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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/11/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2244/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla via Dromo I n. 31, presso lo studio dell'Avv. PIZZATA MERI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ADORNATO DARIO COMSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Via Matteotti n. 48; resistente
OGGETTO: liquidazione indennità di malattia.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato in qualità di operaio agricolo con contratto a tempo determinato presso l'azienda di RO RT dal 04.01.2023 al Controparte_2
31.12.2023; allegato di aver presentato all , a mezzo del medico curante, per via CP_1
telematica, idonea certificazione medica attestante la propria malattia per i periodi dal
12.01.2023 al 26.01.2023, dal 26.01.2023 al 10.02.2023, dal 20.02.2023 al
06.03.2023 e dal 07.03.2023 al 20.03.2023, al fine di conseguire la relativa prestazione economica in quanto in possesso dei requisiti di legge;
lamentato che l' non gli liquidava le prestazioni richieste, riconoscendo solo un successivo CP_1
periodo di malattia dal 3.4.2023 al 1.5.2023 e dal 16.8.2023 al 30.8.2023; allegato che con l'assistenza dell' di Locri, in data 15.4.2024, sollecitava l' al Pt_2 CP_1
pagamento delle prestazioni e che, in data 15.7.2024, proponeva ricorso dinanzi al
Comitato Provinciale;
ha concluso chiedendo “1) Accertare e dichiarare il CP_1
diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità economica di malattia per gli eventi malattia denunciati dal 12.01.2023 al 26.01.2023; dal 26.01.2023 al 10.02.2023; dal
20.02.2023 al 06.03.2023; dal 07.03.2023 al 20.03.2023 e conseguentemente condannare l' in Pers. Leg. Rappr. P.T. al pagamento in favore dello stesso delle CP_1
relative somme spettanti a tale titolo nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo”, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente la decadenza CP_1
dall'azione, la prescrizione del diritto fatto valere, l'improcedibilità della domanda e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza dell'8.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare opportuno premettere che il D.M. Ministero della Salute 26.2.2010
(relativo alla definizione delle modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all' per il tramite del SAC) stabilisce, all'art. CP_1 3, che il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico all' secondo le modalità ed i servizi telematici definiti nel disciplinare tecnico CP_1
allegato 1. All'interno dell'allegato 1 si stabilisce (al punto 3.2) che il medico, dopo la verifica con il lavoratore ed il completamento delle informazioni relative al certificato con i dati di prognosi, diagnosi ed eventuali integrazioni dei dati del lavoratore (indirizzo di reperibilità), trasmette al SAC le informazioni della certificazione di malattia e dopo aver ottenuto la ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell' del numero di CP_1
protocollo univoco, procede alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha debitamente provato, mediante produzione dei relativi attestati di malattia telematici, rilasciati in “copia cartacea per il datore di lavoro” che il medico dell'SSN Dott.ssa ha formato quattro Persona_1
certificati medici, trasmessi all rispettivamente in data 12.1.2023, 26.1.2023, CP_1
20.2.2023 e 7.3.2023, per come attestato dai rispettivi numeri di protocollo univoco del certificato.
2. Quanto sopra premesso, è in primo luogo infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' ex art. 47 DPR 639/70. CP_1
A norma dell'art. 4 D.L. n. 384/92 conv. in L. 438/92, “I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti: 'Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Nella materia oggetto di causa, quindi, il termine di decadenza di proposizione dell'azione giudiziaria è annuale e il dies a quo deve essere individuato in una delle tre ipotesi alternativamente previste dalla richiamata disposizione normativa.
A tale proposito, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, (Cass. SS.UU. n.
12718/2009; negli stessi termini, più di recente, Cass. n. 15968/2017), ha affermato che, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438), dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Afferma la Corte che dalla lettura della suddetta normativa “emergono tre diversi dies a quibus:- ove sia stata emanato un provvedimento dell' a seguito di CP_1
un precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o
l'anno di cui al suddetto art. 47; - se il ricorso amministrativo è stato presentato ma
l' non ha provveduto il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo CP_1
maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto
(o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla domanda CP_1
iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo
1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile…di essere in alcun modo prolungato” stante la natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale disciplinata dall'art 47 cit. “in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”.
Nel caso di specie, a fronte della presentazione delle quattro istanze, rispettivamente in data 12.1.2023, 26.1.2023, 20.2.2023 e 7.3.2023, non risulta che vi sia stato alcun provvedimento formale di rigetto adottato da parte dell' nel termine di 120 CP_1
giorni di cui all'art. 7 L. 533/73.
Risulta peraltro che il ricorrente ha provveduto a presentare un ricorso amministrativo tardivo, in quanto inoltrato in data 15.7.2024, ossia decorso il termine di 90 giorni previsto dall'art. 46, comma 5° L. n. 88/1989.
Ne consegue che nel caso di specie, secondo i principi sopra delineati, deve trovare applicazione la terza ipotesi di decorrenza individuata dall'art. 47 DPR 639/70 sicché
l'azione giudiziaria doveva essere proposta inderogabilmente entro il termine di un anno e trecento giorni dalla data di presentazione della richiesta amministrativa.
Come evidenziato le istanze sono state presentate in data 12.1.2023, 26.1.2023,
20.2.2023 e 7.3.2023 e, pertanto, il termine di decadenza decorreva, rispettivamente, in data 8.11.2024, 22.11.2024, 17.12.2024 e 1.1.2025. È evidente, dunque, che il ricorso è stato tempestivamente proposto, essendo stato instaurato il presente giudizio in data 5.8.2024.
3. Allo stesso tempo è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall . CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 6 ultimo comma della L. 138/1943, (prima abrogato e poi ripristinato dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 179/2009) l'azione per conseguire le prestazioni di malattia si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute. Come chiarito dal più dal Corte di Cassazione (Cass. n. 2865/2004; Cass.
n.8042/1997) “Il termine prescrizionale annuale del diritto all'indennità di malattia previsto dal comma ultimo dell'art. 6 l. 11 gennaio 1943 n. 138, inizia a decorrere dalla data di formazione del silenzio - rifiuto, ex art. 7, l. 11 agosto 1973 n. 511, sulla domanda rivolta all' per ottenerla”. CP_1
Nel caso di specie, essendo state presentate le istanze in data 12.1.2023, 26.1.2023,
20.2.2023 e 7.3.2023, il termine di 120 giorni è scaduto rispettivamente il 12.5.2023,
26.5.2023, 20.6.2023 e 5.7.2023 e da tali date è iniziato a decorrere il termine annuale che andava dunque a scadenza il 12.5.2024, 26.5.2024, 20.6.2024 e 5.7.2024. Tali termini sono stati interrotti con il sollecito di pagamento inoltrato dal ricorrente all' in data 15.4.2024, con conseguente infondatezza dell'eccezione di CP_1
prescrizione.
Peraltro, pur senza considerare il sollecito richiamato, l'eccezione di prescrizione risulterebbe comunque infondata, alla luce del più recente orientamento della Corte di
Cassazione, la quale, con la sentenza n. 24031/2017 ha statuito: “Osserva il Collegio che sulla decorrenza del termine annuale di prescrizione dell'indennità di maternità questa Corte ha più volte affermato il principio, che giova qui ribadire, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi (v., ex multis,
Cass. 2865/2004), salvo l'effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle
Sezioni unite della Corte con la sentenza n. 5572/2012, secondo cui in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore la L. n.
533 del 1973, ex art. 7, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n.
1827 del 1935, art. 97 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi della L. n. 138 del 1943, art. 6 e la L. n. 1204 del 1971, art. 15, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art.
7 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46”.
Ne consegue che, secondo i principi da ultimo enucleati dalla Corte di Cassazione, al momento dell'introduzione del giudizio non era senz'altro maturato alcun termine di prescrizione.
4. Da ultimo è infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, essendo stata provata la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo che, pur non consentendo lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del termine decadenziale, è senz'altro rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria.
5. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 5 comma 6 legge 638/1983 espressamente sancisce che i lavoratori agricoli a tempo determinato, iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giorni, per ciascun anno, alle prestazioni di cui ai commi precedenti (indennità di malattia) per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno precedente. Dalla lettura della norma, emerge con ogni evidenza che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato, nel settore dell'agricoltura, alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Tuttavia, il diritto alle prestazioni non nasce dall'iscrizione ma direttamente dalla legge quando si realizzino le condizioni da essa stabilite per l'acquisizione, da parte dell'interessato, della qualità di lavoratore agricolo;
condizioni che, per i braccianti agricoli, si concretano nell'avvenuta prestazione di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per il numero minimo di almeno 51 giornate ai sensi dell'art. 3 del d.l.lgt. n. 212 del 1946 nell'anno precedente o nel medesimo anno in cui si colloca l'inizio del periodo di assenza per malattia.
Invero l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli è atto amministrativo a contenuto interamente vincolato, con esclusione, per l'ente pubblico competente, di ogni potere di completamento soggettivo della fattispecie legale
(Cass. n. 3022 del 1990).
Esso ha la funzione, strumentale, di accertare, comprovandolo, l'avvenuto realizzarsi dei requisiti fissati dalla legge per la costituzione del rapporto assicurativo, giustificando e documentando al tempo stesso, con decorrenza dalla data in esso indicata, la nascita del diritto alle prestazioni e della correlata obbligazione pubblica dell'istituto assicuratore che nella legge e non già nel provvedimento amministrativo trovano origine e ragione di continuità.
D'altronde la Corte di Cassazione ha chiarito che: “in linea con quanto affermato da
Cass. n. 13877 del 2012, si deve dire che l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste (e non è questo il caso di specie), esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto (come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 c.c.” (Cass. n.
3556/2023).
Ebbene, nel caso di specie l' non ha in alcun modo contestato l'effettiva CP_1
sussistenza dei rapporti lavorativi intrattenuti annualmente dal ricorrente in qualità di bracciante agricolo.
L'istituto tanto in sede amministrativa, tanto nel presente giudizio, si è limitato a sostenere l'intervenuta prescrizione del diritto alla prestazione, per poi aggiungere, nella propria memoria che la “parte ricorrente aveva l'onere di comprovare tutti i fatti che assume a base della sua domanda, e quindi, anche l'iscrizione negli elenchi anagrafici della mano d'opera agricola”.
Pertanto non risultano essere in discussione, e in ogni caso sono stati oggetto di allegazione, i presupposti legittimanti l'iscrizione del ricorrente nell'elenco dei braccianti agricoli (ossia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, svolto per un minimo di 51 giornate) e i requisiti legittimanti la percezione dell'indennità di malattia rivendicata in questa sede (prestazione di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per il numero minimo di almeno 51 giornate nell'anno precedente o nel medesimo anno in cui si colloca l'inizio del periodo di assenza per malattia).
Si evidenzia che il ricorrente ha prodotto in atti il proprio estratto conto previdenziale da cui risulta che il lo stesso ha lavorato in qualità di bracciante agricolo per 122 giornate nell'anno 2022 e per 102 giornate nell'anno 2023.
Il ricorrente ha inoltre prodotto la comunicazione relativa all'instaurazione Pt_3
del rapporto lavorativo a decorrere dal 4.1.2023 sino al 31.12.2023, nonché le buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
L' , da parte sua, non ha in alcun modo contestato la documentazione prodotta, CP_1
non ha disconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro legittimante l'iscrizione, non ha contestato lo svolgimento delle giornate in agricoltura risultanti dall'estratto contributivo, né ha dedotto e allegato un provvedimento di cancellazione/mancata iscrizione dagli elenchi agricoli del comune di residenza.
A quanto sopra si aggiunge che l'ente neanche ha contestato di aver effettivamente provveduto a corrispondere in favore del ricorrente l'indennità di malattia per i periodi intercorrenti tra il 3.4.2023 e il 1.5.2023, nonché tra il 16.8.2023 e il
30.8.2023; circostanza da cui si desume implicitamente che l'istituto ha riconosciuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti legittimanti la percezione dell'indennità di malattia per l'anno 2023, stesso anno cui si riferiscono le prestazioni rivendicate nel presente giudizio.
Conseguentemente, avendo parte ricorrente allegato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità di malattia e non avendo l' CP_1
confutato la sussistenza degli stessi (avendo di fatto esclusivamente eccepito la prescrizione/decadenza del/dal diritto alla prestazione rivendicata) ma avendo, al contrario, tenuto un contegno incompatibile con il disconoscimento del diritto (avendo provveduto alla liquidazione dell'indennità di malattia in relazione al medesimo rapporto di lavoro), la domanda va accolta.
Per tale motivo l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1
dell'indennità di malattia relativa ai periodi 12.1.2023-26.01.2023, 26.01.2023-
10.02.2023, 20.02.2023-06.03.2023, 07.03.2023-20.03.2023 nella misura di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. articolo 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, dal dovuto al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- In accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di malattia per i periodi 12.1.2023-26.01.2023,
26.01.2023-10.02.2023, 20.02.2023-06.03.2023, 07.03.2023-20.03.2023 e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore del ricorrente delle somme a tale titolo spettantegli nella misura di legge, oltre accessori per come in parte motiva;
- NN l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Locri, 07/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2244/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla via Dromo I n. 31, presso lo studio dell'Avv. PIZZATA MERI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ADORNATO DARIO COMSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Via Matteotti n. 48; resistente
OGGETTO: liquidazione indennità di malattia.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato in qualità di operaio agricolo con contratto a tempo determinato presso l'azienda di RO RT dal 04.01.2023 al Controparte_2
31.12.2023; allegato di aver presentato all , a mezzo del medico curante, per via CP_1
telematica, idonea certificazione medica attestante la propria malattia per i periodi dal
12.01.2023 al 26.01.2023, dal 26.01.2023 al 10.02.2023, dal 20.02.2023 al
06.03.2023 e dal 07.03.2023 al 20.03.2023, al fine di conseguire la relativa prestazione economica in quanto in possesso dei requisiti di legge;
lamentato che l' non gli liquidava le prestazioni richieste, riconoscendo solo un successivo CP_1
periodo di malattia dal 3.4.2023 al 1.5.2023 e dal 16.8.2023 al 30.8.2023; allegato che con l'assistenza dell' di Locri, in data 15.4.2024, sollecitava l' al Pt_2 CP_1
pagamento delle prestazioni e che, in data 15.7.2024, proponeva ricorso dinanzi al
Comitato Provinciale;
ha concluso chiedendo “1) Accertare e dichiarare il CP_1
diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità economica di malattia per gli eventi malattia denunciati dal 12.01.2023 al 26.01.2023; dal 26.01.2023 al 10.02.2023; dal
20.02.2023 al 06.03.2023; dal 07.03.2023 al 20.03.2023 e conseguentemente condannare l' in Pers. Leg. Rappr. P.T. al pagamento in favore dello stesso delle CP_1
relative somme spettanti a tale titolo nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo”, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente la decadenza CP_1
dall'azione, la prescrizione del diritto fatto valere, l'improcedibilità della domanda e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza dell'8.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare opportuno premettere che il D.M. Ministero della Salute 26.2.2010
(relativo alla definizione delle modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all' per il tramite del SAC) stabilisce, all'art. CP_1 3, che il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico all' secondo le modalità ed i servizi telematici definiti nel disciplinare tecnico CP_1
allegato 1. All'interno dell'allegato 1 si stabilisce (al punto 3.2) che il medico, dopo la verifica con il lavoratore ed il completamento delle informazioni relative al certificato con i dati di prognosi, diagnosi ed eventuali integrazioni dei dati del lavoratore (indirizzo di reperibilità), trasmette al SAC le informazioni della certificazione di malattia e dopo aver ottenuto la ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell' del numero di CP_1
protocollo univoco, procede alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha debitamente provato, mediante produzione dei relativi attestati di malattia telematici, rilasciati in “copia cartacea per il datore di lavoro” che il medico dell'SSN Dott.ssa ha formato quattro Persona_1
certificati medici, trasmessi all rispettivamente in data 12.1.2023, 26.1.2023, CP_1
20.2.2023 e 7.3.2023, per come attestato dai rispettivi numeri di protocollo univoco del certificato.
2. Quanto sopra premesso, è in primo luogo infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' ex art. 47 DPR 639/70. CP_1
A norma dell'art. 4 D.L. n. 384/92 conv. in L. 438/92, “I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti: 'Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Nella materia oggetto di causa, quindi, il termine di decadenza di proposizione dell'azione giudiziaria è annuale e il dies a quo deve essere individuato in una delle tre ipotesi alternativamente previste dalla richiamata disposizione normativa.
A tale proposito, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, (Cass. SS.UU. n.
12718/2009; negli stessi termini, più di recente, Cass. n. 15968/2017), ha affermato che, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438), dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Afferma la Corte che dalla lettura della suddetta normativa “emergono tre diversi dies a quibus:- ove sia stata emanato un provvedimento dell' a seguito di CP_1
un precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o
l'anno di cui al suddetto art. 47; - se il ricorso amministrativo è stato presentato ma
l' non ha provveduto il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo CP_1
maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto
(o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla domanda CP_1
iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo
1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile…di essere in alcun modo prolungato” stante la natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale disciplinata dall'art 47 cit. “in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”.
Nel caso di specie, a fronte della presentazione delle quattro istanze, rispettivamente in data 12.1.2023, 26.1.2023, 20.2.2023 e 7.3.2023, non risulta che vi sia stato alcun provvedimento formale di rigetto adottato da parte dell' nel termine di 120 CP_1
giorni di cui all'art. 7 L. 533/73.
Risulta peraltro che il ricorrente ha provveduto a presentare un ricorso amministrativo tardivo, in quanto inoltrato in data 15.7.2024, ossia decorso il termine di 90 giorni previsto dall'art. 46, comma 5° L. n. 88/1989.
Ne consegue che nel caso di specie, secondo i principi sopra delineati, deve trovare applicazione la terza ipotesi di decorrenza individuata dall'art. 47 DPR 639/70 sicché
l'azione giudiziaria doveva essere proposta inderogabilmente entro il termine di un anno e trecento giorni dalla data di presentazione della richiesta amministrativa.
Come evidenziato le istanze sono state presentate in data 12.1.2023, 26.1.2023,
20.2.2023 e 7.3.2023 e, pertanto, il termine di decadenza decorreva, rispettivamente, in data 8.11.2024, 22.11.2024, 17.12.2024 e 1.1.2025. È evidente, dunque, che il ricorso è stato tempestivamente proposto, essendo stato instaurato il presente giudizio in data 5.8.2024.
3. Allo stesso tempo è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall . CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 6 ultimo comma della L. 138/1943, (prima abrogato e poi ripristinato dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 179/2009) l'azione per conseguire le prestazioni di malattia si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute. Come chiarito dal più dal Corte di Cassazione (Cass. n. 2865/2004; Cass.
n.8042/1997) “Il termine prescrizionale annuale del diritto all'indennità di malattia previsto dal comma ultimo dell'art. 6 l. 11 gennaio 1943 n. 138, inizia a decorrere dalla data di formazione del silenzio - rifiuto, ex art. 7, l. 11 agosto 1973 n. 511, sulla domanda rivolta all' per ottenerla”. CP_1
Nel caso di specie, essendo state presentate le istanze in data 12.1.2023, 26.1.2023,
20.2.2023 e 7.3.2023, il termine di 120 giorni è scaduto rispettivamente il 12.5.2023,
26.5.2023, 20.6.2023 e 5.7.2023 e da tali date è iniziato a decorrere il termine annuale che andava dunque a scadenza il 12.5.2024, 26.5.2024, 20.6.2024 e 5.7.2024. Tali termini sono stati interrotti con il sollecito di pagamento inoltrato dal ricorrente all' in data 15.4.2024, con conseguente infondatezza dell'eccezione di CP_1
prescrizione.
Peraltro, pur senza considerare il sollecito richiamato, l'eccezione di prescrizione risulterebbe comunque infondata, alla luce del più recente orientamento della Corte di
Cassazione, la quale, con la sentenza n. 24031/2017 ha statuito: “Osserva il Collegio che sulla decorrenza del termine annuale di prescrizione dell'indennità di maternità questa Corte ha più volte affermato il principio, che giova qui ribadire, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi (v., ex multis,
Cass. 2865/2004), salvo l'effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle
Sezioni unite della Corte con la sentenza n. 5572/2012, secondo cui in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore la L. n.
533 del 1973, ex art. 7, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. n.
1827 del 1935, art. 97 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi della L. n. 138 del 1943, art. 6 e la L. n. 1204 del 1971, art. 15, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art.
7 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46”.
Ne consegue che, secondo i principi da ultimo enucleati dalla Corte di Cassazione, al momento dell'introduzione del giudizio non era senz'altro maturato alcun termine di prescrizione.
4. Da ultimo è infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, essendo stata provata la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo che, pur non consentendo lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del termine decadenziale, è senz'altro rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria.
5. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 5 comma 6 legge 638/1983 espressamente sancisce che i lavoratori agricoli a tempo determinato, iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giorni, per ciascun anno, alle prestazioni di cui ai commi precedenti (indennità di malattia) per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno precedente. Dalla lettura della norma, emerge con ogni evidenza che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato, nel settore dell'agricoltura, alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Tuttavia, il diritto alle prestazioni non nasce dall'iscrizione ma direttamente dalla legge quando si realizzino le condizioni da essa stabilite per l'acquisizione, da parte dell'interessato, della qualità di lavoratore agricolo;
condizioni che, per i braccianti agricoli, si concretano nell'avvenuta prestazione di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per il numero minimo di almeno 51 giornate ai sensi dell'art. 3 del d.l.lgt. n. 212 del 1946 nell'anno precedente o nel medesimo anno in cui si colloca l'inizio del periodo di assenza per malattia.
Invero l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli è atto amministrativo a contenuto interamente vincolato, con esclusione, per l'ente pubblico competente, di ogni potere di completamento soggettivo della fattispecie legale
(Cass. n. 3022 del 1990).
Esso ha la funzione, strumentale, di accertare, comprovandolo, l'avvenuto realizzarsi dei requisiti fissati dalla legge per la costituzione del rapporto assicurativo, giustificando e documentando al tempo stesso, con decorrenza dalla data in esso indicata, la nascita del diritto alle prestazioni e della correlata obbligazione pubblica dell'istituto assicuratore che nella legge e non già nel provvedimento amministrativo trovano origine e ragione di continuità.
D'altronde la Corte di Cassazione ha chiarito che: “in linea con quanto affermato da
Cass. n. 13877 del 2012, si deve dire che l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste (e non è questo il caso di specie), esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto (come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 c.c.” (Cass. n.
3556/2023).
Ebbene, nel caso di specie l' non ha in alcun modo contestato l'effettiva CP_1
sussistenza dei rapporti lavorativi intrattenuti annualmente dal ricorrente in qualità di bracciante agricolo.
L'istituto tanto in sede amministrativa, tanto nel presente giudizio, si è limitato a sostenere l'intervenuta prescrizione del diritto alla prestazione, per poi aggiungere, nella propria memoria che la “parte ricorrente aveva l'onere di comprovare tutti i fatti che assume a base della sua domanda, e quindi, anche l'iscrizione negli elenchi anagrafici della mano d'opera agricola”.
Pertanto non risultano essere in discussione, e in ogni caso sono stati oggetto di allegazione, i presupposti legittimanti l'iscrizione del ricorrente nell'elenco dei braccianti agricoli (ossia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, svolto per un minimo di 51 giornate) e i requisiti legittimanti la percezione dell'indennità di malattia rivendicata in questa sede (prestazione di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per il numero minimo di almeno 51 giornate nell'anno precedente o nel medesimo anno in cui si colloca l'inizio del periodo di assenza per malattia).
Si evidenzia che il ricorrente ha prodotto in atti il proprio estratto conto previdenziale da cui risulta che il lo stesso ha lavorato in qualità di bracciante agricolo per 122 giornate nell'anno 2022 e per 102 giornate nell'anno 2023.
Il ricorrente ha inoltre prodotto la comunicazione relativa all'instaurazione Pt_3
del rapporto lavorativo a decorrere dal 4.1.2023 sino al 31.12.2023, nonché le buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
L' , da parte sua, non ha in alcun modo contestato la documentazione prodotta, CP_1
non ha disconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro legittimante l'iscrizione, non ha contestato lo svolgimento delle giornate in agricoltura risultanti dall'estratto contributivo, né ha dedotto e allegato un provvedimento di cancellazione/mancata iscrizione dagli elenchi agricoli del comune di residenza.
A quanto sopra si aggiunge che l'ente neanche ha contestato di aver effettivamente provveduto a corrispondere in favore del ricorrente l'indennità di malattia per i periodi intercorrenti tra il 3.4.2023 e il 1.5.2023, nonché tra il 16.8.2023 e il
30.8.2023; circostanza da cui si desume implicitamente che l'istituto ha riconosciuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti legittimanti la percezione dell'indennità di malattia per l'anno 2023, stesso anno cui si riferiscono le prestazioni rivendicate nel presente giudizio.
Conseguentemente, avendo parte ricorrente allegato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità di malattia e non avendo l' CP_1
confutato la sussistenza degli stessi (avendo di fatto esclusivamente eccepito la prescrizione/decadenza del/dal diritto alla prestazione rivendicata) ma avendo, al contrario, tenuto un contegno incompatibile con il disconoscimento del diritto (avendo provveduto alla liquidazione dell'indennità di malattia in relazione al medesimo rapporto di lavoro), la domanda va accolta.
Per tale motivo l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1
dell'indennità di malattia relativa ai periodi 12.1.2023-26.01.2023, 26.01.2023-
10.02.2023, 20.02.2023-06.03.2023, 07.03.2023-20.03.2023 nella misura di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. articolo 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, dal dovuto al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- In accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di malattia per i periodi 12.1.2023-26.01.2023,
26.01.2023-10.02.2023, 20.02.2023-06.03.2023, 07.03.2023-20.03.2023 e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore del ricorrente delle somme a tale titolo spettantegli nella misura di legge, oltre accessori per come in parte motiva;
- NN l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Locri, 07/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi