. 14801 del 04/03/2003, De Francesco, Rv. 224759-01). 3.2. Nel caso di specie, sulla scorta delle considerazioni che precedono, costituisce, dunque, atto di disposizione patrimoniale, direttamente causativo del danno e del profitto ingiusto, già la semplice decisione dei decepti di accedere alla proposta contrattuale di NI, aderendo a tutte le singole clausole (ivi compresa quella, precompilata al momento del rogito, che indicava la IR RIn RI come società emittente - non a titolo gratuito - la polizza fideiussoria) e perdendo ogni possibilità di risolvere tempestivamente, altrove e in altro modo, le proprie questioni di illiquidità. Ancora più concretamente, accanto alla lesione della libertà contrattuale, correttamente la Corte territoriale richiama, a p. 13, 6 - il «valore intrinseco indubbio ed elevatissimo» delle «cambiali sottoscritte dalle parti lese», «negoziabili sui mercati esteri», e cedute all'imputate (la funzione sostanzialmente cambiaria delle promissory notes, quali promesse di pagamento di una somma di denaro, era già stata compiutamente illustrata dal primo giudice - cfr. p. 3); - gli importi, pure tutt'altro che trascurabili, versati per il rilascio delle polizze fideiussorie (in particolare, la sentenza del Tribunale - p.
9 - aveva già quantificato tali somme in euro 30.000, versati da Edilcommerciale direttamente a KPF, e in euro 10.000, versati da New Deal alla stessa KPF). Il motivo risulta, pertanto, infondato. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso il 9 gennaio 2025 Il Consigliere estensore il ricorrente al pagamento delle spese La Presidente