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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 624/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
GRANATA URANIA, TO
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2198/2024 depositato il 02/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 18 d.lgs. 546/92 (R.G.R. n. 2198/2024) ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate di Cosenza, depositato telematicamente in data 2.3.2024, Ricorrente_1 S.r.l. (rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1) ha impugnato il provvedimento di “diniego rimborso IVA 2022” (cron. n. 50229/0), notificato in data 6.12.2023, a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate, ritenendo non adeguatamente documentate le operazioni di cui alle fatture emesse per l'esportazione di merce in ambito comunitario, ha negato il rimborso dell'Iva in relazione all'anno di imposta 2022, calcolato dalla società contribuente nella misura di euro 37.711,00, per assenza del presupposto indicato nella richiesta (operazioni non imponibili articolo 30 comma 3 lettera b D.p.r. 633/1972).
La società ricorrente, preliminarmente evidenziando che la società tedesca acquirente "Società_4 GMBH" avrebbe provveduto in via autonoma e a proprie spese al trasporto della merce verso la Germania, in virtù degli accordi fra le parti, così come dichiarato dal legale rappresentate della società tedesca con dichiarazione separata e allegata alla richiesta di annullamento del diniego in autotutela presentata via pec in data 29/01/2023, ha contestato le ragioni del diniego allegando la dichiarazione di Nominativo_1, nella qualità di legale rappresentante della società acquirente Società_4 GMBH con sede ad Essen (Germania), attestante la consegna dei beni, in conformità alla previsione di cui all'art. 45 bis del Reg. di
Esecuzione UE 2018/1912.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi in giudizio, ha resistito alla impugnazione sostenendo le ragioni del provvedimento di diniego ed in particolare l'assenza del presupposto indicato (“operazioni non imponibili, articolo 30 comma 3 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633”) non avendo il contribuente dimostrato l'effettiva uscita dall'Italia dei beni ceduti all'interno della comunità europea. In particolare, ha chiesto rigettarsi il ricorso richiamando quanto specificato provvedimento di diniego: “Nel caso di specie la parte ha prodotto esclusivamente i DDT nazionali che comprovano il trasporto da Bisignano a Santo Stefano Ticino, non comprovando effettivamente che i beni abbiano fisicamente lasciato il territorio nazionale. Infatti, sebbene la società abbia presentato le fatture e le copia dei bonifici esteri non ha però dato prova dell'effettiva uscita dei beni dall'Italia che, sulla base della documentazione presentata in Ufficio, viene invece consegnata a Santo Stefano Ticino. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993, i tre requisiti previsti dal medesimo articolo non sono contemporaneamente realizzati. Ne deriva dunque che il presupposto ex art. 30, 3° comma lett. B) del DPR 633/72 non risulta realizzato in quanto la società non ha dato prove idonee a dimostrare l'effettiva uscita dei beni dall'Italia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito spiegate.
Va preliminarmente osservato che, in conformità all'orientamento della Corte di Giustizia UE e della Suprema
Corte di Cassazione, l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per fruire dell'esenzione IVA, in deroga all'ordinario regime di imposizione, è a carico del cedente intracomunitario.
Detto ciò, prima dell'introduzione dell'art. 45 bis del regolamento UE n. 282/2011, la prassi aveva già chiarito che la fattura emessa nei confronti dell'acquirente comunitario e la registrazione dell'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie non fossero prove sufficienti a dimostrare, in caso di controllo,
l'invio dei beni in un altro Stato membro.
Con il regolamento di esecuzione UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018, applicabile dal 1° gennaio 2020, è stato introdotto l'articolo 45-bis nel regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011.
In particolare, con il paragrafo 1, lettere a) e b), del summenzionato articolo 45-bis è stata introdotta una presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario. Resta inteso che le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano la facoltà di superare la citata presunzione dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria (cfr. par. 2 del citato articolo 45-bis).
Infatti, il richiamato articolo 45-bis non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie.
Fatta questa premessa sulla disciplina applicabile, deve tuttavia osservarsi che la richiesta della società contribuente non risulta adeguatamente riscontrata poiché la documentazione in atti non soddisfa la disciplina introdotta dall'art. 45-bis cit.:
“Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di uno dei casi seguenti: a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente; b) il venditore è in possesso di: i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni;
tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio;
il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni;
la data e il luogo di arrivo dei beni;
nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; e ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente,
o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente. L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
2. Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1. 3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto: a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
b) i documenti seguenti: i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.”
Il ricorso deve essere pertanto rigettato non essendo stata adeguatamente dimostrata in giudizio la sussistenza dei presupposti richiesti dalla disciplina vigente in materia ai fini della esenzione IVA in caso di operazioni commerciali intracomunitarie, pacifico essendo che la produzione documentale versata in atti
(fatture, bonifici e dichiarazione dell'acquirente) che non soddisfa quanto richiesto dalla norma.
La particolarità della questione trattata e l'articolata disciplina applicabile relativa alla documentazione richiesta per ottenere il beneficio della esenzione Iva in caso di operazioni commerciali intracomunitarie giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, sezione IX, definitivamente pronunciando, così provvede: - Rigetta il ricorso.
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Urania Granata dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
GRANATA URANIA, TO
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2198/2024 depositato il 02/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 18 d.lgs. 546/92 (R.G.R. n. 2198/2024) ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate di Cosenza, depositato telematicamente in data 2.3.2024, Ricorrente_1 S.r.l. (rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1) ha impugnato il provvedimento di “diniego rimborso IVA 2022” (cron. n. 50229/0), notificato in data 6.12.2023, a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate, ritenendo non adeguatamente documentate le operazioni di cui alle fatture emesse per l'esportazione di merce in ambito comunitario, ha negato il rimborso dell'Iva in relazione all'anno di imposta 2022, calcolato dalla società contribuente nella misura di euro 37.711,00, per assenza del presupposto indicato nella richiesta (operazioni non imponibili articolo 30 comma 3 lettera b D.p.r. 633/1972).
La società ricorrente, preliminarmente evidenziando che la società tedesca acquirente "Società_4 GMBH" avrebbe provveduto in via autonoma e a proprie spese al trasporto della merce verso la Germania, in virtù degli accordi fra le parti, così come dichiarato dal legale rappresentate della società tedesca con dichiarazione separata e allegata alla richiesta di annullamento del diniego in autotutela presentata via pec in data 29/01/2023, ha contestato le ragioni del diniego allegando la dichiarazione di Nominativo_1, nella qualità di legale rappresentante della società acquirente Società_4 GMBH con sede ad Essen (Germania), attestante la consegna dei beni, in conformità alla previsione di cui all'art. 45 bis del Reg. di
Esecuzione UE 2018/1912.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi in giudizio, ha resistito alla impugnazione sostenendo le ragioni del provvedimento di diniego ed in particolare l'assenza del presupposto indicato (“operazioni non imponibili, articolo 30 comma 3 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633”) non avendo il contribuente dimostrato l'effettiva uscita dall'Italia dei beni ceduti all'interno della comunità europea. In particolare, ha chiesto rigettarsi il ricorso richiamando quanto specificato provvedimento di diniego: “Nel caso di specie la parte ha prodotto esclusivamente i DDT nazionali che comprovano il trasporto da Bisignano a Santo Stefano Ticino, non comprovando effettivamente che i beni abbiano fisicamente lasciato il territorio nazionale. Infatti, sebbene la società abbia presentato le fatture e le copia dei bonifici esteri non ha però dato prova dell'effettiva uscita dei beni dall'Italia che, sulla base della documentazione presentata in Ufficio, viene invece consegnata a Santo Stefano Ticino. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993, i tre requisiti previsti dal medesimo articolo non sono contemporaneamente realizzati. Ne deriva dunque che il presupposto ex art. 30, 3° comma lett. B) del DPR 633/72 non risulta realizzato in quanto la società non ha dato prove idonee a dimostrare l'effettiva uscita dei beni dall'Italia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito spiegate.
Va preliminarmente osservato che, in conformità all'orientamento della Corte di Giustizia UE e della Suprema
Corte di Cassazione, l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per fruire dell'esenzione IVA, in deroga all'ordinario regime di imposizione, è a carico del cedente intracomunitario.
Detto ciò, prima dell'introduzione dell'art. 45 bis del regolamento UE n. 282/2011, la prassi aveva già chiarito che la fattura emessa nei confronti dell'acquirente comunitario e la registrazione dell'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie non fossero prove sufficienti a dimostrare, in caso di controllo,
l'invio dei beni in un altro Stato membro.
Con il regolamento di esecuzione UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018, applicabile dal 1° gennaio 2020, è stato introdotto l'articolo 45-bis nel regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011.
In particolare, con il paragrafo 1, lettere a) e b), del summenzionato articolo 45-bis è stata introdotta una presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario. Resta inteso che le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano la facoltà di superare la citata presunzione dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria (cfr. par. 2 del citato articolo 45-bis).
Infatti, il richiamato articolo 45-bis non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie.
Fatta questa premessa sulla disciplina applicabile, deve tuttavia osservarsi che la richiesta della società contribuente non risulta adeguatamente riscontrata poiché la documentazione in atti non soddisfa la disciplina introdotta dall'art. 45-bis cit.:
“Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di uno dei casi seguenti: a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente; b) il venditore è in possesso di: i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni;
tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio;
il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni;
la data e il luogo di arrivo dei beni;
nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; e ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente,
o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente. L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
2. Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1. 3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto: a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
b) i documenti seguenti: i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.”
Il ricorso deve essere pertanto rigettato non essendo stata adeguatamente dimostrata in giudizio la sussistenza dei presupposti richiesti dalla disciplina vigente in materia ai fini della esenzione IVA in caso di operazioni commerciali intracomunitarie, pacifico essendo che la produzione documentale versata in atti
(fatture, bonifici e dichiarazione dell'acquirente) che non soddisfa quanto richiesto dalla norma.
La particolarità della questione trattata e l'articolata disciplina applicabile relativa alla documentazione richiesta per ottenere il beneficio della esenzione Iva in caso di operazioni commerciali intracomunitarie giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, sezione IX, definitivamente pronunciando, così provvede: - Rigetta il ricorso.
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Urania Granata dott.ssa Rosangela Viteritti