Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza breve 20 marzo 2026
Decreto collegiale 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 20/03/2026, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01351/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DIa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Spadaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Gardone, 8
contro
Ufficio Territoriale del Governo Milano - Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
- del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 adottato dalla Prefettura - UTG di Milano - Sportello Unico Immigrazione in relazione alla domanda di emersione del lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 presentata in favore del ricorrente;
- del provvedimento di rigetto del 05/04/2022 adottato dalla Prefettura - UTG di Milano - Sportello Unico Immigrazione in relazione alla predetta istanza;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale ai predetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. RT DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
che il ricorrente, cittadino straniero, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione incidentale, del provvedimento con cui l’amministrazione procedente ha respinto l’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata in suo favore, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili, tra cui eccesso di potere per difetto di istruttoria;
che il Ministero convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
Considerato:
che la Sezione ha accolto, nelle more, la domanda di accesso proposta ex art. 116, comma 2 c.p.a. dal ricorrente, con ordinanza n. -OMISSIS-;
che sussistono i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto:
che, a seguito di riesame disposto dal Tribunale, la Prefettura di Milano, con nota depositata nel fascicolo di causa in data 28 novembre 2025, ha comunicato che l’istanza del cittadino straniero “in esito agli appuntamenti tenutesi presso questa Prefettura è stata positivamente conclusa in data 29/10/2025 con la sottoscrizione del contratto di soggiorno”;
che la materia del contendere deve dunque considerarsi venuta meno, in conseguenza dell’integrale soddisfazione dell’interesse dedotto in giudizio dal ricorrente;
che le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’ammissione del sig. -OMISSIS- al patrocinio a spese dello Stato, ammissione che il Collegio ritiene di dovere confermare, qualora ne continuino a sussistere le condizioni, non risultando manifestamente infondate le ragioni dell’interessato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la DIa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD SS, Presidente
RT DI, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT DI | RI AD SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.