Decreto cautelare 1 marzo 2023
Decreto presidenziale 3 marzo 2023
Ordinanza cautelare 27 marzo 2023
Ordinanza collegiale 23 marzo 2026
Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 08/04/2026, n. 6315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6315 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03719/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3719 del 2023, proposto da EL DA, SU LO, RE US, NI LU NN, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NC Di RD, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma in data 30.01.2023 recante la pubblicazione della Graduatoria sostitutiva di quella precedentemente pubblicata in riferimento al trasferimento per posti disponibili anni successivi al I° a.a. 2022/23 e della graduatoria del III°, nella parte in cui non include parte ricorrente;
2) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° del 30.01.2023; b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione della Graduatoria del III° anno pubblicata il 30.01.2023; c) del decreto di approvazione della detta graduatoria; d) degli esiti di valutazione dei ricorrenti, sebbene allo stato sconosciuti; e) degli scorrimenti di graduatoria.
per la declaratoria di illegittimità
dell'operato dell'Ateneo resistente nella formazione della Graduatoria suddetta, limitatamente agli interessi di parte ricorrente;
con conseguente condanna delle resistenti
a rinnovare l'iter di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° anno secondo i canoni di legge nonché i criteri prefissati nel bando di concorso e ad adottare ogni altro provvedimento utile per il corretto esame della posizione di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IR NI IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, proposto in forma collettiva, le ricorrenti in epigrafe individuate hanno impugnato la graduatoria finale pubblicata il 30.1.2023 unitamente al relativo avviso pubblico indetto dall’intimata Università e ai connessi atti della procedura valutativa, per la parte recante la mancata collocazione delle ricorrenti stesse in posizione utile per l’ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia.
1.1. Nel premettere in punto di fatto di essere iscritte alla medesima facoltà presso un ateneo estero (con sede a Tirana), frequentando il secondo anno, parte ricorrente deduce l’ammissibilità del ricorso in forma collettiva, in ragione della analogia delle doglianze proposte, in quanto relative ad un “ errato conteggio dei CFU traducibile in una istruttoria errata svolta dall’Ateneo ”, nonché alla violazione dei criteri di valutazione e alla mancata trasparenza relativa alla omessa preventiva pubblicazione degli esiti individuali. Inoltre, il conflitto di interessi non sarebbe neanche potenziale nel caso di specie, poiché in caso di riesame delle posizioni, e tenuto conto di ogni circostanza, le ricorrenti non “ si scavalcherebbero a vicenda, ma semplicemente si configurerebbe un “effetto a scalare” in graduatoria; LO continuerebbe ad essere in posizione più alta rispetto a US e così via. In altre parole, in caso di accoglimento del gravame, le ricorrenti continuerebbero ad inseguirsi in graduatoria, senza che l’una supererebbe l’altra ” (ricorso, p. 4).
Nel merito, le ricorrenti articolano plurimi motivi di doglianza, prospettando l’illegittimità dei gravati atti per violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, difetto di istruttoria in ragione di errori nella valutazione degli esami sostenuti, nonché la violazione del principio di trasparenza, buon andamento, affidamento e del giusto procedimento in ragione di talune irregolarità che hanno caratterizzato la procedura, quali l’omessa verbalizzazione delle operazioni di valutazione e la mancanza di una scheda di valutazione per ciascun candidato, essendosi limitata a pubblicare direttamente gli esiti, e il mancato rispetto delle tempistiche previste dallo stesso bando.
2. L’intimata Università si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione includente la nuova graduatoria e la posizione delle ricorrenti.
3. Con ordinanza n. 1756/2023 la Sezione ha respinto la proposta domanda cautelare (di ammissione con riserva alla facoltà di interesse presso l’Ateneo intimato) per carenza del presupposto ex art. 55 c.p.a. inerente al necessario periculum in mora , disponendo l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
4. Le ricorrenti SU LO e EL DA depositavano nel corso del giudizio rinuncia al ricorso, con atti depositati rispettivamente in data 9.2.2026 e 12.2.2026.
5. Ad esito dell’udienza di smaltimento, tenutasi il 13.3.2026, il Collegio sottoponeva alla parte ricorrente, ex art. 73.3 c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità in relazione alla forma collettiva del ricorso, nonché di improcedibilità, in relazione alla dubbia persistenza dell’interesse delle ricorrenti, con particolare riferimento alla domanda di trasferimento al III anno del corso di laurea di interesse, considerato che, alla luce del lasso di tempo trascorso, le stesse avrebbe potuto aver già concluso il ciclo di studi universitari presso la facoltà prescelta.
6. La ricorrente RE US produceva, in data 26.3.2026 memoria con cui rappresentava l’intenzione di rinunciare al ricorso.
7. Il Collegio rileva che, in ragione delle dichiarazioni prodotte in atti dalle ricorrenti menzionate ai punti 4 e 6, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, è venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.
Analoga conclusione, ad avviso del Collegio, si pone per la ricorrente NN, in quanto pur in assenza delle formalità prescritte per la rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere, anche dal comportamento inerte di parte ricorrente, argomenti di prova in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Nel caso di specie rileva il tempo trascorso e lo stato avanzato del corso di studi, i quali conducono ragionevolmente a ritenere non più utile alla ricorrente una pronuncia nel merito del ricorso, circostanza vieppiù confermata dal comportamento inerte della stessa parte che, in esito all’avviso formulato ex art. 73.3 c.p.a. con ordinanza n. 5347/2026 sopra citata, nulla ha rappresentato al Collegio in merito alla persistenza del proprio interesse a ricorrere.
Il Collegio ritiene, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, in ragione degli elementi di fatto sopra rappresentati e non emergendo agli atti di causa alcun elemento a positiva dimostrazione della permanente sussistenza di detto interesse (cfr. TAR Lazio, III, n. 15790/2025 e TAR Puglia, I, n. 1335/2013).
8. Si ritiene infine di disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della definizione in rito della controversia e della richiesta di parte ricorrente, cui l’Amministrazione non si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO LA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
IR NI IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR NI IR | ZO LA |
IL SEGRETARIO