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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2506/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARRA PAOLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1516/2023 depositato il 25/01/2023, relativo alla sentenza n.
8021/2022 sezione 14
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - V.le Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: "adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza"; "condannare altresì la convenuta al pagamento delle occorrende spese di lite del presente procedimento". Resistente: "dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2023, la società Ricorrente_2 S.r.l. in liquidazione ha adito questa Corte in sede di ottemperanza ai sensi dell'art. 70 del Decreto legislative 31 dicembre 1992, n. 546, deducendo l'inadempimento di Roma Capitale rispetto alla Sentenza n. 8021/14/2022, depositata il 6 luglio 2022, nella parte in cui aveva condannato l'Ente alla rifusione delle spese di lite, e chiedendo l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione, con eventuale nomina di commissario ad acta.
2. Roma Capitale si è costituita con atto di controdeduzioni, rappresentando l'avvenuta ottemperanza e allegando mandato di pagamento n. 81253 (esercizio 2023), con cui è stata disposta in favore della società ricorrente la somma complessiva di € 1.316,00 a titolo di spese di lite relative alla citata Sentenza. L'Ente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del presente giudizio.
3. All'udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessazione della materia del contendere e sull'estinzione del giudizio.
Il giudizio di ottemperanza presuppone l'attualità dell'interesse all'esecuzione del decisum. Laddove, nel corso del procedimento, l'ente obbligato provveda spontaneamente all'adempimento, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e si determina la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, Roma Capitale ha documentato l'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di spese di lite, mediante mandato n. 81253 (esercizio 2023) per € 1.316,00 in favore di Ricorrente_2 S.r.l. in liquidazione.
Non risultano in atti contestazioni specifiche e attuali sull'integralità dell'adempimento, né residuano ulteriori attività esecutive da porre in essere.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l'art. 70 del medesimo decreto.
2. Spese.
In considerazione della sopravvenuta ottemperanza e della natura del procedimento, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma – sez. XIV -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, estinto il giudizio di ottemperanza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025
Il Giudice Monocratico AO AR
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARRA PAOLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1516/2023 depositato il 25/01/2023, relativo alla sentenza n.
8021/2022 sezione 14
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - V.le Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: "adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza"; "condannare altresì la convenuta al pagamento delle occorrende spese di lite del presente procedimento". Resistente: "dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2023, la società Ricorrente_2 S.r.l. in liquidazione ha adito questa Corte in sede di ottemperanza ai sensi dell'art. 70 del Decreto legislative 31 dicembre 1992, n. 546, deducendo l'inadempimento di Roma Capitale rispetto alla Sentenza n. 8021/14/2022, depositata il 6 luglio 2022, nella parte in cui aveva condannato l'Ente alla rifusione delle spese di lite, e chiedendo l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione, con eventuale nomina di commissario ad acta.
2. Roma Capitale si è costituita con atto di controdeduzioni, rappresentando l'avvenuta ottemperanza e allegando mandato di pagamento n. 81253 (esercizio 2023), con cui è stata disposta in favore della società ricorrente la somma complessiva di € 1.316,00 a titolo di spese di lite relative alla citata Sentenza. L'Ente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del presente giudizio.
3. All'udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessazione della materia del contendere e sull'estinzione del giudizio.
Il giudizio di ottemperanza presuppone l'attualità dell'interesse all'esecuzione del decisum. Laddove, nel corso del procedimento, l'ente obbligato provveda spontaneamente all'adempimento, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e si determina la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, Roma Capitale ha documentato l'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di spese di lite, mediante mandato n. 81253 (esercizio 2023) per € 1.316,00 in favore di Ricorrente_2 S.r.l. in liquidazione.
Non risultano in atti contestazioni specifiche e attuali sull'integralità dell'adempimento, né residuano ulteriori attività esecutive da porre in essere.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l'art. 70 del medesimo decreto.
2. Spese.
In considerazione della sopravvenuta ottemperanza e della natura del procedimento, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma – sez. XIV -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, estinto il giudizio di ottemperanza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025
Il Giudice Monocratico AO AR