Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 6762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6762 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06762/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04563/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4563 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Celoria e Elena Garelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento notificato il 7.1.2023 (-OMISSIS-), con il quale il Ministero dell'Interno ha decretato il respingimento della domanda presentata dal ricorrente in data 12.5.2022 per il conferimento della cittadinanza italiana ex art. 9 co.1, lett. f, L. n.91/1992 nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa US ND SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 In data 12 maggio 2022 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, con decreto (-OMISSIS-) notificato il 7 gennaio 2023, ha respinto l’istanza in ragione della seguente motivazione: “ Viste le risultanze dell’istruttoria dalle quali emerge a carico del richiedente quanto segue: 12.2.2013 Sentenza del Tribunale in Composizione monocratica di Torino, irrevocabile il 27.7.2013, per il reato di danneggiamento continuato artt. 81, 365 co 1 c.p. (commesso il -OMISSIS- in Torino); 2/12/2006 Commissariato di “B.Milano” Torino notizia di reato per lesioni personali aggravate, ingiuria, violenza privata, molesta o disturbo alle persone ;”.
Nella motivazione del decreto si rileva inoltre che, a seguito del preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 regolarmente comunicato in data 19 maggio 2022, il ricorrente “ non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo ed è decorso il termine assegnato ”.
Avverso il predetto decreto di rigetto, il ricorrente ha quindi proposto ricorso, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, deducendo in particolare che:
- l’Amministrazione avrebbe del tutto omesso di tenere conto delle osservazioni del richiedente ritualmente trasmesse in data 30 maggio 2022, vale a dire il primo giorno lavorativo utile a seguito della scadenza del termine, avvenuta in giorno festivo; in ogni caso, il detto termine non sarebbe perentorio ma ordinatorio;
- le vicende penali sopra riportate consisterebbero unicamente in una condanna relativa a un fatto commesso nel 2008 – ben quindici anni fa – per fatti di modesta entità, tanto che già in sede di condanna venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche; a nulla rileverebbe la menzionata notizia di reato risalente al 2006, in quanto la sola iscrizione al registro delle notizia di reato non costituisce un precedente penale e ad essa non è seguito alcun ulteriore procedimento; inoltre, il ricorrente avrebbe presentato l’istanza di riabilitazione proprio in riferimento all’unico fatto risalente al 2008;
- l’Amministrazione, infine, avrebbe dovuto tenere conto in concreto della complessiva condotta del richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale; da dieci anni, infatti, convive con la compagna cittadina italiana e da tale unione è nata nel 2016 sua figlia; sin dal 2014, inoltre, ha lavorato come scaffalista per il punto vendita di Torino dell’azienda Metro, presso la quale è stato titolare di contratto a tempo indeterminato.
2. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con memoria di stile, depositando, nel corso del giudizio, documentazione.
3. In data 12 marzo 2025 parte ricorrente ha depositato memoria di replica e documentazione (tra cui la sentenza di riabilitazione in merito all’unica condanna emessa nei suoi confronti).
4. Alla udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, tenuta da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto, e anche in ragione di tanto si ritiene di non accogliere la richiesta di ammissione tardiva della memoria e documentazione depositata dalla parte ricorrente in data 12 marzo 2025, avanzata in udienza, in quanto irrilevante.
6. Ritiene il Collegio di dover muovere, per ragioni di priorità logica, dall'esame del profilo di censura con cui il ricorrente lamenta la lesione delle sue garanzie partecipative per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare le osservazioni dallo stesso trasmesse sull’erroneo presupposto, esplicitato nella motivazione del diniego, che, a fronte della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis, l’interessato non avrebbe fatto pervenire alcuna osservazione.
6.1. Il motivo è fondato.
Invero, quanto indicato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato - circa la mancata partecipazione del ricorrente al procedimento - risulta smentito dalle emergenze documentali, atteso che il ricorrente ha prodotto documentazione per comprovare di aver riscontrato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis - comunicato in data 19.5.2022 - mediante il rituale e tempestivo invio delle proprie osservazioni in data 30.5.2022, ossia l’undicesimo giorno dal ricevimento del preavviso allorquando il decimo cadeva di domenica.
La difesa erariale, peraltro, non ha contestato in giudizio tale circostanza né la documentazione a tal uopo prodotta dalla parte ricorrente.
Peraltro, si evidenzia che, per prevalente e condivisa giurisprudenza, il termine di dieci giorni dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, che persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, ai fini della presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge. Ne consegue che le osservazioni dell’interessato, anche ove ritenute tardive (il che non è per quanto sopra), avrebbero dovute essere valutate dall'amministrazione procedente.
In altri termini, se l'amministrazione deve necessariamente attendere il decorso del termine di dieci giorni, è, però, comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute (anche) tardivamente qualora adotti il provvedimento in un momento successivo, dato che tale interpretazione deriva dalla stessa ratio della disciplina volta a favorire l'acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell'adozione dell'atto conclusivo.
In definitiva, nel caso di specie, il ricorrente ha inviato le osservazioni l’undicesimo giorno, cadendo il decimo di domenica, sicché la p.a. avrebbe dovuto esaminarle e, in ogni caso, avrebbe dovuto dare conto delle eventuali ragioni della mancata valutazione delle osservazioni, laddove avesse ritenuto che esse erano pervenute fuori termine (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 04.01.2016, n. 30; Tar Lazio II quater n. 11583 del 2014; T.A.R Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2021, n. 130).
Né potrebbe invocarsi la “sanatoria processuale” di cui all'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento impugnato e delle modifiche intervenute al testo dell'art. 21-octies, comma 2 per effetto del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
7. Anche se i superiori rilievi sono già sufficienti a determinare l’illegittimità del provvedimento finale, il Collegio ritiene di accogliere anche le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione per le seguenti ragioni.
7.1. Nel formulare il proprio apprezzamento negativo sulla meritevolezza dell’istanza, l’Amministrazione si è limitata ad una valutazione della storicità dell’unico fatto di reato (danneggiamento), non essendo gli ulteriori fatti indicati sfociati in un procedimento penale, inferendone la pregnanza sintomatica sul piano dell’inaffidabilità e dell’incompiuta integrazione nella comunità nazionale, senza tuttavia evidenziare la peculiare carica di disvalore che essi esprimerebbero ad onta della risalenza temporale dei fatti (2008) e senza contestualizzarne la portata nel percorso di integrazione socio-economica dello straniero nell’arco della sua permanenza sul territorio nazionale; tale percorso, in particolare, si è snodato da quel momento nel segno dell’integrazione e della buona condotta, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente sin dal momento dell’instaurazione del presente giudizio e non contestato in alcun modo dalla difesa erariale (cfr. Cons. St. n. 1823 del 2025).
In definitiva, il Ministero dell’Interno è incorso nel difetto di istruttoria e di motivazione nell’apprezzamento della meritevolezza dell’istanza dello straniero, facendo leva sulla sola sussistenza del detto precedente penale: a rigore, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a corredare il diniego di un’adeguata motivazione in cui dar conto delle ragioni per le quali quei fatti penalmente rilevanti sì risalenti potevano ritenersi comunque ostativi al rilascio della cittadinanza, in quanto tali da far venir meno quel requisito dello status illesae dignitatis morale e civile richiesto nel soggetto richiedente, non essendo sufficiente una mera rilevazione acritica delle pendenze nella loro asettica storicità, senza alcun autonomo ed effettivo vaglio critico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2023, n. 6791; id., 26 aprile 2022, n. 3185; id., 3 marzo 2021, n. 1826; id., 14 maggio 2019, n. 3121; id., 20 marzo 2019, n. 1837).
8. Conclusivamente, per le ragioni esposte - e assorbito quant’altro - il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, salvi i successivi atti dell’Amministrazione.
9. In ragione della peculiarità della vicenda contenziosa le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi i successivi atti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH TR, Presidente FF
US ND SI, Consigliere, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US ND SI | CH TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.