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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2016 depositato il 22/06/2016
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Folignano - Via Roma, 17 63084 Folignano AP
elettivamente domiciliato presso comune.folignano@emarche.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 209-2015 I.C.I. 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 161-2015 I.C.I. 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 114-2015 I.C.I. 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente Resistente/Appellato: respingere il ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli avvisi di accertamento ICI furono impugnati a suo tempo dalla Ricorrente_1 Ricorrente_1, assumendo che avessero come presupposto un classamento dei fondi errato, per cui pendeva ricorso.
Sospeso il presente procedimento, una volta definito il procedimento pregiudicante, questo è stato riassunto su impulso del Comune di Folignano ente impositore. Verificata la regolarità del contraddittorio la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificato il passaggio in giudicato della controversia che dispone che è giusto il classamento attribuito ai fondi, e quindi è giusta l'Ici imposta su detti fondi per gli anni di riferimento, non resta che respingere il ricorso, con spese in favore del Comune di Folignano.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese di lite in favore del Comune di Folignano, che liquida in euro 290 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2016 depositato il 22/06/2016
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Folignano - Via Roma, 17 63084 Folignano AP
elettivamente domiciliato presso comune.folignano@emarche.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 209-2015 I.C.I. 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 161-2015 I.C.I. 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 114-2015 I.C.I. 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente Resistente/Appellato: respingere il ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli avvisi di accertamento ICI furono impugnati a suo tempo dalla Ricorrente_1 Ricorrente_1, assumendo che avessero come presupposto un classamento dei fondi errato, per cui pendeva ricorso.
Sospeso il presente procedimento, una volta definito il procedimento pregiudicante, questo è stato riassunto su impulso del Comune di Folignano ente impositore. Verificata la regolarità del contraddittorio la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificato il passaggio in giudicato della controversia che dispone che è giusto il classamento attribuito ai fondi, e quindi è giusta l'Ici imposta su detti fondi per gli anni di riferimento, non resta che respingere il ricorso, con spese in favore del Comune di Folignano.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese di lite in favore del Comune di Folignano, che liquida in euro 290 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.