CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 14438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14438 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL' IU nato a [...] il [...] AL' NC nato a [...] il [...] AL ZO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per inammissibilità del ricorso di BA IU in riferimento alla vettura Audi A6 e per l'annullamento del provvedimento impugnato nel resto Penale Sent. Sez. 5 Num. 14438 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 24 febbraio 2023, la Corte di appello di Reggio Calabria, sezione per le misure di prevenzione, in parziale riforma del provvedimento del locale Tribunale, revocava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. applicata a IU BA e rideterminava in anni due quella disposta nei confronti di SC BA (c1 90); revocava, inoltre, la misura di prevenzione patrimoniale in relazione ai beni meglio elencati in dispositivo e rigettava nel resto gli appelli dei proposti IU e SC BA e del terzo interessato NZ BA. 1.1. Il Tribunale aveva emesso le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, ravvisando la pericolosità sociale dei proposti IU e SC BA perché inquadrabili nelle categorie di cui all'art. 4, lett. a), b) e i) bis, e di cui all'art. 1 lett. b), del d.lgs. n. 159/2011, ritenendo pertanto sia la loro pericolosità qualificata, sia quella generica. 1.2. La Corte d'appello aveva, innanzitutto, in via istruttoria, rilevato palesi e sostanziali difformità fra gli accertamenti patrimoniali effettuati dalla polizia giudiziaria e gli elaborati dei consulenti delle difese, ed aveva così disposto una perizia volta a dirimere tale discrasia. Alla luce dei cui esiti, e delle ulteriori acquisizioni ed allegazioni, la Corte aveva così (come si è sommariamente anticipato) deciso: - aveva escluso, in capo a IU BA (padre dell'altro proposto, SC BA), la sua inquadrabilità nella categoria prevista dall'art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 e quindi la sua pericolosità sociale qualificata, non essendosi raggiunto un tranquillante quadro indiziario circa la sua "appartenenza" (quale "imprenditore colluso") alla cosca di 'ndrangheta dei Piromalli;
nel processo detto CU, infatti, in cui si era ipotizzata la sua partecipazione alla cosca, le misure di cautela personale erano state annullate così che gli indizi in esse evidenziati non potevano essere presi a fondamento neppure delle misure di prevenzione;
- confermava, invece, il profilo di pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. N. 159/2011 (p. 32 del provvedimento), nei confronti dello stesso IU BA, traendone il fondamento probatorio dal giudicato cautelare formatosi nel processo detto CE, in cui il prevenuto (insieme al fratello CA, al figlio SC, l'altro proposto, ed al figlio del fratello CA) era accusato di avere costituito un'associazione a delinquere volta a commettere illeciti 1 nel corso delle procedure di asta pubblica, quali la turbativa delle stesse, la corruzione di pubblici funzionari e l'intestazione fittizia di beni. In particolare, la Corte riportava (pg. 33) le imputazioni del detto procedimento, in cui, appunto, si era ascritto al prevenuto il delitto associativo, avendo egli costituito, servendosi delle srl IS ed IM (possedute a metà con il fratello CA), un sodalizio che si proponeva di turbare i procedimenti di assegnazione di appalti affidati dalle società pubbliche SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di Reggio Calabria e SORICAL (Società Ricorse Idriche Calabresi) di Catanzaro, consorteria a cui aveva aderito il figlio SC (oltre che il fratello CA, in posizione, anch'egli, di vertice). Il delitto associativo, pur essendo stato contestato a partire dall'il agosto 2011 e "con condotta perdurante", doveva, secondo la Corte stessa, considerarsi esaurito il 9 marzo 2012, il giorno in cui erano state eseguite le misure cautelari personali a carico degli indagati. Fra i reati fine del processo CE si annoveravano i delitti di corruzione, rivelazione di segreti di ufficio, turbativa d'asta, violenza per costringere a commettere i reati indicati, danneggiamento, calunnia ed intestazione fittizia di beni. La Corte osservava come sussistessero i gravi indizi di colpevolezza in ordine a tali reati (pg. da 38 a 43), tanto che l'applicazione delle misure di cautela personale era stata confermata sia dal Tribunale per il riesame, sia dalla Corte cassazione. Era pertanto confermato il giudizio di pericolosità, generica, del prevenuto, per gli anni 2011 e 2012. Che, poi, i reati in questione avessero apportato utili al BA era dimostrato dalle emergenze della CTU Villa che aveva determinato il complessivo profitto che ne era disceso in euro 5 milioni. Gli stessi elementi sopra valorizzati consentivano, secondo la Corte territoriale, di confermare la pericolosità di IU BA anche ai sensi dell'art. 4 lett. i bis) d.lgs. n. 159/2011, norma applicabile pur se non in vigore al momento della consumazione dei fatti che ne costituiscono il presupposto, considerando che lo era invece al momento in cui la misura era stata disposta. 1.2. La Corte decideva poi nello stesso senso nei confronti di SC BA (c190; da pg. 44). Ne escludeva la pericolosità sociale qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. a) (pg. 51) per le medesime ragioni già argomentate trattando della posizione del padre (conseguenti all'annullamento delle misure cautelari del processo CU). Tuttavia, ne confermava la pericolosità sociale qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. b) d.lgs. n. 159/2011 e ciò in ossequio alle risultanze dell'ulteriore processo, 2 denominato Waterfront, in cui SC BA era imputato di numerosi reati contro la p.a. e la fede pubblica, consumati al fine di aggiudicarsi gli appalti indetti dai comuni di Gioia UR e di Rosarno, reati aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. Si trattava di condotte che giungevano fino a metà del 2016 (a decorrere dal luglio 2012, per il proposto) - e che costituivano la prosecuzione di quelle oggetto del processo CU - e le relative ordinanze di cautela personale erano state confermate sia dal Tribunale del riesame, sia dalla Corte di cassazione. Posto che, per tale processo, SC BA era detenuto agli arresti donniciliari, la Corte d'appello confermava la misura di prevenzione personale per tale titolo, pur riducendone la durata. Veniva confermata anche la pericolosità generica del proposto, ai sensi dell'art. 1 lett. b), in considerazione delle emergenze del processo CE di cui si era detto a proposito dell'altro proposto, il padre del prevenuto, che vedeva pienamente coinvolto anche SC BA. Il perimetro temporale della sua giudicata pericolosità generica veniva così fissato tra il 2011 ed il 2016, dovendosi però considerare assente il requisito dell'attualità così da doversi revocare, per questa causa, la misura di prevenzione personale. 1.3. In conseguenza a tutto quanto osservato, in tema di diverso giudizio di pericolosità e di riperimetrazione del relativo periodo, la Corte revocava, o confermava, la misura patrimoniale come da motivazione (da pg. 64) e dispositivo, precisando che i beni che restavano sottoposti a confisca dovevano essere solo quelli che risultavano essere stati, per il periodo in cui era avvenuto l'acquisto e per i fondi utilizzati, frutto di attività illecite. Veniva così confermata la sola confisca dei seguenti beni: - (pg 64) a IU BA, gli immobili siti in Gioia UR foglio 30 considerando che i lavori di costruzione erano stati compiuti nel 2014, e quindi nel periodo di giudicata pericolosità sociale, rilevando la sperequazione complessiva, fra redditi ed acquisti, riportata nella perizia OL (disposta, come si è sopra ricordato, dalla stessa Corte d'appello) pari a poco più di 4 milioni di euro;
- (pg. 68) le autovetture Audi 6 e Aygo acquistate rispettivamente, il 6 giugno 2016 da IG BA per euro 10.000, ed il 13 ottobre 2015 da NZ BA al prezzo di euro 11.550, considerando la sperequazione complessiva del reddito familiare individuato nella perizia OL;
- (pg 68) gli orologi Rolex Datejust e Submariner, acquistato rispettivamente nel 2015 e nel 2011 in conseguenze della ricordata sperequazione;
3 - (pg 69) il saldo di euro 76.446,01 del conto CR intestato a IU BA contenente le rimesse dei canoni di locazione dell'immobile di cui era stata confermata la confisca. 2. Propongono ricorso i due proposti ed il terzo interessato, tutti a mezzo dei propri difensori. 2.1. L'Avv. Patrizia Surace, per IU BA (c1 57), articola tre motivi. 2.1.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di pericolosità sociale generica di IU BA. Ricordava i principi enunciati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 24 del 2019, in ordine al giudizio di pericolosità sociale dei soggetti indicati nell'art. 1, lett. a) e b) d. Igs. n. 159/2011. Ne deduceva che l'applicazione della misura patrimoniale doveva fondarsi sull'accertamento della realizzazione non episodica di attività delittuose, per un significativo lasso di tempo, attività che abbiano prodotto profitti e che, di conseguenza, abbiano determinato un significativo contribuito al soddisfacimento dei bisogni della vita personale e familiare del proposto. E, invece, la Corte aveva applicato la misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di IU BA, pur avendolo ritenuto socialmente pericoloso per un brevissimo lasso di tempo, dall'agosto 2011 al marzo 2012, considerando poi, quanto al profitto dedotto dai reati consumati in quel periodo, le emergenze della CTU VI che riguardava però i diversi delitti contestati in altro procedimento, il processo Waterfront, a cui il prevenuto era rimasto estraneo (vi era indagato il solo figlio del proposto, SC). Non si erano così affrontate le deduzioni difensive, tendenti a valorizzare la consulenza Fusinato e l'informativa dei commissari giudiziari della società del prevenuto, IS ed Ediltech, in ordine al fatto che le attività illecite oggetto di imputazione del procedimento CE - in cui il prevenuto era indagato - non avessero determinato alcun utile (essendo stati revocati gli affidamenti degli appalti in autotutela). Doveva inoltre considerarsi che la misura patrimoniale era stata applicata ritenendo lo stesso rientrare nel novero dei soggetti indicati nella lettera i bis) dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011, risultando egli indiziato per il delitto associativo volto alla corruzione di funzionari pubblici (sempre nel processo CE), ma tale norma non era vigente al momento della consumazione di fatti reato oggetto di quel procedimento penale, così da rendere, illegittimamente (ai sensi dell'art. 25 Cost.), retroattiva la misura di prevenzione adottata. 4 2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in riferimento al difetto di correlazione temporale fra l'acquisto dei beni sottoposti al vincolo ed il periodo rispetto al quale era stata ritenuta la pericolosità sociale del prevenuto. Quanto al fabbricato sito in via Stesicoro di Gioia UR, infatti, questo era stato ceduto da srl IS a IU BA (ed al fratello CA) per compensarli del finanziamento infruttifero dai medesimi versato nella casse sociali nel corso del 2006 e del 2008, solo completato nel 2014 quando erano state dissequestrate le disponibilità finanziarie vincolate nel processo CE. Né poteva darsi rilievo al dato, riportato nella perizia OL, della sproporzione dei redditi rispetto agli acquisti già maturata negli anni precedenti posto che questa era stata calcolata a partire dal 1978 (e fino al 2016), facendo riferimento a quella pericolosità sociale qualificata, ritenuta dal Tribunale ed esclusa poi dalla medesima Corte territoriale. Le somme in deposito nel conto corrente CR erano quelle dissequestrate dal Tribunale del riesame nel processo CE e non aveva rilievo la confusione con i canoni ricavati dalla locazione del fabbricato di via Stesicoro per quanto sopra sottolineato in ordine alla confiscabilità di tale cespite. E si sarebbe comunque potuto apporre il vincolo solo sulle somme derivanti da quel contratto, essendo state, le stesse, esattamente quantificate. L'autovettura tg EF439XV era stata acquistata nel 2016, con la somma di euro 10.000 proveniente dal conto corrente già dissequestrato nel processo CE, anche in questo caso non potendosi dare rilievo a quella sproporzione progressiva indicata nella perizia OL. L'orologio Rolex Submariner era stato acquistato nel giugno 2011 e quindi in data antecedente al periodo di riconosciuta pericolosità, che decorre dal 12 agosto 2011. Il Rolex Datejust era stato acquistato il 1 ottobre 2015 con le somme dissequestrate nel processo CE. 2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per l'omessa motivazione in ordine alla perimetrazione cronologica della ritenuta pericolosità sociale ed al nesso fra le acquisizioni patrimoniali e i proventi dell'attività illecita, non potendosi, anche per tali profili, dare rilievo al concetto di sperequazione progressiva calcolata nella perizia OL. 2.2. Ancora l'Avv. Patrizia Surace, per il terzo interessato NZ BA, articola due motivi di ricorso. 5 2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 24, 26 e 19 d.lgs. n. 159/2011, in relazione all'unico bene confiscatogli, l'autovettura tg. EY347GR. Si ricordavano i principi di diritto fissati dalla sentenza delle Sezioni unite De AN (n. 12621 del 2016) in relazione alla presunzione iuris tantum delle intestazioni di beni ai prossimi congiunti, sprovvisti di autonoma disponibilità economica, valevole nel solo caso in cui gli stessi erano stati intestati nei due anni precedenti alla proposta di misura, come previsto dall'art. 26 del decreto. Quanto agli acquisti operati dai familiari conviventi del proposto nel quinquennio antecedente alla richiesta di confisca, l'art. 19 del decreto prevedeva che si dovesse procedere alle opportune investigazioni al fine di accertare se gli intestatari godessero di redditi sufficienti. La confisca del bene intestato a NZ BA, invece, era stata disposta solo in base a quella perizia OL che aveva valutato la sproporzione fra rediti ed acquisti (fissandola in 4 milioni di euro) in un lasso di tempo ben maggiore rispetto a quello per il quale la Corte aveva ritenuto la pericolosità sociale dei proposti (ed in particolare del padre del terzo interessato, IU BA). Anche lo stesso acquisto del bene, la vettura confiscata, era avvenuto in epoca successiva, nel 2015. Si doveva inoltre considerare che NZ BA si era trasferito definitivamente a Milano nel dicembre 2012. E che, al tempo, godeva di ingenti disponibilità economiche essendo il titolare di un fondo finanziario acceso proprio nel 2015 del valore di un milione di euro (con denaro donatogli dal padre IU), confluito poi nel fondo Amundi la cui confisca era stata revocata dalla stessa Corte il cui decreto oggi si impugna. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta intestazione fittizia del bene ed ala sproporzione del bene acquistato rispetto ai redditi maturati. 2.3. Ancora l'Avv. Patrizia Surace con l'Avv. Maria Teresa Santoro, per SC BA, articolano tre motivi. 2.3.1. Con il primo deducono la violazione di legge in ordine alla ritenuta pericolosità del prevenuto ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011. L'argomentazione iniziale riprendeva quanto già argomentato sul punto nel ricorso di IU BA. Si osservava come il giudizio di pericolosità si fosse fondato sulle emergenze dei processi CE e CU, dai quali, però, si era dimostrato non 6 fosse derivato al prevenuto utile alcuno (come si poteva dedurre dalla consulenza Fusinato e dalla relazione degli amministratori giudiziari delle società IS e Edlitech). Si erano citate le somme ricavate dai diversi illeciti, giudicati nel processo Waterfront, di cui però non si era adeguatamente dimostrata il loro effettivo conseguimento. Non si erano poi adeguatamente considerate le acquisizioni successive al giudicato cautelare di Waterfront ed in particolare l'accertata inattendibilità di SC RI e la ritrattazione del collaboratore di giustizia Furfaro, la consulenza fonica e la nuova informativa sulla conversazione TO RR. 2.3.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge in ordine alla ritenuta attualità della pericolosità del proposto, che avrebbe dovuto essere valutata nel momento in cui la misura era stata applicata. La pericolosità sociale qualificata del prevenuto era stata ritenuta fino al 2016, mentre era stata esclusa la misura personale per la pericolosità generica anch'essa peraltro terminata nel 2016. 2.3.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge in riferimento alla omessa motivazione sulla diretta derivazione dei beni confiscati dall'attività illecita consumata. La presunzione di illecita provenienza dei beni nel perimetro della giudicata pericolosità, infatti, ammette la prova contraria. Così che la confisca della srl SIBA che era stata costituita con l'emissione di un assegno di euro 10.000 proveniente dal conto corrente del prevenuto, dissequestrato dai giudici dei processi CE e CU, risultava del tutto priva di giustificazione. Giustificazione che non poteva provare fondamento negli esiti della perizia OL (che aveva anche attribuito, erroneamente, la costituzione della società a IU BA) per le ragioni già più volte esposte e che sul punto era stata confutata da quella consulenza FE che la Corte aveva omesso di considerare. 2.4. L'Avv. Antonio Managò, per IU BA, articola, per quanto è dato comprendere (in assenza di più precise scansioni della complessiva argomentazione), due motivi di ricorso. 2.4.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 1 lett. b), 4 lett. i bis e 24 d.lgs. n. 159 del 2011. 7 La pericolosità sociale del prevenuto era stata perimetrata facendo riferimento agli anni 2011 e 2012, in conseguenza delle emergenze del procedimento CE che, invece, era celebrato per delitti consumati in un più ristretto periodo, dall'Il agosto 2011 al 9 marzo 2012 (la data d'arresto del medesimo per tali addebiti). Era comunque errata la citazione dell'ulteriore processo, detto CU, posto che né il delitto associativo né i reati fine erano stati ascritti al prevenuto. Così che l'estensione del giudizio di pericolosità al 2014 risultava essere priva di concreto fondamento probatorio. La Corte aveva poi citato i guadagni rivenienti agli imputati dalle condotte giudicate nel processo Waterfront calcolati dal CTU Villa, a cui, però, parimenti il proposto era rimasto del tutto estraneo. Si tratta di errori di fatto certamente decisivi nel percorso argomentativo seguito dalla Corte, visto che incidono sia sulla esatta perimetrazione del periodo di pericolosità sociale, sia sulla capacità lucrogenetica dei reati attribuiti al BA. Si ricordavano poi i principi di diritto fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019. Alla luce dei quali assumeva rilievo decisivo anche l'omessa considerazione, ad opera della Corte, della consulenza Fusinato in cui si era dimostrato come dai reati contestati nel processo CE il proposto non avesse ritratto utile alcuno (tutte le gare erano state annullate o revocate). Si doveva inoltre considerare come il Tribunale di merito, davanti al quale si stava celebrando il processo CE, avesse dissequestrato tutti i rapporti finanziari riconducibili sia al prevenuto sia al figlio SC perché non pertinenti ai reati contestati. Si citava poi il portato della pronuncia delle Sezioni unite in tema di confisca ai sensi dell'art. 578 bis cod. proc. pen. (n. 4145/2022), ritenuto applicabile anche alle misure di prevenzione in tema di retroattività della norma più sfavorevole. 2.4.2. Con un secondo motivo si argomentava in ordine ai singoli beni oggetto di confisca. Quanto all'immobile sito in Gioia UR, la riperimetrazione del periodo di pericolosità del prevenuto operata dalla stessa Corte d'appello, avrebbe dovuto comportare la presa d'atto che lo stesso era stato acquisito fuori dal medesimo, nel 2014. Non era inoltre condivisibile la metodologia adottata dal perito OL che aveva dedotto una "sperequazione progressiva" fra redditi leciti ed acquisti non limitandola al lasso di tempo in cui si era accertata la pericolosità ma espandendola 8 dal 1978 al 2016 (peraltro il disavanzo, in 40 anni, era stato calcolato in soli tre milioni di euro). Quanto alle somme in deposito sul conto CR (il saldo di euro 76.446,01), si osservava come la Corte ne avesse confermato la confisca affermando che ai proventi leciti si erano aggiunti, e confusi, i canoni di locazione dell'immobile confiscato, e così si censurava sia la ritenuta illiceità del possesso dell'immobile, sia l'avvenuta confusione dei proventi potendo essere esattamente e partitamente calcolati i canoni versati. Quanto al Rolex Datejust, lo stesso era stato acquistato oltre il periodo di pericolosità sociale, nel 2015 (irrilevanti essendo le considerazioni del perito sulla sperequazione progressiva). Analogo discorso andava fatto per il Rolex Submariner acquistato nel giugno del 2011 e quindi prima dell'agosto di quell'anno, da cui decorre la ritenuta pericolosità del BA. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi promossi nell'interesse dei proposti, IU BA e SC BA, e del terzo interessato, NZ BA, meritano complessivo accoglimento. 1. La misura di prevenzione personale applicata a SC BA non più anche ai sensi dell'art. 4 lett. a) d.lgs. n. 159/2011 (per la sua supposta appartenenza al clan Piromani) ma ancora ritenendolo rientrare nel novero dei soggetti indicati nella lettera b) della medesima norma - deducendolo dalle emergenze del processo Waterfront - e deducendo l'attualità dalla mera persistenza del _misura di cautela, in quest'ultimo processo, degli arresti 2 Dizi14,4"1 .- donniciliari, senza così compiere un'autonoma valutazione del dato (che peraltro appare non essere più da tempo a sua volta attuale, essendo stata revocata la misura). Si veda a tal fine quanto affermato da Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, De Paola, Rv. 275054, secondo cui, in tema di misure di prevenzione, il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti, anche se relativi a misure di sicurezza o a misure cautelari. 9 Nel caso concreto, poi, deve notarsi come la pericolosità che costituisce il fondamento dell'applicazione della misura personale in capo al proposto non è più derivante dalla sua appartenenza ad un contesto mafioso ma solo dalla commissione di una pluralità di reati, connotati dal collegamento con tale contesto, circostanza che facendo cadere qualsiasi presunzione di permanenza di un diretto vincolo associativo (anche solo di appartenenza) che non è stato invece accertato, rende ancor più necessaria la valutazione del necessario requisito dell'attualità della giudicata pericolosità sociale, tanto più considerando che, nel caso di specie, ne era stato fissato il termine ultimo in non pochi anni addietro, nel 2016. Così che deve ritenersi l'omessa motivazione su punti decisivi dell'applicazione della misura di prevenzione personale applicata a SC BA, comportanti violazione di legge, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato sul punto. 2. Anche le misure di prevenzione patrimoniale - applicate ai proposti ed al terzo interessato - difettano totalmente di motivazione su punti decisivi, così da concretare dei vizi di violazione di legge. La Corte d'appello, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, ha rivisto il giudizio di pericolosità sociale dei prevenuti alla luce degli esiti delle misure cautelari personali emesse nel processo CU. Ciò ha determinato l'esclusione dell'ipotesi di pericolosità qualificata di cui alla lettera a) dell'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011, residuando pertanto i soli fatti, per IU BA, imputatigli nel processo CE, che riguardavano però la costituzione di un'associazione a delinquere composta innanzitutto dai BA stessi (a partire dall'Il agosto 2011, così si precisa in imputazione), che aveva visto la commissione dei reati fine ivi indicati (e relativi all'assegnazione di appalti pubblici) che avrebbe consentito al prevenuto, ma anche all'altro proposto SC BA (la cui posizione doveva però tenere conto anche delle acquisizione dell'ulteriore processo, il Waterfront, a cui il padre IU era rimasto estraneo) di ritrarne quegli ingenti profitti che avrebbero determinato l'acquisto dei beni sottoposti al vincolo. Così che la misura patrimoniale emessa nei confronti di IU BA, privata del profilo di pericolosità qualificata, doveva fondarsi sui criteri enunciati nella sentenza Spinelli delle Sezioni unite (n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015) secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il 10 giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato). Se ne deduce pertanto che, se in riferimento alla pericolosità qualificata (ritenuta dal Tribunale e non esclusa al momento in cui la Corte aveva disposto la perizia OL) ben si sarebbe potuto accertarre la sproporzione dei redditi della famiglia BA con gli acquisti fatti in un ben più lungo periodo di tempo (anche per comprendere se l'intera vita economica della medesima fosse connotata dalla ipotizzata appartenenza al clan Piromalli), tale verifica era del tutto ultronea, e non utilizzabile in parte qua, rispetto ad un mero giudizio di pericolosità sociale generica, rispetto alla quale il periodo cronologico determinato ai fini della pericolosità era cogente anche al fine della valutazione della suddetta sproporzione. Nè certo valeva, per IU BA, il giudizio del CTU Villa formulato nell'ambito di un processo in cui egli non era imputato, il processo cosiddetto Waterfront. Così che doveva considerarsi del tutto carente, e quindi omessa, la motivazione relativa alla ricordata sproporzione fra redditi leciti ed acquisti (dei beni confiscati) nel breve periodo (da agosto 2011 a marzo 2012) rispetto al quale era stata ritenuta la pericolosità sociale generica di IU BA. A ciò deve inoltre aggiungersi un ulteriore vizio di omessa motivazione in relazione al conseguimento di profitti dai reati di cui il prevenuto era accusato nel processo CE. Si era, infatti, affermato, da parte della difesa, che l'annullamento in autotutela di quelle procedure di appalto che il proposto ed i suoi complici si erano illecitamente aggiudicate aveva impedito che dagli illeciti consumati fosse derivato provento alcuno. Ed invece, nella nuova prospettiva della ricorrenza della sola pericolosità generica, costituisce un requisito essenziale della misura di prevenzione reale la circostanza che gli illeciti posti a suo fondamento abbiano generato un profitto. Si è infatti affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ablazione disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la ritenuta pericolosità generica del proposto, si giustifica, alla luce dei parametri definiti dalla Corte costituzionale con sent. n. 24 del 2019, se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita il 1 1 proposto non sia in grado di giustificare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039). Anche sotto tale ulteriore profilo il provvedimento impugnato deve essere annullato. 2.1. Anche in relazione ai singoli beni, la cui confisca era stata confermata perché riconducibili alla disponibilità di IU BA, la motivazione risulta apparente. Si pensi infatti all'immobile di Gioia UR, la cui confisca era stata determinata da un esborso effettuato nel 2014 e quindi oltre il perimetro temporale della pericolosità del proposto. Con mezzi finanziari la cui illiceità sarebbe provata dalla sola perizia OL che però abbraccia, come si è visto, un troppo ampio periodo di tempo. Fuori dal perimetro della pericolosità sociale sono anche gli acquisti delle due autovetture, intestate a familiari del BA, senza che neppure si sia adeguatamente verificato se tali beni rientrassero nella disponibilità anche del proposto (o fossero stati comunque acquistati con redditi illeciti). Si tratta anche dell'autovettura intestata al figlio NZ, l'odierno terzo interessato proprio in relazione al vincolo reale apposto su tale bene, che era stata acquistata oltre un anno dopo la finestra temporale della pericolosità sociale del padre (a cui sono attribuiti reati ipoteticamente non lucrogenetici), di non particolare valore (euro 11.500), considerando anche che lo stesso NZ era il beneficiario di uno strumento finanziario donatogli anni prima, nel 2009, del valore di un milione di euro (strumento prima sequestrato, nell'ulteriore strumento in cui si era trasfuso, e poi restituito). Così che del tutto apparente risulta la motivazione del provvedimento impugnato anche relativamente a tale bene. Restano i due orologi Rolex, acquistati però entrambi fuori dal perimetro temporale dell'accertata pericolosità (l'uno prima, l'altro dopo) ed il saldo del conto corrente vincolato solo per essere, in parte, derivato dalla locazione dell'immobile di Gioia UR, ristrutturato anch'esso fuori dal ricordato perimetro. 3. Del tutto simili sono le considerazioni che impongono l'annullamento del provvedimento di vincolo reale applicato ai beni riconducibili a SC BA. Se è tuttavia vero che, rispetto a tale proposto, sono utilizzabili le emergenze del processo Waterfront, oltre a quelle del processo CE (rimanendo sempre escluse quelle derivanti dal processo CU), così da potersi considerare gli esiti della CTU Villa circa gli utili tratti complessivamente dagli indagati dai reati loro contestati, anche in tal caso la Corte d'appello si era servita, per giudicare la 12 sproporzione fra redditi lecitamente conseguiti ed acquisti fatti nel perimetro temporale di giudicata pericolosità generica, di quella perizia OL che rispetto a quanto poi ritenuto dalla Corte medesima (che, lo si ripete, aveva escluso il più ampio profilo di pericolosità ai sensi dell'art. 4 lett. a) d.lgs. n. 159/2011) non appariva più "centrata" rispetto ai residui presupposti, di pericolosità del proposto e di perimetro temporale della stessa, anche rispetto ai beni appresi a SC BA (ovviamente diversi da quelli sottoposto al vincolo perché riconducibili al padre IU). 3.1. Si pensi, infatti, che è stato mantenuto il vincolo sulle quote e sulla correlativa parte del patrimonio di srl Siba solo perché questa era stata costituita a metà del 2016, e quindi al limite del perimetro temporale, dimenticando però le ingenti disponibilità di cui il proposto godeva da tempo (anche SC aveva ricevuto in dono dal padre, nel 2009, uno strumento finanziario del valore di oltre un milione di euro) e gli altri mezzi finanziari che la stessa Corte di appello aveva restituito nel provvedimento impugnato, non ravvisandone le derivazione da fatti illeciti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, in Roma il 6 febbraio 2024.
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per inammissibilità del ricorso di BA IU in riferimento alla vettura Audi A6 e per l'annullamento del provvedimento impugnato nel resto Penale Sent. Sez. 5 Num. 14438 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 24 febbraio 2023, la Corte di appello di Reggio Calabria, sezione per le misure di prevenzione, in parziale riforma del provvedimento del locale Tribunale, revocava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. applicata a IU BA e rideterminava in anni due quella disposta nei confronti di SC BA (c1 90); revocava, inoltre, la misura di prevenzione patrimoniale in relazione ai beni meglio elencati in dispositivo e rigettava nel resto gli appelli dei proposti IU e SC BA e del terzo interessato NZ BA. 1.1. Il Tribunale aveva emesso le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, ravvisando la pericolosità sociale dei proposti IU e SC BA perché inquadrabili nelle categorie di cui all'art. 4, lett. a), b) e i) bis, e di cui all'art. 1 lett. b), del d.lgs. n. 159/2011, ritenendo pertanto sia la loro pericolosità qualificata, sia quella generica. 1.2. La Corte d'appello aveva, innanzitutto, in via istruttoria, rilevato palesi e sostanziali difformità fra gli accertamenti patrimoniali effettuati dalla polizia giudiziaria e gli elaborati dei consulenti delle difese, ed aveva così disposto una perizia volta a dirimere tale discrasia. Alla luce dei cui esiti, e delle ulteriori acquisizioni ed allegazioni, la Corte aveva così (come si è sommariamente anticipato) deciso: - aveva escluso, in capo a IU BA (padre dell'altro proposto, SC BA), la sua inquadrabilità nella categoria prevista dall'art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 e quindi la sua pericolosità sociale qualificata, non essendosi raggiunto un tranquillante quadro indiziario circa la sua "appartenenza" (quale "imprenditore colluso") alla cosca di 'ndrangheta dei Piromalli;
nel processo detto CU, infatti, in cui si era ipotizzata la sua partecipazione alla cosca, le misure di cautela personale erano state annullate così che gli indizi in esse evidenziati non potevano essere presi a fondamento neppure delle misure di prevenzione;
- confermava, invece, il profilo di pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. N. 159/2011 (p. 32 del provvedimento), nei confronti dello stesso IU BA, traendone il fondamento probatorio dal giudicato cautelare formatosi nel processo detto CE, in cui il prevenuto (insieme al fratello CA, al figlio SC, l'altro proposto, ed al figlio del fratello CA) era accusato di avere costituito un'associazione a delinquere volta a commettere illeciti 1 nel corso delle procedure di asta pubblica, quali la turbativa delle stesse, la corruzione di pubblici funzionari e l'intestazione fittizia di beni. In particolare, la Corte riportava (pg. 33) le imputazioni del detto procedimento, in cui, appunto, si era ascritto al prevenuto il delitto associativo, avendo egli costituito, servendosi delle srl IS ed IM (possedute a metà con il fratello CA), un sodalizio che si proponeva di turbare i procedimenti di assegnazione di appalti affidati dalle società pubbliche SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di Reggio Calabria e SORICAL (Società Ricorse Idriche Calabresi) di Catanzaro, consorteria a cui aveva aderito il figlio SC (oltre che il fratello CA, in posizione, anch'egli, di vertice). Il delitto associativo, pur essendo stato contestato a partire dall'il agosto 2011 e "con condotta perdurante", doveva, secondo la Corte stessa, considerarsi esaurito il 9 marzo 2012, il giorno in cui erano state eseguite le misure cautelari personali a carico degli indagati. Fra i reati fine del processo CE si annoveravano i delitti di corruzione, rivelazione di segreti di ufficio, turbativa d'asta, violenza per costringere a commettere i reati indicati, danneggiamento, calunnia ed intestazione fittizia di beni. La Corte osservava come sussistessero i gravi indizi di colpevolezza in ordine a tali reati (pg. da 38 a 43), tanto che l'applicazione delle misure di cautela personale era stata confermata sia dal Tribunale per il riesame, sia dalla Corte cassazione. Era pertanto confermato il giudizio di pericolosità, generica, del prevenuto, per gli anni 2011 e 2012. Che, poi, i reati in questione avessero apportato utili al BA era dimostrato dalle emergenze della CTU Villa che aveva determinato il complessivo profitto che ne era disceso in euro 5 milioni. Gli stessi elementi sopra valorizzati consentivano, secondo la Corte territoriale, di confermare la pericolosità di IU BA anche ai sensi dell'art. 4 lett. i bis) d.lgs. n. 159/2011, norma applicabile pur se non in vigore al momento della consumazione dei fatti che ne costituiscono il presupposto, considerando che lo era invece al momento in cui la misura era stata disposta. 1.2. La Corte decideva poi nello stesso senso nei confronti di SC BA (c190; da pg. 44). Ne escludeva la pericolosità sociale qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. a) (pg. 51) per le medesime ragioni già argomentate trattando della posizione del padre (conseguenti all'annullamento delle misure cautelari del processo CU). Tuttavia, ne confermava la pericolosità sociale qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. b) d.lgs. n. 159/2011 e ciò in ossequio alle risultanze dell'ulteriore processo, 2 denominato Waterfront, in cui SC BA era imputato di numerosi reati contro la p.a. e la fede pubblica, consumati al fine di aggiudicarsi gli appalti indetti dai comuni di Gioia UR e di Rosarno, reati aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. Si trattava di condotte che giungevano fino a metà del 2016 (a decorrere dal luglio 2012, per il proposto) - e che costituivano la prosecuzione di quelle oggetto del processo CU - e le relative ordinanze di cautela personale erano state confermate sia dal Tribunale del riesame, sia dalla Corte di cassazione. Posto che, per tale processo, SC BA era detenuto agli arresti donniciliari, la Corte d'appello confermava la misura di prevenzione personale per tale titolo, pur riducendone la durata. Veniva confermata anche la pericolosità generica del proposto, ai sensi dell'art. 1 lett. b), in considerazione delle emergenze del processo CE di cui si era detto a proposito dell'altro proposto, il padre del prevenuto, che vedeva pienamente coinvolto anche SC BA. Il perimetro temporale della sua giudicata pericolosità generica veniva così fissato tra il 2011 ed il 2016, dovendosi però considerare assente il requisito dell'attualità così da doversi revocare, per questa causa, la misura di prevenzione personale. 1.3. In conseguenza a tutto quanto osservato, in tema di diverso giudizio di pericolosità e di riperimetrazione del relativo periodo, la Corte revocava, o confermava, la misura patrimoniale come da motivazione (da pg. 64) e dispositivo, precisando che i beni che restavano sottoposti a confisca dovevano essere solo quelli che risultavano essere stati, per il periodo in cui era avvenuto l'acquisto e per i fondi utilizzati, frutto di attività illecite. Veniva così confermata la sola confisca dei seguenti beni: - (pg 64) a IU BA, gli immobili siti in Gioia UR foglio 30 considerando che i lavori di costruzione erano stati compiuti nel 2014, e quindi nel periodo di giudicata pericolosità sociale, rilevando la sperequazione complessiva, fra redditi ed acquisti, riportata nella perizia OL (disposta, come si è sopra ricordato, dalla stessa Corte d'appello) pari a poco più di 4 milioni di euro;
- (pg. 68) le autovetture Audi 6 e Aygo acquistate rispettivamente, il 6 giugno 2016 da IG BA per euro 10.000, ed il 13 ottobre 2015 da NZ BA al prezzo di euro 11.550, considerando la sperequazione complessiva del reddito familiare individuato nella perizia OL;
- (pg 68) gli orologi Rolex Datejust e Submariner, acquistato rispettivamente nel 2015 e nel 2011 in conseguenze della ricordata sperequazione;
3 - (pg 69) il saldo di euro 76.446,01 del conto CR intestato a IU BA contenente le rimesse dei canoni di locazione dell'immobile di cui era stata confermata la confisca. 2. Propongono ricorso i due proposti ed il terzo interessato, tutti a mezzo dei propri difensori. 2.1. L'Avv. Patrizia Surace, per IU BA (c1 57), articola tre motivi. 2.1.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di pericolosità sociale generica di IU BA. Ricordava i principi enunciati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 24 del 2019, in ordine al giudizio di pericolosità sociale dei soggetti indicati nell'art. 1, lett. a) e b) d. Igs. n. 159/2011. Ne deduceva che l'applicazione della misura patrimoniale doveva fondarsi sull'accertamento della realizzazione non episodica di attività delittuose, per un significativo lasso di tempo, attività che abbiano prodotto profitti e che, di conseguenza, abbiano determinato un significativo contribuito al soddisfacimento dei bisogni della vita personale e familiare del proposto. E, invece, la Corte aveva applicato la misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di IU BA, pur avendolo ritenuto socialmente pericoloso per un brevissimo lasso di tempo, dall'agosto 2011 al marzo 2012, considerando poi, quanto al profitto dedotto dai reati consumati in quel periodo, le emergenze della CTU VI che riguardava però i diversi delitti contestati in altro procedimento, il processo Waterfront, a cui il prevenuto era rimasto estraneo (vi era indagato il solo figlio del proposto, SC). Non si erano così affrontate le deduzioni difensive, tendenti a valorizzare la consulenza Fusinato e l'informativa dei commissari giudiziari della società del prevenuto, IS ed Ediltech, in ordine al fatto che le attività illecite oggetto di imputazione del procedimento CE - in cui il prevenuto era indagato - non avessero determinato alcun utile (essendo stati revocati gli affidamenti degli appalti in autotutela). Doveva inoltre considerarsi che la misura patrimoniale era stata applicata ritenendo lo stesso rientrare nel novero dei soggetti indicati nella lettera i bis) dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011, risultando egli indiziato per il delitto associativo volto alla corruzione di funzionari pubblici (sempre nel processo CE), ma tale norma non era vigente al momento della consumazione di fatti reato oggetto di quel procedimento penale, così da rendere, illegittimamente (ai sensi dell'art. 25 Cost.), retroattiva la misura di prevenzione adottata. 4 2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in riferimento al difetto di correlazione temporale fra l'acquisto dei beni sottoposti al vincolo ed il periodo rispetto al quale era stata ritenuta la pericolosità sociale del prevenuto. Quanto al fabbricato sito in via Stesicoro di Gioia UR, infatti, questo era stato ceduto da srl IS a IU BA (ed al fratello CA) per compensarli del finanziamento infruttifero dai medesimi versato nella casse sociali nel corso del 2006 e del 2008, solo completato nel 2014 quando erano state dissequestrate le disponibilità finanziarie vincolate nel processo CE. Né poteva darsi rilievo al dato, riportato nella perizia OL, della sproporzione dei redditi rispetto agli acquisti già maturata negli anni precedenti posto che questa era stata calcolata a partire dal 1978 (e fino al 2016), facendo riferimento a quella pericolosità sociale qualificata, ritenuta dal Tribunale ed esclusa poi dalla medesima Corte territoriale. Le somme in deposito nel conto corrente CR erano quelle dissequestrate dal Tribunale del riesame nel processo CE e non aveva rilievo la confusione con i canoni ricavati dalla locazione del fabbricato di via Stesicoro per quanto sopra sottolineato in ordine alla confiscabilità di tale cespite. E si sarebbe comunque potuto apporre il vincolo solo sulle somme derivanti da quel contratto, essendo state, le stesse, esattamente quantificate. L'autovettura tg EF439XV era stata acquistata nel 2016, con la somma di euro 10.000 proveniente dal conto corrente già dissequestrato nel processo CE, anche in questo caso non potendosi dare rilievo a quella sproporzione progressiva indicata nella perizia OL. L'orologio Rolex Submariner era stato acquistato nel giugno 2011 e quindi in data antecedente al periodo di riconosciuta pericolosità, che decorre dal 12 agosto 2011. Il Rolex Datejust era stato acquistato il 1 ottobre 2015 con le somme dissequestrate nel processo CE. 2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per l'omessa motivazione in ordine alla perimetrazione cronologica della ritenuta pericolosità sociale ed al nesso fra le acquisizioni patrimoniali e i proventi dell'attività illecita, non potendosi, anche per tali profili, dare rilievo al concetto di sperequazione progressiva calcolata nella perizia OL. 2.2. Ancora l'Avv. Patrizia Surace, per il terzo interessato NZ BA, articola due motivi di ricorso. 5 2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 24, 26 e 19 d.lgs. n. 159/2011, in relazione all'unico bene confiscatogli, l'autovettura tg. EY347GR. Si ricordavano i principi di diritto fissati dalla sentenza delle Sezioni unite De AN (n. 12621 del 2016) in relazione alla presunzione iuris tantum delle intestazioni di beni ai prossimi congiunti, sprovvisti di autonoma disponibilità economica, valevole nel solo caso in cui gli stessi erano stati intestati nei due anni precedenti alla proposta di misura, come previsto dall'art. 26 del decreto. Quanto agli acquisti operati dai familiari conviventi del proposto nel quinquennio antecedente alla richiesta di confisca, l'art. 19 del decreto prevedeva che si dovesse procedere alle opportune investigazioni al fine di accertare se gli intestatari godessero di redditi sufficienti. La confisca del bene intestato a NZ BA, invece, era stata disposta solo in base a quella perizia OL che aveva valutato la sproporzione fra rediti ed acquisti (fissandola in 4 milioni di euro) in un lasso di tempo ben maggiore rispetto a quello per il quale la Corte aveva ritenuto la pericolosità sociale dei proposti (ed in particolare del padre del terzo interessato, IU BA). Anche lo stesso acquisto del bene, la vettura confiscata, era avvenuto in epoca successiva, nel 2015. Si doveva inoltre considerare che NZ BA si era trasferito definitivamente a Milano nel dicembre 2012. E che, al tempo, godeva di ingenti disponibilità economiche essendo il titolare di un fondo finanziario acceso proprio nel 2015 del valore di un milione di euro (con denaro donatogli dal padre IU), confluito poi nel fondo Amundi la cui confisca era stata revocata dalla stessa Corte il cui decreto oggi si impugna. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta intestazione fittizia del bene ed ala sproporzione del bene acquistato rispetto ai redditi maturati. 2.3. Ancora l'Avv. Patrizia Surace con l'Avv. Maria Teresa Santoro, per SC BA, articolano tre motivi. 2.3.1. Con il primo deducono la violazione di legge in ordine alla ritenuta pericolosità del prevenuto ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011. L'argomentazione iniziale riprendeva quanto già argomentato sul punto nel ricorso di IU BA. Si osservava come il giudizio di pericolosità si fosse fondato sulle emergenze dei processi CE e CU, dai quali, però, si era dimostrato non 6 fosse derivato al prevenuto utile alcuno (come si poteva dedurre dalla consulenza Fusinato e dalla relazione degli amministratori giudiziari delle società IS e Edlitech). Si erano citate le somme ricavate dai diversi illeciti, giudicati nel processo Waterfront, di cui però non si era adeguatamente dimostrata il loro effettivo conseguimento. Non si erano poi adeguatamente considerate le acquisizioni successive al giudicato cautelare di Waterfront ed in particolare l'accertata inattendibilità di SC RI e la ritrattazione del collaboratore di giustizia Furfaro, la consulenza fonica e la nuova informativa sulla conversazione TO RR. 2.3.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge in ordine alla ritenuta attualità della pericolosità del proposto, che avrebbe dovuto essere valutata nel momento in cui la misura era stata applicata. La pericolosità sociale qualificata del prevenuto era stata ritenuta fino al 2016, mentre era stata esclusa la misura personale per la pericolosità generica anch'essa peraltro terminata nel 2016. 2.3.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge in riferimento alla omessa motivazione sulla diretta derivazione dei beni confiscati dall'attività illecita consumata. La presunzione di illecita provenienza dei beni nel perimetro della giudicata pericolosità, infatti, ammette la prova contraria. Così che la confisca della srl SIBA che era stata costituita con l'emissione di un assegno di euro 10.000 proveniente dal conto corrente del prevenuto, dissequestrato dai giudici dei processi CE e CU, risultava del tutto priva di giustificazione. Giustificazione che non poteva provare fondamento negli esiti della perizia OL (che aveva anche attribuito, erroneamente, la costituzione della società a IU BA) per le ragioni già più volte esposte e che sul punto era stata confutata da quella consulenza FE che la Corte aveva omesso di considerare. 2.4. L'Avv. Antonio Managò, per IU BA, articola, per quanto è dato comprendere (in assenza di più precise scansioni della complessiva argomentazione), due motivi di ricorso. 2.4.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 1 lett. b), 4 lett. i bis e 24 d.lgs. n. 159 del 2011. 7 La pericolosità sociale del prevenuto era stata perimetrata facendo riferimento agli anni 2011 e 2012, in conseguenza delle emergenze del procedimento CE che, invece, era celebrato per delitti consumati in un più ristretto periodo, dall'Il agosto 2011 al 9 marzo 2012 (la data d'arresto del medesimo per tali addebiti). Era comunque errata la citazione dell'ulteriore processo, detto CU, posto che né il delitto associativo né i reati fine erano stati ascritti al prevenuto. Così che l'estensione del giudizio di pericolosità al 2014 risultava essere priva di concreto fondamento probatorio. La Corte aveva poi citato i guadagni rivenienti agli imputati dalle condotte giudicate nel processo Waterfront calcolati dal CTU Villa, a cui, però, parimenti il proposto era rimasto del tutto estraneo. Si tratta di errori di fatto certamente decisivi nel percorso argomentativo seguito dalla Corte, visto che incidono sia sulla esatta perimetrazione del periodo di pericolosità sociale, sia sulla capacità lucrogenetica dei reati attribuiti al BA. Si ricordavano poi i principi di diritto fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019. Alla luce dei quali assumeva rilievo decisivo anche l'omessa considerazione, ad opera della Corte, della consulenza Fusinato in cui si era dimostrato come dai reati contestati nel processo CE il proposto non avesse ritratto utile alcuno (tutte le gare erano state annullate o revocate). Si doveva inoltre considerare come il Tribunale di merito, davanti al quale si stava celebrando il processo CE, avesse dissequestrato tutti i rapporti finanziari riconducibili sia al prevenuto sia al figlio SC perché non pertinenti ai reati contestati. Si citava poi il portato della pronuncia delle Sezioni unite in tema di confisca ai sensi dell'art. 578 bis cod. proc. pen. (n. 4145/2022), ritenuto applicabile anche alle misure di prevenzione in tema di retroattività della norma più sfavorevole. 2.4.2. Con un secondo motivo si argomentava in ordine ai singoli beni oggetto di confisca. Quanto all'immobile sito in Gioia UR, la riperimetrazione del periodo di pericolosità del prevenuto operata dalla stessa Corte d'appello, avrebbe dovuto comportare la presa d'atto che lo stesso era stato acquisito fuori dal medesimo, nel 2014. Non era inoltre condivisibile la metodologia adottata dal perito OL che aveva dedotto una "sperequazione progressiva" fra redditi leciti ed acquisti non limitandola al lasso di tempo in cui si era accertata la pericolosità ma espandendola 8 dal 1978 al 2016 (peraltro il disavanzo, in 40 anni, era stato calcolato in soli tre milioni di euro). Quanto alle somme in deposito sul conto CR (il saldo di euro 76.446,01), si osservava come la Corte ne avesse confermato la confisca affermando che ai proventi leciti si erano aggiunti, e confusi, i canoni di locazione dell'immobile confiscato, e così si censurava sia la ritenuta illiceità del possesso dell'immobile, sia l'avvenuta confusione dei proventi potendo essere esattamente e partitamente calcolati i canoni versati. Quanto al Rolex Datejust, lo stesso era stato acquistato oltre il periodo di pericolosità sociale, nel 2015 (irrilevanti essendo le considerazioni del perito sulla sperequazione progressiva). Analogo discorso andava fatto per il Rolex Submariner acquistato nel giugno del 2011 e quindi prima dell'agosto di quell'anno, da cui decorre la ritenuta pericolosità del BA. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi promossi nell'interesse dei proposti, IU BA e SC BA, e del terzo interessato, NZ BA, meritano complessivo accoglimento. 1. La misura di prevenzione personale applicata a SC BA non più anche ai sensi dell'art. 4 lett. a) d.lgs. n. 159/2011 (per la sua supposta appartenenza al clan Piromani) ma ancora ritenendolo rientrare nel novero dei soggetti indicati nella lettera b) della medesima norma - deducendolo dalle emergenze del processo Waterfront - e deducendo l'attualità dalla mera persistenza del _misura di cautela, in quest'ultimo processo, degli arresti 2 Dizi14,4"1 .- donniciliari, senza così compiere un'autonoma valutazione del dato (che peraltro appare non essere più da tempo a sua volta attuale, essendo stata revocata la misura). Si veda a tal fine quanto affermato da Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, De Paola, Rv. 275054, secondo cui, in tema di misure di prevenzione, il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti, anche se relativi a misure di sicurezza o a misure cautelari. 9 Nel caso concreto, poi, deve notarsi come la pericolosità che costituisce il fondamento dell'applicazione della misura personale in capo al proposto non è più derivante dalla sua appartenenza ad un contesto mafioso ma solo dalla commissione di una pluralità di reati, connotati dal collegamento con tale contesto, circostanza che facendo cadere qualsiasi presunzione di permanenza di un diretto vincolo associativo (anche solo di appartenenza) che non è stato invece accertato, rende ancor più necessaria la valutazione del necessario requisito dell'attualità della giudicata pericolosità sociale, tanto più considerando che, nel caso di specie, ne era stato fissato il termine ultimo in non pochi anni addietro, nel 2016. Così che deve ritenersi l'omessa motivazione su punti decisivi dell'applicazione della misura di prevenzione personale applicata a SC BA, comportanti violazione di legge, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato sul punto. 2. Anche le misure di prevenzione patrimoniale - applicate ai proposti ed al terzo interessato - difettano totalmente di motivazione su punti decisivi, così da concretare dei vizi di violazione di legge. La Corte d'appello, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, ha rivisto il giudizio di pericolosità sociale dei prevenuti alla luce degli esiti delle misure cautelari personali emesse nel processo CU. Ciò ha determinato l'esclusione dell'ipotesi di pericolosità qualificata di cui alla lettera a) dell'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011, residuando pertanto i soli fatti, per IU BA, imputatigli nel processo CE, che riguardavano però la costituzione di un'associazione a delinquere composta innanzitutto dai BA stessi (a partire dall'Il agosto 2011, così si precisa in imputazione), che aveva visto la commissione dei reati fine ivi indicati (e relativi all'assegnazione di appalti pubblici) che avrebbe consentito al prevenuto, ma anche all'altro proposto SC BA (la cui posizione doveva però tenere conto anche delle acquisizione dell'ulteriore processo, il Waterfront, a cui il padre IU era rimasto estraneo) di ritrarne quegli ingenti profitti che avrebbero determinato l'acquisto dei beni sottoposti al vincolo. Così che la misura patrimoniale emessa nei confronti di IU BA, privata del profilo di pericolosità qualificata, doveva fondarsi sui criteri enunciati nella sentenza Spinelli delle Sezioni unite (n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015) secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il 10 giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato). Se ne deduce pertanto che, se in riferimento alla pericolosità qualificata (ritenuta dal Tribunale e non esclusa al momento in cui la Corte aveva disposto la perizia OL) ben si sarebbe potuto accertarre la sproporzione dei redditi della famiglia BA con gli acquisti fatti in un ben più lungo periodo di tempo (anche per comprendere se l'intera vita economica della medesima fosse connotata dalla ipotizzata appartenenza al clan Piromalli), tale verifica era del tutto ultronea, e non utilizzabile in parte qua, rispetto ad un mero giudizio di pericolosità sociale generica, rispetto alla quale il periodo cronologico determinato ai fini della pericolosità era cogente anche al fine della valutazione della suddetta sproporzione. Nè certo valeva, per IU BA, il giudizio del CTU Villa formulato nell'ambito di un processo in cui egli non era imputato, il processo cosiddetto Waterfront. Così che doveva considerarsi del tutto carente, e quindi omessa, la motivazione relativa alla ricordata sproporzione fra redditi leciti ed acquisti (dei beni confiscati) nel breve periodo (da agosto 2011 a marzo 2012) rispetto al quale era stata ritenuta la pericolosità sociale generica di IU BA. A ciò deve inoltre aggiungersi un ulteriore vizio di omessa motivazione in relazione al conseguimento di profitti dai reati di cui il prevenuto era accusato nel processo CE. Si era, infatti, affermato, da parte della difesa, che l'annullamento in autotutela di quelle procedure di appalto che il proposto ed i suoi complici si erano illecitamente aggiudicate aveva impedito che dagli illeciti consumati fosse derivato provento alcuno. Ed invece, nella nuova prospettiva della ricorrenza della sola pericolosità generica, costituisce un requisito essenziale della misura di prevenzione reale la circostanza che gli illeciti posti a suo fondamento abbiano generato un profitto. Si è infatti affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ablazione disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la ritenuta pericolosità generica del proposto, si giustifica, alla luce dei parametri definiti dalla Corte costituzionale con sent. n. 24 del 2019, se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita il 1 1 proposto non sia in grado di giustificare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039). Anche sotto tale ulteriore profilo il provvedimento impugnato deve essere annullato. 2.1. Anche in relazione ai singoli beni, la cui confisca era stata confermata perché riconducibili alla disponibilità di IU BA, la motivazione risulta apparente. Si pensi infatti all'immobile di Gioia UR, la cui confisca era stata determinata da un esborso effettuato nel 2014 e quindi oltre il perimetro temporale della pericolosità del proposto. Con mezzi finanziari la cui illiceità sarebbe provata dalla sola perizia OL che però abbraccia, come si è visto, un troppo ampio periodo di tempo. Fuori dal perimetro della pericolosità sociale sono anche gli acquisti delle due autovetture, intestate a familiari del BA, senza che neppure si sia adeguatamente verificato se tali beni rientrassero nella disponibilità anche del proposto (o fossero stati comunque acquistati con redditi illeciti). Si tratta anche dell'autovettura intestata al figlio NZ, l'odierno terzo interessato proprio in relazione al vincolo reale apposto su tale bene, che era stata acquistata oltre un anno dopo la finestra temporale della pericolosità sociale del padre (a cui sono attribuiti reati ipoteticamente non lucrogenetici), di non particolare valore (euro 11.500), considerando anche che lo stesso NZ era il beneficiario di uno strumento finanziario donatogli anni prima, nel 2009, del valore di un milione di euro (strumento prima sequestrato, nell'ulteriore strumento in cui si era trasfuso, e poi restituito). Così che del tutto apparente risulta la motivazione del provvedimento impugnato anche relativamente a tale bene. Restano i due orologi Rolex, acquistati però entrambi fuori dal perimetro temporale dell'accertata pericolosità (l'uno prima, l'altro dopo) ed il saldo del conto corrente vincolato solo per essere, in parte, derivato dalla locazione dell'immobile di Gioia UR, ristrutturato anch'esso fuori dal ricordato perimetro. 3. Del tutto simili sono le considerazioni che impongono l'annullamento del provvedimento di vincolo reale applicato ai beni riconducibili a SC BA. Se è tuttavia vero che, rispetto a tale proposto, sono utilizzabili le emergenze del processo Waterfront, oltre a quelle del processo CE (rimanendo sempre escluse quelle derivanti dal processo CU), così da potersi considerare gli esiti della CTU Villa circa gli utili tratti complessivamente dagli indagati dai reati loro contestati, anche in tal caso la Corte d'appello si era servita, per giudicare la 12 sproporzione fra redditi lecitamente conseguiti ed acquisti fatti nel perimetro temporale di giudicata pericolosità generica, di quella perizia OL che rispetto a quanto poi ritenuto dalla Corte medesima (che, lo si ripete, aveva escluso il più ampio profilo di pericolosità ai sensi dell'art. 4 lett. a) d.lgs. n. 159/2011) non appariva più "centrata" rispetto ai residui presupposti, di pericolosità del proposto e di perimetro temporale della stessa, anche rispetto ai beni appresi a SC BA (ovviamente diversi da quelli sottoposto al vincolo perché riconducibili al padre IU). 3.1. Si pensi, infatti, che è stato mantenuto il vincolo sulle quote e sulla correlativa parte del patrimonio di srl Siba solo perché questa era stata costituita a metà del 2016, e quindi al limite del perimetro temporale, dimenticando però le ingenti disponibilità di cui il proposto godeva da tempo (anche SC aveva ricevuto in dono dal padre, nel 2009, uno strumento finanziario del valore di oltre un milione di euro) e gli altri mezzi finanziari che la stessa Corte di appello aveva restituito nel provvedimento impugnato, non ravvisandone le derivazione da fatti illeciti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, in Roma il 6 febbraio 2024.