Art. 2.
Per l'anno 1970 restano ferme, a favore del fondo sociale, le contribuzioni ed i finanziamenti gia' previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 , per l'anno 1969, a carico dello Stato, del fondo adeguamento pensioni nonche' delle altre gestioni di cui all'articolo 3 della legge stessa e da ogni altra disposizione in materia, fatta eccezione per la quota di ammortamento a carico dello Stato che ha termine col 1969 a norma della lettera b) del citato articolo 3, nonche' per la parte della contribuzione di cui alla lettera i) dello stesso articolo, riferibile al contributo individuale dovuto dai lavoratori autonomi liberi professionisti. -
Per l'anno 1970 restano ferme, a favore del fondo sociale, le contribuzioni ed i finanziamenti gia' previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 , per l'anno 1969, a carico dello Stato, del fondo adeguamento pensioni nonche' delle altre gestioni di cui all'articolo 3 della legge stessa e da ogni altra disposizione in materia, fatta eccezione per la quota di ammortamento a carico dello Stato che ha termine col 1969 a norma della lettera b) del citato articolo 3, nonche' per la parte della contribuzione di cui alla lettera i) dello stesso articolo, riferibile al contributo individuale dovuto dai lavoratori autonomi liberi professionisti. -