CASS
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2025, n. 12846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12846 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - NZ AN RB AS AN DI RO - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di: VI RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/12/2024 del Tribunale di Torre Annunziata udita la relazione del Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG,Cinzia Parasporo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2024 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di RA VI di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del 11 luglio 2012 del Tribunale di Torre Annunziata, irrevocabile il 17 dicembre 2014; 2. sentenza del 9 febbraio 2016 della Corte d’appello di Napoli, irrevocabile il 19 dicembre 2016. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stato emesso il provvedimento impugnato da giudice incompetente, in quanto l'ultima sentenza passata in giudicato è pacificamente quella della Corte d'appello di Napoli citata al punto 2., che ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata del 6 febbraio 2011. Ne consegue che la competenza a provvedere appartiene alla Corte d'appello. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12846 Anno 2025 Presidente: NI IC Relatore: SS MI Data Udienza: 26/02/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato ha risolto il problema della competenza del giudice dell'esecuzione evidenziando che la sentenza n. 2 della Corte d'appello di Napoli aveva riformato quella del Tribunale di Torre Annunziata soltanto in punto di pena;
da questa circostanza in fatto il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di ricavare la propria competenza a provvedere in osservanza della norma dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. In realtà, però, la sentenza della Corte di appello di Napoli era stata emessa quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento della pronuncia della Corte di appello di Napoli del 06/05/2013 per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 12828 del 11/02/2015. L’art. 665, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. dispone, con riferimento alla competenza del giudice dell’esecuzione in relazione a pronunce emesse dalla Suprema Corte, che “quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio”. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza "in executivis" che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado” (Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018, Sinesi, Rv. 273104 – 01; conformi Sez. 1, n. 495 del 02/12/2003, dep. 2004, Morabito, Rv. 226309 - 01; Sez. 1, n. 5049 del 14/01/2003, Berté, Rv. 223601 – 01; per una riproposizione recente v. Sez. 1, Sentenza n. 38227 del 15/07/2024, Pm in proc. Della Puca, n.m.). In altri termini, la norma dell’art. 665, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. è speciale rispetto alla norma del comma 2 dello stesso articolo che dispone che “quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado;
altrimenti è competente il giudice di appello”, perché rispetto ad essa contiene un elemento specializzante, che manca nella ipotesi generale del comma 2, costituito dall’essere stata pronunciata la sentenza di appello in sede di giudizio di rinvio. Pertanto, nel caso in esame, in cui la pronuncia di appello aveva riformato quella di primo grado soltanto in punto di trattamento sanzionatorio, ma era stata emessa in sede di giudizio di rinvio, la competenza a provvedere appartiene al giudice del rinvio, e, quindi, alla Corte di appello di Napoli. Ne consegue che l’ordinanza impugnata, emessa da giudice incompetente, deve essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli per la decisione sull’istanza di VI.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli Così è deciso, 26/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 2 MI SS IC NI 3
lette le conclusioni del PG,Cinzia Parasporo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2024 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di RA VI di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del 11 luglio 2012 del Tribunale di Torre Annunziata, irrevocabile il 17 dicembre 2014; 2. sentenza del 9 febbraio 2016 della Corte d’appello di Napoli, irrevocabile il 19 dicembre 2016. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stato emesso il provvedimento impugnato da giudice incompetente, in quanto l'ultima sentenza passata in giudicato è pacificamente quella della Corte d'appello di Napoli citata al punto 2., che ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata del 6 febbraio 2011. Ne consegue che la competenza a provvedere appartiene alla Corte d'appello. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12846 Anno 2025 Presidente: NI IC Relatore: SS MI Data Udienza: 26/02/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato ha risolto il problema della competenza del giudice dell'esecuzione evidenziando che la sentenza n. 2 della Corte d'appello di Napoli aveva riformato quella del Tribunale di Torre Annunziata soltanto in punto di pena;
da questa circostanza in fatto il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di ricavare la propria competenza a provvedere in osservanza della norma dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. In realtà, però, la sentenza della Corte di appello di Napoli era stata emessa quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento della pronuncia della Corte di appello di Napoli del 06/05/2013 per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 12828 del 11/02/2015. L’art. 665, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. dispone, con riferimento alla competenza del giudice dell’esecuzione in relazione a pronunce emesse dalla Suprema Corte, che “quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio”. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza "in executivis" che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado” (Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018, Sinesi, Rv. 273104 – 01; conformi Sez. 1, n. 495 del 02/12/2003, dep. 2004, Morabito, Rv. 226309 - 01; Sez. 1, n. 5049 del 14/01/2003, Berté, Rv. 223601 – 01; per una riproposizione recente v. Sez. 1, Sentenza n. 38227 del 15/07/2024, Pm in proc. Della Puca, n.m.). In altri termini, la norma dell’art. 665, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. è speciale rispetto alla norma del comma 2 dello stesso articolo che dispone che “quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado;
altrimenti è competente il giudice di appello”, perché rispetto ad essa contiene un elemento specializzante, che manca nella ipotesi generale del comma 2, costituito dall’essere stata pronunciata la sentenza di appello in sede di giudizio di rinvio. Pertanto, nel caso in esame, in cui la pronuncia di appello aveva riformato quella di primo grado soltanto in punto di trattamento sanzionatorio, ma era stata emessa in sede di giudizio di rinvio, la competenza a provvedere appartiene al giudice del rinvio, e, quindi, alla Corte di appello di Napoli. Ne consegue che l’ordinanza impugnata, emessa da giudice incompetente, deve essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli per la decisione sull’istanza di VI.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli Così è deciso, 26/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 2 MI SS IC NI 3