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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2741/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9204/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 534013020367 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1643/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificata l'8 marzo 2025, relativa al presunto omesso versamento della tassa automobilistica, per un importo pari a € 287,37.
La ricorrente contesta la legittimità dell'atto deducendo la prescrizione del credito tributario, atteso che l'imposta si riferisce all'anno 2015. La Vignale riconosce che le sono stati notificati atti interruttivi in data
14 dicembre 2018 e 23 aprile 2021, ma osserva come anche tali atti siano ormai divenuti inefficaci per decorso del termine prescrizionale.
L'ente incaricato della riscossione non si è costituiti in giudizio. L'ente impositore, ancorchè evocato in giudizio a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, emanata in data 23 ottobre 2025, non risulta costituito in giudizio.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. L'eccezione di prescrizione appare fondata.
In materia di tassa automobilistica, il termine prescrizionale applicabile è triennale. Alla luce di ciò, deve rilevarsi che l'ultimo atto interruttivo risulta essere stato notificato il 23 aprile 2021. Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione impugnata — avvenuta l'8 marzo 2025 — il termine triennale risulta integralmente decorso.
Le allegazioni della ricorrente non sono state contestate dagli enti interessati, la cui mancata costituzione impone al giudicante di applicare l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/1992.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
Quanto alle spese di lite, si ravvisano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, , avuto riguardo all'interesse pubblico sotteso alla corretta gestione e tutela delle risorse erariali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9204/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 534013020367 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1643/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificata l'8 marzo 2025, relativa al presunto omesso versamento della tassa automobilistica, per un importo pari a € 287,37.
La ricorrente contesta la legittimità dell'atto deducendo la prescrizione del credito tributario, atteso che l'imposta si riferisce all'anno 2015. La Vignale riconosce che le sono stati notificati atti interruttivi in data
14 dicembre 2018 e 23 aprile 2021, ma osserva come anche tali atti siano ormai divenuti inefficaci per decorso del termine prescrizionale.
L'ente incaricato della riscossione non si è costituiti in giudizio. L'ente impositore, ancorchè evocato in giudizio a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, emanata in data 23 ottobre 2025, non risulta costituito in giudizio.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. L'eccezione di prescrizione appare fondata.
In materia di tassa automobilistica, il termine prescrizionale applicabile è triennale. Alla luce di ciò, deve rilevarsi che l'ultimo atto interruttivo risulta essere stato notificato il 23 aprile 2021. Ne consegue che, al momento della notifica dell'intimazione impugnata — avvenuta l'8 marzo 2025 — il termine triennale risulta integralmente decorso.
Le allegazioni della ricorrente non sono state contestate dagli enti interessati, la cui mancata costituzione impone al giudicante di applicare l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546/1992.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
Quanto alle spese di lite, si ravvisano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, , avuto riguardo all'interesse pubblico sotteso alla corretta gestione e tutela delle risorse erariali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.