TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6201 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13194/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13194/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PENNATI EMILIO Parte_1 P.IVA_1 con studio in Ghedi , LARGO ZANARDELLI, 7 ( cap. 25016 ) ed elezione di domicilio presso l'indirizzo telematico del difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BELLEGGIA STEFANO , Controparte_1 P.IVA_2
EN RO e IU RC e con elezione di domicilio in Milano, p.zza degli
Affari n. 1 presso lo studio dei difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31/03/2022 la società
[...]
premesso quanto segue: Parte_1 che, in ragione del proprio interesse all'acquisto dell'immobile sito in Brescia via G.D.Vittorio
4/A di proprietà della società oggetto di pignoramento e successiva procedura CP_2 esecutiva promossa dalla creditrice MPS, aveva conferito alla società convenuta il 4 gennaio
2021 un mandato per l'acquisto dell'anzidetto credito ( del valore originario di euro 3.500.000 )
a fronte di un compenso pari al 3% del valore del credito ( cfr doc. 13 ), che la convenuta non aveva adempiuto al mandato, avendo acquisto in proprio il credito al prezzo di euro 1.1700.000 senza trasferirlo alla società attrice come da accordi contrattuali, che la stessa aveva riconosciuto l'inadempimento contrattuale sottoscrivendo in data
16.12.2021 un documento con il quale riconosceva di essere debitrice della società convenuta della somma di euro 980.000 a titolo di danni e si impegnava al pagamento dell'anzidetta somma con una cambiale a scadenza 28.2.2022 ( cfr doc. 16 ), che parimenti aveva sottoscritto in data 19.1.2022 un titolo cambiario del medesimo importo indicato nella scrittura di riconoscimento del debito con scadenza 28 febbraio 2022 ( doc. 17 ) ,
e che la società convenuta non aveva adempiuto all'obbligo di pagamento, ha convenuto in giudizio la società hiedendo: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare il credito vantato dalla nei Parte_1 confronti di per i titoli di cui alla narrativa che precede e per l'effetto condannare la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , con sede in CP_1 Controparte_3
Milano in Piazza Duomo n. 20 (C.F ) a corrispondere all'attrice la somma di € P.IVA_2
980.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. IV co. dalla scadenza al saldo o quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa e/o ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_1 con vittoria delle spese del giudizio e la condanna di controparte al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
pagina 2 di 7 La società convenuta ha resistito in giudizio negando di avere mai avuto alcun rapporto con la società attrice e che tra le parti vi fosse stata alcuna trattativa relativa all'acquisto del credito da parte della società per conto della società attrice, disconoscendo l'autenticità Controparte_1 della firma apposta in calce ai documenti prodotti dalla società attrice e negando di avere mai avuto conoscenza dell'esistenza di un contratto di mandato per l'acquisto del credito, di un riconoscimento di debito e del vaglia cambiario.
Non sono state ammesse le prova orali dedotte dalla società attrice e la causa è stata istruita tramite CTU grafica disposta sui documenti disconosciuti da parte convenuta. All'udienza del
8.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e della memorie di replica.
La società attrice fonda la pretesa creditoria sui documenti 13, 16 e 17 Parte_1 prodotti con l'atto di citazione e disconosciuti dalla società convenuta.
Il primo documento, datato il 4 gennaio 2021, è un contratto di mandato di acquisto di credito tra l'attrice e la società convenuta , dal seguente tenore letterale: “La società CP_1 [...] con sede in Brescia in via G. Di Vittorio 4/a in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore conferisce Mandato alla società (c.f. e p.iva Controparte_4 CP_1
) con sede in Milano piazza del Duomo 20, in persona dell'amministratore unico P.IVA_2
di acquisire per suo nome e conto il credito vantato da MPS Banca di originarie Controparte_3
Euro 3.500.000,00 nei confronti della società già in forza del Controparte_5 Parte_1 quale è stata iscritta ipoteca volontaria per la somma di Euro 7.000.000,00. All'atto di cessione del credito di cui sopra a favore della mandante, la società riconoscerà alla Parte_1 mandataria una fee pari al 3% dell'importo sborsato per l'acquisto del credito in oggetto.” (doc.13).
Il secondo documento, datato 16.12.2021, è costituito da un riconoscimento di debito e promessa di pagamento con la quale la società sulla premessa di non avere CP_1 adempiuto all'impegno di cedere il credito acquistato alla società attrice, come da mandato ricevuto nel gennaio 2021, ha riconosciuto: “di avere un debito per risarcimento danni pari ad €
980.000,00 nei confronti della società e si obbliga al pagamento di tale Parte_1 importo con effetto immediato con una cambiale con scadenza 28 febbraio 2022” (doc.16).
Il terzo documento è costituito da un titolo cambiario del medesimo importo indicato nella scrittura di riconoscimento di debito con scadenza 28 febbraio 2022 ( doc.17).
pagina 3 di 7 Gli anzidetti documenti sono stati già oggetto di disconoscimento del procedimento ex art. 700
c.p.c. promosso dalla società convenuta nei confronti dell'attrice.
Infatti la società convenuta, avvisata dal dipendente della banca presso la quale intratteneva il conto corrente che era stato posto all'incasso il vaglia cambiario dell'importo di euro 980.000,00 da parte della società attrice, ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di quest'ultima allo scopo di ottenere l'inibitoria all'incasso del titolo in ragione della sua falsità, in quanto mai sottoscritto dall'amministratore unico della società ( cfr Controparte_6 Controparte_3 doc. 11 di parte convenuta ), offrendo a dimostrazione del carattere apocrifo della firma la perizia del consulente di parte ( cfr doc. 9 convenuta ). Il Tribunale ha accolto la Parte_2 domanda cautelare ed ha concesso in via d'urgenza, con provvedimento reso inaudita altera parte, l'inibitoria al pagamento, all'incasso ed alla girata del titolo ( cfr doc. 23 di parte attrice ); in sede di udienza di convalida la società attrice ha prodotto in resistenza alla dedotta falsità del titolo cambiario il mandato di acquisto del credito ed il riconoscimento del debito e la ricorrente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ad entrambi i documenti. La resistente non ha chiesto la verificazione dei documenti né ha resistito alla conferma del provvedimento cautelare
( cfr verbale udienza cautelare e provvedimento di conferma del cautelare del 10.3.2022 sub. doc.
12 ). Il provvedimento cautelare è stato confermato e non è stato reclamato dalla società attrice, il reclamo in punto spese proposto dalla società stato rigettato. Controparte_1
Inoltre la società convenuta ha proposto in data 22.2.2022 una denuncia querela contro ignoti avente ad oggetto il vaglia cambiario ( doc. 10 convenuta ) ed il Gip ha disposto con provvedimento reso il 25.2.2022 la convalida del sequestro preventivo della cambiale disposto dal Pubblico Ministero ( cfr doc. 24 di parte attrice ).
Nell'ambito del presente giudizio, la società attrice ha proposto ricorso ex art. 671 c.p.c. chiedendo la concessione di sequestro conservativo sui beni della convenuta CP_1 fino a concorrenza dell'importo di euro 980.000,00, corrispondente al credito azionato in giudizio. Con ordinanza del 22 giugno 2022 il giudice ha respinto la richiesta cautelare in ragione appunto del disconoscimento dei documenti che fondanti la pretesa creditoria alla cui tutela era preposta la richiesta cautelare. Il provvedimento non stato reclamato dalla società attrice.
Dunque il giudicato formatosi nell'ambito dei due procedimenti cautelari, introdotti rispettivamente dalla società convenuta e dalla società attrice, ha escluso, seppure con accertamento sommario, l'autenticità delle tre scritture che fondano la pretesa creditoria della società attrice.
pagina 4 di 7 Il Giudice, a fronte del disconoscimento da parte della società convenuta dell'autenticità delle sottoscrizione apposte sulle anzidette scritture dal dott. ha disposto CTU grafica. CP_3
La CTU incaricata, dott.ssa , con relazione analitica e compiutamente motivata, Persona_1 depositata in data 28 maggio 2024, ha così concluso: “Le firme apposte sul mandato all'acquisto del credito del 4.1.2021 doc. 13, sul riconoscimento di debito del 16.12.2021 doc. 16 e sul vaglia cambiario con scadenza 28.2.2022 doc. 17 sono apocrife, ovvero non sono riferibili al signor
[...]
”. CP_3
Le contestazioni alla CTU formulate da parte attrice vanno disattese, essendo il CTU pervenuto alle conclusioni indicate sulla base di un'analisi ed una descrizione accurata delle firme oggetto di disconoscimento, delle scritture di comparazione e del saggio grafico.
La condotta denunciata da e segnatamente il fatto che l'impedimento di salute del CTU Parte_1
a dare inizio alle operazioni peritali non sia stato comunicato direttamente dal CTU ma tramite il
CTP di parte convenuta non vale a dimostrare il difetto di terzietà e di imparzialità del CTU né lede il contraddittorio processuale, avendo i consulenti di parte regolarmente interloquito nello svolgimento dell'accertamento peritale. Pertanto non integra i gravi motivi richiesti per la richiesta di sostituzione del CTU né giustifica la richiesta di rinnovazione della stessa, a norma dell'art. 196 c.p.c. Tanto meno rileva il ritardo nel deposito della relazione, non avendo tale ritardo comportato alcuna violazione del diritto di difesa, come dimostrato dalle note critiche depositate dai consulenti di parte. Le contestazioni di metodo formulate da parte attrice sono generiche ( cfr note critiche del CTP di parte attrice e p. 6 della comparsa conclusionale “ La risposta al quesito formulata nella relazione di CTU è errata in quanto fondata su argomentazioni contraddittorie e contrarie alle linee guida dell'impostazione d'indagine dell' … “ cfr p. 7 “ CP_7
… un impianto di metodo arbitrario e soggettivo .. pone a fondamento un'analisi tecnica incompleta, parziale e priva di rigore scientifico.. “) e non valgono ad inficiare le compiute argomentazione svolte dal CTU a dimostrazione della falsità delle firme apposte sui documenti disconosciuti, come argomentato dal CTU nelle note di replica alle osservazioni del CTP di parte attrice che vengono condivise dal Tribunale ed alle quali si rimanda per motivi di sintesi. ( cfr
CTU da p. 91 a 106 ).
In ragione dell'esito della CTU, che ha escluso con certezza l'autenticità delle firme dello in calce in calce alle scritture disconosciute, non risultano ammissibili le prove orali CP_3 dedotte dalla società attrice in quanto volte a dimostrare l'effettiva sottoscrizione dei documenti dichiarati apocrifi.
pagina 5 di 7 In conclusione, poiché la CTU ha inequivocabilmente accertato che le firme apposte sui documenti in questione non sono riferibili al legale rappresentante della società convenuta, gli anzidetti documenti, in quanto privi di ogni valore probatorio, non sono idonei a fondare la pretesa creditoria della società attrice con conseguente rigetto della relativa domanda di pagamento.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) , la società convenuta va condannata al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m.
147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (
520.000/1.000.000 ).
Per la stessa ragione, vanno poste a carico definitivo dell'attrice le spese della CTU, come liquidate dal giudice.
Ricorrono i presupposti per la condanna della società attrice al risarcimento dei danni a norma del comma 1° dell'art. 96 c.p.c. , in ragione dell'accertata falsità dei documenti prodotti dalla società attrice a sostegno della pretesa creditoria azionata in giudizio, condotta idonea a configurare il dolo processuale, e dell'insistenza nell'utilizzare tali documenti falsi, nonostante il sequestro penale della cambiale, l'accoglimento del cautelare promosso dalla convenuta diretto all'inibitoria dell'incasso dello stesso titolo ed il rigetto del cautelare proposto nell'ambito del presente giudizio anch'esso fondato sugli stessi documenti. Il danno viene determinato, in via equitativa, tenuto conto della gravità della condotta, in misura corrispondente ad 1/3 delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo , così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte dalla società attrice;
- condanna la società attrice a rifondere alla convenuta le Parte_1 CP_1 spese del giudizio che liquida in € 29.193,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA;
- letto l'art. 96 comma 1° c.p.c. condanna la società attrice a pagare alla convenuta una somma corrispondente ad un terzo delle spese del giudizio a titolo di risarcimento dei danni,
- pone le spese di CTU, nella misura liquidata dal giudice, a carico definitivo di parte attrice.
pagina 6 di 7 Milano, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13194/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PENNATI EMILIO Parte_1 P.IVA_1 con studio in Ghedi , LARGO ZANARDELLI, 7 ( cap. 25016 ) ed elezione di domicilio presso l'indirizzo telematico del difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BELLEGGIA STEFANO , Controparte_1 P.IVA_2
EN RO e IU RC e con elezione di domicilio in Milano, p.zza degli
Affari n. 1 presso lo studio dei difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31/03/2022 la società
[...]
premesso quanto segue: Parte_1 che, in ragione del proprio interesse all'acquisto dell'immobile sito in Brescia via G.D.Vittorio
4/A di proprietà della società oggetto di pignoramento e successiva procedura CP_2 esecutiva promossa dalla creditrice MPS, aveva conferito alla società convenuta il 4 gennaio
2021 un mandato per l'acquisto dell'anzidetto credito ( del valore originario di euro 3.500.000 )
a fronte di un compenso pari al 3% del valore del credito ( cfr doc. 13 ), che la convenuta non aveva adempiuto al mandato, avendo acquisto in proprio il credito al prezzo di euro 1.1700.000 senza trasferirlo alla società attrice come da accordi contrattuali, che la stessa aveva riconosciuto l'inadempimento contrattuale sottoscrivendo in data
16.12.2021 un documento con il quale riconosceva di essere debitrice della società convenuta della somma di euro 980.000 a titolo di danni e si impegnava al pagamento dell'anzidetta somma con una cambiale a scadenza 28.2.2022 ( cfr doc. 16 ), che parimenti aveva sottoscritto in data 19.1.2022 un titolo cambiario del medesimo importo indicato nella scrittura di riconoscimento del debito con scadenza 28 febbraio 2022 ( doc. 17 ) ,
e che la società convenuta non aveva adempiuto all'obbligo di pagamento, ha convenuto in giudizio la società hiedendo: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare il credito vantato dalla nei Parte_1 confronti di per i titoli di cui alla narrativa che precede e per l'effetto condannare la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , con sede in CP_1 Controparte_3
Milano in Piazza Duomo n. 20 (C.F ) a corrispondere all'attrice la somma di € P.IVA_2
980.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. IV co. dalla scadenza al saldo o quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa e/o ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_1 con vittoria delle spese del giudizio e la condanna di controparte al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
pagina 2 di 7 La società convenuta ha resistito in giudizio negando di avere mai avuto alcun rapporto con la società attrice e che tra le parti vi fosse stata alcuna trattativa relativa all'acquisto del credito da parte della società per conto della società attrice, disconoscendo l'autenticità Controparte_1 della firma apposta in calce ai documenti prodotti dalla società attrice e negando di avere mai avuto conoscenza dell'esistenza di un contratto di mandato per l'acquisto del credito, di un riconoscimento di debito e del vaglia cambiario.
Non sono state ammesse le prova orali dedotte dalla società attrice e la causa è stata istruita tramite CTU grafica disposta sui documenti disconosciuti da parte convenuta. All'udienza del
8.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e della memorie di replica.
La società attrice fonda la pretesa creditoria sui documenti 13, 16 e 17 Parte_1 prodotti con l'atto di citazione e disconosciuti dalla società convenuta.
Il primo documento, datato il 4 gennaio 2021, è un contratto di mandato di acquisto di credito tra l'attrice e la società convenuta , dal seguente tenore letterale: “La società CP_1 [...] con sede in Brescia in via G. Di Vittorio 4/a in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore conferisce Mandato alla società (c.f. e p.iva Controparte_4 CP_1
) con sede in Milano piazza del Duomo 20, in persona dell'amministratore unico P.IVA_2
di acquisire per suo nome e conto il credito vantato da MPS Banca di originarie Controparte_3
Euro 3.500.000,00 nei confronti della società già in forza del Controparte_5 Parte_1 quale è stata iscritta ipoteca volontaria per la somma di Euro 7.000.000,00. All'atto di cessione del credito di cui sopra a favore della mandante, la società riconoscerà alla Parte_1 mandataria una fee pari al 3% dell'importo sborsato per l'acquisto del credito in oggetto.” (doc.13).
Il secondo documento, datato 16.12.2021, è costituito da un riconoscimento di debito e promessa di pagamento con la quale la società sulla premessa di non avere CP_1 adempiuto all'impegno di cedere il credito acquistato alla società attrice, come da mandato ricevuto nel gennaio 2021, ha riconosciuto: “di avere un debito per risarcimento danni pari ad €
980.000,00 nei confronti della società e si obbliga al pagamento di tale Parte_1 importo con effetto immediato con una cambiale con scadenza 28 febbraio 2022” (doc.16).
Il terzo documento è costituito da un titolo cambiario del medesimo importo indicato nella scrittura di riconoscimento di debito con scadenza 28 febbraio 2022 ( doc.17).
pagina 3 di 7 Gli anzidetti documenti sono stati già oggetto di disconoscimento del procedimento ex art. 700
c.p.c. promosso dalla società convenuta nei confronti dell'attrice.
Infatti la società convenuta, avvisata dal dipendente della banca presso la quale intratteneva il conto corrente che era stato posto all'incasso il vaglia cambiario dell'importo di euro 980.000,00 da parte della società attrice, ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di quest'ultima allo scopo di ottenere l'inibitoria all'incasso del titolo in ragione della sua falsità, in quanto mai sottoscritto dall'amministratore unico della società ( cfr Controparte_6 Controparte_3 doc. 11 di parte convenuta ), offrendo a dimostrazione del carattere apocrifo della firma la perizia del consulente di parte ( cfr doc. 9 convenuta ). Il Tribunale ha accolto la Parte_2 domanda cautelare ed ha concesso in via d'urgenza, con provvedimento reso inaudita altera parte, l'inibitoria al pagamento, all'incasso ed alla girata del titolo ( cfr doc. 23 di parte attrice ); in sede di udienza di convalida la società attrice ha prodotto in resistenza alla dedotta falsità del titolo cambiario il mandato di acquisto del credito ed il riconoscimento del debito e la ricorrente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ad entrambi i documenti. La resistente non ha chiesto la verificazione dei documenti né ha resistito alla conferma del provvedimento cautelare
( cfr verbale udienza cautelare e provvedimento di conferma del cautelare del 10.3.2022 sub. doc.
12 ). Il provvedimento cautelare è stato confermato e non è stato reclamato dalla società attrice, il reclamo in punto spese proposto dalla società stato rigettato. Controparte_1
Inoltre la società convenuta ha proposto in data 22.2.2022 una denuncia querela contro ignoti avente ad oggetto il vaglia cambiario ( doc. 10 convenuta ) ed il Gip ha disposto con provvedimento reso il 25.2.2022 la convalida del sequestro preventivo della cambiale disposto dal Pubblico Ministero ( cfr doc. 24 di parte attrice ).
Nell'ambito del presente giudizio, la società attrice ha proposto ricorso ex art. 671 c.p.c. chiedendo la concessione di sequestro conservativo sui beni della convenuta CP_1 fino a concorrenza dell'importo di euro 980.000,00, corrispondente al credito azionato in giudizio. Con ordinanza del 22 giugno 2022 il giudice ha respinto la richiesta cautelare in ragione appunto del disconoscimento dei documenti che fondanti la pretesa creditoria alla cui tutela era preposta la richiesta cautelare. Il provvedimento non stato reclamato dalla società attrice.
Dunque il giudicato formatosi nell'ambito dei due procedimenti cautelari, introdotti rispettivamente dalla società convenuta e dalla società attrice, ha escluso, seppure con accertamento sommario, l'autenticità delle tre scritture che fondano la pretesa creditoria della società attrice.
pagina 4 di 7 Il Giudice, a fronte del disconoscimento da parte della società convenuta dell'autenticità delle sottoscrizione apposte sulle anzidette scritture dal dott. ha disposto CTU grafica. CP_3
La CTU incaricata, dott.ssa , con relazione analitica e compiutamente motivata, Persona_1 depositata in data 28 maggio 2024, ha così concluso: “Le firme apposte sul mandato all'acquisto del credito del 4.1.2021 doc. 13, sul riconoscimento di debito del 16.12.2021 doc. 16 e sul vaglia cambiario con scadenza 28.2.2022 doc. 17 sono apocrife, ovvero non sono riferibili al signor
[...]
”. CP_3
Le contestazioni alla CTU formulate da parte attrice vanno disattese, essendo il CTU pervenuto alle conclusioni indicate sulla base di un'analisi ed una descrizione accurata delle firme oggetto di disconoscimento, delle scritture di comparazione e del saggio grafico.
La condotta denunciata da e segnatamente il fatto che l'impedimento di salute del CTU Parte_1
a dare inizio alle operazioni peritali non sia stato comunicato direttamente dal CTU ma tramite il
CTP di parte convenuta non vale a dimostrare il difetto di terzietà e di imparzialità del CTU né lede il contraddittorio processuale, avendo i consulenti di parte regolarmente interloquito nello svolgimento dell'accertamento peritale. Pertanto non integra i gravi motivi richiesti per la richiesta di sostituzione del CTU né giustifica la richiesta di rinnovazione della stessa, a norma dell'art. 196 c.p.c. Tanto meno rileva il ritardo nel deposito della relazione, non avendo tale ritardo comportato alcuna violazione del diritto di difesa, come dimostrato dalle note critiche depositate dai consulenti di parte. Le contestazioni di metodo formulate da parte attrice sono generiche ( cfr note critiche del CTP di parte attrice e p. 6 della comparsa conclusionale “ La risposta al quesito formulata nella relazione di CTU è errata in quanto fondata su argomentazioni contraddittorie e contrarie alle linee guida dell'impostazione d'indagine dell' … “ cfr p. 7 “ CP_7
… un impianto di metodo arbitrario e soggettivo .. pone a fondamento un'analisi tecnica incompleta, parziale e priva di rigore scientifico.. “) e non valgono ad inficiare le compiute argomentazione svolte dal CTU a dimostrazione della falsità delle firme apposte sui documenti disconosciuti, come argomentato dal CTU nelle note di replica alle osservazioni del CTP di parte attrice che vengono condivise dal Tribunale ed alle quali si rimanda per motivi di sintesi. ( cfr
CTU da p. 91 a 106 ).
In ragione dell'esito della CTU, che ha escluso con certezza l'autenticità delle firme dello in calce in calce alle scritture disconosciute, non risultano ammissibili le prove orali CP_3 dedotte dalla società attrice in quanto volte a dimostrare l'effettiva sottoscrizione dei documenti dichiarati apocrifi.
pagina 5 di 7 In conclusione, poiché la CTU ha inequivocabilmente accertato che le firme apposte sui documenti in questione non sono riferibili al legale rappresentante della società convenuta, gli anzidetti documenti, in quanto privi di ogni valore probatorio, non sono idonei a fondare la pretesa creditoria della società attrice con conseguente rigetto della relativa domanda di pagamento.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) , la società convenuta va condannata al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m.
147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia (
520.000/1.000.000 ).
Per la stessa ragione, vanno poste a carico definitivo dell'attrice le spese della CTU, come liquidate dal giudice.
Ricorrono i presupposti per la condanna della società attrice al risarcimento dei danni a norma del comma 1° dell'art. 96 c.p.c. , in ragione dell'accertata falsità dei documenti prodotti dalla società attrice a sostegno della pretesa creditoria azionata in giudizio, condotta idonea a configurare il dolo processuale, e dell'insistenza nell'utilizzare tali documenti falsi, nonostante il sequestro penale della cambiale, l'accoglimento del cautelare promosso dalla convenuta diretto all'inibitoria dell'incasso dello stesso titolo ed il rigetto del cautelare proposto nell'ambito del presente giudizio anch'esso fondato sugli stessi documenti. Il danno viene determinato, in via equitativa, tenuto conto della gravità della condotta, in misura corrispondente ad 1/3 delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo , così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte dalla società attrice;
- condanna la società attrice a rifondere alla convenuta le Parte_1 CP_1 spese del giudizio che liquida in € 29.193,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA;
- letto l'art. 96 comma 1° c.p.c. condanna la società attrice a pagare alla convenuta una somma corrispondente ad un terzo delle spese del giudizio a titolo di risarcimento dei danni,
- pone le spese di CTU, nella misura liquidata dal giudice, a carico definitivo di parte attrice.
pagina 6 di 7 Milano, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 7 di 7