TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 24.10.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1630 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato ad [...] il [...] e residente a Parte_1
Guspini, via Curiel n. 26, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n.
35, presso lo Studio dell'Avv. Valeria ER, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU
e dell'Avv. DI ER, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana MURINO e
pagina 1 dall'Avv. Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio Per_1
del 05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo dovuto CP_2
per le denunciate malattie nella misura corrispondente al danno biologico che
risulterà in corso di causa e quello complessivo con il danno accertato alla
colonna, con la decorrenza di legge o quell'altra decorrenza che risulterà in
corso di causa.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2
legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo
la domanda o con quell'altra decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori
antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poiché
infondata.
Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
pagina 2 In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato dal 01.03.1980 a oggi come montatore e installatore di linee elettriche, alle dipendenze di diverse aziende;
− di essere stato esposto continuativamente al sollevamento manuale di pesanti carichi, quali i montanti in ferro dei tralicci, del peso variabile dai 40 ai 50
kg a seconda delle dimensioni, con sovraccarico degli arti superiori e inferiori,
oltre che della colonna;
− di avere utilizzato per eseguire lo scavo delle fondazioni dei tralicci, sia l'escavatore (che aziona con leve) che il martello demolitore, con forte sollecitazione al sistema mano-braccio e al corpo intero;
− di avere sempre, con la squadra di lavoro, eseguito a mano il premontaggio dei componenti in ferro della fondazione del traliccio, con uso di trapano, avvitatore e mola smeriglio, assumendo una postura prolungatamente inginocchiata o con le ginocchia flesse;
− che il componente metallico, una volta assemblato, viene installato con l'autogrù o con il c.d. falcone nello scavo della fondazione e fissato col cemento, e successivamente (dopo circa un mese) montato;
− che il montaggio dei tralicci, l'installazione dei cavi e la tesatura dei conduttori elettrici viene eseguito in quota, salendo sui tralicci, con la forza delle braccia e delle gambe, obbligato a una postura prolungata delle ginocchia flesse;
− di avere utilizzato strumenti di lavoro che comportano movimenti ripetuti e sforzo continuativo per le spalle, quali crick, chiavi inglesi, martelli, mazzette,
presse a olio, flessibili e pale;
− di avere contratto, nell'esercizio della propria attività professionale, lesioni alle spalle e alle ginocchia di origine professionale, meglio descritte nella documentazione medica prodotta, da intendersi qui integralmente trascritta, per le pagina 3 quali il 29.11.2022 aveva presentato domanda di indennizzo all' CP_2
domanda e opposizione non erano mai state accolte;
− che l' a seguito di giudizio definito con la sentenza del CP_2
Tribunale di Cagliari 11.01.2019, n. 19, gli aveva riconosciuto un danno biologico del 6% per “sindrome lombalgica in spondilodiscoartrosi, con discopatie multiple
e ernie discali”.
2. L' ha resistito in giudizio e ha domandato il rigetto della domanda. CP_3
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la deposizione del teste e del teste ex Testimone_1 Testimone_2
colleghi di lavoro del ricorrente, sentiti nell'udienza del 08.02.2024, i quali hanno dichiarato che aveva svolto le mansioni dedotte nei capi di Parte_1
prova, secondo le modalità specificamente indicate.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, dell'esito della prova orale e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità
lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 22.07.2025, ha ritenuto che
“Sulla base dei barèmes medico-legali di riferimento è possibile affermare che le
attuali condizioni in capo al siano valutabili in termini di danno Pt_1
biologico nel modo seguente: 4% (quattro per cento) per tendinopatia del
sovraspinato dx>sn (con riferimento e le dovute proporzioni rispetto alle voci
224-Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi
pagina 4 estremi: 3 e 227-Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla,
apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla
limitazione funzionale: fino a 4); 6% (sei per cento) per bilaterale entesopatia
inserzionale del quadricipite femorale associata a meniscopatia prevalentemente
interna con iniziale deformazione artrosica femoro-tibiale, segni di
osteocondropatia degenerativa femoro-patellare di grado avanzato con iniziale
deformazione artrosica (per analogia e con le dovute proporzioni rispetto alla
voce 281-Esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno
derivante dalla limitazione funzionale: fino a 4).
Le suddette percentuali computate insieme a quella del 6% riferita alla patologia
lombare portano ad una valutazione complessiva del 15% (quindici per cento)”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni del consulente di parte ricorrente a cui il Consulente
dell'Ufficio ha così puntualmente replicato: “in merito alla quantificazione del
danno biologico relativo alla patologia di spalla che l'esame ecografico in atti
mostra unicamente la sussistenza di condizione di tendinosi inserzionale
bilaterale del sovraspinato dx>sn, in assenza di lesioni del tendine e di
compromissione dei restanti tendini della cuffia dei rotatori. Questo CTU ha
ritenuto di dover adeguare i riferimenti tabellari alle caratteristiche del caso
specifico ai fini di un'equa valutazione del danno”.
Le conclusioni del C.T.U. devono affermarsi corrette anche alla luce delle osservazioni del sanitario dell' a cui il Consulente dell'Ufficio ha così CP_4
puntualmente replicato: “si deve rilevare che la visita di idoneità agli atti del
16.03.2021 attesta l'esposizione, tra gli altri, ai rischi di movimentazione manuale
pagina 5 dei carichi (MMC), vibrazioni al sistema mano-braccio superiori al valore di
accelerazione e lavori in quota. La descrizione della mansione è riportata nel
documento agli atti “Documento valutazione dei rischi specifici per le mansioni
di ” dal quale si evince che il lavoratore è addetto ad attività Parte_1
legate alla costruzione, demolizione e manutenzione di linee elettriche di bassa,
media ed alta tensione, descritte nel dettaglio nello stesso documento (per le linee
ad alta tensione: scavi e getti fondazioni;
premontaggi basi tralicci;
premontaggio tralicci a terra;
montaggio di tralicci a tronchi;
montaggio di
tralicci a fiancate;
montaggio di tralicci ad aste sciolte;
cianfrinatura;
preparazione a terra degli equipaggiamenti ed isolatori;
installazione catene di
isolatori ed armamenti;
posa carrucole per stendimento;
installazione piantane;
allestimento stazioni di tesatura;
stendimento cordini per tesatura;
tesatura con
recupero di conduttori e fune di guardia esistenti;
regolazione dei conduttori,
realizzazione degli amarri e morsettatura;
delle sospensioni;
interventi di
riparazione dei conduttori e funi di guardia;
rimozione di sostegni a traliccio;
per
le linee a media e bassa tensione aeree: esecuzione di fondazione per pali in
lamiera e calcestruzzo armato;
installazione dei sostegni;
posa in opera cavi e
conduttori aerei BT ed per le linee a media e bassa tensione interrate: scavi;
tracciamento asse dello scavo;
allestimento del cantiere;
demolizione di
pavimentazioni esistenti;
scavo a sezione obbligata con escavatore;
realizzazione
di pozzetti;
posa in opera di conduttori interrati). Nello stesso documento è
descritto che “le posture non sono mai fisse, per la varietà delle attività. Possono
essere anche obbligate, anche se per tempi comunque ridotti” e, con riferimento
all'utilizzo di strumenti vibranti, che “non ci sono tempi standardizzabili a causa
delle caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa. Le attrezzature per il
rischio di vibrazioni mano-braccio con un valore di accelerazione significativa
pagina 6 sono utilizzate in maniera del tutto occasionale, saltuario e per brevi durate”.
Infine, si evidenzia che le mansioni e i rischi associati descritti nel ricorso sono
stati confermati dalle dichiarazioni testimoniali in atti.
Sulla base degli elementi appena ricordati, considerati nell'insieme, e delle
dichiarazioni anamnestiche fornite dal periziato in sede di visita questo CTU
ritiene di dover confermare l'esposizione lavorativa del a rischi Pt_1
specifici non occasionali”.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 15% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 29.11.2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
capitale in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
15% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 29.11.2022,
previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
pagina 7 capitale commisurato a un danno biologico complessivo in misura del 15% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 29.11.2022, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
2. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, alla costituzione dell'indennizzo in capitale in favore di con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria Parte_1
nei limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del Parte_1
giudizio, che liquida in euro 2.905,0 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dall'Avv. Valeria ER, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv.
DI ER, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 24.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 8