Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3644/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3644/2024 promossa con ricorso depositato il 02/09/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Sabrina Lorini Milano del Foro di Verbania
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Manuela Maria Sessa del Foro di Busto Arsizio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (VA ), in data 13 luglio 2014
(anno 2014 atto n. 48 parte II serie A)
con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...] Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02/09/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle condizioni aggiornate di cui alle note scritte congiunte depositate in data
06.02.2025:
- pronunciare la loro separazione personale autorizzandoli a vivere separati di letto, mensa e abitazione, ordinando al Comune di Varese l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1) la casa coniugale sita in DA LO (VA), Via Don Gnocchi n. 2F rimarrà assegnata al marito con tutto quanto l'arreda e correda di proprietà dello stesso;
la moglie, in accordo con il marito, ha già provveduto a trasferire la propria residenza e quella dei minori nell'abitazione da lei recentemente acquistata in DA LO (VA), via Patrioti n. 1, dando atto di aver già provveduto ad asportare i beni e gli effetti personali propri e dei due minori.
I coniugi danno atto di aver medio tempore regolarizzato tra loro i rapporti patrimoniali nascenti dalla comproprietà della casa coniugale sita in DA LO (VA), Vicolo Don Gnocchi n. 2F con acquisto in data 09.09.2024 da parte del signor della quota pari ad 1/3 di Parte_2
proprietà della signora e contestuale estinzione del mutuo cointestato acceso in data Parte_1
29/10/2012 con Banca Popolare di Bergamo con atto a Rogito Notaio Dott. (Rep. Per_3 Per_4
38903/ Racc. 32095).
2) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con residenza presso l'abitazione materna, e con modalità di permanenza pressoché paritaria presso ciascun genitore sulla base del seguente calendario:
- Week end alternato a partire dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino al lunedì mattina orario scolastico;
- lunedì mattina padre/madre, a seconda dei week end, porta a scuola;
madre va a prenderli a scuola, cena più notte;
- martedì madre porta a scuola, padre va a prenderli, cena più notte;
- mercoledì padre porta a scuola, madre va a prenderli, cena più notte;
- giovedì madre porta a scuola, padre va a prenderli, cena più notte;
- venerdì padre porta a scuola, madre/padre a seconda del week end va a prenderli, cena più notte.
Durante i periodi di permanenza dei minori presso i genitori saranno favoriti gli incontri con i nonni i quali potranno aiutare ma non dovranno sostituirsi ai genitori nella gestione dei bambini.
I figli trascorreranno, inoltre, le vacanze natalizie ad anni alterni, rispettivamente con la madre o con il padre, dalla chiusura della scuola fino al 29 dicembre, con un genitore e da tale data sino all'Epifania con l'altro, così come pure le festività pasquali le trascorreranno con i genitori ad anni alterni.
Per le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore, 15 giorni anche non consecutivi
(nel periodo tra giugno e settembre di ciascun anno) con impegno a reciprocamente comunicarsi il periodo di vacanza prescelto entro il 31.05 di ciascun anno;
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno invece assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) Il signor provvederà al pagamento nella misura del 70%, e la signora Parte_2 Pt_1
nella misura del 30%, delle spese extra-mantenimento da sostenere per i figli secondo le “Linee
[...]
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Varese e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
A tal fine i coniugi hanno acceso un conto corrente cointestato destinato a tale scopo che alimenteranno secondo necessità nella misura ante specificata.
5) L'affidamento condiviso dei figli avverrà con tempi di permanenza presso ciascun genitore da ritenersi pressoché paritetici, il loro mantenimento avverrà con modalità diretta da parte di ciascun genitore limitatamente a quanto sarà necessario ai minori nei giorni di permanenza degli stessi presso di sé, con le seguenti precisazioni:
• le spese relative alla mensa scolastica per entrambi i bambini saranno sostenute nella misura del 50% da parte di ciascun genitore;
• le spese relative all'abbigliamento (scarpe e vestiti) e farmaci da banco verranno ripartite al
70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre;
• le spese relative ai periodi di vacanza con uno solo dei genitori (ad esempio vacanze estive, natalizie e pasquali) saranno totalmente a carico del genitore che organizzerà la vacanza con i minori.
6) Tenuto conto dei tempi di frequentazione paritetica dei figli presso ciascun genitore, dei redditi percepiti dai genitori, nonché tenuto conto del tenore di vita goduto dalla prole prima della separazione – fermo l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di propria esclusiva spettanza e dell'accordo relativo alla ripartizione delle spese relative alla mensa scolastica, all'abbigliamento e ai farmaci da banco oltre che alle vacanze estive, natalizie e pasquali – il signor verserà sul conto corrente personale della signora Parte_2 Pt_1
, un assegno perequativo per i figli di Euro 300,00 (Euro 150,00 per figlio) da versarsi entro e
[...]
non oltre il giorno 10 di ogni mese, con aggiornamento Istat annuale a partire dal mese di marzo
2026.
7) I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti e di vivere ciascuno con i proventi del proprio patrimonio e lavoro, rinunciando a qualsivoglia mantenimento.
8) Le spese di giudizio tra le parti: ciascun ricorrente provvederà a retribuire il proprio professionista anche per la fase stragiudiziale volta al componimento bonario della vertenza sfociato nel presente ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti un aggiornamento delle condizioni di separazione unitamente a quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3
c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13/07/2014, in Varese (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Varese (anno 2014, atto n. 48, parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 7.02.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.