Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01954/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01739/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Taffuri, Giuseppina Torino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del provvedimento di impiego M_D -OMISSIS- e notificato il 20.02.2024 (doc3), nonché di tutti i provvedimenti ed atti ad esso precedenti e/o connessi. Specificamente gli atti nn. M_D -OMISSIS-(doc4), M_D -OMISSIS- (rigetto); M_D -OMISSIS-, notificato il 2.02.2024, nonché M_D -OMISSIS-, notificato il 15.01.2024 (doc5). Tutti i provvedimenti in relazione alla Direttiva P001, dell'E.I., edizione 2021, relativamente al Cap. 5, par. 5.1.4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa EL AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente agisce, in via principale, per l’annullamento, unitamente agli atti presupposti, dei provvedimenti di impiego di autorità presso la sede di Roma (M_D -OMISSIS-; M_D -OMISSIS-) e del successivo provvedimento di impiego (M_D -OMISSIS-) presso la sede di Serre, con conseguente ordine all’Amministrazione di disporre il trasferimento alla diversa sede di Maddaloni. Chiede, in subordine, l’accertamento della qualificazione del predetto ultimo provvedimento quale “trasferimento d’autorità”, con condanna al pagamento dei benefici di cui all’art. 1, della Legge n. 86/2001, oltre agli interessi medio tempore maturati.
I.1. Premette in fatto che nel 2016, - in servizio effettivo presso la Scuola di Commissariato Comando di Maddaloni - veniva coinvolto in un procedimento penale, definito dal Tribunale di Santa MA Capua Vetere con sentenza divenuta irrevocabile il 21.03.2023. Successivamente, per tali fatti, veniva avviato un procedimento disciplinare di stato, conclusosi con l’irrogazione a suo carico della sospensione di mesi due. Terminato detto periodo, gli veniva applicata, in forza del disposto di cui al Cap. 5, par. 5.1.4 della Direttiva P001, la misura aggiuntiva del trasferimento d’autorità per essere reimpiegato presso la sede di Roma. Avverso detto provvedimento il ricorrente presentava memorie ostative fondate su gravi motivi familiari, in quanto, separatosi dalla moglie, aveva necessità di accudire i propri figli minori. Le osservazioni venivano parzialmente accolte, prospettando l’Amministrazione l’opzione di un trasferimento, invece, a domanda, presso la sede di Serre, soluzione a cui il ricorrente aderiva poiché gli consentiva, contrariamente al trasferimento d’autorità alla sede di Roma, di potere fare ritorno a casa la sera.
II. A sostegno del gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 1349, COMMA 1, IN COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1353, 1357 E 1358 D.LGS. 66/2010; 1bis. ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER IL TRASFERIMENTO D’AUTORITÀ 1ter. SVIAMENTO DI POTERE PER IL CONNOTATO ULTERIORMENTE AFFLITTIVO CONFERITO AL TRASFERIMENTO D’ORDINE PER REIMPIEGO.
2. SVIAMENTO DI POTERE USO IMPROPRIO DEL TRASFERIMENTO A DOMANDA PER FINALITA’ DIVERSE 2bis. VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 1, LEGGE N. 86/01 NEGANDO IL DIRITTO AL RELATIVO BENEFICIO.
Parte ricorrente agisce per la declaratoria di nullità del primo “trasferimento d’ordine” a Roma, lamentando l’illegittima automaticità della sua adozione a seguito della condanna penale e dell’irrogazione della sanzione disciplinare, e, in subordine, per l’accertamento del carattere sostanziale, d’autorità, del successivo trasferimento a Serre, solo formalmente qualificato a domanda.
I) Viene, dunque, preliminarmente, censurato il carattere automatico del provvedimento di trasferimento di impiego a Roma, adottato a seguito della sospensione disciplinare in asserita osservanza del disposto di cui al Capitolo 5, par. 5.1.4, della Direttiva P-001, ma in assenza dei presupposti oggettivi per potere impartire l’ordine di trasferimento.
I.1) L’art. 1349, 1° comma, del D.Lgs. n. 66/2010, dispone, infatti, che “gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto”. Riguardo al trasferimento, esso assume particolare rilevanza nel rapporto d’impiego del personale militare, quale atto finalizzato allo spostamento dalla sede di servizio, secondo la necessità di impiegare il personale in base ad esigenze funzionali.
I.2) La Direttiva P-001 prevede esclusivamente che il Comandante di Corpo - a seguito di cessazione degli effetti giuridici della sospensione discendente da procedimento disciplinare di stato - comunica al PE la riammissione in servizio del militare affinché venga disposto il “necessario reimpiego”.
I.3) L’ordine di trasferimento, quale conseguenza diretta della sanzione disciplinare, introduce, invece, un’ulteriore sanzione non contemplata dall’Ordinamento Militare, in violazione del principio della tassatività, ex dell’art. 1353, e delle specifiche ed esclusive misure di cui agli artt. 1353, 1357 e 1358 del d.lgs. 66/2010.
I.4) Nel caso all’esame, parte ricorrente si duole, in particolare, della circostanza che, rientrato in servizio il 27.12.2023, una volta terminata la sospensione disciplinare, il successivo 15.01.2024, sia stato disposto nei propri confronti - a proprio parere, quale misura sanzionatoria rafforzativa e accessoria di quella della sospensione precedentemente inflitta – un anomalo “trasferimento d’autorità”, pur in assenza di esigenze organizzative dell’Amministrazione (presupposto imprescindibile per il reimpiego), motivandosi il provvedimento solo in forza della citata Direttiva P001, Cap. 5.1.4. Tanto in violazione anche dell’art. 1353 del d.lgs. n. 66/2010, a norma del quale “Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo”.
II) È, altresì, illegittima la natura formale di trasferimento a domanda successivamente disposto per la sede di Serre, che, atteso, di contro, il sostanziale carattere di trasferimento d’ordine, ha finito per privare illegittimamente il ricorrente della possibilità di usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, della Legge n. 86/2001. Ed invero, con l’ordine di trasferimento a Roma, si proponeva, altresì, in alternativa, la possibile destinazione alla sede di Serre, unilateralmente individuata dall’Amministrazione, da disporsi a seguito di presentazione di apposita domanda. Nello specifico, con foglio n. M_D -OMISSIS-), si confermava, cioè, il trasferimento presso il Reggimento di Supporto “Cecchignola” in Roma, rappresentandosi anche che “tuttavia, tenuto conto della condizione personale rappresentata, è stata esplorata l’ulteriore possibilità di un reimpiego a domanda sulla sede di Serre”. A seguito di tale indicazione, il ricorrente, per ragioni di carattere familiare, si è sentito costretto ad optare per il trasferimento a Serre per una ragione di vicinanza alla residenza del suo nucleo familiare, non avendo, così, però, espresso una volontà liberamente maturata.
L’Amministrazione, benché abbia quindi qualificato come “trasferimento a domanda” quello concesso al -OMISSIS- per Serre, ha in sostanza adottato un “trasferimento d’autorità”, attribuendo, con sviamento di potere, una finalità diversa al tipo di trasferimento in concreto attuato, con l’intento di negare all’istante il beneficio ex Legge n. 86/2001.
III. Si è costituita l’Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza del 11.12.2025, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è infondato.
VI. L’Amministrazione ha ragionevolmente fatto applicazione del disposto di cui “al Cap. 5 par. 5.1.4 della Direttiva” P001 - “Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito” Ed. 2021 -, espressamente richiamato negli atti gravati, e, specificatamente, tanto nel trasferimento verso la sede di Roma datato 1.02.2024 quanto in quello, successivo, presso la sede di Serre del 16.02.2024. Orbene, a seguito dell’adozione del primo provvedimento, verso la sede di Roma - Reggimento di Supporto “Cecchignola”, si è attivata una interlocuzione procedimentale tra il ricorrente e l’Amministrazione resistente, che, nel contemperamento degli opposti interessi - pubblico, all’opportunità dell’allontanamento del ricorrente dalla sede di origine, e privato, con riguardo alla necessità di una maggiore vicinanza al nucleo familiare costituito dai propri figli -, ha portato ad enucleare, quale opzione alternativa alla prima destinazione, la sede di Serre, accettata dal ricorrente.
VI.1. Ed invero, nel 2016, quando era effettivo presso la Scuola di Commissariato di Maddaloni, il ricorrente veniva interessato da un procedimento penale (n. -OMISSIS-.). La sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Santa MA Capua Vetere il 18 ottobre 2019, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione. In data 3 febbraio 2023 la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1477/23, divenuta irrevocabile in data 21 marzo 2023, acquisita dall'A.D. in data 19 maggio 2023, in parziale riforma dell'appellata sentenza di primo grado, ha condannato il -OMISSIS- ad anni due di reclusione, pena sospesa. Alla citata sentenza hanno fatto seguito la proposta del Comandante di Corpo, all'esito dell'esame del giudicato penale, e gli atti dell'inchiesta formale disposta il 7 giugno 2023 dal Comandante Logistico dell'Esercito. La predetta Autorità, in data 21 agosto 2023, valutata la relazione finale dell'Ufficiale inquirente, ha proposto di definire la posizione di stato del militare con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per due mesi. Il Ministero della Difesa, conformemente a quanto proposto dal Comando Logistico dell'Esercito, con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0615846 del 20 ottobre 2023, ha, quindi, disposto la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi due del graduato, attuale ricorrente, dal 26 ottobre 2023 (data di notifica del provvedimento) al 26 dicembre 2023. Il militare ha fatto rientro in servizio il 27 dicembre 2023 presso la Scuola di Commissariato di Maddaloni. Il Dipartimento Impiego del Personale (PE), nel valutare la posizione d'impiego al rientro dal periodo di sospensione disciplinare, in data 12 gennaio 2024, lo ha designato per un trasferimento d'autorità da Maddaloni al Reggimento di supporto "Cecchignola" di stanza a Roma (foglio prot. M_D -OMISSIS-), con presentazione in data 14 febbraio 2024. All'esame degli elementi d'informazione presentati dal militare, il PE non rinveniva ragioni giustificative di una rivalutazione della designazione disposta, confermando il trasferimento d'autorità presso la sede di Roma. In ragione della condizione personale e familiare prospettata, in data 1 febbraio 2024 (con foglio prot. M_D -OMISSIS-), comunicava, tuttavia, la possibilità di un reimpiego "a domanda" presso la sede di Serre. Soluzione, questa, ritenuta utile a "coniugare le prioritarie esigenze di Forza Armata con quelle del Graduato", in particolare quelle connesse alla cura della famiglia. In data 9 febbraio 2024 il ricorrente ha presentato istanza di trasferimento "a domanda" presso la sede di Serre (foglio prot. M_D -OMISSIS-). In data 16 febbraio 2024, il PE accoglieva la domanda annullando il precedente provvedimento e disponendo il trasferimento dalla Scuola di Commissariato in Maddaloni al Reggimento logistico "Garibaldi" in Serre, con presentazione in data 28 febbraio 2024 (foglio prot. M_D -OMISSIS-).
VI.2. Ciò posto, anche ai fini di un corretto sindacato sulla ragionevolezza dei provvedimenti di trasferimento da ultimo adottati, non appare ultroneo rammentare il contenuto della proposta di irrogazione della sanzione di stato della sospensione disciplinare dal servizio, avanzata con nota prot. n. -OMISSIS- dal Comandante della Scuola di Commissariato, di seguito riportato. Preso atto della “sentenza n. 1477/2023 emessa in data 13 febbraio 2023, divenuta irrevocabile il 21 marzo 2023, pervenuta a questa Scuola in data 19 maggio 2023, con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha condannato ad anni 2 (due) di reclusione, con sospensione della pena, il Graduato Aiutante -OMISSIS-, nato -OMISSIS-, in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 11 quinquies, 81 cpv e 572 c.p. ("Maltrattamenti contro familiari e conviventi" con aggravante di condotta reiterata ed abituale e presenza di minori), 582, 585, 576 n.5 e 577 co.2, ("Lesione personale" con aggravanti) nei confronti della coniuge; … VISTA la "Guida tecnica — Procedure disciplinari" — 7^ edizione — anno 2021, emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare; CONSIDERATO che la sentenza penale di condanna chiaramente evidenzia una condotta specifica del militare, lesiva dell'immagine e del prestigio della Forza Armata, in violazione dei principi delle istituzioni militari quale la "disciplina militare", dei doveri dei militari in generale quali i "doveri attinenti al grado" e il "senso di responsabilità", delle norme di comportamento che, nella fattispecie, si individuano nel "contegno del militare"; TENUTO CONTO - che i reati ascritti al Graduato -OMISSIS- sono di grave entità, trattandosi di comportamenti messi in atto nei confronti del coniuge; in appello si è giunti ad una riduzione di pena da 3 a 2 anni di reclusione per effetto della remissione di querela da parte del coniuge “persona offesa” (fatto di per sé irrilevante ai fini della procedibilità, trattandosi di reati perseguibili d'ufficio), che ha portato ad un accordo dell'imputato con il Procuratore Generale”.
VI.2.1. A seguito, con nota 0058575 del 07.06.2023, il Comandante del Comando Logistico dell’Esercito, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1378 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 concernente "codice dell'ordinamento militare", riteneva di dovere dare avvio all’inchiesta formale “al fine di verificare se sussistano responsabilità disciplinari perché "con condotte reiterate e abituali tenute in costanza di matrimonio con la (...), maltrattava la predetta moglie e i figli minori (...) ingiuriandoli, minacciandoli in diverso modo, facendo mancare loro i mezzi economici adeguati ed aggredendo fisicamente la moglie, sì da sottoporli a continue vessazioni ed angherie e da farli vivere in un clima di costante tensione (...), aggrediva fisicamente la moglie (...) colpendola con calci e pugni, schiaffeggiandola, spintonandola e facendole sbattere ripetutamente la testa contro il muro". “Tali condotte necessitano di un approfondimento istruttorio, poiché sembrano emergere responsabilità disciplinari che possono essere punite con una sanzione di stato, in quanto risultano essere lesive del prestigio e del decoro della Forza Armata, non consone allo "status" di militare ed al grado rivestito, in contrasto con i doveri del giuramento perché contrarie ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, a mente degli articoli 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 e 1352 del D.Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66 e degli artt. 713, 717 e 732 del D.P.R. del 15 marzo 2012, n. 90", Si specificava, in tale nota, che “L'inchiesta formale disciplinare, da svolgere rigorosamente secondo la procedura indicata nella "Guida tecnica — Procedure disciplinari" — 7^ edizione — anno 2021 edita dalla Direzione Generale per il Personale Militare, dovrà vertere sui fatti e sui comportamenti così come risultanti dai provvedimenti sopra richiamati (tenendo in debito conto i precedenti disciplinari e valutativi dell'inquisito), nonché dalla relativa documentazione necessaria allo svolgimento della stessa”.
VI.2.2. Con decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0615846 del 20 ottobre 2023, infine, “constatato che la condotta disciplinarmente rilevante addebitata al giudicando è risultata acclarata in sede d’inchiesta formale” e “ritenuta congrua, rispetto all’entità della condotta acclarata” la sanzione proposta, il ricorrente, “in servizio presso la Scuola di Commissariato di Maddaloni (CE), a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, ai sensi dell’articolo 1357 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare”,” veniva, quindi, “sospeso disciplinarmente dall’impiego per mesi due con la seguente motivazione: “Graduato dell’Esercito Italiano, con condotte reiterate, maltrattava la moglie e i figli minori, ingiuriandoli, minacciandoli, facendo mancare loro adeguati mezzi economici e aggredendo fisicamente in più occasioni la consorte, sottoponendo in tal modo gli stessi ad un costante clima di tensione e di vessazioni. La predetta condotta ha avuto rilevanza penale mediante le sentenze citate in premessa, inoltre evidenzia gravi profili di responsabilità disciplinare in quanto lesiva del prestigio e del decoro della Forza Armata, non consona allo status di militare ed al grado rivestito, in contrasto con i doveri del giuramento perché contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare (Codice dell’Ordinamento Militare, segnatamente agli artt. 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 e 1352 e Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, segnatamente agli artt. 713, 717 e 732)”.
VI.2.3. Tanto specificato, la normativa di cui si è fatta applicazione con i provvedimenti impugnati (iniziale designazione presso la sede di Roma, cui è seguito, quale proseguo procedimentale, il trasferimento, a domanda, alla sede di Sezze), ivi richiamata, dispone quanto segue.
Direttiva del PE (Dipartimento Impiego del Personale) “P-001 PROCEDURE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL’ESERCITO 2021”, concernente, al punto “5.1.4 il Trasferimento a seguito di rientro dalla forza potenziale del militare discendente dalla cessazione degli effetti giuridici della sospensione disciplinare”: “Il C.te di Corpo, nel caso in cui un proprio militare dipendente venga riammesso in servizio a seguito di cessazione degli effetti giuridici della sospensione discendente da procedimento disciplinare di stato (ovvero irrogata all’esito dell’esame del giudicato penale ed inchiesta formale) precedentemente adottata a suo carico, deve darne comunicazione, con carattere d’immediatezza, al PE (Uf. competente per categoria), informando per conoscenza la linea gerarchica. Il PE, Ufficio competente per categoria, darà riscontro unicamente nei casi in cui riterrà necessario procedere ad un reimpiego, di cui l’EdO avrà contezza con la comunicazione della designazione d’impiego. Di contro, non verrà effettuata alcuna comunicazione in caso di conferma dell’interessato presso l’EdO di appartenenza”.
Dunque, come osserva la stessa parte ricorrente, dopo la consumazione della sospensione disciplinare e la riammissione in servizio, il reimpiego si pone in rapporto di causa-effetto, tanto che, in assenza della sanzione di stato, il reimpiego disposto per altra sede non sarebbe stato applicato.
V.2.4. Tanto precisato, secondo condivisa giurisprudenza, pianamente applicabile al caso di specie, occorre quindi chiarire che la "sanzione disciplinare e trasferimento per incompatibilità ambientale sono provvedimenti diversi, che corrispondono a finalità differenti e possono bene coesistere, in quanto tale trasferimento non ha carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione in cui la permanenza del dipendente in una località non può proseguire per ragioni obiettivamente apprezzabili nel senso che “nuoccia al prestigio dell'Amministrazione” (come si esprime l'art. 55, co. 4, del d. P. R. 24 aprile 1982, n. 335" (Cons. St., sent. n. 3771/17). Ne consegue allora che non è ravvisabile, nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, un'ipotesi di doppia sanzione disciplinare per gli stessi fatti. I due provvedimenti emessi nei confronti del ricorrente hanno natura e finalità differenti e quindi ben possono coesistere anche se adottati in relazione alla valutazione degli stessi fatti, non avendo il trasferimento per incompatibilità ambientale natura punitiva.
VI.2.5. Ciò posto, non appare ultroneo rammentare che "i provvedimenti di trasferimento d'autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume una rilevanza di mero fatto, attesa l'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione nell'apprezzamento delle esigenze di servizio e di migliore organizzazione degli uffici" (Cons. St., sent. n. 3118/2018). I trasferimenti d'autorità risultano, in particolare, connessi tanto ad esigenze organizzative dell'Amministrazione quanto, più in generale, alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, risultando, come tali, sottratti alla normativa generale sul procedimento amministrativo secondo quanto testualmente disposto dall'art. 1349, comma 3, D.Lgs. n. 66/2010. Ne consegue allora che il trasferimento non debba essere unicamente ricollegato a ragioni organizzative né richiede una particolare motivazione, posto che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è generalmente prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato. Più nel dettaglio si è condivisibilmente osservato che "a) i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari — ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale — sono qualificabili come “ordini” rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; b) in conseguenza, i trasferimenti d'autorità per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è generalmente prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato; del resto, sovente ricorre anche l'esigenza di evitare l'esternazione di situazioni di particolare delicatezza, sulle quali è opportuno mantenere il massimo riserbo nell'interesse dell'Arma e dello stesso militare; detto trasferimento non può essere condizionato dalle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione (cfr. Cons. St., sent. n. 1504/06 e Cons. St., sent. n. 1913/10); c) l'istituto del trasferimento del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale è dunque un provvedimento caratterizzato da ampia discrezionalità, finalizzato a tutelare il bene giuridico costituito dal corretto funzionamento dell'ufficio e dal relativo prestigio, e può essere adottato anche nel caso in cui tal bene venga semplicemente messo in pericolo, non essendo necessario che debba essere già danneggiato; d) è ben noto che il trasferimento d'autorità non si connota per il carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione di incompatibilità ambientale venutasi a determinare e, conseguentemente, non rilevando la scaturigine della situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare: essa potrebbe anche non dipendere da condotte ascrivibili al militare, ovvero essere dovuta a condizioni in cui si sono venuti a trovare i familiari di quest'ultimo, ecc.: esula del tutto alcun giudizio di rimproverabilità della condotta di questi. In simili evenienze, il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare ad avviso dell'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento), e della proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione per rimuoverla. Si è detto in proposito, ancora di recente, che la valutazione della situazione soggettiva che, anche in difetto di comportamenti colpevoli del militare, costituisce la causa funzionale del trasferimento, deve poi fondarsi su una compiuta e complessiva considerazione dell'episodio di vita, della sua gravità, della sua idoneità concreta, anche in relazione ai compiti disimpegnati dal militare, a ledere il prestigio del reparto o comando di appartenenza, o quantomeno a menomarlo in modo significativo" (Cons. di St., n. 9563/2023).
VI.2.6. Con riferimento poi al rapporto esistente tra procedimento disciplinare conseguente a giudicato penale, regolato dagli artt. 918, comma 1, lett. b) e c), e 1392, comma 1, D.Lgs. n. 66/10, oggetto altresì della Guida Tecnica "Procedure Disciplinari" ed. 2023 del Ministero della Difesa — Direzione Generale per il Personale Militare, da un lato, e il trasferimento d'autorità del militare, quale quello in oggetto, dall’altro, si osserva quanto segue.
VI.2.7. L'illecito disciplinare commesso dal ricorrente, punito con la sanzione di stato della sospensione per due mesi, attiene alla violazione dei doveri discendenti dal giuramento prestato (artt. 1346 — 1350 e 1352 del D. Lgs. n. 66/10; artt. 713, 717 e 732 del d.P.R. 90/10). Sul versante disciplinare, la Guida Tecnica (ed. 2023) esamina la relazione esistente tra fatti emersi nel procedimento penale e norme disciplinari dell'ordinamento militare, per definire i presupposti per avviare un procedimento disciplinare di stato — attraverso l'apertura di un'inchiesta formale — o, alternativamente, un procedimento disciplinare di corpo. Nel rispetto di quanto prescritto, nel caso all’esame, il Comandante di Corpo, acquisiti gli atti conclusivi del procedimento penale, li ha trasmessi — corredati da proprio parere — all'Alto Comando competente a definire la posizione disciplinare di stato del militare. Avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 1378 del D.Lgs. n. 66/10, il Comando Logistico dell'Esercito ha sottoposto il militare a inchiesta formale. A conclusione di questa, in data 21 agosto 2023, e valutata la relazione finale dell'Ufficiale inquirente, si è proposto di definirne la posizione di stato con l'adozione della sospensione disciplinare per mesi due. Il Ministero della Difesa, conformemente a quanto proposto dal Comando Logistico dell'Esercito, con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0615846 del 20 ottobre 2023, ha disposto la sospensione disciplinare dall'impiego del -OMISSIS- per mesi due.
VI.2.8. Procedimento del tutto distinto, invece, la cui specifica sequela di atti è oggetto di diversa normativa di settore, è quello che ha condotto al trasferimento del militare. La circolare P-001 —"Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito", ed. 2021 — al Cap. 5 par. 5.1.4 (Doc. 11) disciplina il caso di "trasferimento a seguito di rientro dalla forza potenziale del militare discendente dalla cessazione degli effetti giuridici della sospensione disciplinare". In particolare, essa prevede che il Comandante di Corpo, nel caso in cui un proprio militare dipendente sia riammesso in servizio a seguito di cessazione degli effetti giuridici della sospensione, conseguente a procedimento disciplinare di stato ovvero irrogata all'esito dell'esame del giudicato penale e di precedente inchiesta formale, deve darne comunicazione, con carattere di immediatezza, al PE informando per conoscenza la linea gerarchica. Ancora, si legge, "il PE, Ufficio competente per categoria, darà riscontro unicamente nei casi in cui riterrà necessario procedere ad un reimpiego, di cui l'EdO avrà contezza con la comunicazione della designazione d'impiego. Di contro, non verrà effettuata alcuna comunicazione in caso di conferma dell'interessato presso l'EdO di appartenenza".
VI.2.9. Alla luce di quanto esposto, risulta che l'Amministrazione militare si è attenuta alle previsioni legislative e di settore. Nello specifico, come detto, in data 29 dicembre 2023, il Comando Scuola di Commissariato (foglio prot. M_D -OMISSIS-) comunicava il rientro in servizio del -OMISSIS-. Il 12 gennaio 2024, PE (con foglio prot. M_D -OMISSIS-), non ritenendo sussistenti le condizioni per una conferma, designava il militare per un trasferimento d'autorità presso la sede di Roma.
VI.2.10. Orbene, il ricorrente lamenta anche il presunto carattere automatico del provvedimento di trasferimento presso la sede di Roma, ritenuto carente di presupposti oggettivi. Sarebbe altresì illegittima la natura soltanto apparente di trasferimento "a domanda" presso Serre, che avrebbe privato il ricorrente dei benefici previsti dall'art. 1, della L. n. 86/2001.
Tenuto conto di quanto esposto, deve escludersi qualsiasi automatismo. Il trasferimento discende infatti da una valutazione del PE sull'opportunità di una riconferma presso il medesimo Ente: la circolare P-001 prevede espressamente che, dopo la sospensione dall'impiego, al momento del ritorno in servizio, debba essere esaminata la posizione del militare sospeso, con possibilità — e non automatismo — di trasferimento, tenendo conto dei fatti che hanno determinato la sospensione. Peraltro, costante giurisprudenza amministrativa ha posto in evidenza che il trasferimento d'autorità è disposto, in via prioritaria, per il perseguimento dell'interesse dell'Amministrazione e promana da una scelta esclusiva della medesima in funzione della miglior cura dell'interesse pubblico (Cons. St., n. 8615/23). Si è altresì chiarito che il trasferimento dei dipendenti pubblici per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, non presenta carattere sanzionatorio o disciplinare. Presupposto essenziale è piuttosto la sussistenza di una situazione lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell'Amministrazione, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede, suscettibile di essere rimossa solo mediante l'assegnazione del lavoratore ad altra sede (Cons. St., n. 1535/23). A tale scopo, competono all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo , in relazione a vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine sul merito e senza necessità di una dettagliata motivazione (Cons. St., sent. n. 7197/23; Cons. St., sent. n. 4234/15). Rilievo dirimente assume allora la sussistenza effettiva di una situazione di incompatibilità — che è presupposto del provvedimento —, ferma restando la proporzionalità del rimedio prescelto.
Orbene, già in sede di esame del giudicato penale relativo al provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento penale n. -OMISSIS-. (foglio prot. M_D -OMISSIS-, il Comandante di Corpo rilevava che "la sentenza penale di condanna chiaramente evidenzia una condotta specifica del militare, lesiva dell'immagine e del prestigio della Forza Armata" e che "i reati ascritti al graduato -OMISSIS- sono di grave entità, trattandosi di comportamenti messi in atto nei confronti del coniuge". Ulteriori ragioni di opportunità sorreggono il trasferimento, volte ad allontanare il militare dai soggetti passivi delle condotte illecite e dal contesto in cui si è consumato il reato, quali la tutela dell'immagine e dell'autorevolezza della Forza Armata, consentendo al soggetto medesimo di ricostituire la credibilità professionale ragionevolmente pregiudicata dalle condotte illecite. Non è quindi ravvisabile alcuno sviamento di potere perché proprio una Direttiva dei vertici di Forza Armata prevede che, al rientro di un militare sospeso disciplinarmente, possano esservi i presupposti per un suo utile impiego o si sia creata una situazione di incompatibilità ambientale. In altri termini, mentre normalmente la necessità di un trasferimento per incompatibilità ambientale viene valutata quando si verificano situazioni imprevedibili che potrebbero renderlo opportuno, nel caso in esame la valutazione sull'esistenza o meno di una situazione di incompatibilità ambientale si rende necessaria in base al presupposto indicato dalla Direttiva. In ragione dell’iter procedimentale presupposto nei quali si ascrivono, i provvedimenti censurati consentono di comprendere le ragioni in fatto e in diritto idonee a sostenere la determinazione di reimpiego per ragioni di incompatibilità.
Ciò posto, l’Amministrazione, godendo, peraltro, di ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano i provvedimenti di trasferimento d'autorità dei militari, ha comunque tenuto in debito conto plurimi profili emersi, non limitandosi a considerare le risultanze penali e disciplinari. Proprio in ragione delle esigenze personali e familiari rappresentate dal militare, è stata prevista la possibilità di un reimpiego, a domanda, presso la sede di Serre. Trattasi di una soluzione favorevole che, come evidenzia la stessa parte ricorrente nel ricorso, gli consente "di rientrare tutte le sere a casa" in ragione della trascurabile distanza della sede di servizio (Serre) dal luogo di residenza (Sant'Agata dei Goti), percorribile in auto in meno di due ore, soprattutto rispetto all'inizialmente prospettata sede di Roma.
VI.3. Nel contesto sistemico illustrato, infondata diviene allora anche la richiesta di condanna dell'Amministrazione al pagamento dei benefici di cui all'art. 1 della Legge n. 86/01, essendo proprio il dettato normativo a limitare il riconoscimento dell'indennità di trasferimento unicamente al personale trasferito d'autorità (art. 1, "Indennità di trasferimento", della Legge n. 86/01). Nel caso di specie, nel corso di una fattiva collaborazione procedimentale, è lo stesso ricorrente ad avere accettato, come proposto, il trasferimento presso la sede di Serre, in quanto maggiormente confacente alle proprie esigenze personali. Il dato letterale dell'istanza, presentata in data 9 febbraio 2024 dal medesimo ricorrente, conferma come lo stesso, valutata complessivamente la propria situazione personale, abbia espressamente chiesto ed accettato "di essere trasferito “a domanda” sulla sede di SERRE (SA), in quanto tale soluzione consente di coniugare l'esigenza di F.A. con la condizione personale del sottoscritto sia dal punto di vista familiare sia da quello economico".
VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento, per essere i provvedimenti impugnati non viziati da evidenti profili di illegittimità, potendosi, di contro, riscontrare l’effettiva sussistenza di una situazione di incompatibilità e la proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione per rimuoverla.
VIII. Ragioni di equità inducono tuttavia il collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 e 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA UR MA, Presidente
EL AP, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AP | MA UR MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.