TAR Roma, sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 6762
TAR
Sentenza 14 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 per omessa valutazione delle osservazioni del ricorrente

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, accertando che le osservazioni erano state inviate entro il termine (considerando la cadenza festiva del decimo giorno) e che la difesa erariale non aveva contestato tale circostanza. Inoltre, anche qualora fossero state considerate tardive, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutarle in quanto il termine non è perentorio e la ratio della norma è collaborativa.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e carenza di motivazione riguardo alla valutazione dei precedenti penali

    Il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione abbia effettuato una valutazione superficiale dei precedenti penali, non contestualizzandoli nel percorso di integrazione del ricorrente e non fornendo un'adeguata motivazione sulla loro ostatività, nonostante la riabilitazione e la buona condotta successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 6762
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6762
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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