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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1037/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 27 Novembre 2025 ad ore 12,20 innanzi al dott. Donata Romano, è comparso l'Avv. Galeazzi per la parte ricorrente la quale precisa le conclusioni come in atti e insiste per il loro accoglimento , riguardo anche gli esiti dell'istruttoria documentale e testimoniale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio , dando atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1037/2025 promossa da:
Parte_1 ATTORE contro
CP_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato -premesso che con contratto del 25/2/2009 aveva Parte_1 concesso in locazione ad uso abitativo l'immobile sito in Ventasso (RE) Loc. Ramiseto, Via Notari, 7 per il canone mensile di euro 200,00 a che si è reso inadempiente al pagamento dei CP_1 canoni di locazione dal 2022 - adiva questo Tribunale per sentire dichiarare la risoluzione del contratto per finita locazione con occupazione senza titolo avendo comunicato disdetta del contratto, avente originariamente durata annuale rinnovabile di anno in anno, prima nel 2022 e successivamente il
13/5/2024. Chiede altresì condanna al pagamento di tutti i canoni non pagati anche a titolo di occupazione senza titolo e rimborso di bollette Arca.
Il resistente non si è costituito e pertanto se ne è dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con produzioni documentali e l'audizione di testi che hanno confermato le circostanze dedotte dalla parte attrice, è stata discussa e decisa con discussione orale ex art.429 c.p.c.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La domanda di risoluzione del contratto per finita locazione è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente, attraverso la produzione del contratto di locazione da cui risulta l'obbligazione di pagamento del corrispettivo nei termini indicati nell'atto introduttivo, ha dato la prova del fatto pagina 2 di 3 costitutivo della pretesa azionata. In particolare si rileva che, benchè il contratto di locazione dedotto risulti nullo nella durata in quanto illegittimamente stipulato come annuale, senza dar conto espressamente di documentata specifica motivazione, e atteso che è stato prorogato molteplici volte in modo non compatibile con una sottostante reale esigenza transitoria, tuttavia la disdetta effettuata oralmente il 13/5/2024, provata per testi, risulta valida per la scadenza del contratto che deve essere automaticamente trasformato in ordinario (4+4) con dichiarazione incedenter tantum . Ne consegue che a partire dal 25/2/2009 il contratto di locazione dedotto quadriennale è scaduto il 24/2/2025 e da tale data il conduttore convenuto lo occupa senza titolo.
Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento delle somme non pagate è fondata e va accolta.
La parte conduttrice, gravata dall'onere di dimostrare di aver provveduto al pagamento del dovuto, nulla ha provato, rimanendo contumace. Il convenuto pertanto andrà condannato al pagamento della somma di € 11.222,90 richiesta con il ricorso, oltre alle successive mensilità di € 200,00 scadute e non pagate fino all'effettivo rilascio.
Stante il lungo periodo trascorso e l'inadempimento del conduttore, deve disporsi che l'esecuzione non avvenga prima del giorno 20 Gennaio 2026.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:
DICHIARA risolto il contratto di locazione stipulato dalle parti in causa e, per l'effetto, condanna il resistente al rilascio a favore di dell'unità immobiliare sita in Ventasso CP_1 Parte_1
(RE) Loc. Ramiseto, Via Notari, 7 libera da persone e cose, fissando per l'esecuzione la data del 20
Gennaio 2026
CONDANNA il resistente al pagamento in favore della ricorrente , CP_1 Parte_1 dell'importo di € 11.222,90 per le causali di cui alla motivazione, oltre le mensilità a scadere fino all'effettivo rilascio
CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_1 Parte_1
, che liquida in complessive € 4.900,00 per compenso professionale, € 173,00 per eborsi oltre Cpa
[...]
e Iva e spese generali come per legge.
Reggio Emilia, 27 Novembre 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1037/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 27 Novembre 2025 ad ore 12,20 innanzi al dott. Donata Romano, è comparso l'Avv. Galeazzi per la parte ricorrente la quale precisa le conclusioni come in atti e insiste per il loro accoglimento , riguardo anche gli esiti dell'istruttoria documentale e testimoniale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio , dando atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1037/2025 promossa da:
Parte_1 ATTORE contro
CP_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato -premesso che con contratto del 25/2/2009 aveva Parte_1 concesso in locazione ad uso abitativo l'immobile sito in Ventasso (RE) Loc. Ramiseto, Via Notari, 7 per il canone mensile di euro 200,00 a che si è reso inadempiente al pagamento dei CP_1 canoni di locazione dal 2022 - adiva questo Tribunale per sentire dichiarare la risoluzione del contratto per finita locazione con occupazione senza titolo avendo comunicato disdetta del contratto, avente originariamente durata annuale rinnovabile di anno in anno, prima nel 2022 e successivamente il
13/5/2024. Chiede altresì condanna al pagamento di tutti i canoni non pagati anche a titolo di occupazione senza titolo e rimborso di bollette Arca.
Il resistente non si è costituito e pertanto se ne è dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con produzioni documentali e l'audizione di testi che hanno confermato le circostanze dedotte dalla parte attrice, è stata discussa e decisa con discussione orale ex art.429 c.p.c.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La domanda di risoluzione del contratto per finita locazione è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente, attraverso la produzione del contratto di locazione da cui risulta l'obbligazione di pagamento del corrispettivo nei termini indicati nell'atto introduttivo, ha dato la prova del fatto pagina 2 di 3 costitutivo della pretesa azionata. In particolare si rileva che, benchè il contratto di locazione dedotto risulti nullo nella durata in quanto illegittimamente stipulato come annuale, senza dar conto espressamente di documentata specifica motivazione, e atteso che è stato prorogato molteplici volte in modo non compatibile con una sottostante reale esigenza transitoria, tuttavia la disdetta effettuata oralmente il 13/5/2024, provata per testi, risulta valida per la scadenza del contratto che deve essere automaticamente trasformato in ordinario (4+4) con dichiarazione incedenter tantum . Ne consegue che a partire dal 25/2/2009 il contratto di locazione dedotto quadriennale è scaduto il 24/2/2025 e da tale data il conduttore convenuto lo occupa senza titolo.
Per quanto riguarda la domanda di condanna al pagamento delle somme non pagate è fondata e va accolta.
La parte conduttrice, gravata dall'onere di dimostrare di aver provveduto al pagamento del dovuto, nulla ha provato, rimanendo contumace. Il convenuto pertanto andrà condannato al pagamento della somma di € 11.222,90 richiesta con il ricorso, oltre alle successive mensilità di € 200,00 scadute e non pagate fino all'effettivo rilascio.
Stante il lungo periodo trascorso e l'inadempimento del conduttore, deve disporsi che l'esecuzione non avvenga prima del giorno 20 Gennaio 2026.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:
DICHIARA risolto il contratto di locazione stipulato dalle parti in causa e, per l'effetto, condanna il resistente al rilascio a favore di dell'unità immobiliare sita in Ventasso CP_1 Parte_1
(RE) Loc. Ramiseto, Via Notari, 7 libera da persone e cose, fissando per l'esecuzione la data del 20
Gennaio 2026
CONDANNA il resistente al pagamento in favore della ricorrente , CP_1 Parte_1 dell'importo di € 11.222,90 per le causali di cui alla motivazione, oltre le mensilità a scadere fino all'effettivo rilascio
CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_1 Parte_1
, che liquida in complessive € 4.900,00 per compenso professionale, € 173,00 per eborsi oltre Cpa
[...]
e Iva e spese generali come per legge.
Reggio Emilia, 27 Novembre 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 3 di 3