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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 3306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3306 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BARBARA CONTE ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445, bis comma 6, c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la
1 sussistenza dei requisiti sanitari utili a fini del riconoscimento della pensione o dell'assegno di invalidità civile (artt. 12 o 13 L. 118/71) e dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L.18/80), requisiti mai verificati dall'ente convenuto per mancata convocazione a visita amministrativa.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 4987/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. riconosceva in capo alla ricorrente un grado di Persona_1 invalidità civile pari al 68%, negando conseguentemente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione delle prestazioni richieste.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale, previa rinnovazione della CTU, di:
“accertare che lo stato patologico della Signora è tale da integrare Parte_1 lo status di invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (art. 13 L. 118/71 a art. 9 DL 509/88 e successive modificazioni), e per l'effetto, condannare l' in p.l.r.p.t., quale legittimato CP_1 passivo ex art. 130 del D. lgs. 112 del 31/03/1998 e giusto decreto legge n. 78 del
01/07/2009, convertito in legge n. 102/2009, alla corresponsione della prestazione economica consequenziale di cui in premessa oltre i ratei arretrati con la decorrenza di legge (data della domanda amministrativa) o con quella successiva che sarà ritenuta dovuta e gli accessori di legge, previo accertamento di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente”.
L' , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1 pertanto, dichiarato contumace.
Previa rinnovazione delle indagini sanitarie, la causa è stata discussa all'odierna e all'odierna udienza del 23.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità
2 di accompagnamento, né quelle legittimanti il riconoscimento della pensione o dell'assegno di invalidità civile (artt. 12 e 13 L. 118/71), essendo stata la periziata riconosciuta invalida nella sola misura del 68%.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari utili per lo meno ai fini dell'assegno mensili di assistenza, il quale, ai sensi dell'art. 13 cit., spetta in caso di riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (unitamente al possesso dei requisiti reddituali di legge).
Orbene, tali deduzioni sono state avvalorate dal CTU nominato in questa sede, dott.
il quale dopo aver sottoposto nuovamente a visita la ricorrente e Persona_2 scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha ritenuto che, nel caso in esame, “La riduzione della capacità di lavoro in misura pari al 76% va riconosciuta dalla data di presentazione della domanda (20.12.2022)”.
Tali conclusioni - alle quali il CTU è pervenuto correttamente specificando, in relazione a ciascuna patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità attribuite dalle tabelle allegate al DM 5.02.92, con applicazione del calcolo riduzionistico ivi previsto - appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo alla sig.ra delle Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/71, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (20.12.2022).
Non può invece trovare accoglimento la domanda, formulata in ricorso, di condanna dell' al pagamento delle relative provvidenze economiche, alla luce del costante CP_1 orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non possono condurre a statuizioni sul diritto alla prestazione, né tanto meno alla condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio richiesto (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lavoro, sent. 8 aprile 2019, n. 9755).
3 Le spese di lite, all'esito di una valutazione complessiva del giudizio, devono essere compensate per 1/2, con condanna dell' al pagamento della restante metà, CP_1 liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, invece, devono essere poste integralmente e definitivamente a carico dell' , in quanto funzionali all'accertamento del requisito sanitario CP_1 riconosciuto all'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, con decorrenza dalla domanda amministrativa (20.12.2022);
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l' alla refusione della restante CP_1 metà, liquidate in complessivi euro 1.400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
RG Busoli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3306 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BARBARA CONTE ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445, bis comma 6, c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la
1 sussistenza dei requisiti sanitari utili a fini del riconoscimento della pensione o dell'assegno di invalidità civile (artt. 12 o 13 L. 118/71) e dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L.18/80), requisiti mai verificati dall'ente convenuto per mancata convocazione a visita amministrativa.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 4987/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. riconosceva in capo alla ricorrente un grado di Persona_1 invalidità civile pari al 68%, negando conseguentemente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione delle prestazioni richieste.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale, previa rinnovazione della CTU, di:
“accertare che lo stato patologico della Signora è tale da integrare Parte_1 lo status di invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (art. 13 L. 118/71 a art. 9 DL 509/88 e successive modificazioni), e per l'effetto, condannare l' in p.l.r.p.t., quale legittimato CP_1 passivo ex art. 130 del D. lgs. 112 del 31/03/1998 e giusto decreto legge n. 78 del
01/07/2009, convertito in legge n. 102/2009, alla corresponsione della prestazione economica consequenziale di cui in premessa oltre i ratei arretrati con la decorrenza di legge (data della domanda amministrativa) o con quella successiva che sarà ritenuta dovuta e gli accessori di legge, previo accertamento di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente”.
L' , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1 pertanto, dichiarato contumace.
Previa rinnovazione delle indagini sanitarie, la causa è stata discussa all'odierna e all'odierna udienza del 23.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità
2 di accompagnamento, né quelle legittimanti il riconoscimento della pensione o dell'assegno di invalidità civile (artt. 12 e 13 L. 118/71), essendo stata la periziata riconosciuta invalida nella sola misura del 68%.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari utili per lo meno ai fini dell'assegno mensili di assistenza, il quale, ai sensi dell'art. 13 cit., spetta in caso di riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (unitamente al possesso dei requisiti reddituali di legge).
Orbene, tali deduzioni sono state avvalorate dal CTU nominato in questa sede, dott.
il quale dopo aver sottoposto nuovamente a visita la ricorrente e Persona_2 scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha ritenuto che, nel caso in esame, “La riduzione della capacità di lavoro in misura pari al 76% va riconosciuta dalla data di presentazione della domanda (20.12.2022)”.
Tali conclusioni - alle quali il CTU è pervenuto correttamente specificando, in relazione a ciascuna patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità attribuite dalle tabelle allegate al DM 5.02.92, con applicazione del calcolo riduzionistico ivi previsto - appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo alla sig.ra delle Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/71, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (20.12.2022).
Non può invece trovare accoglimento la domanda, formulata in ricorso, di condanna dell' al pagamento delle relative provvidenze economiche, alla luce del costante CP_1 orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non possono condurre a statuizioni sul diritto alla prestazione, né tanto meno alla condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio richiesto (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lavoro, sent. 8 aprile 2019, n. 9755).
3 Le spese di lite, all'esito di una valutazione complessiva del giudizio, devono essere compensate per 1/2, con condanna dell' al pagamento della restante metà, CP_1 liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, invece, devono essere poste integralmente e definitivamente a carico dell' , in quanto funzionali all'accertamento del requisito sanitario CP_1 riconosciuto all'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, con decorrenza dalla domanda amministrativa (20.12.2022);
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l' alla refusione della restante CP_1 metà, liquidate in complessivi euro 1.400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
RG Busoli
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