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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1546/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1546/2025, promossa con ricorso depositato il 16/04/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] in data [...], cittadino italiano, C.F. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Alessia Miceli;
e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 08.02.1953, cittadina //, C.F. , C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Alessia Miceli;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Ispra (VA), in data 28 agosto 1991 (anno
1991 atto n. 3 parte I); separati consensualmente con verbale in data 22.05.2019 omologato con decreto del Tribunale di Varese n. 275/19, del 06.06.2019 depositato il 18.06.2019; con i seguenti figli maggiorenni: Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.08.1991 con rito civile, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ispra, n.
3 parte I anni 1991, tra il sig. e la sig.ra , con atto Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ispra, n. 3 parte I anni 1991;
b) disporre quanto segue in merito alle condizioni patrimoniali:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , a Parte_1 Parte_2 titolo di assegno divorzile, una somma mensile netta pari a € 400,00 (quattrocento/00), entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente ricorso, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione ad aprile 2026);
c) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ispra la trascrizione della sentenza di divorzio.
d) spese legali a carico del sig. Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra , Parte_1 nato a [...] in data [...], e , nata a [...] Parte_2
Sur Seine (Francia) il giorno 08.02.1953, contratto dai coniugi in data 28.08.1991 in pagina 2 di 3 Ispra (VA), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ispra (anno 1991 atto n. 3 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1546/2025, promossa con ricorso depositato il 16/04/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] in data [...], cittadino italiano, C.F. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Alessia Miceli;
e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 08.02.1953, cittadina //, C.F. , C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Alessia Miceli;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Ispra (VA), in data 28 agosto 1991 (anno
1991 atto n. 3 parte I); separati consensualmente con verbale in data 22.05.2019 omologato con decreto del Tribunale di Varese n. 275/19, del 06.06.2019 depositato il 18.06.2019; con i seguenti figli maggiorenni: Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.08.1991 con rito civile, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ispra, n.
3 parte I anni 1991, tra il sig. e la sig.ra , con atto Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ispra, n. 3 parte I anni 1991;
b) disporre quanto segue in merito alle condizioni patrimoniali:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , a Parte_1 Parte_2 titolo di assegno divorzile, una somma mensile netta pari a € 400,00 (quattrocento/00), entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente ricorso, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione ad aprile 2026);
c) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ispra la trascrizione della sentenza di divorzio.
d) spese legali a carico del sig. Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra , Parte_1 nato a [...] in data [...], e , nata a [...] Parte_2
Sur Seine (Francia) il giorno 08.02.1953, contratto dai coniugi in data 28.08.1991 in pagina 2 di 3 Ispra (VA), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ispra (anno 1991 atto n. 3 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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