Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Santoro e Guido Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
alla sentenza del T.A.R. Umbria n. 580 del 30 giugno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa EL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza T.A.R. Umbria -OMISSIS-, con la quale, in accoglimento del ricorso dallo stesso presentato, è stato riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della l. n. 86 del 2001 a seguito di trasferimento d’autorità, con conseguente condanna del Ministero della difesa al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali;
- con memoria depositata del 19 novembre 2025, l’Amministrazione resistente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione della citata sentenza, chiedendo di dichiararsi conseguentemente la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- la difesa attorea, convenendo in merito alla cessazione della materia del contendere, ha insistito per la refusione delle spese di giudizio, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale;
- alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30; indi la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- alla luce delle concordanti dichiarazioni delle parti costituite non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita cui ambiva;
- ai soli fini della delibazione in merito alle spese va evidenziato, come da rilievo officioso, che il ricorso si presentava inammissibile per violazione dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, ai sensi del quale « [l]e amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto » (cfr. ex multis , C.d.S., sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3632). Difatti, emerge dagli atti di causa che la sentenza n. 580 del 30 giugno 2025 è stata notificata all’Amministrazione in data 3 luglio 2025; il ricorso per ottemperanza è stato notificato in data 22 ottobre 2025, prima del decorso del termine di centoventi giorni di cui alla richiama disposizione normativa;
- pertanto, deve essere accolta la domanda di compensazione delle spese avanzata dalla parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO RI, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EL AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | CO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.