CASS
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2025, n. 25103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25103 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RN DO AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
letteiserrtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 25103 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 15/04/2025 Letta la requisitoria del dott. Nicola Lettieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza emessa il 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza formulata nell'interesse di ID AN NA per il riconoscimento in executivis tra i reati di cui a due sentenze esecutive, ritenendola mera reiterazione di precedente respinta. A seguito di ricorso per cassazione proposto dall'interessato questa Corte di legittimità annullava la suddetta ordinanza, rilevando che la brevità dell'ordinanza impugnata non consentiva di verificare se il giudice dell'esecuzione avesse valutato l'asserita novità della nuova richiesta di applicazione della continuazione, neppure identica sotto il profilo formale alla precedente in quanto non riguardante tutti i provvedimenti su cui si fondava la suddetta, ma solo i reati di cui a due sentenze esecutive. L'ordinanza in epigrafe, dopo avere rilevato che le sentenze di cui all'ultima richiesta di unificazione concernono una condanna di NA per partecipazione associativa al clan Muto dal 1983 al 2004 e una condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e per partecipazione ad associazione mafiosa, osserva che al momento della prima partecipazione associativa il condannato non poteva prefigurarsi la partecipazione alle consorterie di cui alla seconda condanna, cui risulta avere aderito negli anni 2004 e 2008, anche considerate, oltre alla distanza temporale, le diverse compagini associative. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NA. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 671 stesso codice e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Rileva la difesa che l'ordinanza impugnata ha completamente omesso di uniformarsi al contenuto della sentenza di annullamento che neppure menziona, facendo apparire il proprio giudizio una prima deliberazione e non un giudizio di rinvio. 2.2. Col secondo motivo di ricorso ci si duole di mancanza e/o apparenza motivazionale. Rileva il difensore che l'ordinanza impugnata per buona parte copia l'ordinanza di rigetto del 10 ottobre 2018, che, peraltro, aveva ad oggetto i reati cui a cinque sentenze esecutive e non di cui a due sole sentenze, come l'ultima richiesta di continuazione in sede esecutiva. Evidenzia che l'ordinanza non si confronta con le deduzioni difensive relative al fatto che tra l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e quella di cui all'art. 416-bis cod. pen. per cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile con la seconda sentenza di cui alla richiesta di unificazione è stata riconosciuta la continuazione interna in quanto l'attività di traffico di stupefacenti è stata ritenuta un ramo d'azienda del clan mafioso, che anche l'associazione mafiosa di cui alla prima condanna oggetto di richiesta aveva tra le sue finalità il traffico di stupefacenti e che su tali basi è stata richiesta l'unificazione; nonché non ha tenuto conto del rilievo difensivo in base al quale NA avrebbe continuato a gestire i traffici illeciti del gruppo criminale di appartenenza, nonostante il suo stato di detenzione, e che, pertanto, si sarebbe concretizzata una partecipazione associativa mai interrotta. Il difensore chiede, quindi, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Invero, la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata non adempie a quanto richiestogli, nei termini in punto di fatto riportati, dalla sentenza rescindente, che neppure menziona, facendo apparire il giudizio come prima valutazione di una richiesta difensiva avente ad oggetto l'unificazione in sede esecutiva dei reati di cui a due sentenze passate in giudicato. E nel fare ciò non dimostra di confron.tarsi con le deduzioni, in parte sintetizzate nel secondo motivo sopra riportato, e le allegazioni difensive di cui all'ultima richiesta di unificazione, in data 22 aprile 2022, e alla memoria difensiva del 22 dicembre 2022, depositata per l'udienza (entrambe allegate al ricorso per il principio di autosufficienza), con le quali era, invece, invitata a confrontarsi dalla sentenza rescindente, anche per coglierne la novità rispetto a quelle di cui alla precedente richiesta. 2. Dette carenze motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025.
letteiserrtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 25103 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 15/04/2025 Letta la requisitoria del dott. Nicola Lettieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza emessa il 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza formulata nell'interesse di ID AN NA per il riconoscimento in executivis tra i reati di cui a due sentenze esecutive, ritenendola mera reiterazione di precedente respinta. A seguito di ricorso per cassazione proposto dall'interessato questa Corte di legittimità annullava la suddetta ordinanza, rilevando che la brevità dell'ordinanza impugnata non consentiva di verificare se il giudice dell'esecuzione avesse valutato l'asserita novità della nuova richiesta di applicazione della continuazione, neppure identica sotto il profilo formale alla precedente in quanto non riguardante tutti i provvedimenti su cui si fondava la suddetta, ma solo i reati di cui a due sentenze esecutive. L'ordinanza in epigrafe, dopo avere rilevato che le sentenze di cui all'ultima richiesta di unificazione concernono una condanna di NA per partecipazione associativa al clan Muto dal 1983 al 2004 e una condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e per partecipazione ad associazione mafiosa, osserva che al momento della prima partecipazione associativa il condannato non poteva prefigurarsi la partecipazione alle consorterie di cui alla seconda condanna, cui risulta avere aderito negli anni 2004 e 2008, anche considerate, oltre alla distanza temporale, le diverse compagini associative. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NA. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 671 stesso codice e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. Rileva la difesa che l'ordinanza impugnata ha completamente omesso di uniformarsi al contenuto della sentenza di annullamento che neppure menziona, facendo apparire il proprio giudizio una prima deliberazione e non un giudizio di rinvio. 2.2. Col secondo motivo di ricorso ci si duole di mancanza e/o apparenza motivazionale. Rileva il difensore che l'ordinanza impugnata per buona parte copia l'ordinanza di rigetto del 10 ottobre 2018, che, peraltro, aveva ad oggetto i reati cui a cinque sentenze esecutive e non di cui a due sole sentenze, come l'ultima richiesta di continuazione in sede esecutiva. Evidenzia che l'ordinanza non si confronta con le deduzioni difensive relative al fatto che tra l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e quella di cui all'art. 416-bis cod. pen. per cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile con la seconda sentenza di cui alla richiesta di unificazione è stata riconosciuta la continuazione interna in quanto l'attività di traffico di stupefacenti è stata ritenuta un ramo d'azienda del clan mafioso, che anche l'associazione mafiosa di cui alla prima condanna oggetto di richiesta aveva tra le sue finalità il traffico di stupefacenti e che su tali basi è stata richiesta l'unificazione; nonché non ha tenuto conto del rilievo difensivo in base al quale NA avrebbe continuato a gestire i traffici illeciti del gruppo criminale di appartenenza, nonostante il suo stato di detenzione, e che, pertanto, si sarebbe concretizzata una partecipazione associativa mai interrotta. Il difensore chiede, quindi, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Invero, la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza impugnata non adempie a quanto richiestogli, nei termini in punto di fatto riportati, dalla sentenza rescindente, che neppure menziona, facendo apparire il giudizio come prima valutazione di una richiesta difensiva avente ad oggetto l'unificazione in sede esecutiva dei reati di cui a due sentenze passate in giudicato. E nel fare ciò non dimostra di confron.tarsi con le deduzioni, in parte sintetizzate nel secondo motivo sopra riportato, e le allegazioni difensive di cui all'ultima richiesta di unificazione, in data 22 aprile 2022, e alla memoria difensiva del 22 dicembre 2022, depositata per l'udienza (entrambe allegate al ricorso per il principio di autosufficienza), con le quali era, invece, invitata a confrontarsi dalla sentenza rescindente, anche per coglierne la novità rispetto a quelle di cui alla precedente richiesta. 2. Dette carenze motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025.