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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 983/2024 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SORACE CINZIA ANTONIA (C.F. ), giusta C.F._2 procura in atti
E
pagina1 di 7 (C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. SORACE CINZIA ANTONIA (C.F. ), giusta C.F._2 procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti alle seguenti condizioni:
“al fine di ottenere l'autorizzazione a vivere separati e chiedono che, esperito il tentativo di conciliazione, in caso di esito negativo dello stesso, sia pronunciata la loro consensuale separazione alle seguenti condizioni: 1) Le parti vivranno separate, serbandosi reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio alla serenità e all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire al figlio minore la più serena crescita fisica, psichica ed emotiva.
2) La casa coniugale, sita in Francavilla in Sinni (PZ), rimane assegnata, con quanto in essa contenuto, alla signora che quivi CP_1 continuerà a vivere con il figlio minore , specificandosi che il Per_1 signor , con il consenso della moglie, se ne è già allontanato nel Pt_1
pagina2 di 7 mese di maggio 2024, portando con sé i propri effetti personali, per trasferirsi a vivere altrove.
3) Il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sul minore, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, in applicazione del regime di affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale degli stessi, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
4) I tempi di frequentazione dei minori con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti. Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si stipula e conviene che il padre terrà con sé il minore uniformandosi ai seguenti tempi di frequentazione: a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 16:30 fino alla domenica sera alle ore 21:00 nel periodo compreso tra il I settembre ed il 15 giugno e fino alle ore 23:00 dal 16 giugno al 31 agosto;
due pomeriggi infrasettimanali, già individuati nel martedì e nel giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 21:00 dal 15 settembre al
15 giugno di ogni anno, dalle ore 16:30 alle ore 23:00 dal 16 giugno al
14 settembre di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, 7 giorni consecutivi, alternando, di anno in anno con la madre, il periodo pagina3 di 7 compreso tra il 23 e il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
durante le festività pasquali, 4 giorni consecutivi, alternando, di anno in anno con la madre, il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con i minori due settimane, una prima settimana nel mese di luglio ed una seconda settimana nel mese di agosto, dando comunicazione alla madre, dei relativi periodi, entro il
15 giugno di ogni anno. Si specifica che il padre, ai fini dell'esercizio del proprio diritto – dovere di visita, preleverà i minori dalla abitazione materna e quivi li riaccompagnerà 5) Stante la presenza di prole minorenne, ciascuno dei coniugi, così come previsto dall'art. 337 sexies c.c., è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Rimane inteso che la mancata comunicazione obbligherà al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della minore per le difficoltà di reperire il soggetto.
6) Il signor verserà alla signora assegno mensile Pt_1 CP_1 destinato al mantenimento del figlio minore di importo pari ad Euro
400,00. Detta somma, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, verrà rivalutata ogni anno in relazione alla svalutazione intervenuta nell'anno precedente in base agli indici ISTAT.
7) Ciascuno dei genitori concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore dall'altro genitore, previa esibizione della ricevuta di spesa o di preventivo. Quanto alla loro classificazione, le parti dichiarano di aderire alla elencazione contenuta nelle “linee guida” assunte dal
[...]
nella data del 29 novembre 2017. Controparte_2
pagina4 di 7 8) Il sig continuerà a pagare le rate mensili relative ai due Pt_1 finanziamenti conclusi con la COMPASS in costanza di matrimonio n.
28173514 di pari 73 rate di euro 339,83 e n. .4163659809396060 pari a
15 rate da uro 100. 01/2026 euro 100;
9) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo di contribuzione da parte dell'altro.
10) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla osta reso in data
12.11.24
Oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di nulla osta;
pagina5 di 7 ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, come in epigrafe riportato;
C.F._3
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto anno 2018 , n. 2, Parte 2 , Serie A , del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
; C.F._3
3. Nulla per le spese.
pagina6 di 7 Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
19/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 983/2024 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SORACE CINZIA ANTONIA (C.F. ), giusta C.F._2 procura in atti
E
pagina1 di 7 (C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. SORACE CINZIA ANTONIA (C.F. ), giusta C.F._2 procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti alle seguenti condizioni:
“al fine di ottenere l'autorizzazione a vivere separati e chiedono che, esperito il tentativo di conciliazione, in caso di esito negativo dello stesso, sia pronunciata la loro consensuale separazione alle seguenti condizioni: 1) Le parti vivranno separate, serbandosi reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio alla serenità e all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire al figlio minore la più serena crescita fisica, psichica ed emotiva.
2) La casa coniugale, sita in Francavilla in Sinni (PZ), rimane assegnata, con quanto in essa contenuto, alla signora che quivi CP_1 continuerà a vivere con il figlio minore , specificandosi che il Per_1 signor , con il consenso della moglie, se ne è già allontanato nel Pt_1
pagina2 di 7 mese di maggio 2024, portando con sé i propri effetti personali, per trasferirsi a vivere altrove.
3) Il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sul minore, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, in applicazione del regime di affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale degli stessi, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
4) I tempi di frequentazione dei minori con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti. Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si stipula e conviene che il padre terrà con sé il minore uniformandosi ai seguenti tempi di frequentazione: a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 16:30 fino alla domenica sera alle ore 21:00 nel periodo compreso tra il I settembre ed il 15 giugno e fino alle ore 23:00 dal 16 giugno al 31 agosto;
due pomeriggi infrasettimanali, già individuati nel martedì e nel giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 21:00 dal 15 settembre al
15 giugno di ogni anno, dalle ore 16:30 alle ore 23:00 dal 16 giugno al
14 settembre di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, 7 giorni consecutivi, alternando, di anno in anno con la madre, il periodo pagina3 di 7 compreso tra il 23 e il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
durante le festività pasquali, 4 giorni consecutivi, alternando, di anno in anno con la madre, il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con i minori due settimane, una prima settimana nel mese di luglio ed una seconda settimana nel mese di agosto, dando comunicazione alla madre, dei relativi periodi, entro il
15 giugno di ogni anno. Si specifica che il padre, ai fini dell'esercizio del proprio diritto – dovere di visita, preleverà i minori dalla abitazione materna e quivi li riaccompagnerà 5) Stante la presenza di prole minorenne, ciascuno dei coniugi, così come previsto dall'art. 337 sexies c.c., è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Rimane inteso che la mancata comunicazione obbligherà al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della minore per le difficoltà di reperire il soggetto.
6) Il signor verserà alla signora assegno mensile Pt_1 CP_1 destinato al mantenimento del figlio minore di importo pari ad Euro
400,00. Detta somma, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, verrà rivalutata ogni anno in relazione alla svalutazione intervenuta nell'anno precedente in base agli indici ISTAT.
7) Ciascuno dei genitori concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore dall'altro genitore, previa esibizione della ricevuta di spesa o di preventivo. Quanto alla loro classificazione, le parti dichiarano di aderire alla elencazione contenuta nelle “linee guida” assunte dal
[...]
nella data del 29 novembre 2017. Controparte_2
pagina4 di 7 8) Il sig continuerà a pagare le rate mensili relative ai due Pt_1 finanziamenti conclusi con la COMPASS in costanza di matrimonio n.
28173514 di pari 73 rate di euro 339,83 e n. .4163659809396060 pari a
15 rate da uro 100. 01/2026 euro 100;
9) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo di contribuzione da parte dell'altro.
10) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla osta reso in data
12.11.24
Oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di nulla osta;
pagina5 di 7 ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, come in epigrafe riportato;
C.F._3
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto anno 2018 , n. 2, Parte 2 , Serie A , del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
; C.F._3
3. Nulla per le spese.
pagina6 di 7 Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
19/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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