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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 6.2.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 4652/2024 R.G. Prev.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Caccavo presso la quale Parte_1 C.F._1 elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cervantes 55/16, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
in persona del Presidente Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuela Capannolo ed Erminio Capasso, come da procura in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad ATPO
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.2.2024 l'istante in epigrafe, premesso l'infruttuoso esperimento del procedimento amministrativo volto ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità mediante domanda del 26.5.2021, deduceva di aver proposto in data 2.2.2023 accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza affermando la sottovalutazione della patologia muscoloscheletrica come attestata dalla documentazione sanitaria in atti e dal recente certificato del 8.2.2024 anche con riferimento all'incidenza della stessa sulle proprie capacità di lavoro. Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali,
l'accoglimento della domanda con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' resisteva in giudizio concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda ovvero, in subordine, per il rigetto nel merito.
Disposta ed espletata nuova CTU medico legale, esaminati gli atti, lette le note di trattazione disposte in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025, decideva la causa.
Preliminarmente deve riunirsi al presente il procedimento n. RG 2091/2023.
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate
Il ricorrente chiede, previo espletamento di una consulenza tecnica, l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità che, ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
La nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge n. 222/84, che ha sostituito, come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale, la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Secondo un orientamento ormai consolidato dalla Suprema Corte, “Da siffatta premessa deriva che, ai fini dell'accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento del loro organismo per essere sproporzionati alla loro residua efficienza fisiopsichica (vedi ex plurimis,
Cass. 10-8-11 n. 17159, Cass. 14-3-11 n. 5964).
La valutazione della nozione di invalidità ex lege 222/84 va, dunque, ancorata al parametro della specifica personalità professionale dell'assicurato. Di qui, l'impossibilità tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica” (Cass. 4710/16).
Alla luce di tali premesse, appaiono condivisibili e coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato le conclusioni contenute nella relazione peritale espletata nella presente fase, a seguito di rinnovamento dell'incarico Il CTU dott. all'esito del riscontro della documentazione sanitaria in atti - Persona_1
compreso il certificato prodotto nel presente giudizio - e dell'esame clinico del periziando, ha ritenuto sussistenti le seguenti infermità: < - Obesità- Cardiopatia ipertensiva - IVC arti inferiori. -
Artrosi del rachide con discopatia lombare- remoto intervento di correzione setto nasale>
Nelle conclusioni diagnostiche l'Ausiliare ha rilevato la presenza delle seguenti patologie di interesse medico -legale: < Obesità con IMC 40,8- Cardiopatia ipertensiva - IVC arti inferiori.-
Artrosi del rachide>.
In merito alle condizioni cliniche del periziando ed alla incidenza del complesso patologico riscontrato sulla capacità lavorativa del sig. ( svolgente mansioni di autista raccoglitore), ha Pt_1
in particolare osservato: < L'obesità determina un IMC pari a 40,8. La cardiopatia ipertensiva risulta in discreto compenso emodinamico e farmacologico come da me evidenziato nel corso delle operazioni peritali e confermato dalla visita cardiologica con EcoCG, agli atti ATP che descrive un completo compenso emodinamico ed una Frazione di Eiezione del 60%. Si ricorda, a tale proposito, che la frazione di eiezione è la quantità di sangue espulsa per ogni singola sistole calcolata in percentuale rispetto alla quantità totale di sangue presente nel ventricolo durante la diastole e rappresenta l'indice di efficienza della funzione di pompa . È considerata normale per valori pari o superiori al 50%. L'artrosi del rachide, più accentuata a carico del tratto lombare, permette, nonostante l'obesità, una deambulazione autonoma senza necessità di appoggio con cambi posturali normali e spediti. L'IVC arti inferiori risulta non complicata….omissis… Il quesito postomi riguarda la presenza o meno di una permanente riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti. A tale proposito è necessario sottolineare, innanzitutto, che per
“occupazioni confacenti” si deve intendere l'orbita, più o meno ampia, di mansioni che il soggetto può ricoprire in base al titolo di studio, all'esperienza, alle capacità fisiche , al sesso, all'età, alle capacità intellettive, ecc. Le condizioni fisiche dell'istante, sopra descritte, allo stato, permettono lo svolgimento della gran parte delle mansioni ipotizzabili come occupazioni confacenti le proprie attitudini senza una riduzione permanente a meno di un terzo delle sue capacità di lavoro nelle stesse.>
Il CTU ha pertanto escluso, nelle conclusioni, che le descritte patologie determinino, la riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente.
Tali conclusioni assunte dal CTU appaiono sufficientemente analitiche, logiche ed adeguatamente motivate, espresse in base a debita valutazione di tutte le patologie , anche la patologia muscolo- scheletrica, nonché all'esito dell'esame obiettivo del paziente.
In particolare, il riscontro clinico con riferimento all'apparato osteoarticolare ha fatto rilevare: senza necessità di appoggio, a passi spediti, simmetrici ed equidistanti, raggiungendo rapidamente la meta senza esitazione. Non si evidenzia deviazione del tronco. E' salito ed è sceso dalla bilancia senza necessità di aiuto o di appoggio, vi è rimasto in piedi per svariati secondi senza problemi. La posizione seduta è apparsa corretta: diritto e stabile;
si alza e si siede al primo tentativo senza necessità di appoggio>
Inoltre, la riduzione della capacità lavorativa dell'istante in occupazioni confacenti alle sue attitudini
è stata correttamente verificata – in ossequio al principio espresso dalla Corte di Cassazione – operando la valutazione complessiva del quadro morboso con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta o che possa essere svolta, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza (cfr. Cass. 16141/18).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004, 2151/2004, 11054/2003).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere quindi rigettata.
Considerata la natura della controversia e le condizioni sanitarie dell'istante, le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Napoli, 7.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 6.2.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 4652/2024 R.G. Prev.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Caccavo presso la quale Parte_1 C.F._1 elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cervantes 55/16, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
in persona del Presidente Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuela Capannolo ed Erminio Capasso, come da procura in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad ATPO
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.2.2024 l'istante in epigrafe, premesso l'infruttuoso esperimento del procedimento amministrativo volto ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità mediante domanda del 26.5.2021, deduceva di aver proposto in data 2.2.2023 accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza affermando la sottovalutazione della patologia muscoloscheletrica come attestata dalla documentazione sanitaria in atti e dal recente certificato del 8.2.2024 anche con riferimento all'incidenza della stessa sulle proprie capacità di lavoro. Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali,
l'accoglimento della domanda con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte.
CP_ L' resisteva in giudizio concludendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda ovvero, in subordine, per il rigetto nel merito.
Disposta ed espletata nuova CTU medico legale, esaminati gli atti, lette le note di trattazione disposte in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025, decideva la causa.
Preliminarmente deve riunirsi al presente il procedimento n. RG 2091/2023.
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate
Il ricorrente chiede, previo espletamento di una consulenza tecnica, l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità che, ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
La nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge n. 222/84, che ha sostituito, come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale, la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Secondo un orientamento ormai consolidato dalla Suprema Corte, “Da siffatta premessa deriva che, ai fini dell'accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento del loro organismo per essere sproporzionati alla loro residua efficienza fisiopsichica (vedi ex plurimis,
Cass. 10-8-11 n. 17159, Cass. 14-3-11 n. 5964).
La valutazione della nozione di invalidità ex lege 222/84 va, dunque, ancorata al parametro della specifica personalità professionale dell'assicurato. Di qui, l'impossibilità tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica” (Cass. 4710/16).
Alla luce di tali premesse, appaiono condivisibili e coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato le conclusioni contenute nella relazione peritale espletata nella presente fase, a seguito di rinnovamento dell'incarico Il CTU dott. all'esito del riscontro della documentazione sanitaria in atti - Persona_1
compreso il certificato prodotto nel presente giudizio - e dell'esame clinico del periziando, ha ritenuto sussistenti le seguenti infermità: < - Obesità- Cardiopatia ipertensiva - IVC arti inferiori. -
Artrosi del rachide con discopatia lombare- remoto intervento di correzione setto nasale>
Nelle conclusioni diagnostiche l'Ausiliare ha rilevato la presenza delle seguenti patologie di interesse medico -legale: < Obesità con IMC 40,8- Cardiopatia ipertensiva - IVC arti inferiori.-
Artrosi del rachide>.
In merito alle condizioni cliniche del periziando ed alla incidenza del complesso patologico riscontrato sulla capacità lavorativa del sig. ( svolgente mansioni di autista raccoglitore), ha Pt_1
in particolare osservato: < L'obesità determina un IMC pari a 40,8. La cardiopatia ipertensiva risulta in discreto compenso emodinamico e farmacologico come da me evidenziato nel corso delle operazioni peritali e confermato dalla visita cardiologica con EcoCG, agli atti ATP che descrive un completo compenso emodinamico ed una Frazione di Eiezione del 60%. Si ricorda, a tale proposito, che la frazione di eiezione è la quantità di sangue espulsa per ogni singola sistole calcolata in percentuale rispetto alla quantità totale di sangue presente nel ventricolo durante la diastole e rappresenta l'indice di efficienza della funzione di pompa . È considerata normale per valori pari o superiori al 50%. L'artrosi del rachide, più accentuata a carico del tratto lombare, permette, nonostante l'obesità, una deambulazione autonoma senza necessità di appoggio con cambi posturali normali e spediti. L'IVC arti inferiori risulta non complicata….omissis… Il quesito postomi riguarda la presenza o meno di una permanente riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti. A tale proposito è necessario sottolineare, innanzitutto, che per
“occupazioni confacenti” si deve intendere l'orbita, più o meno ampia, di mansioni che il soggetto può ricoprire in base al titolo di studio, all'esperienza, alle capacità fisiche , al sesso, all'età, alle capacità intellettive, ecc. Le condizioni fisiche dell'istante, sopra descritte, allo stato, permettono lo svolgimento della gran parte delle mansioni ipotizzabili come occupazioni confacenti le proprie attitudini senza una riduzione permanente a meno di un terzo delle sue capacità di lavoro nelle stesse.>
Il CTU ha pertanto escluso, nelle conclusioni, che le descritte patologie determinino, la riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente.
Tali conclusioni assunte dal CTU appaiono sufficientemente analitiche, logiche ed adeguatamente motivate, espresse in base a debita valutazione di tutte le patologie , anche la patologia muscolo- scheletrica, nonché all'esito dell'esame obiettivo del paziente.
In particolare, il riscontro clinico con riferimento all'apparato osteoarticolare ha fatto rilevare: senza necessità di appoggio, a passi spediti, simmetrici ed equidistanti, raggiungendo rapidamente la meta senza esitazione. Non si evidenzia deviazione del tronco. E' salito ed è sceso dalla bilancia senza necessità di aiuto o di appoggio, vi è rimasto in piedi per svariati secondi senza problemi. La posizione seduta è apparsa corretta: diritto e stabile;
si alza e si siede al primo tentativo senza necessità di appoggio>
Inoltre, la riduzione della capacità lavorativa dell'istante in occupazioni confacenti alle sue attitudini
è stata correttamente verificata – in ossequio al principio espresso dalla Corte di Cassazione – operando la valutazione complessiva del quadro morboso con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta o che possa essere svolta, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza (cfr. Cass. 16141/18).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004, 2151/2004, 11054/2003).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere quindi rigettata.
Considerata la natura della controversia e le condizioni sanitarie dell'istante, le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Napoli, 7.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori