CASS
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 40071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40071 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ON, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Salerno Visti gli atti, letto il ricorso dell’Avv. Raucci Angelo e il provvedimento impugnato;
Udita la relazione svolta dal Consigliere AN LI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1- bis cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40071 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 25/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. ON AN, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Salerno che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva revocato alla ricorrente la misura degli arresti domiciliari, ha applicato all’indagata la misura interdittiva di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali per la durata di mesi sei. Con il provvedimento cautelare si contesta alla ricorrente, ai capi 1) e 2) della rubrica, di avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dell’Unione Europea, a cagione delle cariche rivestite nelle società e/o ditte individuali strumentali all’attuazione del programma criminoso, nonché il concorso nel delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. 2. La difesa affida il ricorso a due motivi che, ai sensi dell’art. 176 disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati contestati ai capi 1) e 2) della rubrica (partecipazione ad associazione per delinquere e concorso nel delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen.), con specifico riferimento alla gravità indiziaria. In particolare, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal coindagato AN NN (padre della ricorrente) nel corso dell’interrogatorio di garanzia, doveva escludersi la natura fraudolenta del meccanismo di “triangolazione” accertato dalla Guardia di Finanza che faceva leva unicamente sul dato, non affatto dirimente alla stregua della normativa di settore, costituito dall’assenza di un trasferimento materiale del prodotto ortofrutticolo presso i magazzini della AL GE. La circostanza che la metodica della “triangolazione” fosse utilizzata dalla molteplicità delle ditte socie della AL GE, in quanto ritenuta lecita e consentita (e ciò anche in forza di un orientamento della normativa di settore comunitaria) e che l’effettivo dominus delle operazioni riconducibili alle imprese agricole del gruppo AN e della Sviluppo Agricolo AN s.r.l. fosse unicamente il coindagato deponeva, altresì, per l’assenza in capo alla ricorrente del dolo di concorso nei reati contestati. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 274 lett. c), 292, lett. c), c-bis, cod. proc. pen., anche in relazione alla legge n. 47 del 2015 ed il vizio di motivazione in merito alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari. La circostanza, addotta dal Tribunale a fondamento dell’attualità della cautela 3 - e ricavata dal fatto che il meccanismo criminoso riconducibile ad AL GE sarebbe stato ideato e realizzato sino ad epoca recente - non poteva ritenersi spendibile per la ricorrente in quanto, al di là delle dichiarazioni liberatorie rilasciate in suo favore dal padre AN NN, era mutata radicalmente la compagine societaria e amministrativa della predetta società cooperativa, di talché ella non aveva alcun potere di incidere sulle scelte strategiche ed aziendali dell’O.P., ovvero di fornire un qualsivoglia apporto per beneficiare di ulteriori aiuti comunitari, tenuto conto che ella ha rivestito il ruolo di consigliere solo dal 27/06/2019 al 07/07/2020. Né poteva ritenersi rilevante, in punto di attualità delle esigenze cautelari, la circostanza che la stessa ricorrente avesse costituito, a seguito della cessazione nell’ottobre 2013 della ditta Casetta Rossa di AN ON (indicata nell’imputazione quale ditta produttrice coinvolta nel meccanismo illecito), la Tenute AN s.a.s. - divenuta anch’essa uno dei tanti produttori conferenti della AL GE - che, secondo l’accusa, costituisce l’escamotage per sviare le indagini e, soprattutto, proseguire nella collaudata attività illecita. In realtà, si rappresenta come tale compagine, al pari di tutte le ditte individuali del gruppo AN, precedentemente socie di detta società cooperativa, avevano formalizzato il recesso dalla cooperativa per come confermato dal contenuto del verbale assembleare dei soci AL GE del 04/06/2025. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale che ne aveva disatteso la valenza stante l’assenza della presa d’atto da parte del c.d.a., si rappresenta come si fosse allegato che l’assemblea dei soci, pur dando atto che si trattava di un argomento di competenza del c.d.a., aveva approvato, in ragione dell’urgenza, le richieste di recesso dei soci produttori, autorizzando il presidente a provvedere alle relative annotazioni sul registro soci a far data dalla richiesta (con decorrenza 11 maggio 2025). Peraltro, si evidenzia che i conferimenti da parte della Tenuta Agricole AN alla già menzionata società cooperativa AL GE fossero cessati al marzo 2025 e non al 19 maggio 2025 per come riportato dall’annotazione della G.d.F. (sul punto si precisa che la stessa ordinanza impugnata, dopo avere riportato il dato ricavato dall’annotazione, nella pagina successiva aveva però dato atto che i conferimenti fossero cessati al marzo 2025). Analogamente priva di rilievo in punto di attualità era l’affermazione, tratta dall’informativa della Guardia di Finanza del 26/06/2025, secondo cui AL GE avesse girato in data 18/04/2025 i contributi comunitari ai componenti della famiglia AN, quali legali rappresentanti delle ditte aventi la qualità di socie produttrici della cooperativa, trattandosi di versamenti relativi ad una fase temporale ed amministrativa antecedente alla richiesta di recesso avanzate da parte delle ditte individuali. 4 Si censura, poi, l’affermazione che la ricorrente avrebbe potuto nuovamente prestarsi all’intestazione fittizia e formale di rinnovate società agricole di famiglia, tenuto conto che il padre continuerebbe a gestire di fatto le imprese di famiglia e che il dato secondo cui la Sviluppo Agricolo AN che è ancora cliente finale di AL SA non sarebbe documentalmente smentito. Si trattava di una prospettazione fondata su variabili astratte e congetturali tenuto conto della mutata veste societaria di AL GE, del recesso delle ditte quali soci produttrici di cui l’indagato sarebbe stato gestore di fatto e dell’ulteriore rilievo che la Sviluppo AN s.r.l. non è (e non lo è mai stata) socia produttrice di AL GE. Da ciò ne conseguiva l’impossibilità tecnica di rinnovare analoghe condotte criminose da parte del medesimo nell’ambito del circuito delle frodi comunitarie ideato e diretto da AL GE. Infine, si rappresenta l’assoluta inconferenza del dato “di allarme”, pure citato dal Tribunale, che dovrebbe ricavarsi dal coinvolgimento delle ditte agricole di famiglia gestite da NN AN e della Sviluppo Agricolo AN in un’altra indagine pendente presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere, in quanto il AN è indagato unicamente per il reato di sfruttamento di mano d’opera e nessuna connessione sussiste con il presente procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. 2. Il primo motivo, che investe la gravità indiziaria, è inammissibile. Al riguardo, vanno anzitutto ricostruiti i segmenti della vicenda processuale che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato. La ricorrente, dopo essere stata raggiunta dalla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dell’8 aprile 2025 in relazione ai reati di cui agli artt. 416, comma 2, e 110, 640-bis cod. pen., non ha interposto riesame e la difesa, a seguito dell’interrogatorio di garanzia in cui l’indagata ha reso dichiarazioni spontanee con le quali ha ricondotto al padre AN NN tutta l’attività di commercializzazione dei prodotti e la gestione delle aziende dell’omonimo gruppo, ha presentato istanza di revoca della misura cautelare depositata il 12 maggio 2025. La richiesta di revoca si fonda anzitutto sulla richiamata estraneità della ricorrente alla tesi accusatoria e, in particolare, alle dinamiche inerenti al conferimento, all’intermediazione e alla vendita dei prodotti agricoli, in forza della circostanza che l’effettivo gestore di fatto della ditta individuale di cui ella era titolare era riferibile, al pari delle altre ditte degli altri familiari, al padre, cui 5 competeva parimenti la gestione della filiera volta alla vendita dei prodotti agricoli. Inoltre, con riferimento alla qualità di consigliere di amministrazione della AL GE Cooperativa, tra l’altro per un periodo limitato, se ne richiama la mera natura formale, l’assenza di ingerenze sulla gestione, anche in ragione delle condizioni personali in cui la ricorrente all’epoca si trovava. Per tali ragioni, dovevano ritenersi venute meno le esigenze cautelari individuate dal Gip nel pericolo di reiterazione dei reati. Il Giudice per le indagini preliminari, con un unico provvedimento del 15 maggio 2025, revocava le misure cautelari a tutti gli indagati sul rilievo, ritenuto decisivo ai fini dell’esclusione del pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva, dell’avvenuta dimissione dalle cariche di consiglieri di amministrazione della O.P. AL GE e del fatto che gli indagati hanno altresì proceduto a recedere dalla qualità di soci della già menzionata compagine cooperativa ritenuta la base strumentale dell’associazione per delinquere contestata. Il suddetto provvedimento veniva impugnato dal Pubblico ministero con appello del 23 maggio 2025, contestando che le allegazioni difensive fossero idonee a ritenere cessate le esigenze cautelari in relazione ai diversi pericula evocati, evidenziando, da un lato, che dalla mera notifica dell’avviso di conclusione delle indagini non poteva farsi discendere automaticamente il venir meno del pericolo di inquinamento probatorio e, dall’altro che permaneva nei confronti anche della ricorrente il rischio di recidiva in quanto, pur essendo uscita dal c.d.a. già dal 2020, restava titolare di impresa (Tenute AN sas di ON AN soc. Agricola) che aveva fatto conferimenti in attualità ad AL GE (dal 1° gennaio al 19 maggio 2025). 2.1. Da quanto esposto ne consegue che essendo l’appello cautelare governato dal principio devolutivo, si stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione, a prescindere dal fatto che il Tribunale ne abbia poi esteso la latitudine in funzione anche del diverso contenuto delle istanze di revoca originariamente avanzate dai coindagati. La cognizione del giudice, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato, sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di prima cura, né al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere la propria cognizione "ex officio" a questioni non esaminate dal giudice "a quo", salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 – 01). 2.2. Da qui ne consegue l’inammissibilità di tutti i motivi con cui la ricorrente pone in discussione per la prima volta la gravità indiziaria sul rilievo dell’assenza 6 della natura fraudolenta del meccanismo accertato dalla Guardia di Finanza e posto a fondamento delle due contestazioni provvisorie. 2.3. In ogni caso, per come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella propria requisitoria, il fronte delle doglianze con cui la ricorrente contesta la sussistenza di idonea motivazione quanto alla provvista indiziaria capace di giustificare la misura cautelare, non sembra giustificare alcun approfondimento. Esso è stato ampiamente trattato e discusso ed il materiale raccolto nel corso delle indagini e che sottende la misura adottata appare largamente al di sopra dei rilievi e delle doglianze espresse nel ricorso. Sul punto la motivazione del provvedimento appare completa, argomentata, aderente ai fatti e logicamente fondata, così che le doglianze formulate risultano pianamente inammissibili. Peraltro, la prospettazione difensiva secondo cui andrebbe esclusa, in forza del dichiarato dello stesso AN NN, la natura fraudolenta del meccanismo di triangolazione - stante l’effettiva rapportabilità tra le ditte individuali “AN” e la relativa “consorziata” AL GE nell’ambito del processo commerciale del prodotto ortofrutticolo, per cui l’O.P., pur in assenza di un trasferimento dei prodotti presso i suoi magazzini, ha sempre rivestito quella centralità in tema di strategia di produzione e commercializzazione efficace di cui all’art. 39 del T.F.U.E. - costituisce un’alternativa di merito e, dunque, ridonda in censure di fatto inammissibili in questa sede. Va ribadito, infatti, che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito e tanto a prescindere dal nomen del vizio attribuito alla doglianza dalla ricorrente (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv. 267209 – 01). 2.4. Quanto, poi, al coinvolgimento della ricorrente, anche laddove si accertasse che effettivamente l’unico dominus delle società conferenti fosse il padre, resta il dato, gravemente indiziante, che la stessa si è comunque prestata attraverso la titolarità delle varie ditte coinvolte ratione temporis nella vicenda illecita e l’assunzione di cariche nella stessa O.P. a rendere possibile l’attuazione del meccanismo illecito e non affatto manifestamente illogiche sono le motivazioni con cui l’ordinanza impugnata ne ha escluso, allo stato, l’assenza del dolo di concorso necessario ed eventuale nei reati rispettivamente contestati. 3. Assai più delicata è la valutazione del secondo fronte dedotto nel ricorso, vale a dire la sussistenza di motivazione idonea a giustificare la permanenza 7 ancora attuale di esigenze cautelari in misura sufficiente a giustificare l’afflittiva misura disposta dal Tribunale, attesa la peculiare posizione della AN nell’ambito della vicenda, particolarmente alla luce dell’interrogatorio reso dal padre – indicato quale dominus indiscusso della vicenda – e considerata la conclusione delle indagini preliminari e gli elementi di rescissione con le diverse compagini societari a vario titolo coinvolte nel meccanismo fraudolento posto a base tanto del reato associativo che dei delitti fine. La difesa ha, infatti, allegato il verbale del 04/06/2025 dell’assemblea dei soci di AL GE da cui si evince alle pagine 1 e ss. che in data 9 maggio 2025 sono pervenute – tramite pec – le dimissioni della ricorrente quale socia produttrice. A pag. 2 del verbale si legge testualmente che, pur competendo il tema delle dimissioni al c.d.a., l’assemblea stante l’urgenza ne approva la richiesta, autorizzando il presidente ad annotare le dette richieste sul registro dei soci con decorrenza dalla data dell’istanza. Pertanto, conformemente all’art. 18 dello Statuto di AL GE, il recesso dalla qualità di socia dell’indagata è stato ritualmente accolto ed è efficace dal 9 maggio 2025. Viene così meno uno dei presupposti che determina il coinvolgimento della ricorrente nella contestazione di truffa aggravata, quale titolare della ditta Casetta Rossa di AN ON, facente parte delle imprese della famiglia AN a loro volta socie della conferente AL GE. A ciò si aggiunga che la ricorrente ha perduto, sin dal 07/07/2020, la qualità di consigliere del C.d.A. di AL GE, ulteriore presupposto su cui si fonda la contestazione associativa. Dunque, alla luce delle dimissioni irrevocabili e del contenuto della citata delibera del 4/06/2025 (approvata nonostante la revoca della misura cautelare), nonché delle allegazioni difensive, la ricorrente non riveste più alcuna carica di consigliere di amministrazione e socio. Quanto, poi, all’ulteriore dato costituito dalla costituzione di altra ditta individuale, nella specie la Tenute AN s.a.s. cui AL GE ha continuato a girare i contributi comunitari e che, secondo l’ordinanza impugnata, costituirebbe lo strumento per la prosecuzione del disegno criminoso già avviato con la ditta Casetta Rossa di AN ON, detta società risulta far parte dell’elenco dei soci produttori che in data 11 maggio 2025 hanno rassegnato le dimissioni da AL GE. Inoltre, per quanto allegato dalla difesa, è vero per come indicato dalla Guardia di Finanza che AL GE ha girato i contributi alla Tenute AN s.a.s. in data 18/04/2025, ma ciò attiene ad una fase temporale e amministrativa antecedente alla richiesta di recesso da parte delle già menzionate ditte individuali quali socie produttrici della AL GE, concretizzatosi, come osservato, nella data dell’11 maggio 2025. Sul punto, poi, va anche aggiunto che, sebbene la costituzione di tale nuova società possa logicamente ricondursi al 8 disegno criminoso in cui era in precedenza coinvolta l’altra ditta sempre riferibile all’indagata, la costituzione di tale nuova persona giuridica è avvenuta il 30 ottobre 2023 (v. pag. 24 del ricorso) e, dunque, ben prima dell’emissione della misura cautelare. Correttamente asseverata in questa sede la radicale uscita della ricorrente sia dalle compagini societarie che dalla compagine amministrativa delle ditte e società coinvolte nel meccanismo illecito delineato ai capi 1) e 2) della rubrica, ne consegue che non sfornita di rilievo è la censura difensiva che ne fa discendere, anche in forza della mutata composizione (pure numerica) dell’organo amministrativo della società conferente che costituiva il collettore delle fraudolente triangolazioni, l’esclusione del pericolo di una perpetrazione da parte dell’indagata di nuove condotte illecite che siano riconducibili nell’ambito del circuito delle frodi comunitarie ideato e diretto proprio da AL GE. Sebbene, dunque, la conclusione delle indagini preliminari non è condizione sufficiente a giustificare una rivisitazione della misura in senso favorevole, resta tuttavia l’esigenza che la sussistenza delle esigenze cautelari possa essere affermata in termini di attualità con riferimento alla specifica posizione del soggetto attinto dalla misura, laddove l’argomentazione spesa nell’ordinanza non sembra aver considerato tutti gli elementi evidenziati dalla difesa, dimostrando il concreto ed attuale pericolo di reiterazione anche alla luce degli specifici rilievi espressi. Né, quanto alla ricorrente, risultano indicati altri specifici elementi evocativi, in attualità, di un analogo periculum riferibile a schemi analoghi alla medesima riconducibile che rendano necessario l’intervento interdittivo sollecitato dal Pubblico ministero appellante e condiviso dal Tribunale con l’ordinanza impugnata. 4. In conclusione, posto che l’ordinanza impugnata ha fondato le esigenze cautelari unicamente sul pericolo di reiterazione - escludendo il pericolo di inquinamento probatorio in quanto la falsità evidenziata dal Giudice per le indagini preliminari nel titolo originario costituisce ‘in sé della condotta illecita (v. pag. 33) - deve concludersi per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura applicata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso, li 25 novembre 2025. 9 Il Consigliere estensore Il Presidente AN LI AN LL
Udita la relazione svolta dal Consigliere AN LI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1- bis cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40071 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 25/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. ON AN, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Salerno che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva revocato alla ricorrente la misura degli arresti domiciliari, ha applicato all’indagata la misura interdittiva di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali per la durata di mesi sei. Con il provvedimento cautelare si contesta alla ricorrente, ai capi 1) e 2) della rubrica, di avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dell’Unione Europea, a cagione delle cariche rivestite nelle società e/o ditte individuali strumentali all’attuazione del programma criminoso, nonché il concorso nel delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. 2. La difesa affida il ricorso a due motivi che, ai sensi dell’art. 176 disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione ai reati contestati ai capi 1) e 2) della rubrica (partecipazione ad associazione per delinquere e concorso nel delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen.), con specifico riferimento alla gravità indiziaria. In particolare, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal coindagato AN NN (padre della ricorrente) nel corso dell’interrogatorio di garanzia, doveva escludersi la natura fraudolenta del meccanismo di “triangolazione” accertato dalla Guardia di Finanza che faceva leva unicamente sul dato, non affatto dirimente alla stregua della normativa di settore, costituito dall’assenza di un trasferimento materiale del prodotto ortofrutticolo presso i magazzini della AL GE. La circostanza che la metodica della “triangolazione” fosse utilizzata dalla molteplicità delle ditte socie della AL GE, in quanto ritenuta lecita e consentita (e ciò anche in forza di un orientamento della normativa di settore comunitaria) e che l’effettivo dominus delle operazioni riconducibili alle imprese agricole del gruppo AN e della Sviluppo Agricolo AN s.r.l. fosse unicamente il coindagato deponeva, altresì, per l’assenza in capo alla ricorrente del dolo di concorso nei reati contestati. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 274 lett. c), 292, lett. c), c-bis, cod. proc. pen., anche in relazione alla legge n. 47 del 2015 ed il vizio di motivazione in merito alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari. La circostanza, addotta dal Tribunale a fondamento dell’attualità della cautela 3 - e ricavata dal fatto che il meccanismo criminoso riconducibile ad AL GE sarebbe stato ideato e realizzato sino ad epoca recente - non poteva ritenersi spendibile per la ricorrente in quanto, al di là delle dichiarazioni liberatorie rilasciate in suo favore dal padre AN NN, era mutata radicalmente la compagine societaria e amministrativa della predetta società cooperativa, di talché ella non aveva alcun potere di incidere sulle scelte strategiche ed aziendali dell’O.P., ovvero di fornire un qualsivoglia apporto per beneficiare di ulteriori aiuti comunitari, tenuto conto che ella ha rivestito il ruolo di consigliere solo dal 27/06/2019 al 07/07/2020. Né poteva ritenersi rilevante, in punto di attualità delle esigenze cautelari, la circostanza che la stessa ricorrente avesse costituito, a seguito della cessazione nell’ottobre 2013 della ditta Casetta Rossa di AN ON (indicata nell’imputazione quale ditta produttrice coinvolta nel meccanismo illecito), la Tenute AN s.a.s. - divenuta anch’essa uno dei tanti produttori conferenti della AL GE - che, secondo l’accusa, costituisce l’escamotage per sviare le indagini e, soprattutto, proseguire nella collaudata attività illecita. In realtà, si rappresenta come tale compagine, al pari di tutte le ditte individuali del gruppo AN, precedentemente socie di detta società cooperativa, avevano formalizzato il recesso dalla cooperativa per come confermato dal contenuto del verbale assembleare dei soci AL GE del 04/06/2025. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale che ne aveva disatteso la valenza stante l’assenza della presa d’atto da parte del c.d.a., si rappresenta come si fosse allegato che l’assemblea dei soci, pur dando atto che si trattava di un argomento di competenza del c.d.a., aveva approvato, in ragione dell’urgenza, le richieste di recesso dei soci produttori, autorizzando il presidente a provvedere alle relative annotazioni sul registro soci a far data dalla richiesta (con decorrenza 11 maggio 2025). Peraltro, si evidenzia che i conferimenti da parte della Tenuta Agricole AN alla già menzionata società cooperativa AL GE fossero cessati al marzo 2025 e non al 19 maggio 2025 per come riportato dall’annotazione della G.d.F. (sul punto si precisa che la stessa ordinanza impugnata, dopo avere riportato il dato ricavato dall’annotazione, nella pagina successiva aveva però dato atto che i conferimenti fossero cessati al marzo 2025). Analogamente priva di rilievo in punto di attualità era l’affermazione, tratta dall’informativa della Guardia di Finanza del 26/06/2025, secondo cui AL GE avesse girato in data 18/04/2025 i contributi comunitari ai componenti della famiglia AN, quali legali rappresentanti delle ditte aventi la qualità di socie produttrici della cooperativa, trattandosi di versamenti relativi ad una fase temporale ed amministrativa antecedente alla richiesta di recesso avanzate da parte delle ditte individuali. 4 Si censura, poi, l’affermazione che la ricorrente avrebbe potuto nuovamente prestarsi all’intestazione fittizia e formale di rinnovate società agricole di famiglia, tenuto conto che il padre continuerebbe a gestire di fatto le imprese di famiglia e che il dato secondo cui la Sviluppo Agricolo AN che è ancora cliente finale di AL SA non sarebbe documentalmente smentito. Si trattava di una prospettazione fondata su variabili astratte e congetturali tenuto conto della mutata veste societaria di AL GE, del recesso delle ditte quali soci produttrici di cui l’indagato sarebbe stato gestore di fatto e dell’ulteriore rilievo che la Sviluppo AN s.r.l. non è (e non lo è mai stata) socia produttrice di AL GE. Da ciò ne conseguiva l’impossibilità tecnica di rinnovare analoghe condotte criminose da parte del medesimo nell’ambito del circuito delle frodi comunitarie ideato e diretto da AL GE. Infine, si rappresenta l’assoluta inconferenza del dato “di allarme”, pure citato dal Tribunale, che dovrebbe ricavarsi dal coinvolgimento delle ditte agricole di famiglia gestite da NN AN e della Sviluppo Agricolo AN in un’altra indagine pendente presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere, in quanto il AN è indagato unicamente per il reato di sfruttamento di mano d’opera e nessuna connessione sussiste con il presente procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. 2. Il primo motivo, che investe la gravità indiziaria, è inammissibile. Al riguardo, vanno anzitutto ricostruiti i segmenti della vicenda processuale che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato. La ricorrente, dopo essere stata raggiunta dalla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dell’8 aprile 2025 in relazione ai reati di cui agli artt. 416, comma 2, e 110, 640-bis cod. pen., non ha interposto riesame e la difesa, a seguito dell’interrogatorio di garanzia in cui l’indagata ha reso dichiarazioni spontanee con le quali ha ricondotto al padre AN NN tutta l’attività di commercializzazione dei prodotti e la gestione delle aziende dell’omonimo gruppo, ha presentato istanza di revoca della misura cautelare depositata il 12 maggio 2025. La richiesta di revoca si fonda anzitutto sulla richiamata estraneità della ricorrente alla tesi accusatoria e, in particolare, alle dinamiche inerenti al conferimento, all’intermediazione e alla vendita dei prodotti agricoli, in forza della circostanza che l’effettivo gestore di fatto della ditta individuale di cui ella era titolare era riferibile, al pari delle altre ditte degli altri familiari, al padre, cui 5 competeva parimenti la gestione della filiera volta alla vendita dei prodotti agricoli. Inoltre, con riferimento alla qualità di consigliere di amministrazione della AL GE Cooperativa, tra l’altro per un periodo limitato, se ne richiama la mera natura formale, l’assenza di ingerenze sulla gestione, anche in ragione delle condizioni personali in cui la ricorrente all’epoca si trovava. Per tali ragioni, dovevano ritenersi venute meno le esigenze cautelari individuate dal Gip nel pericolo di reiterazione dei reati. Il Giudice per le indagini preliminari, con un unico provvedimento del 15 maggio 2025, revocava le misure cautelari a tutti gli indagati sul rilievo, ritenuto decisivo ai fini dell’esclusione del pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva, dell’avvenuta dimissione dalle cariche di consiglieri di amministrazione della O.P. AL GE e del fatto che gli indagati hanno altresì proceduto a recedere dalla qualità di soci della già menzionata compagine cooperativa ritenuta la base strumentale dell’associazione per delinquere contestata. Il suddetto provvedimento veniva impugnato dal Pubblico ministero con appello del 23 maggio 2025, contestando che le allegazioni difensive fossero idonee a ritenere cessate le esigenze cautelari in relazione ai diversi pericula evocati, evidenziando, da un lato, che dalla mera notifica dell’avviso di conclusione delle indagini non poteva farsi discendere automaticamente il venir meno del pericolo di inquinamento probatorio e, dall’altro che permaneva nei confronti anche della ricorrente il rischio di recidiva in quanto, pur essendo uscita dal c.d.a. già dal 2020, restava titolare di impresa (Tenute AN sas di ON AN soc. Agricola) che aveva fatto conferimenti in attualità ad AL GE (dal 1° gennaio al 19 maggio 2025). 2.1. Da quanto esposto ne consegue che essendo l’appello cautelare governato dal principio devolutivo, si stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione, a prescindere dal fatto che il Tribunale ne abbia poi esteso la latitudine in funzione anche del diverso contenuto delle istanze di revoca originariamente avanzate dai coindagati. La cognizione del giudice, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato, sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di prima cura, né al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere la propria cognizione "ex officio" a questioni non esaminate dal giudice "a quo", salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 – 01). 2.2. Da qui ne consegue l’inammissibilità di tutti i motivi con cui la ricorrente pone in discussione per la prima volta la gravità indiziaria sul rilievo dell’assenza 6 della natura fraudolenta del meccanismo accertato dalla Guardia di Finanza e posto a fondamento delle due contestazioni provvisorie. 2.3. In ogni caso, per come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella propria requisitoria, il fronte delle doglianze con cui la ricorrente contesta la sussistenza di idonea motivazione quanto alla provvista indiziaria capace di giustificare la misura cautelare, non sembra giustificare alcun approfondimento. Esso è stato ampiamente trattato e discusso ed il materiale raccolto nel corso delle indagini e che sottende la misura adottata appare largamente al di sopra dei rilievi e delle doglianze espresse nel ricorso. Sul punto la motivazione del provvedimento appare completa, argomentata, aderente ai fatti e logicamente fondata, così che le doglianze formulate risultano pianamente inammissibili. Peraltro, la prospettazione difensiva secondo cui andrebbe esclusa, in forza del dichiarato dello stesso AN NN, la natura fraudolenta del meccanismo di triangolazione - stante l’effettiva rapportabilità tra le ditte individuali “AN” e la relativa “consorziata” AL GE nell’ambito del processo commerciale del prodotto ortofrutticolo, per cui l’O.P., pur in assenza di un trasferimento dei prodotti presso i suoi magazzini, ha sempre rivestito quella centralità in tema di strategia di produzione e commercializzazione efficace di cui all’art. 39 del T.F.U.E. - costituisce un’alternativa di merito e, dunque, ridonda in censure di fatto inammissibili in questa sede. Va ribadito, infatti, che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito e tanto a prescindere dal nomen del vizio attribuito alla doglianza dalla ricorrente (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv. 267209 – 01). 2.4. Quanto, poi, al coinvolgimento della ricorrente, anche laddove si accertasse che effettivamente l’unico dominus delle società conferenti fosse il padre, resta il dato, gravemente indiziante, che la stessa si è comunque prestata attraverso la titolarità delle varie ditte coinvolte ratione temporis nella vicenda illecita e l’assunzione di cariche nella stessa O.P. a rendere possibile l’attuazione del meccanismo illecito e non affatto manifestamente illogiche sono le motivazioni con cui l’ordinanza impugnata ne ha escluso, allo stato, l’assenza del dolo di concorso necessario ed eventuale nei reati rispettivamente contestati. 3. Assai più delicata è la valutazione del secondo fronte dedotto nel ricorso, vale a dire la sussistenza di motivazione idonea a giustificare la permanenza 7 ancora attuale di esigenze cautelari in misura sufficiente a giustificare l’afflittiva misura disposta dal Tribunale, attesa la peculiare posizione della AN nell’ambito della vicenda, particolarmente alla luce dell’interrogatorio reso dal padre – indicato quale dominus indiscusso della vicenda – e considerata la conclusione delle indagini preliminari e gli elementi di rescissione con le diverse compagini societari a vario titolo coinvolte nel meccanismo fraudolento posto a base tanto del reato associativo che dei delitti fine. La difesa ha, infatti, allegato il verbale del 04/06/2025 dell’assemblea dei soci di AL GE da cui si evince alle pagine 1 e ss. che in data 9 maggio 2025 sono pervenute – tramite pec – le dimissioni della ricorrente quale socia produttrice. A pag. 2 del verbale si legge testualmente che, pur competendo il tema delle dimissioni al c.d.a., l’assemblea stante l’urgenza ne approva la richiesta, autorizzando il presidente ad annotare le dette richieste sul registro dei soci con decorrenza dalla data dell’istanza. Pertanto, conformemente all’art. 18 dello Statuto di AL GE, il recesso dalla qualità di socia dell’indagata è stato ritualmente accolto ed è efficace dal 9 maggio 2025. Viene così meno uno dei presupposti che determina il coinvolgimento della ricorrente nella contestazione di truffa aggravata, quale titolare della ditta Casetta Rossa di AN ON, facente parte delle imprese della famiglia AN a loro volta socie della conferente AL GE. A ciò si aggiunga che la ricorrente ha perduto, sin dal 07/07/2020, la qualità di consigliere del C.d.A. di AL GE, ulteriore presupposto su cui si fonda la contestazione associativa. Dunque, alla luce delle dimissioni irrevocabili e del contenuto della citata delibera del 4/06/2025 (approvata nonostante la revoca della misura cautelare), nonché delle allegazioni difensive, la ricorrente non riveste più alcuna carica di consigliere di amministrazione e socio. Quanto, poi, all’ulteriore dato costituito dalla costituzione di altra ditta individuale, nella specie la Tenute AN s.a.s. cui AL GE ha continuato a girare i contributi comunitari e che, secondo l’ordinanza impugnata, costituirebbe lo strumento per la prosecuzione del disegno criminoso già avviato con la ditta Casetta Rossa di AN ON, detta società risulta far parte dell’elenco dei soci produttori che in data 11 maggio 2025 hanno rassegnato le dimissioni da AL GE. Inoltre, per quanto allegato dalla difesa, è vero per come indicato dalla Guardia di Finanza che AL GE ha girato i contributi alla Tenute AN s.a.s. in data 18/04/2025, ma ciò attiene ad una fase temporale e amministrativa antecedente alla richiesta di recesso da parte delle già menzionate ditte individuali quali socie produttrici della AL GE, concretizzatosi, come osservato, nella data dell’11 maggio 2025. Sul punto, poi, va anche aggiunto che, sebbene la costituzione di tale nuova società possa logicamente ricondursi al 8 disegno criminoso in cui era in precedenza coinvolta l’altra ditta sempre riferibile all’indagata, la costituzione di tale nuova persona giuridica è avvenuta il 30 ottobre 2023 (v. pag. 24 del ricorso) e, dunque, ben prima dell’emissione della misura cautelare. Correttamente asseverata in questa sede la radicale uscita della ricorrente sia dalle compagini societarie che dalla compagine amministrativa delle ditte e società coinvolte nel meccanismo illecito delineato ai capi 1) e 2) della rubrica, ne consegue che non sfornita di rilievo è la censura difensiva che ne fa discendere, anche in forza della mutata composizione (pure numerica) dell’organo amministrativo della società conferente che costituiva il collettore delle fraudolente triangolazioni, l’esclusione del pericolo di una perpetrazione da parte dell’indagata di nuove condotte illecite che siano riconducibili nell’ambito del circuito delle frodi comunitarie ideato e diretto proprio da AL GE. Sebbene, dunque, la conclusione delle indagini preliminari non è condizione sufficiente a giustificare una rivisitazione della misura in senso favorevole, resta tuttavia l’esigenza che la sussistenza delle esigenze cautelari possa essere affermata in termini di attualità con riferimento alla specifica posizione del soggetto attinto dalla misura, laddove l’argomentazione spesa nell’ordinanza non sembra aver considerato tutti gli elementi evidenziati dalla difesa, dimostrando il concreto ed attuale pericolo di reiterazione anche alla luce degli specifici rilievi espressi. Né, quanto alla ricorrente, risultano indicati altri specifici elementi evocativi, in attualità, di un analogo periculum riferibile a schemi analoghi alla medesima riconducibile che rendano necessario l’intervento interdittivo sollecitato dal Pubblico ministero appellante e condiviso dal Tribunale con l’ordinanza impugnata. 4. In conclusione, posto che l’ordinanza impugnata ha fondato le esigenze cautelari unicamente sul pericolo di reiterazione - escludendo il pericolo di inquinamento probatorio in quanto la falsità evidenziata dal Giudice per le indagini preliminari nel titolo originario costituisce ‘in sé della condotta illecita (v. pag. 33) - deve concludersi per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura applicata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso, li 25 novembre 2025. 9 Il Consigliere estensore Il Presidente AN LI AN LL