TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 27/01/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 7607 dell'anno 2018 promossa da
(avv. CICERO SILVANA ); Parte_1
CONTRO
(avv. GUIGLIA MARIA ); Controparte_1
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
Si da atto che sono presenti l'avv. CICERO SILVANA e per Parte_1
l'avv.. GUIGLIA MARIA per Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 27/01/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7607 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA S. MECCIO, Parte_1
16 90100 PALERMO, presso l'Avv. CICERO SILVANA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
(elettivamente domiciliato in VIA BOVA, 4 90135 Controparte_1
PALERMO, presso l'Avv. GUIGLIA MARIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– convenuto –
E NEI CONFRONTI
Controparte_3
– terzo chiamato –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato. ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo il Dott. CP_1
, chiedendo l'affermazione di responsabilità con conseguente
[...]
condanna di quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni da lui subiti a seguito dell'estrazione dell'ultimo molare dell'arcata superiore-
denominato ottavo superiore sinistro avvenuta in data 14.09.2009.
Con comparsa di risposta del 20.07.2018, il Dott. si Controparte_1
costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato,
ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in giudizio la propria Compagnia di
Assicurazione, , per essere tenuto indenne e Controparte_2
manlevato nel caso di condanna.
Nel merito, il convenuto insisteva nel rigetto di tutte le domande spiegate dall'attore perché prive di fondamento deducendo che la propria condotta si è sempre ispirata al pieno rispetto di tutte le regole di buona pratica sanitaria, della perizia, della prudenza e della diligenza.
Si costituiva quindi la chiedendo il Controparte_4
rigetto della domanda attorea perché infondata e, in subordine, di contenere, comunque, “il risarcimento nei limiti del danno allegato e
provato, tenuto conto della condotta dello stesso attore, rilevante ai sensi
dell'art. 1227, comma 2, c.c. e della condotta tenuta dai professionisti che
successivamente ebbero in cura il ”. Pt_1
La causa veniva quindi istruita attraverso c.t.u., medico legale, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dal convenuto sia della
[...]
(senza mezzo di contrasto) eseguita dall'Ing. Controparte_5
3 in data 20.09.2009 presso l'Ospedale Villa Sofia di Palermo, sia Pt_1
della ortopantomografia eseguita prima dell'intervento del 14.09.2009.
Nel corso del giudizio l' depositava sentenza della Controparte_2
Suprema Corte di Gibilterra dell'11.12.2019 in forza della quale veniva dichiarato lo stato di amministrazione straordinaria della predetta
Compagnia e pertanto, su richiesta delle parti, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio con ordinanza del 21 dicembre 2021 che veniva successivamente riassunto con decreto del 07.11.2022 a seguito di ricorso depositato dalla parte attrice.
Rilevata la corretta notifica del ricorso per la riassunzione alla Compagnia
in liquidazione in persona dei Liquidatori ed accertata la contumacia di questi ultimi, dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione a mezzo di ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. la causa veniva infine discussa e decisa all'udienza odierna.
A tale ultimo proposito occorre subito evidenziare che nella presente sede decisoria nessuna valenza può assumere il contenuto della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata in corso di causa che suggeriva un parziale riconoscimento delle domande attoree.
In generale va ricordato che la proposta, in ogni suo contenuto, non vincola in alcun modo il giudice a quanto riportato, né indirizza la decisione finale nel caso essa non venga accolta.
La proposta ex art. 185 bis c.p.c. , lungi da accertare alcunché – neppure parzialmente, neppure temporaneamente – è infatti semplicemente uno strumento in più offerto all'armentario del giudice per addivenire ad una soluzione della controversia studiato dal legislatore unicamente a fini
4 deflattivi. Essa viene sottoposta alle parti senza che in alcun modo possa considerarsi una anticipazione parziale dell'esito della causa ed unicamente secondo l'auspicio che la soluzione prospettata possa giovare alla definizione concordata della controversia.
Se invece, come accaduto, essa non viene accolta da tutte le parti coinvolte, a prescindere dalle ragioni per cui non viene accolta, la proposta cessa ogni funzione e rimane tamquam non esset, a parte l'uso che se ne potrebbe fare per orientare le decisioni in punto di spese come previsto dal codice.
Così compendiati i fatti di causa la domanda non è fondata e non può
essere accolta.
Si giunge a questa conclusione osservando che, come il CTU afferma nella sua relazione a pag. 39: “L'accertamento del nesso di causalità materiale
tra l'intervento eseguito dal dottor e la comparsa della fistola oro- CP_1
antrale nel signor non è stato possibile a causa dell'assenza di un Pt_1
elemento fondamentale: l'esame radiografico preoperatorio OPT
(Ortopantomografia).”
Ebbene, come prima accennato, la produzione di tale fondamentale esame era stata richiesta dal convenuto ed accolta dal decidente che ne aveva disposto l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. senonché la parte attrice non ha provveduto nel termine concesso né ha giustificato in qualche modo la sua mancata produzione.
Deve per altro senz'altro ritenersi che la parte fosse in possesso dell'esame in questione nulla avendo dedotto a proposito all'ordinanza del 19.11.2019 ammissiva del suddetto ordine di esibizione.
5 Ora, com'è noto, il rifiuto della parte ad ottemperare all'ordine di esibizione senza alcuna giustificazione, vale come argomento di prova,
dovendo trovare applicazione la disposizione generale contenuta nell'art. 116 del c.p.c., la quale consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti.
Pertanto la mancanza di un esame cruciale per l'accertamento del nesso di causalità tra intervento e danno che era onere della parte attrice produrre ai fini dell'espletamento della CTU, non può che ripercuotersi a svantaggio dello stesso attore.
Deve infatti ritenersi che proprio nella OPT mancante si potevano individuare (o escludere) le cause che hanno condotto alla creazione della fistola oro-antrale e quindi non può ritenersi che secondo il principio del più probabile che no, il danno fosse evitabile e prevenibile, conclusione alla quale si sarebbe potuti giungere in mancanza di una richiesta di esibizione della stessa OPT.
Ciò sebbene appaia certo che il dr. abbia posto in essere una CP_1
condotta astrattamente idonea a provocare la lesione.
La mera idoneità della condotta a provocare l'evento non implica infatti la necessaria presenza degli elementi di imprudenza negligenza o imperizia che sono necessari ai fini della dichiarazione di responsabilità.
Essi potevano essere accertati o esclusi solo attraverso l'esame delle risultanze della OPT di cui deve desumersi l'esistenza ma che purtuttavia non è stata prodotta dall'attore sebbene richiesto.
Ciò detto anche il minor danno individuato dal CTU consistente nella difettosa suturazione della ferita che ha causato esclusivamente un
6 prolungamento della inabilità temporanea patita dall'attore non è in realtà ascrivibile alla condotta del convenuto.
Afferma il CTU che la sutura non sarebbe stata eseguita correttamente secondo i protocolli noti all'epoca e che vi sarebbe stata una carente gestione del paziente post operatoria come evidenziato dalla circostanza che “la risposta infiammatoria con edema della mucosa del seno
mascellare sinistro era già molto estesa in prossimità della fistola creatasi
durante l'estrazione del dente”.
Tale conclusione non appare però pienamente condivisibile poiché si basa su congetture non suffragate da puntuali rilievi fattuali, valorizzando solo l'osservazione obiettiva del pz non appena questi si ripresentò al controllo dopo sei giorni dall'estrazione. Invero a parere del decidente non
è possibile ricondurre automaticamente la gravità e l'estensione dell'infiammazione ad un errore di suturazione considerando appunto l'ampio lasso di tempo intercorso tra il complicato intervento ed il primo riesame della ferita (sei giorni) senza che sia stata presa in considerazione l'eventuale inerzia del paziente che avrebbe potuto richiedere ben prima un successivo controllo riscontrando algie e fastidi alla parte (mal) suturata.
In definitiva anche in presenza dei lamentati e pur accertati danni non è
possibile determinare con sufficiente certezza la presenza e la rilevanza pratica di errori professionali a carico del convenuto né prima né dopo l'intervento e pertanto la domanda non può essere accolta.
Per quanto riguarda infine la violazione del consenso va detto che manca la prova del fatto che, qualora adeguatamente informato, il Pt_1
7 avrebbe espresso un dissenso circa l'esecuzione dell'intervento chirurgico di avulsione dentaria. Anzi la circostanza che il pz - come emerge dalla ctp di parte attrice- ha eseguito prima dell'intervento una specifica terapia antibiotica fa supporre che l'intervento sia stato ben pianificato in anticipo e che quindi il pz fosse anche stato informato delle possibili conseguenze quantomeno oralmente.
In conclusione non si è raggiunta la prova che vi siano stati errori medici commessi dal convenuto e pertanto le domande dell'attore vanno rigettate con assorbimento di ogni questione riguardante la domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei riguardi del proprio assicuratore.
Data l'eccezionale difficoltà degli accertamenti richiesti e l'obbiettiva presenza di criticità riscontrate in seguito all'intervento che hanno richiesto una complessa CTU, sussistono le ragioni normativamente previste per compensare integralmente le spese di lite ad eccezione delle spese di CTU che restano definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia del liquidatori della : Controparte_2
rigetta tutte le domande di parte attrice e compensa le spese di lite tra tutte le parti ad eccezione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio da porsi definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 27/01/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
8