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Sentenza 15 settembre 2021
Sentenza 15 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/09/2021, n. 34025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34025 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN IL nato a [...] il [...] ON IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 34025 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 18/05/2021 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte d'appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Verona, in data 7.5.2019, aveva condannato IG IL e FA IR alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari loro rispettivamente in rubrica ascritti, in relazione al fallimento della "FA Arredamenti s.r.l.". 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi in parte comuni, lamentando: 1) il FA, violazione di legge, con riferimento all'art. 216, co. 1, n. 2), I.fall., e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale confonde l'impossibilità di ricostruire la situazione economico- finanziaria della società fallita, con delle mere difficoltà ricostruttive, affermando la penale responsabilità dell'imputato nonostante il curatore abbia ricostruito il patrimonio e il movimento degli affari della società fallita, senza spiegare, inoltre, quali siano state le difficoltà incontrate dal curatore nel ricostruire la suddetta situazione economico-finanziaria, nonché vizio di motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, che risulta indimostrato, non avendo fornito sul punto la corte territoriale adeguata risposta ai rilievi formulati con l'atto di appello e mancanza di motivazione sulla censura difensiva con cui l'imputato invocava la riconducibilità della propria condotta al paradigma normativo della bancarotta semplice;
entrambi gli imputati, vizio di motivazione, con riferimento alla violazione di cui all'art. 217, co. 1, n. 4), I.fall., in quanto la corte territoriale, al fine di valutare la sussistenza della "colpa grave", non ha minimamente preso in considerazione le condotte poste in essere dagli imputati nel periodo 2010-2012, come dedotte nell'atto di impugnazione. 3. Con requisitoria scritta del 29.4.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 5. Si impone, preliminarmente, una riflessione, sia pure sintetica, sugli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale oggetto dei rilievi difensivi del FA. Al riguardo va premesso che l'elemento oggettivo del delitto di cui si discute, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è integrato dalla fisica sottrazione delle scritture contabili agli organi del fallimento, causata dalla sottrazione o dalla distruzione delle stesse ovvero dalla omessa tenuta, condotte tutte equivalenti ai fini della sussistenza della fattispecie in parola (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 26379 del 5.3.2019, rv. 276650; Cass., sez. V, n. 42754 del 26.5.2017, rv. 271847). Con riferimento all'elemento soggettivo del delitto de quo, la giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata sul principio che la fisica sottrazione delle scritture contabili agli organi del fallimento integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio all'interesse dei creditori ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche del fallito (cfr. Cass., sez. V, 27/03/2013, n. 20999; Cass., Cass., sez. V, 11/04/2012, n. 25432, rv. 252992; Cass., sez. V, 11/06/2014, n. 40015). Più recentemente, in una serie di condivisibili arresti, si è ulteriormente precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico;
nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico. Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica;
della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. Nel caso in esame la corte territoriale ha reso una motivazione in linea con siffatti principi, peraltro evidenziati dal giudice di merito nel richiamare alcuni arresti in materia della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. Va, peraltro, rilevato che la corte di appello, conformemente ai principi enunciati, ha ritenuto che la condotta del FA integrasse la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica, oggetto di contestazione, posto che, come si evince dal contenuto della relazione 3 del curatore fallimentare, la contabilità era stata tenuta solo parzialmente, essendo stata in parte sottratta o comunque non consegnata dal FA al suddetto curatore, che, "nonostante tali carenze era riuscito, non senza difficoltà, a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società" (cfr. p. 8). Orbene tale circostanza consente di sgombrare il campo dal primo motivo di ricorso, che appare manifestamente infondato, generico e di natura meramente fattuale, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (cfr., ex plurimis ., Cass., Sez. 5, n. 45174 del 22.5.2015, Rv. 265682; Cass., Sez. 5, n. 1925, del 26.9.2018, Rv. 274455). Trattandosi, pertanto, di bancarotta fraudolenta documentale generica era sufficiente dimostrare, come si è detto, la consapevolezza in capo all'imputato che l'irregolare tenuta della documentazione contabile fosse in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, elemento dedotto dalla corte territoriale, con argomentare affatto manifestamente illogico o contraddittorio, dalla circostanza che, senza alcuna valida giustificazione, il FA, nonostante le ripetute richieste del curatore fallimentare, non avesse consegnato la contabilità relativa all'anno 2012, rendendo più difficoltosa la ricostruzione dell'attivo patrimoniale, con evidente pregiudizio per le ragioni del ceto creditorio (cfr. p. 9). Assolutamente incongruo, dunque, appare il secondo motivo di ricorso, concentrato sul profilo, irrilevante per quel che si è detto, del dolo specifico, motivo che, inoltre, si appalesa di natura meramente fattuale e generico, nella parte in cui ascrive ad un difetto di comunicazione tra l'imputato e il curatore fallimentare la mancata consegna a quest'ultimo della documentazione societaria relativa all'anno 2012. 4 Del tutto generico e manifestamente infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso articolato dal FA. Appare evidente, infatti, che, ritenuta, per le ragioni già evidenziate, la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, e, in particolare, del relativo dolo generico, nessuno spazio poteva esservi per una diversa qualificazione giuridica del fatto, posto che, secondo l'approdo interpretativo raggiunto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in sede di interpretazione della fattispecie di bancarotta semplice di cui all'art. 217, I.fall., tale fattispecie è configurabile solo ogniqualvolta sia accertata l'omessa o la irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, ascrivibile a dolo oppure a colpa, al di fuori dei casi in cui il soggetto attivo del reato abbia la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore ovvero abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, ipotesi entrambe riconducibili alla previsione normativa, di cui all'art. 216, co. 1, n. 2), I.fall. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630). Né va taciuto che, secondo un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11390 del 9.12.2020, Rv. 280729). Inammissibile, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso comune ad entrambi gli imputati. I ricorrenti, infatti, non tengono nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). In questa sede di legittimità, pertanto, è precluso il percorso argomentativo seguito dai menzionati ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), con la cui motivazione essi non si confrontano realmente. Ed invero la corte territoriale, attraverso un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, ha evidenziato come gli amministratori della società fallita, pur a conoscenza dello stato di dissesto, si siano astenuti dal chiedere il fallimento, optando per una prosecuzione dell'attività, che ha condotto la società fallita "a una situazione deteriore rispetto alla semplice insolvenza ovvero all'eccedenza delle passività sulle attività" (cfr. pp. 9-10). Tale conclusione risulta del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 18108 del 12.3.2018, Rv. 272823). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, 6 tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 34025 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 18/05/2021 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte d'appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Verona, in data 7.5.2019, aveva condannato IG IL e FA IR alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari loro rispettivamente in rubrica ascritti, in relazione al fallimento della "FA Arredamenti s.r.l.". 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi in parte comuni, lamentando: 1) il FA, violazione di legge, con riferimento all'art. 216, co. 1, n. 2), I.fall., e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale confonde l'impossibilità di ricostruire la situazione economico- finanziaria della società fallita, con delle mere difficoltà ricostruttive, affermando la penale responsabilità dell'imputato nonostante il curatore abbia ricostruito il patrimonio e il movimento degli affari della società fallita, senza spiegare, inoltre, quali siano state le difficoltà incontrate dal curatore nel ricostruire la suddetta situazione economico-finanziaria, nonché vizio di motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, che risulta indimostrato, non avendo fornito sul punto la corte territoriale adeguata risposta ai rilievi formulati con l'atto di appello e mancanza di motivazione sulla censura difensiva con cui l'imputato invocava la riconducibilità della propria condotta al paradigma normativo della bancarotta semplice;
entrambi gli imputati, vizio di motivazione, con riferimento alla violazione di cui all'art. 217, co. 1, n. 4), I.fall., in quanto la corte territoriale, al fine di valutare la sussistenza della "colpa grave", non ha minimamente preso in considerazione le condotte poste in essere dagli imputati nel periodo 2010-2012, come dedotte nell'atto di impugnazione. 3. Con requisitoria scritta del 29.4.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 5. Si impone, preliminarmente, una riflessione, sia pure sintetica, sugli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale oggetto dei rilievi difensivi del FA. Al riguardo va premesso che l'elemento oggettivo del delitto di cui si discute, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è integrato dalla fisica sottrazione delle scritture contabili agli organi del fallimento, causata dalla sottrazione o dalla distruzione delle stesse ovvero dalla omessa tenuta, condotte tutte equivalenti ai fini della sussistenza della fattispecie in parola (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 26379 del 5.3.2019, rv. 276650; Cass., sez. V, n. 42754 del 26.5.2017, rv. 271847). Con riferimento all'elemento soggettivo del delitto de quo, la giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata sul principio che la fisica sottrazione delle scritture contabili agli organi del fallimento integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio all'interesse dei creditori ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche del fallito (cfr. Cass., sez. V, 27/03/2013, n. 20999; Cass., Cass., sez. V, 11/04/2012, n. 25432, rv. 252992; Cass., sez. V, 11/06/2014, n. 40015). Più recentemente, in una serie di condivisibili arresti, si è ulteriormente precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico;
nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico. Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica;
della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. Nel caso in esame la corte territoriale ha reso una motivazione in linea con siffatti principi, peraltro evidenziati dal giudice di merito nel richiamare alcuni arresti in materia della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. Va, peraltro, rilevato che la corte di appello, conformemente ai principi enunciati, ha ritenuto che la condotta del FA integrasse la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica, oggetto di contestazione, posto che, come si evince dal contenuto della relazione 3 del curatore fallimentare, la contabilità era stata tenuta solo parzialmente, essendo stata in parte sottratta o comunque non consegnata dal FA al suddetto curatore, che, "nonostante tali carenze era riuscito, non senza difficoltà, a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società" (cfr. p. 8). Orbene tale circostanza consente di sgombrare il campo dal primo motivo di ricorso, che appare manifestamente infondato, generico e di natura meramente fattuale, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (cfr., ex plurimis ., Cass., Sez. 5, n. 45174 del 22.5.2015, Rv. 265682; Cass., Sez. 5, n. 1925, del 26.9.2018, Rv. 274455). Trattandosi, pertanto, di bancarotta fraudolenta documentale generica era sufficiente dimostrare, come si è detto, la consapevolezza in capo all'imputato che l'irregolare tenuta della documentazione contabile fosse in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, elemento dedotto dalla corte territoriale, con argomentare affatto manifestamente illogico o contraddittorio, dalla circostanza che, senza alcuna valida giustificazione, il FA, nonostante le ripetute richieste del curatore fallimentare, non avesse consegnato la contabilità relativa all'anno 2012, rendendo più difficoltosa la ricostruzione dell'attivo patrimoniale, con evidente pregiudizio per le ragioni del ceto creditorio (cfr. p. 9). Assolutamente incongruo, dunque, appare il secondo motivo di ricorso, concentrato sul profilo, irrilevante per quel che si è detto, del dolo specifico, motivo che, inoltre, si appalesa di natura meramente fattuale e generico, nella parte in cui ascrive ad un difetto di comunicazione tra l'imputato e il curatore fallimentare la mancata consegna a quest'ultimo della documentazione societaria relativa all'anno 2012. 4 Del tutto generico e manifestamente infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso articolato dal FA. Appare evidente, infatti, che, ritenuta, per le ragioni già evidenziate, la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, e, in particolare, del relativo dolo generico, nessuno spazio poteva esservi per una diversa qualificazione giuridica del fatto, posto che, secondo l'approdo interpretativo raggiunto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in sede di interpretazione della fattispecie di bancarotta semplice di cui all'art. 217, I.fall., tale fattispecie è configurabile solo ogniqualvolta sia accertata l'omessa o la irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, ascrivibile a dolo oppure a colpa, al di fuori dei casi in cui il soggetto attivo del reato abbia la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore ovvero abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, ipotesi entrambe riconducibili alla previsione normativa, di cui all'art. 216, co. 1, n. 2), I.fall. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630). Né va taciuto che, secondo un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11390 del 9.12.2020, Rv. 280729). Inammissibile, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso comune ad entrambi gli imputati. I ricorrenti, infatti, non tengono nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). In questa sede di legittimità, pertanto, è precluso il percorso argomentativo seguito dai menzionati ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), con la cui motivazione essi non si confrontano realmente. Ed invero la corte territoriale, attraverso un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, ha evidenziato come gli amministratori della società fallita, pur a conoscenza dello stato di dissesto, si siano astenuti dal chiedere il fallimento, optando per una prosecuzione dell'attività, che ha condotto la società fallita "a una situazione deteriore rispetto alla semplice insolvenza ovvero all'eccedenza delle passività sulle attività" (cfr. pp. 9-10). Tale conclusione risulta del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 18108 del 12.3.2018, Rv. 272823). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, 6 tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.