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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente e Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
ALPARONE CARMELA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 391/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 252/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01F301058/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01F301058/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01F301058/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Idifensori delle parti, omessa ogni eccezione sulla regolarità del contraddittorio formulano la richiesta concorde di declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione con integrale compensazione delle spese.
La Corte datone atto riserva la decisione nei termini di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'AGENZIA DELLE ENTRATE - D.P. di PAVIA ha interposto appello avverso la sentenza n. 252/2/ 2024 resa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pavia che, pronunciandosi sul ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento della stessa AGENZIA relativo IRPEF, addizionali e IRAP per l'anno d'imposta 2017 conseguenti a maggiori ricavi per € 305.247, lo aveva accolto, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Si è costituito il contribuente appellato resistendo all'avverso gravame di cui ha contestato il fondamento e chiedendone il rigetto in una con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Con memoria depositata il 18/7/2025 l'Ufficio appellante ha richiesto la cessazione della materia del contendere a spese compensate, essendo le parti addivenute ad un accordo conciliativo depositato contestualmente all'atto richiamato.
All' odierna pubblica udienza, celebratasi "da remoto", si sono collegati i Difensori di entrambe le parti i quali
- rimossa ogni eccezione in ordine alla regolarità del contraddittorio- hanno rassegnato le concordi conclusioni di cui al verbale.
Indi la Corte, in camera di consiglio, è pervenuta alla seguente decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la richiesta della parte appellante di cui alla memoria richiamata nella narrativa premessa, ribadita dai
Difensori di entrambe le parti in verbale dell'odierna udienza;
esaminati gli atti e i documenti, segnatamente l' "accordo conciliativo" prodotto;
ricorrendone i presupposti, si statuisce come da dispositivo in conformità ad esso.
P.Q.M.
la Corte, letti gli artt. 46, 48 d.lgs. n. 546/1992, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese processuali del giudizio compensate tra le parti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente e Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
ALPARONE CARMELA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 391/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 252/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 2 e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01F301058/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01F301058/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V01F301058/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Idifensori delle parti, omessa ogni eccezione sulla regolarità del contraddittorio formulano la richiesta concorde di declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione con integrale compensazione delle spese.
La Corte datone atto riserva la decisione nei termini di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'AGENZIA DELLE ENTRATE - D.P. di PAVIA ha interposto appello avverso la sentenza n. 252/2/ 2024 resa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pavia che, pronunciandosi sul ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento della stessa AGENZIA relativo IRPEF, addizionali e IRAP per l'anno d'imposta 2017 conseguenti a maggiori ricavi per € 305.247, lo aveva accolto, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Si è costituito il contribuente appellato resistendo all'avverso gravame di cui ha contestato il fondamento e chiedendone il rigetto in una con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Con memoria depositata il 18/7/2025 l'Ufficio appellante ha richiesto la cessazione della materia del contendere a spese compensate, essendo le parti addivenute ad un accordo conciliativo depositato contestualmente all'atto richiamato.
All' odierna pubblica udienza, celebratasi "da remoto", si sono collegati i Difensori di entrambe le parti i quali
- rimossa ogni eccezione in ordine alla regolarità del contraddittorio- hanno rassegnato le concordi conclusioni di cui al verbale.
Indi la Corte, in camera di consiglio, è pervenuta alla seguente decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la richiesta della parte appellante di cui alla memoria richiamata nella narrativa premessa, ribadita dai
Difensori di entrambe le parti in verbale dell'odierna udienza;
esaminati gli atti e i documenti, segnatamente l' "accordo conciliativo" prodotto;
ricorrendone i presupposti, si statuisce come da dispositivo in conformità ad esso.
P.Q.M.
la Corte, letti gli artt. 46, 48 d.lgs. n. 546/1992, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese processuali del giudizio compensate tra le parti