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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1789/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL EG NN MA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17431/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Conte - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale 80035 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07220240017150217000 10 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19062/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe ha impugnato nei confronti della Regione Campania e della AdER la Cartella di pagamento n. 07120240017150217000 contenente, gli avvisi di accertamento nn. 834273663921 e
834104615856, concernente tassa automobilistica annualità 2018, non corrisposta, e ne ha chiesto l'annullamento assumendo 1) l'illegittimità degli atti della riscossione citati per mancata notifica degli atti prodromici e conseguente prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo;
2) il furto e l'intervenuta perdita di posesso del veicolo targato Targa_1 in data 14/05/2018 con conseguente insussistenza del presupposto impositivo del tributo.
Si costituiva la sola Regione Campania che chiedeva la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Infatti, diritto a riscuotere la tassa auto in questione relativa all'anno 2018 è ampiamente prescritto a partire dal dicembre 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 51 e 53 della Legge n. 53 del 28.02.1983, secondo cui la prescrizione opera entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Ne i termini citati risultano mai interrotti validamente dalla Regione Campania che non fornisce la prova della notifica alla ricorrente di atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata
Analogamente va accolta l'eccezione di insussistenza del presupposto impositivo del tributo a seguito del furto e dell'intervenuta perdita di possesso del veicolo targato Targa_1 in data 14/05/2018.
Infatti, la perdita di possesso del veicolo per furto, debitamente denunciata e annotata al PRA come nella specie , comporta l'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i periodi successivi alla data della denuncia ateso che il contribuente non può essere gravato di un tributo relativo a un bene di cui non ha più la disponibilità materiale e giuridica (cfr. Cass. civ., sez. trib., n. 23814/2015).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parte resistenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in €.
600,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL EG NN MA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17431/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Conte - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale 80035 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07220240017150217000 10 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19062/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe ha impugnato nei confronti della Regione Campania e della AdER la Cartella di pagamento n. 07120240017150217000 contenente, gli avvisi di accertamento nn. 834273663921 e
834104615856, concernente tassa automobilistica annualità 2018, non corrisposta, e ne ha chiesto l'annullamento assumendo 1) l'illegittimità degli atti della riscossione citati per mancata notifica degli atti prodromici e conseguente prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo;
2) il furto e l'intervenuta perdita di posesso del veicolo targato Targa_1 in data 14/05/2018 con conseguente insussistenza del presupposto impositivo del tributo.
Si costituiva la sola Regione Campania che chiedeva la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Infatti, diritto a riscuotere la tassa auto in questione relativa all'anno 2018 è ampiamente prescritto a partire dal dicembre 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 51 e 53 della Legge n. 53 del 28.02.1983, secondo cui la prescrizione opera entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Ne i termini citati risultano mai interrotti validamente dalla Regione Campania che non fornisce la prova della notifica alla ricorrente di atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata
Analogamente va accolta l'eccezione di insussistenza del presupposto impositivo del tributo a seguito del furto e dell'intervenuta perdita di possesso del veicolo targato Targa_1 in data 14/05/2018.
Infatti, la perdita di possesso del veicolo per furto, debitamente denunciata e annotata al PRA come nella specie , comporta l'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i periodi successivi alla data della denuncia ateso che il contribuente non può essere gravato di un tributo relativo a un bene di cui non ha più la disponibilità materiale e giuridica (cfr. Cass. civ., sez. trib., n. 23814/2015).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parte resistenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in €.
600,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.