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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1619 / 2022
Il giudice IN Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1619 / 2022
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. DI Parte_1 C.F._1
ON CA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. TORO SALVATORE, giusta procura in atti, -resistente-
Oggetto: lavoro straordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 27 maggio 2022, rappresentava di avere Parte_1
lavorato dal mese di Maggio 2016 e fino al mese di Settembre 2020 presso il Bluserena
Village di Licata, sottoscrivendo diversi contratti full time ma senza soluzione di continuità
con la qualifica di “demi chef de partie”, liv. 5°, C.C.N.L. Turismo/Aziende
Alberghiere/Complessi Turistici;
di avere lavorato per 6 giorni la settimana, dal lunedì alla domenica, con 1 turno di riposo che normalmente usufruiva il mercoledì, con un orario spezzato di 12 ore giornaliere: dalle 08,00 alle 15,00 e dalle 17,00 alle 22,00, maturando un lavoro straordinario non retribuito per euro 26.720,00, per n. 512 ore nel 2016, nel 2017 e nel
2019, di n. 480 ore nel 2018 e di n. 384 ore nel 2020. Chiedeva di condannare il datore di lavoro al pagamento della somma indicata a titolo di lavoro straordinario, oltre alle differenze del tfr maturate. Con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la , non contestando nè l'esistenza del rapporto di lavoro, né il CP_1
suo svolgimento nei periodi indicati dal ricorrente e l'inquadramento di cui al CCNL;
contestava, invece, lo svolgimento di lavoro straordinario per più di n. 40 ore e la genericità
del ricorso per mancata indicazione del normale orario di lavoro. Con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e ctu contabile.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In merito all'eccezione di nullità sollevata, esso non può trovare accoglimento.
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. Ord. n. 19009/2018).
Nel caso di specie, petitum e causa petendi sono sufficientemente determinati, avendo consentito a parte resistente di espletare un'idonea difesa.
Passando al merito del ricorso, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. n. 22738/2013; Cass. sent. n. 1878/2012).
Nello specifico, nel rito del lavoro, spetta al lavoratore la prova del fatto costitutivo della domanda e, pertanto, sotto un primo profilo, spetta a lui la prova circa gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto;
invero, la prova, gravante sul lavoratore,
deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente,
ma soltanto con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass. sent. nn. 3714/2009 e 26985/2009).
Orbene, le allegazioni di parte ricorrente, di avere lavorato dalle 08,00 alle 15,00 e dalle 17,00
alle 22,00, hanno trovato conferma nell'istruttoria orale espletata.
, collega del ricorrente sino al 2019 quale barman, quanto agli Per_1 Testimone_1
orari di lavoro ha riferito che il ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica, con una giornata di riposo e mezz'ora di pausa: “Di fronte alla mia postazione c'era la griglieria dove
c'era il signor. e stava là ad arrostire il menù della giornata, io facevo dalle 7.00 fino alle Pt_1
10.00 (colazione), poi staccavamo per fare lavoretti là intorno, alle 11.00-11.30 mezz'ora di pausa e
poi ci preparavamo per il pranzo, rimanevo fino alle ore 15.00. Poi si tornava dalle 18.30, alle 19.00
apriva il bar sino alle 22.00 che poi non erano mai, era sempre più tardino. Il signore Pt_1 arrostiva per il pranzo e per la cena e faceva altre mansioni, tipo si spostava per tagliare carne e
quant'altro, serviva anche nel buffet. Più o meno facevamo gli stessi orari, là si sfioravano le 12 ore”.
collega del ricorrente dal 2013 al 2020 in sala ed in cucina, ha riferito Testimone_2
che il lavorava in pescheria, era responsabile, salvo occuparsi della griglia quando Pt_1
c'era il servizio esterno. Sugli orari ha allegato “Lavoravamo tutti 6 giorni su 7, c'era un giorno
libero. Principalmente quando arrivava di mattina stava in pescheria, faceva le preparazioni, poi alle
11.30 dopo che facevamo il pranzo lui usciva per sistemarsi la griglia, poi alle 12.30 iniziava il servizio
di pranzo sino alle 14.30, sino alle 15.00 si facevano le pulizie, e poi si tornava alle 17.00, si sistemava
le cose per la cena, dalle 19.00 alle 19.30 sistemavamo il buffet per la cena sino alle 21.30 e poi pulizie
per pulire tutto”.
Tale testimonianza risulta la più attendibile stante lo svolgimento da parte del teste di mansioni contigue a quelle del ricorrente;
si desume, pertanto, che lo stesso abbia avuto reale contezza degli orari effettivamente svolti.
Né può argomentarsi differentemente per il sol fatto che lo stesso abbia cause pendenti con l'ente datoriale.
Differentemente deve argomentarsi con riferimento alle deposizioni rese dai testi di parte resistente, entrambi ancora occupati presso l'ente.
, dipendente della dal 2013 come chef di cucina, ha Controparte_2 CP_1
rappresentato che il ricorrente faceva o il cumì o il demì chef, ha riferito “tutti quanti dalle 8
alle 14.00 e dalle 18.00 alle 21.15, da maggio fino ai primi di settembre, tutta la settimana con un
giorno di riposo. All'interno dalle 11.30 alle 12 e dalle 18.30 alle 19.00 come pausa pranzo. Si
occupava della , puliva il pesce e si occupava della griglia che era fuori. Non faceva le CP_3
colazioni, per quelle ci sono le persone addette”.
, altro dipendente dell'azienda attualmente servizio quale secondo chef Testimone_3
dal 2014, ha ribadito che il ricorrente si occupava di pescheria, puliva e grigliava il pesce,
“veniva alle 8 fino alle 14.00 poi la sera dalle 18.00 fino alle 21.00, con mezz'ora di pausa, lavorava
6 giorni con uno di riposo, la stagione con precisione non la ricordo, faceva la stagione estiva”
Orbene, per le ragioni suesposte, si è ritenuto opportuno nominare ctu, con incarico di quantificare quanto eventualmente dovuto al ricorrente per avere prestato, con la qualifica di “demi chef de partie”, liv. 5°, C.C.N.L. Turismo/Aziende Alberghiere/Complessi
Turistici, lavoro straordinario in favore dell'azienda nei periodi dal 27.05.2016 al 29.09.2016,
dal 25.05.2017 all'01.10.2017, dal 23.05.2018 al 15.09.2018, dal 23.05.2019, considerando quale tempo lavorativo sei giorni su sette, con orario dalle ore 8.00 alle ore 15.00 e dalle 17.00 alle
22.00, con mezz'ora di pausa pranzo e di pausa cena.
Il consulente ha quantificato le differenze retributive in € 19.958,88 e quelle sul tfr in €
1.751,39.
Per tali motivi, il ricorso va accolto nei termini di cui in parte motiva, con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, quantificate come in dispositivo, e della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente euro €
19.958,88 a titolo di lavoro straordinario ed € 1.751,39 come differenza sul tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, oltre interessi sino al soddisfo;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 5.388,00
oltre iva e cpa come per legge;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu, separatamente liquidate.
Agrigento, 17/12/2025.
IL GIUDICE
IN Di VO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1619 / 2022
Il giudice IN Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1619 / 2022
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. DI Parte_1 C.F._1
ON CA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. TORO SALVATORE, giusta procura in atti, -resistente-
Oggetto: lavoro straordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 27 maggio 2022, rappresentava di avere Parte_1
lavorato dal mese di Maggio 2016 e fino al mese di Settembre 2020 presso il Bluserena
Village di Licata, sottoscrivendo diversi contratti full time ma senza soluzione di continuità
con la qualifica di “demi chef de partie”, liv. 5°, C.C.N.L. Turismo/Aziende
Alberghiere/Complessi Turistici;
di avere lavorato per 6 giorni la settimana, dal lunedì alla domenica, con 1 turno di riposo che normalmente usufruiva il mercoledì, con un orario spezzato di 12 ore giornaliere: dalle 08,00 alle 15,00 e dalle 17,00 alle 22,00, maturando un lavoro straordinario non retribuito per euro 26.720,00, per n. 512 ore nel 2016, nel 2017 e nel
2019, di n. 480 ore nel 2018 e di n. 384 ore nel 2020. Chiedeva di condannare il datore di lavoro al pagamento della somma indicata a titolo di lavoro straordinario, oltre alle differenze del tfr maturate. Con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la , non contestando nè l'esistenza del rapporto di lavoro, né il CP_1
suo svolgimento nei periodi indicati dal ricorrente e l'inquadramento di cui al CCNL;
contestava, invece, lo svolgimento di lavoro straordinario per più di n. 40 ore e la genericità
del ricorso per mancata indicazione del normale orario di lavoro. Con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e ctu contabile.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In merito all'eccezione di nullità sollevata, esso non può trovare accoglimento.
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. Ord. n. 19009/2018).
Nel caso di specie, petitum e causa petendi sono sufficientemente determinati, avendo consentito a parte resistente di espletare un'idonea difesa.
Passando al merito del ricorso, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. n. 22738/2013; Cass. sent. n. 1878/2012).
Nello specifico, nel rito del lavoro, spetta al lavoratore la prova del fatto costitutivo della domanda e, pertanto, sotto un primo profilo, spetta a lui la prova circa gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto;
invero, la prova, gravante sul lavoratore,
deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente,
ma soltanto con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass. sent. nn. 3714/2009 e 26985/2009).
Orbene, le allegazioni di parte ricorrente, di avere lavorato dalle 08,00 alle 15,00 e dalle 17,00
alle 22,00, hanno trovato conferma nell'istruttoria orale espletata.
, collega del ricorrente sino al 2019 quale barman, quanto agli Per_1 Testimone_1
orari di lavoro ha riferito che il ricorrente lavorava dal lunedì alla domenica, con una giornata di riposo e mezz'ora di pausa: “Di fronte alla mia postazione c'era la griglieria dove
c'era il signor. e stava là ad arrostire il menù della giornata, io facevo dalle 7.00 fino alle Pt_1
10.00 (colazione), poi staccavamo per fare lavoretti là intorno, alle 11.00-11.30 mezz'ora di pausa e
poi ci preparavamo per il pranzo, rimanevo fino alle ore 15.00. Poi si tornava dalle 18.30, alle 19.00
apriva il bar sino alle 22.00 che poi non erano mai, era sempre più tardino. Il signore Pt_1 arrostiva per il pranzo e per la cena e faceva altre mansioni, tipo si spostava per tagliare carne e
quant'altro, serviva anche nel buffet. Più o meno facevamo gli stessi orari, là si sfioravano le 12 ore”.
collega del ricorrente dal 2013 al 2020 in sala ed in cucina, ha riferito Testimone_2
che il lavorava in pescheria, era responsabile, salvo occuparsi della griglia quando Pt_1
c'era il servizio esterno. Sugli orari ha allegato “Lavoravamo tutti 6 giorni su 7, c'era un giorno
libero. Principalmente quando arrivava di mattina stava in pescheria, faceva le preparazioni, poi alle
11.30 dopo che facevamo il pranzo lui usciva per sistemarsi la griglia, poi alle 12.30 iniziava il servizio
di pranzo sino alle 14.30, sino alle 15.00 si facevano le pulizie, e poi si tornava alle 17.00, si sistemava
le cose per la cena, dalle 19.00 alle 19.30 sistemavamo il buffet per la cena sino alle 21.30 e poi pulizie
per pulire tutto”.
Tale testimonianza risulta la più attendibile stante lo svolgimento da parte del teste di mansioni contigue a quelle del ricorrente;
si desume, pertanto, che lo stesso abbia avuto reale contezza degli orari effettivamente svolti.
Né può argomentarsi differentemente per il sol fatto che lo stesso abbia cause pendenti con l'ente datoriale.
Differentemente deve argomentarsi con riferimento alle deposizioni rese dai testi di parte resistente, entrambi ancora occupati presso l'ente.
, dipendente della dal 2013 come chef di cucina, ha Controparte_2 CP_1
rappresentato che il ricorrente faceva o il cumì o il demì chef, ha riferito “tutti quanti dalle 8
alle 14.00 e dalle 18.00 alle 21.15, da maggio fino ai primi di settembre, tutta la settimana con un
giorno di riposo. All'interno dalle 11.30 alle 12 e dalle 18.30 alle 19.00 come pausa pranzo. Si
occupava della , puliva il pesce e si occupava della griglia che era fuori. Non faceva le CP_3
colazioni, per quelle ci sono le persone addette”.
, altro dipendente dell'azienda attualmente servizio quale secondo chef Testimone_3
dal 2014, ha ribadito che il ricorrente si occupava di pescheria, puliva e grigliava il pesce,
“veniva alle 8 fino alle 14.00 poi la sera dalle 18.00 fino alle 21.00, con mezz'ora di pausa, lavorava
6 giorni con uno di riposo, la stagione con precisione non la ricordo, faceva la stagione estiva”
Orbene, per le ragioni suesposte, si è ritenuto opportuno nominare ctu, con incarico di quantificare quanto eventualmente dovuto al ricorrente per avere prestato, con la qualifica di “demi chef de partie”, liv. 5°, C.C.N.L. Turismo/Aziende Alberghiere/Complessi
Turistici, lavoro straordinario in favore dell'azienda nei periodi dal 27.05.2016 al 29.09.2016,
dal 25.05.2017 all'01.10.2017, dal 23.05.2018 al 15.09.2018, dal 23.05.2019, considerando quale tempo lavorativo sei giorni su sette, con orario dalle ore 8.00 alle ore 15.00 e dalle 17.00 alle
22.00, con mezz'ora di pausa pranzo e di pausa cena.
Il consulente ha quantificato le differenze retributive in € 19.958,88 e quelle sul tfr in €
1.751,39.
Per tali motivi, il ricorso va accolto nei termini di cui in parte motiva, con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, quantificate come in dispositivo, e della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente euro €
19.958,88 a titolo di lavoro straordinario ed € 1.751,39 come differenza sul tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, oltre interessi sino al soddisfo;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 5.388,00
oltre iva e cpa come per legge;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu, separatamente liquidate.
Agrigento, 17/12/2025.
IL GIUDICE
IN Di VO