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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 6896/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ET PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto: usucapione, promossa da: , nato a [...] il [...], residente in [...], vicolo Parte_1
Conti AR n. 7, e , nata a [...] il [...], residente in [...]
Bagolino (BS), vicolo Conti AR n. 7, rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Luzzani e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Luca Turinelli, ed elettivamente domiciliati come in atti,
Ricorrenti
Contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]del Benaco Controparte_1
(BS), via del Palazzo n. 6;
, anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed Controparte_2 impersonalmente;
, anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed Controparte_3 impersonalmente;
, anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente Controparte_4 ed impersonalmente;
anche in persona dei suoi eventuali eredi Controparte_5 CP_3 collettivamente ed impersonalmente;
Fu , anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente CP_6 Per_1 ed impersonalmente;
Fu , anche in persona dei suoi eventuali eredi CP_7 Per_1 collettivamente ed impersonalmente;
, anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente Parte_3 ed impersonalmente;
Resistenti
CONCLUSIONI
Depositate le note scritte, alla udienza del 4 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, dopo la discussione, ha emesso la presente sentenza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. undecies c.p.c. del 30 maggio 2023 i ricorrenti hanno esposto che: 1) con atto di donazione del 19 gennaio 1985 donava al figlio CP_2 CP_8 il mappale 66, fg. 37, cat. A/3, in cc Bagolino e la quota indivisa di 3/8 e, comunque ogni altra quota di comproprietà spettantegli in relazione all'immobile contraddistinto dal mappale 505 in CC Bagolino, piccolo portico chiamato “Prospettiva”; 2) nella donazione veniva specificato che gli immobili sarebbero rimasti attribuiti alla comunione legale dei beni esistenti tra il donatario e la moglie Parte_1 [...]
; 3) l'immobile identificato dal mappale 66 fg. 37 – cat. A/3 in CC Bagolino Pt_2 veniva effettivamente intestato a e , restando non effettuata Parte_1 Parte_2 la trascrizione del trasferimento del mappale 505 in CC Bagolino in quanto catastalmente risultante intestato a soggetti diversi rispetto al donante;
4) Parte_1 ha abitato l'immobile oggetto di donazione dalla nascita fino al 1964, quando, comunque, pur risiedendo in altro immobile, frequentava, con la moglie Parte_2
l'immobile identificato dal mappale 66 nei fine settimana ed in generale per le vacanze, e dal 1985 l'immobile diventò la dimora principale dei coniugi;
5) negli anni '50
(padre della resistente ) aveva costruito il muretto Persona_2 Controparte_1 di recinzione di una porzione di giardino circostante l'immobile, costituente il confine materiale dell'odierno mappale 19210, muro poi ristrutturato negli anni 2000 da parte della sig.ra 6) negli anni '60, invece, il padre di aveva provveduto CP_1 Parte_1
a far edificare nella corte pertinenziale (oggi sempre mappale 19210) un locale deposito adibito a bagno/lavanderia con sovrastante terrazza, costruito in aderenza sul lato sud- ovest al mappale 66; 7) la porzione di giardino recintata ed il deposito sulla stessa edificato risultano invero intestati oggi – a seguito di vari passaggi per successione mortis causam- a nata a [...] il [...], beni identificati quali Controparte_1 porzione del mappale 10928 – fg. 9 in CC Bagolino;
8) su richiesta dei ricorrenti, la sig.ra ha presentato, anche in virtù di accordo intervenuto con il le CP_1 Pt_1 pratiche finalizzate all'accatastamento del deposito nonché al frazionamento della porzione di giardino inglobata dai ricorrenti nella propria proprietà; 9) precisamente, con l'accordo del 10 marzo 2021 la sig.ra riconosceva l'intervenuta CP_1 usucapione da parte dei ricorrenti del mappale 505 e della porzione di giardino all'epoca identificato dal mappale 10928 ed oggi dal mappale 19210, dichiarando di non opporsi alla azione ed impegnandosi ad effettuare le pratiche necessarie affinché questi potessero procedere più agevolmente con la presente procedura;
10) la porzione di giardino sul quale sorge il deposito di fatto inglobato nella proprietà e CP_9 recintata con muro e rete metallica, è quindi ora identificata dal mappale 19210 – fg. 37 – zona 1 – cat. C/2 – classe 6 – rendita Euro 4,34 in CC Bagolino;
11) i ricorrenti hanno sempre posseduto per pacifico ed indisturbato godimento per quasi sessanta anni (il matrimonio è avvenuto nel 1964) la porzione identificata oggi nel mappale 19210 – fg. 37 in CC Bagolino, provvedendo alla manutenzione e pulizia dello stesso e, allo stesso modo, hanno goduto dal momento in cui hanno iniziato ad abitare la casa identificata dal mappale 66, del piccolo portico denominato “Prospettiva” sito nelle vicinanze della casa, identificato dal mappale 505 – fg. 37 – fabb rurale – sup. 44 in CC Bagolino;
12) il piccolo fabbricato rurale risulta citato nell'atto di donazione del 1985: tuttavia il donante, , non risultava proprietario dello stesso, nonostante CP_2 egli lo avesse usato come proprio, e pertanto la proprietà non venne stata trascritta a favore dei donatari ed oggi l'immobile risulta intestato a e ad altri Controparte_1 soggetti che non sono meglio identificabili, non essendo riportati nella visura catastale i dati anagrafici completi ( di , CP_2 CP_2 CP_3 CP_3 [...]
Fu Fu , CP_4 CP_3 Controparte_5 CP_3 CP_10 Per_1 [...]
, , oltre che a (nata Controparte_11 Parte_3 Controparte_12
a Bagolino il 08.07.1930 e deceduta in Gavardo il 25.05.2018, della quale unica erede è (la quale, peraltro, pur essendo unica erede di , non ha Controparte_1 CP_12 provveduto all'inserimento in dichiarazione di successione e alla successiva trascrizione della quota di mappale 505); 13) come evidenziato sopra, i ricorrenti si sono sempre occupati della cura dell'immobile, che hanno sempre utilizzato come proprio;
14) in particolare, in data 02.10.1986 il tecnico comunale del Comune di Bagolino, su richiesta dei ricorrenti, ha rilasciato dichiarazione circa la precaria stabilità statica del mappale 505 al fine di permettere a questi ultimi di giustificare la richiesta di permesso di costruire volta a ristrutturare detto immobile;
ancora, con richiesta del 09.08.1987 ha chiesto autorizzazione al Comune di Bagolino Parte_1 per effettuare la manutenzione straordinaria del tetto del portico esistente sul mappale 505 e con concessione edilizia (prot U.T. 87 del 06.10.1987) il Comune di Bagolino ha assentito l'intervento a cui hanno dato poi seguito i ricorrenti;
15) durante l'intero periodo di tempo preso in considerazione, dal 1964 (o almeno dal 1985, anno della donazione), né i proprietari catastali degli immobili oggi catastalmente identificati dai mappali 19210 e 505 in CC Bagolino, né altri, hanno mai interferito, ostacolato o impedito, l'esercizio del possesso da parte dei ricorrenti, né tantomeno hanno rivendicato diritti o facoltà sul bene, sicché questi ultimi hanno interesse ad ottenere il riconoscimento del diritto maturato per effetto del possesso esercitato nei confronti degli intestatari catastali (o loro eredi impersonalmente) come risultanti dal certificato catastale;
16) dagli accessi effettuati presso l'anagrafe del Comune di Bagolino (BS), luogo di presumibile nascita ed ultima residenza degli intestatari Controparte_2
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_3 Controparte_5
, , CP_3 CP_10 Per_1 Controparte_11 Per_1 Parte_3
, non è stato possibile risalire ai loro dati anagrafici e ciò a causa delle Per_1 numerose omonimie, risultanti documentalmente, né è risultato possibile effettuare ulteriori ricerche in merito in assenza di ulteriori dati relativi a tali soggetti;
17) peraltro, anche non essendovi totale coincidenza dei proprietari catastali dei beni oggetto di usucapione, la procedura è di fatto unica, posto che i ricorrenti sono gli stessi ed il possesso dei beni è iniziato contestualmente, rimarcando che la resistente CP_1
è unica proprietaria del mappale 19210, nonché unica comproprietaria
[...] identificabile del mappale 505 (mentre i restanti comproprietari non sono identificabili, sicché v'è la ricorrenza dei presupposti per richiedere l'autorizzazione a procedere con la notifica per pubblici proclami); ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare, a favore dei sigg.ri Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], e C.F._1 Parte_2
(C.F. , nata a [...] il [...], l'acquisto del diritto C.F._2 di proprietà dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 – fg. 37 – zona 1 – cat. C/2
– classe 6 – rendita Euro 4,34 in;
- mappale 505 – fg. 37 – fabb rurale – Persona_3 sup. 44 mq. in CC Bagolino per intervenuta usucapione ventennale, in forza del possesso esclusivo, ininterrotto, pacifico e pubblico dei suddetti immobili quantomeno dal 1964 ad oggi. Con ordine agli uffici competenti di provvedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e volture di legge. Con vittoria di onorari e spese nel caso di opposizione”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessuno costituendosi per i resistenti, pertanto dichiarati contumaci, istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle note scritte depositate dalla parte costituita, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°
La domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti.
Occorre preliminarmente osservare che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem" (Cass. 26984/2013).
Ciò posto, nel caso di specie, i testi escussi, CP_13 Testimone_1 Tes_2
, , hanno pienamente confermato le
[...] Testimone_3 Testimone_4 allegazioni di parte attrice. Nello specifico, essi, in qualità di soggetti che frequentavano i luoghi di causa, hanno confermato la circostanza del possesso ultraventennale dei beni da parte dei ricorrenti, esplicitando anche, tutti, ed in maniera perfettamente sovrapponibile e senza alcuna contraddizione, le modalità del possesso. Queste si sono sostanziate nella cura e nella manutenzione dei beni, nell'esecuzione di vari lavori sugli stessi ed anche nella possibilità di accesso agli immobili, di fatto esclusa a terze persone. E tanto, sia con riferimento al mappale 505, sia al mappale 19210.1 1 Cfr. verbale dell'udienza del 5 giugno 2024: “Viene quindi introdotto il teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde:
“Sono , nato a [...] il [...], residente in [...]; “conosco le CP_13 parti perché sono miei compaesani;
abito a Bagolino da quando sono nato;
conosco lo stato dei luoghi di causa, li ho frequentati;
preciso che ero titolare di una impresa di costruzioni nei primi anni del 2000 – 2001 circa ho eseguito dei lavori di manutenzione di un fabbricato posto in adiacenza all'abitazione del signor ed avevamo utilizzato Parte_1 un cortile, un prato come area di cantiere per il posizionamento della gru;
questa area era ed è di proprietà della signora;
abbiamo eseguito i lavori di ristrutturazione che non c'entravano con l'abitazione del signor Controparte_1 [...]
e, ultimati i lavori, abbiamo ripristinato l'area originaria e in quella circostanza mi ricordo che l'area era Pt_1 delimitata da definiti muri di recinzione con la rete e un cancello di chiusura che separavano di fatto la proprietà dei signori da quella della signora . Pt_1 CP_1 Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) pur essendo di Bagolino, non frequentavo molto questa zona;
ho avuto modo di frequentarla per i motivi che ho esposto prima;
ricordo che in quel periodo i signor e erano sempre lì, a fare manutenzione e a curare che Pt_1 Pt_2 anche noi non creassimo disagi durante i lavori;
ho visto che si prendevano cura dell'area, dell'immobile (mappale 19210) rappresentato dalle fotografie (doc. n 15 di parte ricorrente) e dall'estratto mappa (doc. 6 di parte ricorrente); sul cap. 3) nulla so;
sil cap. 4) ho già risposto per quanto riguarda il periodo da me sopra indicato;
ho visto solo e soltanto i signori e Pt_1 tilizzare il giardino e il locale deposito annesso (mappale 19210); sul cap. 5) posso dire che il mappale 19210 l'ho Pt_2 trovato recintato nel momento in cui abbiamo eseguito i lavori;
era già recintato come rappresentato nelle fotografie n 15 di parte ricorrente;
sul cap. 6) confermo;
abbiamo eseguito proprio noi questo ripristino su richiesta della signora a compensazione CP_1 del disturbo arrecato sul terreno;
ci ha chiesto di fare alcune manutenzioni, tra cui appunto il ripristino del muretto di recinzione oggetto di capitolo;
sul cap. 7) vedevo accedervi (al mappale 19210) i signori dalla loro abitazione e da questo cancello;
non ci sono Pt_1 altri accessi, L'avv. Luzzani dichiara di rinunciare a sentire il teste sugli ulteriori capitoli di prova di parte ricorrente ammessi nr. 9) 10) 11) 12) e 13). Il gop prende atto. Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo. Viene introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde:
“Sono , nato a [...] il [...], residente in [...]; Testimone_1 conosco i signori e perché siamo vicini di casa da circa cinquant'anni; conosco lo stato dei luoghi di causa;
Pt_1 Pt_2 Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente:
sul cap. 2) confermo;
da quando ho memoria, perché ho sempre visto i signori e avorare lì nel mappale 19210
Pt_1 Pt_2 come rappresentato dalle fotografie n. 15 di parte ricorrente;
fare pulizie;
mi ricordo anche il padre del signor;
Pt_1
sul cap. 3) nel 1960 avevo due anni;
però mi ricordo da quando avevo sei -sette anni di questo locale adibito a bagno- lavanderia con la terrazza sovrastante (mappale n. 19210) e anche del padre di;
Pt_1
sul cap. 4) confermo;
da quando ho memoria, ovvero da quando avevo otto- dieci anni;
l'hanno sempre utilizzato solo i signori e come giardino pertinenziale e locale deposito;
Pt_1 Pt_2
sul cap. 5) non so quando il mappale 19210 sia stato recintato;
ma da quando ho memoria, l'ho visto recintato;
sempre recintato;
sul cap. 6) nulla so;
sul cap. 7) confermo;
sono solo questi i due accessi al mappale 19210 ovvero l'immobile di proprietà dei signori e Pt_1 e il cancello come rappresentato nelle fotografie (doc. 15 di parte attrice) ; Pt_2
sul cap. 9) riconosco lo stato dei luoghi e l'immobile n. mappale 505 rappresentato nelle fotografie (doc. n 16 di parte ricorrente); riconosco nelle fotografie anche la mia casa;
confermo la circostanza;
da quando ho memoria, se ne sono occupati i signori e solo e soltanto loro si sono occupati sia della pulizia, sia della manutenzione, sia dei Pt_1 Pt_2 relativi costi;
sul cap. 10) confermo;
il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori e ome loro deposito per la legna e per Pt_1 Pt_2 gli attrezzi;
ciò da quando ho memoria, ovvero da quando ho otto- dieci anni;
mi ricordo anche perché quando eravamo piccolini andavamo a giocare lì
sul cap. 11) confermo;
c'è su un lucchetto;
sul cap. 12) le chiavi di ingresso del portico (mappale n 505) sono nella disponibilità dei signori e ho sempre Pt_1 Pt_2 visto loro e soltanto loro entrare nel portico in questione;
non ho mai visto nessun'altro;
sul cap. 13) confermo che i signori e hanno ristrutturato il portico (mappale 505); mi ricordo che hanno Pt_1 Pt_2 sistemato nel 1987 anche il tetto;
me lo ricordo benissimo;
Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo. Viene introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde:
“Sono , nato a [...] l'[...], residente in [...] 5/a; conosco i signori e perché siamo vicini di casa dal 1969; conosco lo stato dei luoghi di Parte_1 Parte_2 causa;
Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: Sul cap. 2) ho sempre visto, dal 1969, i signori e occuparsi dell'immobile in questione (mappale 19210) Pt_1 Pt_2 rappresentato nell'estratto mappa (doc. n 6 di parte ricorrente) e nelle fotografie (doc. n. 15 di parte ricorrente) e nessun'altro;
sul cap. 3) nulla so;
sul cap. 4) ribadisco;
ho sempre visto solo i signori utilizzare l'immobile in questione (mappale 19210); Pt_1
sul cap. 5) nulla so;
sul cap. 7) confermo;
si accede all'immobile in questione (mappale 19210) solo dall'abitazione dei signori e Pt_1 Pt_2 e dal cancello che c'è sotto la casa;
sul cap. 9) confermo;
ho sempre visto solo i signori e Cosi occuparsi della manutenzione e della pulizia Pt_1 dell'immobile in questione (mappale 505) rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); i signori Pt_1 hanno rifatto anche il tetto;
lo utilizzano anche come deposito per la legna e per gli attrezzi;
sul cap. 10) confermo;
dal 1969 ho sempre visto solo e soltanto il signor utilizzare il mappale 505 di cui alle fotografie n. 16 di parte Parte_1 ricorrente;
ho già risposto;
sul cap. 11) nulla so;
sul cap. 12) nulla so;
però ho visto solo i signori e accedervi;
non ho mai visto nessun'altro utilizzare o Pt_1 Pt_2 accedere a questo portico (mappale n. 505);
sul cap. 13) mi ricordo che quando i signori e anno ricostruito il tetto della loro casa hanno ricostruito anche Pt_1 Pt_2 il tetto del portico (mappale 505) rappresentato dalle fotografie n 16 di parte ricorrente;
mi ricordo che erano gli anni ottanta;
fine anni ottanta;
Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo. Viene introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde:
“Sono , nata a [...] il [...], residente in [...]; conosco da Testimone_3 quando sono nata i signori e;
siamo vicini di casa nel senso che, sebbene risieda dal 1992 a Parte_1 Parte_2 Vestone per motivi di lavoro, vado a Bagolino tutti i fine settimana, nelle vacanze ovvero appena posso;
sono sempre a Bagolino;
abito vicino ai signori e siamo vicinissimi;
Pt_1 Pt_2 Sentita sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: Sul cap 2) confermo;
da quando ho memoria, da piccoli eravamo sempre lì a giocare;
ho sempre visto solo e soltanto i signori e Cosi occuparsi della pulizia e della manutenzione Pt_1 dell'immobile in questione (mappale 19210) come rappresentato nelle fotografie (doc. 15 di parte ricorrente) e dei relativi costi;
non ho mai visto nessun'altro; sul cap. 3) nulla so su quando è stato costruito;
però posso dire di averlo sempre visto, ovvero il locale-deposito con la sovrastante terrazza (mappale n. 19210); Né può valere nel caso di specie, quale causa di esclusione del possesso utile all'usucapione, quanto disposto dall'art. 1144 c.c.
Ebbene, fermo restando che “Poiché è da presumere il possesso da parte di colui che eserciti un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesti il possesso medesimo l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza” (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e Cass. 6944/1999), non è emersa nel corso del giudizio una situazione di mera tolleranza nel possesso dei resistenti.
sul cap. 4) confermo da quando ho memoria, ovvero dal 1975 circa, da quando avevo sette otto anni;
l'immobile in parola (mappale 19210) è stato utilizzato dai signori e come giardino pertinenziale e locale deposito;
Pt_1 Pt_2
sul cap. 5) nulla so;
sul cap. 6) non me lo ricordo;
sul cap. 7) confermo;
al mappale 1920 si accede solo dall'abitazione dei signori o dal cancello;
sul cap. 9) ho
Pt_1 sempre visto solo e soltanto i signori e d occuparsi della manutenzione della pulizia del mappale n. 505 come
Pt_1 Pt_2 rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ciò da quando ho memoria;
sul cap. 10) confermo;
da quando ho memoria il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori e er il deposito
Pt_1 Pt_2 della legna e degli attrezzi;
sul cap. 11) confermo;
perché ho sempre visto il lucchetto sul cancellino;
sul cap. 12) penso proprio di sì; ho visto entrare nel portico (mappale 505) solo e soltanto loro, ovvero i signori e
Pt_1
Pt_2 sul cap. 13) confermo che i signori e hanno ristrutturato il mappale in questione (cfr n. 505, il portico); lo so Pt_1 Pt_2 perché l'ho visto;
Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo. Viene introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde:
“Sono , nato a [...] il [...], residente in [...]; conosco Testimone_4 i signori e a titolo di amicizia anche perché sono stati miei vicini di casa sino al 1987 a Parte_1 Parte_2 Bagolino;
conosco lo stato dei luoghi di causa;
Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) confermo da quando ho memoria;
ovvero, da quando ho quindici - sedici anni, ho;
ho sempre visto i signori e ccuparsi della pulizia e manutenzione dell'immobile Pt_1 Pt_2 in questione (mappale n. 19210) rappresentato nell'estratto mappa (doc. n. 6 di parte ricorrente) e nelle fotografie (doc. n. 15 di parte ricorrente);
sul cap. 3) nulla so;
però posso dire di avere sempre visto il locale deposito con la sovrastante terrazza (mappale n. 19210);
sul cap. 4) confermo;
da quando ho memoria, ovvero da quando ho quindici –sedici anni i signori e utilizzano Pt_1 Pt_2 il mappale n. 19210 come giardino pertinenziale e locale deposito;
sul cap. 5) nulla so;
ma posso dire di avere sempre visto recintato il mappale 19210 di cui alle fotografie (doc. 15 di parte ricorrente);
sul cap. 6) ho visto il muretto di recinzione del mappale 19210 ristrutturato;
ma non so chi l'abbia ristrutturato e quando;
sul cap. 7) confermo;
al mappale 19210 si accede tramite l'immobile di proprietà dei signori e dal cancello;
Pt_1 Pt_2
sul cap. 9) confermo, da quando ho memoria: ho sempre visto solo i signori e occuparsi della pulizia e della Pt_1 Pt_2 manutenzione del mappale 505 rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ho visto solo loro e nessun'altro;
sul cap 10) confermo, da quando ha memoria;
i signori e utilizzano il portico (mappale 505) come deposito Pt_1 Pt_2 per la legna e per gli attrezzi;
sul cap. 11) confermo che il portico è chiuso con lucchetto;
perché andavamo a giocare lì e l'ho sempre visto;
sul cap. 12) penso di sì; ribadisco di avere visto entrare nel portico (mappale 505) solo loro e soltanto loro, ovvero i signori e Pt_1 Pt_2
sul cap. 13) non ricordo;
Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo. A ben vedere, infatti, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che gli atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato, “implicano una previsione di saltuarietà o transitorietà” del godimento del preteso possessore (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e Cass. 6944/1999). Nello specifico, la Corte di Cassazione ha sostenuto che “Gli atti di tolleranza, di cui all'art. 1144 cod. civ., sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e, soprattutto, traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento comportato” (Cass. 697/1983).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria che la disponibilità del bene da parte dei ricorrenti sia stata, oltre che piena ed esclusiva, tutt'altro che transitoria e saltuaria, essendosi esplicata da epoca assai risalente e fino ad oggi, senza soluzioni di continuità.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il carattere della lunga durata del godimento del bene da parte di colui che ne ha la disponibilità costituisca una presunzione di sussistenza del possesso, in sostanza presumendosi che non vi siano stati atti di tolleranza;
ciò, tuttavia, salvo che per i casi in cui vi siano rapporti di parentela tra il preteso possessore ed i titolari del bene. Come ritenuto dalla Cassazione:
“In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. 11277/2015).
Ebbene, nulla di tutto questo può dirsi ricorrente nel caso di specie.
Va poi evidenziato che in merito al carattere della pubblicità e non clandestinità del possesso utile ai fini della usucapione, esso ”ricorre quando l'acquisto e l'esercizio del possesso siano attuati in modo visibile e non occulto, cosi da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. L'accertamento in concreto di tali condizioni, in relazione alla fattispecie concreta e alle prove acquisite agli atti, costituisce apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in Cassazione” (cfr. Cass. 2800/1979, Cass. 1021/1973 e Cass. 1910/1970). Nel caso di specie, il possesso esercitato dai ricorrenti ha il carattere della pubblicità (essendo stato ben percepito dai terzi, escussi quali testi nel giudizio) e non può dirsi né instaurato né esercitato in maniera clandestina.
Ciò che rileva, quindi, è che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente e, quindi, in modo visibile a terzi, potendo il godimento del bene essere apprezzato da una pluralità di soggetti.
Ebbene, nel caso di specie, è stato dimostrato anche l'esercizio pubblico e non clandestino del possesso.
Infine, giova rilevare che “Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, mentre successivamente il proprietario convenuto ha l'onere di dimostrare i vizi del possesso altrui, indicati dall'art. 1163 cod. civ., e impeditivi dell'acquisto domandato” (Cass. 3063/2000). La prova della sussistenza della clandestinità del possesso non può, quindi, ritenersi fornita dai resistenti, i quali non si sono neanche costituiti in giudizio.
Ritiene, pertanto, il giudicante che i ricorrenti abbiano dato prova di avere esercitato un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco sui predetti beni immobili, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, senza che i titolari dei beni abbiano avanzato pretese in ordine allo stesso.
Né poi sono emerse trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sui beni di cui si domanda l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione.
Alla stregua dell'esposte considerazioni, deve dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dei ricorrenti dei seguenti beni immobili: mappale 19210 – fg. 37
– zona 1 – cat. C/2 – classe 6 – rendita Euro 4,34 in CC Bagolino;
- mappale 505 – fg. 37 – fabb rurale – sup. 44 mq. in CC Bagolino.
Nulla va disposto per l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari relativo alla trascrizione della presente sentenza atteso che, ai sensi dell'art. 2651 c.c., egli ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza uno specifico ordine del giudice (Cass. 16853/2005).
Analogamente, non potrà esimersi da responsabilità il Conservatore, atteso che nessuna norma dell'ordinamento giuridico vigente consente ad un giudice di esonerare un p.u. dalle responsabilità conseguenti allo svolgimento del proprio ufficio.
In mancanza di opposizione alla domanda proposta dai ricorrenti, quindi per il contegno processuale tenuto dai resistenti, si ritiene di dovere compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da e e dichiara Parte_1 Parte_2
l'avvenuto acquisto per usucapione da parte degli stessi della proprietà esclusiva dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 – fg. 37 – zona 1 – cat. C/2 – classe 6 – rendita Euro 4,34 in CC Bagolino;
- mappale 505 – fg. 37 – fabb rurale – sup. 44 mq. in CC Bagolino;
2) nulla sulle spese di lite.
Brescia, 13 novembre 2025
Il Giudice
ET PO