TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1954
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancanza dei presupposti per il trasferimento d’autorità

    Il Tribunale ha ritenuto che il trasferimento d'autorità non abbia carattere sanzionatorio ma sia preordinato ad ovviare a situazioni di incompatibilità ambientale o a esigenze di servizio, e che l'Amministrazione abbia agito nel rispetto della normativa di settore, valutando l'opportunità del reimpiego dopo la sospensione disciplinare.

  • Rigettato
    Sviamento di potere e uso improprio del trasferimento a domanda

    Il Tribunale ha considerato che il trasferimento a Serre sia stato una soluzione alternativa proposta dall'Amministrazione e accettata dal ricorrente, volta a contemperare le esigenze di servizio con quelle familiari, e che il ricorrente stesso abbia richiesto tale trasferimento a domanda, escludendo l'applicabilità dei benefici previsti per i trasferimenti d'autorità.

  • Rigettato
    Negazione del diritto al beneficio economico per trasferimento d’autorità

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta, sottolineando che i benefici di cui alla Legge n. 86/2001 sono riconosciuti solo per i trasferimenti d'autorità e che, nel caso di specie, il ricorrente ha accettato un trasferimento a domanda, ritenuto più confacente alle proprie esigenze personali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1954
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1954
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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