Art. 18. Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica ((1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attivita' e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 21)) 2. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
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--------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 , ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Al fine di favorire la ripresa delle attivita' e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all' articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220 , e' riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016 ".