CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1154/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7026/2024 spedito il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania-Sede Di Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0011909307 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
APPELLANTE : accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
APPELLATI: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n.1279/12/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, lamentandone l'erroneità in quanto, contrariamente a quanto nella stessa ritenuto, egli non aveva mai ricevuto la notifica, personalmente, dell'intimazione sottostante alla cartella di pagamento n.
10020230011909307000 impugnata in primo grado, riferita ad omesso versamento di contributo unificato iscritto a ruolo della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, con l'indicazione della misura della sanzione applicata.
Si sono costituiti in giudizio sia l'ADER che il MEF, rivendicando la legittimità del rispettivo operato.
All'udienza odierna, sentita la relatrice e i difensori delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre avvertire che l'eccepita tardività della costituzione del Mef-Seg.-Corte Gius.trib. non ne comporta l'inammissibilità.
Infatti, come ha più volte ribadito la giurisprudenza ( v. per tutte, da ult. Cass. n. 12672/2025 ), la circostanza che il comma 1 dell'art. 54 del DLgs. n. 546 del 1992 faccia riferimento alle modalità e termini di costituzione del resistente (art. 23), comporta che il termine ivi previsto (sessanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo) conservi la sua natura ordinatoria anche per le controdeduzioni.
“Ne consegue che parte resistente può costituirsi anche posteriormente ai sessanta giorni.
In caso di ritardo della costituzione della parte appellata non è prevista alcuna sanzione dalla disposizione richiamata, sicché la parte che non si costituisca in giudizio entro il sessantesimo giorno dalla conoscenza legale del ricorso, non incorrerà nella irricevibilità delle sue difese e delle sue produzioni” . “Rimane, comunque, applicabile anche per il giudizio di appello il disposto dell'art. 32 del DLgs. 546/92; conseguentemente, la parte resistente potrà costituirsi depositando documenti e controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente la trattazione, e soltanto controdeduzioni entro il decimo giorno precedente la trattazione, se trattasi di trattazione in camera di consiglio. In caso di trattazione in pubblica udienza, la parte potrà costituirsi non oltre la data fissata per l'udienza, la quale potrà essere richiesta anche da una sola parte, e fatte salve comunque le decadenze nel frattempo maturate”. ( Così Cass. 12672 cit.).
Precisato ciò, nel merito, l'appello non risulta fondato.
Ed infatti, come già rimarcato da questo Collegio in precedente decisione, il giudice delle leggi ( Corte Cost.
n. 67/2019) ha dichiarato che la notificazione presso il domicio eletto non costituisce un vulnus al diritto del destinatario ad essere posto in condizione di conoscere il contenuto dell'atto. .
Tale principio è stato specificamente ribadito anche per l'autonoma e successiva irrogazione della sanzione amministrativa per omesso versamento del contributo unificato, affermando che il consolidamento del merito della pretesa tributaria - per il formarsi di un giudicato sulla preventiva impugnazione dell'invito al pagamento
(o anche per decadenza dalla stessa) - preclude al contribuente di contestare il fondamento del tributo in sede di impugnazione del successivo atto di irrogazione delle sanzioni, emesso sulla base dell'atto impositivo ormai definitivo ( Cass., Sez. 5, 7 luglio 2022, n. 21538, Cass.n. 27064/2024.
L'irrogazione della sanzione amministrativa non può quindi dirsi affetta da nullità derivata per vizi riflessi consistenti nella notifica del prodromico invito al pagamento: tale modalità di notifica è infatti conforme alla previsione del combinato disposto degli artt. 16 e 248 del D.P.R. n. 115/2002, per cui il destinatario che voglia contestare il merito della pretesa impositiva ha l'onere di impugnare l'invito al pagamento dinanzi al giudice tributario nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'atto impositivo è stato dunque validamente notificato, conseguentemente la mancata impugnazione ha reso incontestabile la pretesa dell'Ufficio contenuta nella cartella.
L'appello va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese di lite, liquidate in favore dell'ADER in € 300,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge da attibuirsi direttamente all'avvocato difensore, dichiaratosi antistatario;
in favore del Ministero liquida la stessa somma, con riduzione del 20% ex art. 15, co.2° sexies del Dlgs n. 546/1992, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7026/2024 spedito il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania-Sede Di Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0011909307 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
APPELLANTE : accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
APPELLATI: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n.1279/12/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, lamentandone l'erroneità in quanto, contrariamente a quanto nella stessa ritenuto, egli non aveva mai ricevuto la notifica, personalmente, dell'intimazione sottostante alla cartella di pagamento n.
10020230011909307000 impugnata in primo grado, riferita ad omesso versamento di contributo unificato iscritto a ruolo della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, con l'indicazione della misura della sanzione applicata.
Si sono costituiti in giudizio sia l'ADER che il MEF, rivendicando la legittimità del rispettivo operato.
All'udienza odierna, sentita la relatrice e i difensori delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre avvertire che l'eccepita tardività della costituzione del Mef-Seg.-Corte Gius.trib. non ne comporta l'inammissibilità.
Infatti, come ha più volte ribadito la giurisprudenza ( v. per tutte, da ult. Cass. n. 12672/2025 ), la circostanza che il comma 1 dell'art. 54 del DLgs. n. 546 del 1992 faccia riferimento alle modalità e termini di costituzione del resistente (art. 23), comporta che il termine ivi previsto (sessanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo) conservi la sua natura ordinatoria anche per le controdeduzioni.
“Ne consegue che parte resistente può costituirsi anche posteriormente ai sessanta giorni.
In caso di ritardo della costituzione della parte appellata non è prevista alcuna sanzione dalla disposizione richiamata, sicché la parte che non si costituisca in giudizio entro il sessantesimo giorno dalla conoscenza legale del ricorso, non incorrerà nella irricevibilità delle sue difese e delle sue produzioni” . “Rimane, comunque, applicabile anche per il giudizio di appello il disposto dell'art. 32 del DLgs. 546/92; conseguentemente, la parte resistente potrà costituirsi depositando documenti e controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente la trattazione, e soltanto controdeduzioni entro il decimo giorno precedente la trattazione, se trattasi di trattazione in camera di consiglio. In caso di trattazione in pubblica udienza, la parte potrà costituirsi non oltre la data fissata per l'udienza, la quale potrà essere richiesta anche da una sola parte, e fatte salve comunque le decadenze nel frattempo maturate”. ( Così Cass. 12672 cit.).
Precisato ciò, nel merito, l'appello non risulta fondato.
Ed infatti, come già rimarcato da questo Collegio in precedente decisione, il giudice delle leggi ( Corte Cost.
n. 67/2019) ha dichiarato che la notificazione presso il domicio eletto non costituisce un vulnus al diritto del destinatario ad essere posto in condizione di conoscere il contenuto dell'atto. .
Tale principio è stato specificamente ribadito anche per l'autonoma e successiva irrogazione della sanzione amministrativa per omesso versamento del contributo unificato, affermando che il consolidamento del merito della pretesa tributaria - per il formarsi di un giudicato sulla preventiva impugnazione dell'invito al pagamento
(o anche per decadenza dalla stessa) - preclude al contribuente di contestare il fondamento del tributo in sede di impugnazione del successivo atto di irrogazione delle sanzioni, emesso sulla base dell'atto impositivo ormai definitivo ( Cass., Sez. 5, 7 luglio 2022, n. 21538, Cass.n. 27064/2024.
L'irrogazione della sanzione amministrativa non può quindi dirsi affetta da nullità derivata per vizi riflessi consistenti nella notifica del prodromico invito al pagamento: tale modalità di notifica è infatti conforme alla previsione del combinato disposto degli artt. 16 e 248 del D.P.R. n. 115/2002, per cui il destinatario che voglia contestare il merito della pretesa impositiva ha l'onere di impugnare l'invito al pagamento dinanzi al giudice tributario nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'atto impositivo è stato dunque validamente notificato, conseguentemente la mancata impugnazione ha reso incontestabile la pretesa dell'Ufficio contenuta nella cartella.
L'appello va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese di lite, liquidate in favore dell'ADER in € 300,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge da attibuirsi direttamente all'avvocato difensore, dichiaratosi antistatario;
in favore del Ministero liquida la stessa somma, con riduzione del 20% ex art. 15, co.2° sexies del Dlgs n. 546/1992, oltre accessori di legge se dovuti.