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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/10/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria
Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1151 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione con rinvio della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1470/2016
TRA
in persona dell'amministratore p.t., Parte 1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., dall'avv.
TO OC, presso il cui studio in Pt 1 alla via Ricciardi n.8 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Stefano Mariani, e con quest'ultimo domiciliata in Pt 1 alla Via Sud Piazza D'Armi n. 88/90;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.05.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
"in personaCon atto di citazione in riassunzione, il Parte 1 sito in Pt 1 , Parte 1
dell'amministratore p.t., adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il Condominio chiedeva ed otteneva, dal Giudice di Pace di Pt 1 , ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo n.549 del 2010) nei confronti Co della condomina a titolo di quote straordinarie di ristrutturazioneControparte_1
del fabbricato;
che l'ingiunta proponeva tempestiva opposizione avverso il suddetto decreto, notificando al Condominio atto di opposizione;
che il Condominio, ricevuta la notifica dell'opposizione, aveva provveduto, in data 07.06.2010, all'iscrizione a ruolo della causa di opposizione;
che tale ultimo procedimento (R.G. n. 1866/10), nell'ambito del quale la CP_1 non sarebbe risultata costituita, veniva definito con sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n.3881/2011 (con la quale il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo); che in data 06.09.2010 l'ingiunta CP_1 si costituiva in giudizio ed all'atto di costituzione la cancelleria provvedeva ad una seconda iscrizione a ruolo della medesima causa;
che il procedimento iscritto su iniziativa della CP_1 assumeva il numero di ruolo
2531/2010 e veniva definita dal Giudice di Pace di Pt 1 con sentenza n.2212/2012, nella contumacia del
Controparte_2 che contro la sentenza n.3881/2011, ovvero quella che definiva il giudizio iscritto previamente su iniziativa del Parte_1 la CP 1 proponeva appello innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, il quale, dopo aver rilevato la duplice iscrizione a ruolo della medesima causa, osservava che nel procedimento conclusosi con la sentenza appellata (ovvero quello preventivamente iscritto su iniziativa del Parte 1 opposto), l'ingiunta CP 1 doveva ritenersi costituita e non contumace;
che sulla base di tale rilievo, il Tribunale, ritenuta la nullità degli atti del procedimento (R.G. n.1866/10) a far data dall'udienza di prima comparizione, dichiarava la nullità della sentenza che aveva definito tale procedimento;
che il Tribunale, tuttavia, osservava che la CP_1 aveva dedotto che il procedimento instaurato per effetto della seconda iscrizione (ovvero quello incardinato per iniziativa della CP_1 medesima), era stato definito per effetto del passaggio in giudicato della sentenza del giudice di Pace di n.2212/2012 e che tale circostanza doveva ritenersi provata, non essendo stata oggetto di Pt 1
contestazione da parte della appellato Parte_1 che il Tribunale pertanto, con sentenza recante numero
1470/2016, rilevata la nullità della sentenza oggetto di impugnazione, non provvedeva nel merito, dando atto che sulla controversia era intervenuto il giudicato, rappresentato, appunto, dalla sentenza n. 2212/2012; che avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1470/2016, il Parte 1 proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art.360 co.1 n.4 c.p.c., per avere il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere omesso di valutare la documentata circostanza della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 2212/2022 (ovvero la sentenza che aveva definito il giudizio instaurato per effetto della seconda iscrizione a ruolo), ritenendo erroneamente che sulla controversia fosse calato il giudicato;
che la Corte di Cassazione, con sentenza n.31641/2021, rilevando che il Parte 1 aveva fornito prova documentale della pendenza dell'appello avverso la sentenza n.2212/2022, e dando atto dell'inoperatività del principio di non contestazione in ordine alla formazione del giudicato, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso magistrato.
Parte 1 , pertanto, riassumeva il presente giudizio di rinvio e, invocando l'applicazione del principio Il
di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31641/2021, chiedeva il rigetto dell'appello proposto dalla Controparte_1 e, per l'effetto, la conferma della sentenza n. 3888/11 del Giudice di Pace di Pt 1
Si costituiva la Controparte_1 la quale nuovamente eccepiva la nullità, a far data dall'udienza di prima comparizione, del procedimento n.1866/2010 svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Pt_1 per essere il giudizio proseguito nonostante l'involontaria mancata comparizione dell'opponente; deduceva, inoltre, nel merito, che la controversia doveva ritenersi definita sulla base del giudicato rappresentato dalla sentenza n.
1783/2021 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio di appello promosso dal
Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 2212/2012 (ovvero la sentenza in cui è
confluito il giudizio di primo grado frutto della seconda iscrizione a ruolo della causa di opposizione).
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n.3881/2011 e, per l'effetto, la declaratoria di nullità della citata sentenza;
domandava, inoltre, di accertarsi l'intervenuta sussistenza del giudicato, rappresentato dalla sentenza n. 1783/2021 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio di appello promosso dal Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n.
2212/2012.
Ciò premesso, occorre preliminarmente chiarire che l'oggetto di sindacato del presente giudizio risulta essere la legittimità degli atti del processo svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Pt 1 , recente numero di
R.G. 1866/10 e, per essi, la legittimità della sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 3881/2011.
Orbene, risulta documentalmente provato che la medesima causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.549/2010 sia stata oggetto di una duplice iscrizione a ruolo: la prima per effetto dell'iniziativa del
Parte 1 opposto, con conseguentemente incardinamento innanzi al Giudice di Pace di Pt 1 del procedimento avente R.G. n. 1866/2010, la seconda in virtù dell'iniziativa spiegata dalla CP_1 atteso che,
al momento del deposito in cancelleria dell'opposizione al citato decreto, l'atto di costituzione non fu evidentemente inserito nel fascicolo del procedimento iscritto per primo, ma si procedette ad una nuova iscrizione e alla conseguente instaurazione del giudizio avente diverso numero di R.G., ovvero 2531/2010.
Emerge, poi, dal vaglio della sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 3881/2011 che il Giudice di Pace di Pt 1 alla prima udienza di comparizione, ovvero il momento ultimo per la costituzione tempestiva dell'attore ai sensi dell'art. 168 c.p.c., procedendo evidentemente alla verifica della regolare instaurazione del contradditorio, dava atto che "risultava costituito il condominio opposto, nel mentre non compariva il procuratore attoreo", proseguendo il giudizio culminato nella sentenza oggetto di odierno appello sul presupposto che la mancata partecipazione attiva della CP_1 fosse frutto di una scelta processuale volontaria.
Ciò premesso, occorre rilevare che, sulla scorta di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al fenomeno della duplice iscrizione a ruolo della medesima causa, cui questo Tribunale intende dare seguito," qualora dopo una prima iscrizione a ruolo ne sia seguita una seconda, per non avere la cancelleria del giudice adito rilevato l'esistenza della prima iscrizione, e la parte che vi ha proceduto, non essendovi stata riunione, sia stata considerata contumace nel procedimento conseguito alla prima iscrizione, si verifica in quest'ultimo procedimento una nullità che si comunica allo svolgimento successivo del procedimento ed alla sentenza, senza che in contrario rilevi che la nullità sia stata provocata dall'omessa attività di controllo del cancelliere, sia stata essa scusabile o meno (posto che una nullità può dipendere anche dal comportamento dell'ufficio) e sia stata o meno indotta in qualche modo da un comportamento di chi abbia proceduto alla prima iscrizione, poiché anche in quest'ultimo caso la nullità
è pur sempre da ascrivere alla detta attività del cancelliere.
In ragione della rilevazione della suddetta nullità la sentenza impugnata va cassata e la cassazione dev'essere disposta con rinvio, in quanto il processo nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata non si caratterizza come processo che non doveva proseguire, ma come processo che, essendosi svolto in modo nullo, dev'essere rinnovato in modo che si rimedi all'accertata nullità" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 15123 del 4/07/2007).
Orbene, tale principio, ancorché formulato in relazione all'ipotesi dell'erronea dichiarazione di contumacia della parte la cui costituzione ha dato luogo ad una seconda iscrizione a ruolo della medesima causa, deve ritenersi applicabile al caso in esame, trattandosi di fattispecie in cui, ritenutosi erroneamente che la mancata partecipazione attiva al giudizio costituisse una scelta deliberata dell'opponente, si è verificata una lesione del principio del contraddittorio a far data dall'udienza di prima comparizione.
Invero, il processo dinanzi al Giudice di pace, nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, è un processo che, essendosi svolto in modo nullo, deve essere rinnovato in modo tale che si rimedi all'accertata nullità (cfr. Cass. n. 6954/98).
Il giudice del rinvio, al fine di rimediare alla dichiarata nullità dello svolgimento processuale, dovrà consentire la costituzione in giudizio di Controparte_1 e dare quindi luogo alla trattazione del procedimento nel contraddittorio tra le due parti in causa.
Spetterà, poi, al giudice del rinvio verificare: se i due processi generati dalle due iscrizioni a ruolo sono ancora entrambi pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, disponendone di conseguenza la riunione ai sensi dell'art. 273 c.p.c.; se il processo generato dalla iscrizione a ruolo del Parte 1 non è più pendente dinanzi al giudice di pace per essere stato definito con sentenza passata in giudicato, dovendo in tal caso rilevare appunto che sulla controversia sussiste un giudicato.
Deve pertanto dichiararsi la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 3881/201, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, per consentire la costituzione in giudizio di
Controparte_1
Quanto alla domanda proposta dalla CP 1, volta all'accertamento della formazione del giudicato sul rapporto dedotto in giudizio in ragione del carattere definitivo assunto dalla sentenza n. 1783/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ovvero quella emessa nel giudizio di appello promosso dal
Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 2212/2012), la stessa non può trovare accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, è necessario rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, laddove venga dichiarata la nullità della sentenza emessa all'esito del giudizio iscritto per primo e venga disposta la rimessione al giudice di primo grado, spetta solo a quest'ultimo l'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza emessa nell'ambito del giudizio incardinato per effetto della seconda iscrizione a ruolo, rilevando che sulla controversia sussiste un giudicato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 4/07/2007)
A ciò si aggiunga, comunque, che la CP_1 si è limitata a depositare una comunicazione rilasciata dalla segreteria della Corte di Cassazione circa la mancata iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1783/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, laddove, invece, come sancito dalla stessa Corte nell'ambito della sentenza di cassazione con rinvio (n.31641/2021) che ha generato l'odierno giudizio, "affinché il giudicato esterno possa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.".
Quanto alle spese del giudizio di legittimità e dell'odierno giudizio, non essendo la riscontrata violazione del principio del contraddittorio imputabile alla condotta delle parti ed attesa in questa sede la pronuncia di mero rito, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Maria Feola, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1151/2, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza n. 3881/2011 resa dal Giudice di Pace di Pt 1 , per la violazione del principio del contraddittorio e l'erronea dichiarazione di contumacia di Controparte_1
[...] nei sensi indicati in motivazione;
2) rimette la causa al Giudice di Pace di Pt 1 affinché disponga e consenta la costituzione in giudizio
,
e dia quindi luogo alla trattazione del procedimento nel Controparte 1di
contraddittorio tra le due parti in causa;
3) compensa interamente le spese dell'odierno di giudizio e di quelle del giudizio di legittimità.
Santa Maria Capua Vetere, 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianinive Zammarelli, magistrato ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria
Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1151 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della cassazione con rinvio della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1470/2016
TRA
in persona dell'amministratore p.t., Parte 1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., dall'avv.
TO OC, presso il cui studio in Pt 1 alla via Ricciardi n.8 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Stefano Mariani, e con quest'ultimo domiciliata in Pt 1 alla Via Sud Piazza D'Armi n. 88/90;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.05.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
"in personaCon atto di citazione in riassunzione, il Parte 1 sito in Pt 1 , Parte 1
dell'amministratore p.t., adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il Condominio chiedeva ed otteneva, dal Giudice di Pace di Pt 1 , ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo n.549 del 2010) nei confronti Co della condomina a titolo di quote straordinarie di ristrutturazioneControparte_1
del fabbricato;
che l'ingiunta proponeva tempestiva opposizione avverso il suddetto decreto, notificando al Condominio atto di opposizione;
che il Condominio, ricevuta la notifica dell'opposizione, aveva provveduto, in data 07.06.2010, all'iscrizione a ruolo della causa di opposizione;
che tale ultimo procedimento (R.G. n. 1866/10), nell'ambito del quale la CP_1 non sarebbe risultata costituita, veniva definito con sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n.3881/2011 (con la quale il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo); che in data 06.09.2010 l'ingiunta CP_1 si costituiva in giudizio ed all'atto di costituzione la cancelleria provvedeva ad una seconda iscrizione a ruolo della medesima causa;
che il procedimento iscritto su iniziativa della CP_1 assumeva il numero di ruolo
2531/2010 e veniva definita dal Giudice di Pace di Pt 1 con sentenza n.2212/2012, nella contumacia del
Controparte_2 che contro la sentenza n.3881/2011, ovvero quella che definiva il giudizio iscritto previamente su iniziativa del Parte_1 la CP 1 proponeva appello innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, il quale, dopo aver rilevato la duplice iscrizione a ruolo della medesima causa, osservava che nel procedimento conclusosi con la sentenza appellata (ovvero quello preventivamente iscritto su iniziativa del Parte 1 opposto), l'ingiunta CP 1 doveva ritenersi costituita e non contumace;
che sulla base di tale rilievo, il Tribunale, ritenuta la nullità degli atti del procedimento (R.G. n.1866/10) a far data dall'udienza di prima comparizione, dichiarava la nullità della sentenza che aveva definito tale procedimento;
che il Tribunale, tuttavia, osservava che la CP_1 aveva dedotto che il procedimento instaurato per effetto della seconda iscrizione (ovvero quello incardinato per iniziativa della CP_1 medesima), era stato definito per effetto del passaggio in giudicato della sentenza del giudice di Pace di n.2212/2012 e che tale circostanza doveva ritenersi provata, non essendo stata oggetto di Pt 1
contestazione da parte della appellato Parte_1 che il Tribunale pertanto, con sentenza recante numero
1470/2016, rilevata la nullità della sentenza oggetto di impugnazione, non provvedeva nel merito, dando atto che sulla controversia era intervenuto il giudicato, rappresentato, appunto, dalla sentenza n. 2212/2012; che avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1470/2016, il Parte 1 proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art.360 co.1 n.4 c.p.c., per avere il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere omesso di valutare la documentata circostanza della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 2212/2022 (ovvero la sentenza che aveva definito il giudizio instaurato per effetto della seconda iscrizione a ruolo), ritenendo erroneamente che sulla controversia fosse calato il giudicato;
che la Corte di Cassazione, con sentenza n.31641/2021, rilevando che il Parte 1 aveva fornito prova documentale della pendenza dell'appello avverso la sentenza n.2212/2022, e dando atto dell'inoperatività del principio di non contestazione in ordine alla formazione del giudicato, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso magistrato.
Parte 1 , pertanto, riassumeva il presente giudizio di rinvio e, invocando l'applicazione del principio Il
di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31641/2021, chiedeva il rigetto dell'appello proposto dalla Controparte_1 e, per l'effetto, la conferma della sentenza n. 3888/11 del Giudice di Pace di Pt 1
Si costituiva la Controparte_1 la quale nuovamente eccepiva la nullità, a far data dall'udienza di prima comparizione, del procedimento n.1866/2010 svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Pt_1 per essere il giudizio proseguito nonostante l'involontaria mancata comparizione dell'opponente; deduceva, inoltre, nel merito, che la controversia doveva ritenersi definita sulla base del giudicato rappresentato dalla sentenza n.
1783/2021 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio di appello promosso dal
Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 2212/2012 (ovvero la sentenza in cui è
confluito il giudizio di primo grado frutto della seconda iscrizione a ruolo della causa di opposizione).
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n.3881/2011 e, per l'effetto, la declaratoria di nullità della citata sentenza;
domandava, inoltre, di accertarsi l'intervenuta sussistenza del giudicato, rappresentato dalla sentenza n. 1783/2021 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio di appello promosso dal Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n.
2212/2012.
Ciò premesso, occorre preliminarmente chiarire che l'oggetto di sindacato del presente giudizio risulta essere la legittimità degli atti del processo svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Pt 1 , recente numero di
R.G. 1866/10 e, per essi, la legittimità della sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 3881/2011.
Orbene, risulta documentalmente provato che la medesima causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.549/2010 sia stata oggetto di una duplice iscrizione a ruolo: la prima per effetto dell'iniziativa del
Parte 1 opposto, con conseguentemente incardinamento innanzi al Giudice di Pace di Pt 1 del procedimento avente R.G. n. 1866/2010, la seconda in virtù dell'iniziativa spiegata dalla CP_1 atteso che,
al momento del deposito in cancelleria dell'opposizione al citato decreto, l'atto di costituzione non fu evidentemente inserito nel fascicolo del procedimento iscritto per primo, ma si procedette ad una nuova iscrizione e alla conseguente instaurazione del giudizio avente diverso numero di R.G., ovvero 2531/2010.
Emerge, poi, dal vaglio della sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 3881/2011 che il Giudice di Pace di Pt 1 alla prima udienza di comparizione, ovvero il momento ultimo per la costituzione tempestiva dell'attore ai sensi dell'art. 168 c.p.c., procedendo evidentemente alla verifica della regolare instaurazione del contradditorio, dava atto che "risultava costituito il condominio opposto, nel mentre non compariva il procuratore attoreo", proseguendo il giudizio culminato nella sentenza oggetto di odierno appello sul presupposto che la mancata partecipazione attiva della CP_1 fosse frutto di una scelta processuale volontaria.
Ciò premesso, occorre rilevare che, sulla scorta di un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al fenomeno della duplice iscrizione a ruolo della medesima causa, cui questo Tribunale intende dare seguito," qualora dopo una prima iscrizione a ruolo ne sia seguita una seconda, per non avere la cancelleria del giudice adito rilevato l'esistenza della prima iscrizione, e la parte che vi ha proceduto, non essendovi stata riunione, sia stata considerata contumace nel procedimento conseguito alla prima iscrizione, si verifica in quest'ultimo procedimento una nullità che si comunica allo svolgimento successivo del procedimento ed alla sentenza, senza che in contrario rilevi che la nullità sia stata provocata dall'omessa attività di controllo del cancelliere, sia stata essa scusabile o meno (posto che una nullità può dipendere anche dal comportamento dell'ufficio) e sia stata o meno indotta in qualche modo da un comportamento di chi abbia proceduto alla prima iscrizione, poiché anche in quest'ultimo caso la nullità
è pur sempre da ascrivere alla detta attività del cancelliere.
In ragione della rilevazione della suddetta nullità la sentenza impugnata va cassata e la cassazione dev'essere disposta con rinvio, in quanto il processo nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata non si caratterizza come processo che non doveva proseguire, ma come processo che, essendosi svolto in modo nullo, dev'essere rinnovato in modo che si rimedi all'accertata nullità" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 15123 del 4/07/2007).
Orbene, tale principio, ancorché formulato in relazione all'ipotesi dell'erronea dichiarazione di contumacia della parte la cui costituzione ha dato luogo ad una seconda iscrizione a ruolo della medesima causa, deve ritenersi applicabile al caso in esame, trattandosi di fattispecie in cui, ritenutosi erroneamente che la mancata partecipazione attiva al giudizio costituisse una scelta deliberata dell'opponente, si è verificata una lesione del principio del contraddittorio a far data dall'udienza di prima comparizione.
Invero, il processo dinanzi al Giudice di pace, nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, è un processo che, essendosi svolto in modo nullo, deve essere rinnovato in modo tale che si rimedi all'accertata nullità (cfr. Cass. n. 6954/98).
Il giudice del rinvio, al fine di rimediare alla dichiarata nullità dello svolgimento processuale, dovrà consentire la costituzione in giudizio di Controparte_1 e dare quindi luogo alla trattazione del procedimento nel contraddittorio tra le due parti in causa.
Spetterà, poi, al giudice del rinvio verificare: se i due processi generati dalle due iscrizioni a ruolo sono ancora entrambi pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, disponendone di conseguenza la riunione ai sensi dell'art. 273 c.p.c.; se il processo generato dalla iscrizione a ruolo del Parte 1 non è più pendente dinanzi al giudice di pace per essere stato definito con sentenza passata in giudicato, dovendo in tal caso rilevare appunto che sulla controversia sussiste un giudicato.
Deve pertanto dichiararsi la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 3881/201, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, per consentire la costituzione in giudizio di
Controparte_1
Quanto alla domanda proposta dalla CP 1, volta all'accertamento della formazione del giudicato sul rapporto dedotto in giudizio in ragione del carattere definitivo assunto dalla sentenza n. 1783/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ovvero quella emessa nel giudizio di appello promosso dal
Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 2212/2012), la stessa non può trovare accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, è necessario rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, laddove venga dichiarata la nullità della sentenza emessa all'esito del giudizio iscritto per primo e venga disposta la rimessione al giudice di primo grado, spetta solo a quest'ultimo l'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza emessa nell'ambito del giudizio incardinato per effetto della seconda iscrizione a ruolo, rilevando che sulla controversia sussiste un giudicato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 4/07/2007)
A ciò si aggiunga, comunque, che la CP_1 si è limitata a depositare una comunicazione rilasciata dalla segreteria della Corte di Cassazione circa la mancata iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1783/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, laddove, invece, come sancito dalla stessa Corte nell'ambito della sentenza di cassazione con rinvio (n.31641/2021) che ha generato l'odierno giudizio, "affinché il giudicato esterno possa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.".
Quanto alle spese del giudizio di legittimità e dell'odierno giudizio, non essendo la riscontrata violazione del principio del contraddittorio imputabile alla condotta delle parti ed attesa in questa sede la pronuncia di mero rito, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Maria Feola, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1151/2, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza n. 3881/2011 resa dal Giudice di Pace di Pt 1 , per la violazione del principio del contraddittorio e l'erronea dichiarazione di contumacia di Controparte_1
[...] nei sensi indicati in motivazione;
2) rimette la causa al Giudice di Pace di Pt 1 affinché disponga e consenta la costituzione in giudizio
,
e dia quindi luogo alla trattazione del procedimento nel Controparte 1di
contraddittorio tra le due parti in causa;
3) compensa interamente le spese dell'odierno di giudizio e di quelle del giudizio di legittimità.
Santa Maria Capua Vetere, 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianinive Zammarelli, magistrato ordinario in tirocinio.