Articolo 3 della Legge 1 luglio 1957, n. 517
Articolo 2
Versione
27 luglio 1957
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare le operazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 27 luglio 1957