Versione
27 luglio 1957
27 luglio 1957
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare le operazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare le operazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.