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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3585/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3585 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 17 gennaio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Castagna n. 53 e , nata a [...] Parte_2
(NA) il 12.05.1986 C.F.: residente in [...]C.F._2
(NA) alla Via Carlo Pisacane n. 5, entrambi elettivamente domiciliati in
Napoli alla Via Giaime Pintor n. 11 presso lo studio dell'Avv. Carmen
Caso che li rappresenta e difende giusta procura agli atti, RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27 settembre 2024, gli odierni ricorrenti hanno chiesto di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in OR (NA) il giorno 11.12.2021, dal quale non nascevano figli.
I ricorrenti premettevano di essere già addivenuti a separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n.
5067/2023 pubblicata il 14.12.2023, versata in atti, e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti comparivano, figurativamente, all'udienza del 13.1.2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2
c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata riservava la decisione al Collegio con ordinanza del
17.1.2025.
Pag. 2 di 6 Il P.M. apponeva il proprio visto in data 21.1.2025
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente
(2.11.2023) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5067/2023 pubblicata in data
14.12.2023 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
a) i Sigg.ri e continueranno Parte_1 Parte_2
a vivere separatamente nelle proprie abitazioni rispettandosi reciprocamente;
b) il mutuo gravante sull'immobile di OR (NA) III Traversa di Via
Castagna n. 53 continuerà ad essere pagato per intero dal SI
, proprietario unico del cespite;
Parte_1
c) la SIa dichiara espressamente di non Parte_2
vantare alcun diritto sull'immobile indicato al precedente punto b) e su tutti i beni mobili che arredano la casa – mobili e suppellettili;
d) il finanziamento n. 26614020 con Compass Banca Spa con rata mensile di circa € 112,75 contratto dalla SIa Parte_2
continuerà ad essere pagato interamente dal SI
[...]
Pag. 3 di 6 che, a tal fine, continuerà ad essere obbligato a Parte_1
rimborsare mensilmente le rate alla SIa sino alla Parte_2
estinzione del finanziamento, che potrà avvenire anche anticipatamente appena il SI ne avrà la possibilità. Ad estinzione Parte_1
avvenuta gli elettrodomestici elencati nel ricorso per separazione diventeranno di proprietà esclusiva del SI Parte_1
e) il SI si obbliga nuovamente a cedere alla Parte_1
SIa la sua quota, pari al 50%, della Parte_2
autovettura marca Renault modello Clio Tg. FH776WC a titolo di indennizzo per spese sostenute dalla SIa per l'arredo Parte_2
dalla casa di OR (NA) III Traversa di Via Castagna n. 53. Le spese relative al passaggio della quota di proprietà della automobile saranno a carico totale del SI . Il passaggio dovrà avvenire entro Parte_1
sette giorni dalla data di udienza di comparizione (sostituita con note); la SIa è già entrata nel possesso esclusivo del veicolo. Parte_2
Il tutto come già previsto in separazione;
f) il SI provvederà entro lo stesso termine di cui al punto Parte_1
precedente al pagamento della tassa automobilistica dell'autovettura
Renault Clio Tg. FH776WC: periodo 05/22-04/23 per € 272,01;
g) non sono previsti oneri per alimenti o mantenimento del SI
né della SIa in quanto capaci di Parte_1 Parte_2
provvedervi autonomamente;
h) i coniugi si danno il consenso al rilascio delle proprie carte d'identità e passaporti validi per l'espatrio da parte dei comuni di residenza;
Pag. 4 di 6 i) le parti espressamente si obbligano a rispettare gli accordi di cui sopra secondo termini e scadenze dal momento del deposito del presente ricorso;
j) i coniugi danno atto e dichiarano che con il presente accordo hanno definito tutti i loro rapporti economici e/o patrimoniali, anche con riferimento alla dimora coniugale e ai beni mobili che l'arredano, per cui in questa sede dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e danno atto e quietanza della regolamentazione di cui sopra;
k) le parti rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in OR (NA), in data
11.12.2021, tra , nato a [...] il Parte_1
Pag. 5 di 6 12.10.1986 e , nata a [...] Parte_2
(Napoli) il 12.05.1986 – (Atto n. 113 Parte II, s. A, Anno 2021);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 28/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3585/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3585 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 17 gennaio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Castagna n. 53 e , nata a [...] Parte_2
(NA) il 12.05.1986 C.F.: residente in [...]C.F._2
(NA) alla Via Carlo Pisacane n. 5, entrambi elettivamente domiciliati in
Napoli alla Via Giaime Pintor n. 11 presso lo studio dell'Avv. Carmen
Caso che li rappresenta e difende giusta procura agli atti, RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27 settembre 2024, gli odierni ricorrenti hanno chiesto di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in OR (NA) il giorno 11.12.2021, dal quale non nascevano figli.
I ricorrenti premettevano di essere già addivenuti a separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n.
5067/2023 pubblicata il 14.12.2023, versata in atti, e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti comparivano, figurativamente, all'udienza del 13.1.2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2
c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata riservava la decisione al Collegio con ordinanza del
17.1.2025.
Pag. 2 di 6 Il P.M. apponeva il proprio visto in data 21.1.2025
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente
(2.11.2023) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5067/2023 pubblicata in data
14.12.2023 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
a) i Sigg.ri e continueranno Parte_1 Parte_2
a vivere separatamente nelle proprie abitazioni rispettandosi reciprocamente;
b) il mutuo gravante sull'immobile di OR (NA) III Traversa di Via
Castagna n. 53 continuerà ad essere pagato per intero dal SI
, proprietario unico del cespite;
Parte_1
c) la SIa dichiara espressamente di non Parte_2
vantare alcun diritto sull'immobile indicato al precedente punto b) e su tutti i beni mobili che arredano la casa – mobili e suppellettili;
d) il finanziamento n. 26614020 con Compass Banca Spa con rata mensile di circa € 112,75 contratto dalla SIa Parte_2
continuerà ad essere pagato interamente dal SI
[...]
Pag. 3 di 6 che, a tal fine, continuerà ad essere obbligato a Parte_1
rimborsare mensilmente le rate alla SIa sino alla Parte_2
estinzione del finanziamento, che potrà avvenire anche anticipatamente appena il SI ne avrà la possibilità. Ad estinzione Parte_1
avvenuta gli elettrodomestici elencati nel ricorso per separazione diventeranno di proprietà esclusiva del SI Parte_1
e) il SI si obbliga nuovamente a cedere alla Parte_1
SIa la sua quota, pari al 50%, della Parte_2
autovettura marca Renault modello Clio Tg. FH776WC a titolo di indennizzo per spese sostenute dalla SIa per l'arredo Parte_2
dalla casa di OR (NA) III Traversa di Via Castagna n. 53. Le spese relative al passaggio della quota di proprietà della automobile saranno a carico totale del SI . Il passaggio dovrà avvenire entro Parte_1
sette giorni dalla data di udienza di comparizione (sostituita con note); la SIa è già entrata nel possesso esclusivo del veicolo. Parte_2
Il tutto come già previsto in separazione;
f) il SI provvederà entro lo stesso termine di cui al punto Parte_1
precedente al pagamento della tassa automobilistica dell'autovettura
Renault Clio Tg. FH776WC: periodo 05/22-04/23 per € 272,01;
g) non sono previsti oneri per alimenti o mantenimento del SI
né della SIa in quanto capaci di Parte_1 Parte_2
provvedervi autonomamente;
h) i coniugi si danno il consenso al rilascio delle proprie carte d'identità e passaporti validi per l'espatrio da parte dei comuni di residenza;
Pag. 4 di 6 i) le parti espressamente si obbligano a rispettare gli accordi di cui sopra secondo termini e scadenze dal momento del deposito del presente ricorso;
j) i coniugi danno atto e dichiarano che con il presente accordo hanno definito tutti i loro rapporti economici e/o patrimoniali, anche con riferimento alla dimora coniugale e ai beni mobili che l'arredano, per cui in questa sede dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e danno atto e quietanza della regolamentazione di cui sopra;
k) le parti rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in OR (NA), in data
11.12.2021, tra , nato a [...] il Parte_1
Pag. 5 di 6 12.10.1986 e , nata a [...] Parte_2
(Napoli) il 12.05.1986 – (Atto n. 113 Parte II, s. A, Anno 2021);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 28/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6