TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/11/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14 Novembre 2025, ore 9.30, tramite collegamento da postazione remoto, per parte attrice compare l'Avv. Giuseppina Prinetto, per le parti convenute nessuno compare.
L'Avv. Prinetto collegata da remoto, dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi in cui si trovi in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il Difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita la parte presente a procedere con la discussione e con la precisazione delle proprie conclusioni definitive.
L'Avv. Prinetto ribadendo, anche oggi, l'omessa corresponsione di quanto ancora dovuto dai conduttori come specificato alla scorsa udienza del 3 Novembre 2025 ed anzi aumentato per l'ulteriore canone di Novembre 2025, anch'esso non versato, riferisce come gli stessi non abbiano mai restituito l'immobile e continuino a detenerlo.
Espone quindi le ragioni della parte propria rappresentata e precisa come da propria memoria integrativa del 8 Settembre 2025.
Conclusa la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione,
invitando la parte presente ad attendere per ascoltare la lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Alle 12.25, richiamate le parti, il giudice dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza. Si dà atto, però, che nessuna parte assiste alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 1652 / 2025 Registro Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione a seguito di conversione del rito da procedimento di sfratto,
promosso da
Parte_1 (c.f.
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Prinetto del Foro di Torino, in forza di procura speciale del 20 Maggio 2025, allegata in atti
- attrice -
contro
(c.f. ) contumace, CP_1 CodiceFiscale_1
e contro
(c.f. ) contumace, Controparte_2 CodiceFiscale_2
- convenuti - Conclusioni di parte attrice: Contrariis reiectis Voglia il Tribunale Ill.mo – accertare l'inadempimento da parte dei sigg. e del contratto di CP_1 Controparte_2
locazione 28/1/2018 per mancato pagamento dei canoni e oneri accessori, nell'importo meglio quantificato in narrativa, e, in ogni caso in ritardo rispetto alle scadenze e agli accordi pattuiti;
- conseguentemente, dichiarare risolto lo stesso per fatto e colpa dei conduttori con conseguente ordine di rilascio dell'unità locata. Il tutto con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfettario generale, iva, cpa e successive occorrende.
Conclusioni delle parti convenute:
Nessuna conclusione è stata formulata dalle parti convenute in quanto rimaste contumaci per l'intera durata del processo, sia nella fase sommaria che in quella a cognizione piena.
Motivi della decisione
Il procedimento veniva inizialmente introdotto con le forme della procedura monitoria contenente la richiesta della società Parte_1
di convalida dello sfratto, nei confronti dei Sigg.ri e
[...] CP_1 CP_2
, in ragione della riferita morosità di Questi ultimi nella loro qualità di conduttori.
[...]
Poiché i convenuti risultavano “irreperibili” all'indirizzo ove loro notificata la intimazione di sfratto, come riportato dall'Operatore Postale sulle buste contenenti i plichi da notificare ai destinatari, non era possibile definire il processo con le modalità di cui agli artt. 658 e ss.,
c.p.c., per la conseguente impossibilità di una valida instaurazione del contraddittorio nella specifica fase a cognizione sommaria e pertanto veniva disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario.
La attrice, quindi, integrava le proprie difese e nuovamente chiamava nel giudizio entrambi i conduttori, i quali, però, nonostante la rituale convocazione, non si costituivano nel processo.
Nel procedimento di merito così instaurato, alla udienza del 3 Novembre 2025, il giudice acclarava la corretta vocatio in jus dei convenuti e, preso atto della loro mancata costituzione,
ne dichiarava la contumacia. In tale sede la attrice, non ritenendo necessaria alcuna istruttoria orale, chiedeva fissarsi udienza per la discussione. Alla odierna udienza, a tal fine fissata, il giudice invitava la Difesa
della società attrice ad esporre le proprie ragioni ed a precisare le conclusioni definitive da sottoporre al Tribunale.
L'Avv. Prinetto, quindi, rappresentava le argomentazioni a sostegno della posizione della locatrice e precisava come in epigrafe riportato.
Alla luce degli elementi istruttori raccolti in giudizio, le domande come introdotte appaiono correttamente proposte e da accogliersi secondo quanto in appresso specificato.
Risulta dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti, in ragione della produzione in atti del contratto di locazione sottoscritto dagli odierni litisconsorti alla data del
25 Gennaio 2018 e registrato presso la Agenzia delle Entrate alla successiva data del 25
Febbraio 2018 (doc. 1 di parte attrice, allegato alla intimazione di sfratto, Avv. Prinetto, del
20 Maggio 2025 e nuovamente prodotto come doc. 1 allegato alla memoria integrativa Avv.
Prinetto del 8 Settembre 2025), contratto di locazione relativo all'immobile sito in Ferrere
(AT), Via Torino, n. 64.
Essendo attestata la sussistenza di un valido contratto, conseguentemente risulta legittima la richiesta della parte locatrice di ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da corrispondersi da parte dei conduttori a titolo di canoni ed oneri accessori per la fruizione dell'immobile locato.
Sarebbe stato onere delle parti convenute dover eccepire, eventualmente, il già avvenuto adempimento o le ragioni giustificatrici del proprio comportamento: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie, vedasi: Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.ro 13685 del 21
Maggio 2019; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20 Gennaio 2015; Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 15659 del 15 Luglio 2011; Cassazione civile, Sez. lav., 15 Marzo 2010, n. 6205;
Cassazione Civile, Sez. III, 1 Aprile 2010, n. 7993; Cassazione Civile, Sez. III, 12 Febbraio
2010, n. 3373).
Come detto, essendo dimostrato il diritto della società Parte_1
a pretendere il pagamento delle somme domandate a titolo di
[...]
canoni, in virtù del contratto in atti e non emergendo alcuna prova dell'adempimento dei convenuti o delle ragioni a giustificazione della loro condotta, dovrà accogliersi la richiesta di accertamento di intervenuta risoluzione del contratto de quo per inadempimento dei Sigg.ri e , conformemente a quanto domandato dalla parte CP_1 Controparte_2
attrice nelle proprie conclusioni odierne.
I conduttori, infatti, non avendo restituito l'immobile alla locatrice, risultano ancora oggi mantenerne la detenzione, pur avendo omesso la corresponsione dei canoni di locazione,
quanto meno relativi ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2025, circostanza quest'ultima ribadita, anche oggi in udienza, dal Difensore della parte attrice.
I convenuti, quindi, si sono resi inadempienti agli obblighi contrattuali assunti,
inadempimento che alla luce dell'art. 5 della L. 392/1978, si mostra idoneo a determinare la risoluzione del contratto de quo, ex artt. 1453 e 1455 c.c.
La accertata risoluzione del contratto di locazione implica per i conduttori, Sigg.ri
[...]
e , l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'immobile, CP_1 Controparte_2
libero da persone e sgombero da cose, alla locatrice, società Parte_1
[...]
Per quanto concerne la individuazione della data dell'esecuzione, si rileva come l'ambito di applicazione dell'articolo 56 della Legge n. 392 del 1978, in base al quale il giudice, nel caso di pronuncia di un ordine di rilascio di un immobile, debba anche fissare la data dell'esecuzione, non sia limitato alle sole statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla stessa Legge n. 392/1978, ma riguardi tutte le controversie che possano avere come esito lo scioglimento del contratto di locazione, sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento, sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, sia per convalida di licenza per finita locazione (Cass. Civ., Sez. III, 5 Settembre
1987, n. 7213; Cass. Civ., Sez. III, 24 Marzo 1983, 2083).
Conseguentemente, anche nel caso concreto, dovrà procedersi alla individuazione di un termine per l'esecuzione dell'ordine di rilascio dell'immobile, termine che, considerato il bilanciamento tra gli interessi delle parti, si ritiene equo individuare per la data del 31
Dicembre 2025.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in parte dispositiva, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55 del 10 Marzo 2014, con i valori aggiornati dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio ed anche tenuto conto della fase a cognizione sommaria del processo.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- dichiarata la intervenuta risoluzione del contratto di locazione datato 25 Gennaio 2018,
stipulato tra le parti del processo, condanna in solido tra loro, i Sigg.ri e CP_1
, a restituire, alla società Controparte_2 Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, l'immobile, libero da
[...]
persone e sgombero da cose, sito in Ferrere (AT), Via Torino, n. 64, entro il termine del 31
Dicembre 2025;
- condanna i Sigg.ri e , in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2
delle spese del giudizio, in favore della società Parte_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, spese oggi liquidate
[...]
in Euro 2.700,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali a titolo di compensi ed in ulteriori Euro 197,00 a titolo di esborsi.
Così deciso in Asti, con sentenza contestuale, il giorno 14 Novembre 2025
Il giudice dott. Andrea Martinetto
L'Avv. Prinetto collegata da remoto, dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi in cui si trovi in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il Difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita la parte presente a procedere con la discussione e con la precisazione delle proprie conclusioni definitive.
L'Avv. Prinetto ribadendo, anche oggi, l'omessa corresponsione di quanto ancora dovuto dai conduttori come specificato alla scorsa udienza del 3 Novembre 2025 ed anzi aumentato per l'ulteriore canone di Novembre 2025, anch'esso non versato, riferisce come gli stessi non abbiano mai restituito l'immobile e continuino a detenerlo.
Espone quindi le ragioni della parte propria rappresentata e precisa come da propria memoria integrativa del 8 Settembre 2025.
Conclusa la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione,
invitando la parte presente ad attendere per ascoltare la lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Alle 12.25, richiamate le parti, il giudice dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza. Si dà atto, però, che nessuna parte assiste alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 1652 / 2025 Registro Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione a seguito di conversione del rito da procedimento di sfratto,
promosso da
Parte_1 (c.f.
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Prinetto del Foro di Torino, in forza di procura speciale del 20 Maggio 2025, allegata in atti
- attrice -
contro
(c.f. ) contumace, CP_1 CodiceFiscale_1
e contro
(c.f. ) contumace, Controparte_2 CodiceFiscale_2
- convenuti - Conclusioni di parte attrice: Contrariis reiectis Voglia il Tribunale Ill.mo – accertare l'inadempimento da parte dei sigg. e del contratto di CP_1 Controparte_2
locazione 28/1/2018 per mancato pagamento dei canoni e oneri accessori, nell'importo meglio quantificato in narrativa, e, in ogni caso in ritardo rispetto alle scadenze e agli accordi pattuiti;
- conseguentemente, dichiarare risolto lo stesso per fatto e colpa dei conduttori con conseguente ordine di rilascio dell'unità locata. Il tutto con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfettario generale, iva, cpa e successive occorrende.
Conclusioni delle parti convenute:
Nessuna conclusione è stata formulata dalle parti convenute in quanto rimaste contumaci per l'intera durata del processo, sia nella fase sommaria che in quella a cognizione piena.
Motivi della decisione
Il procedimento veniva inizialmente introdotto con le forme della procedura monitoria contenente la richiesta della società Parte_1
di convalida dello sfratto, nei confronti dei Sigg.ri e
[...] CP_1 CP_2
, in ragione della riferita morosità di Questi ultimi nella loro qualità di conduttori.
[...]
Poiché i convenuti risultavano “irreperibili” all'indirizzo ove loro notificata la intimazione di sfratto, come riportato dall'Operatore Postale sulle buste contenenti i plichi da notificare ai destinatari, non era possibile definire il processo con le modalità di cui agli artt. 658 e ss.,
c.p.c., per la conseguente impossibilità di una valida instaurazione del contraddittorio nella specifica fase a cognizione sommaria e pertanto veniva disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario.
La attrice, quindi, integrava le proprie difese e nuovamente chiamava nel giudizio entrambi i conduttori, i quali, però, nonostante la rituale convocazione, non si costituivano nel processo.
Nel procedimento di merito così instaurato, alla udienza del 3 Novembre 2025, il giudice acclarava la corretta vocatio in jus dei convenuti e, preso atto della loro mancata costituzione,
ne dichiarava la contumacia. In tale sede la attrice, non ritenendo necessaria alcuna istruttoria orale, chiedeva fissarsi udienza per la discussione. Alla odierna udienza, a tal fine fissata, il giudice invitava la Difesa
della società attrice ad esporre le proprie ragioni ed a precisare le conclusioni definitive da sottoporre al Tribunale.
L'Avv. Prinetto, quindi, rappresentava le argomentazioni a sostegno della posizione della locatrice e precisava come in epigrafe riportato.
Alla luce degli elementi istruttori raccolti in giudizio, le domande come introdotte appaiono correttamente proposte e da accogliersi secondo quanto in appresso specificato.
Risulta dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti, in ragione della produzione in atti del contratto di locazione sottoscritto dagli odierni litisconsorti alla data del
25 Gennaio 2018 e registrato presso la Agenzia delle Entrate alla successiva data del 25
Febbraio 2018 (doc. 1 di parte attrice, allegato alla intimazione di sfratto, Avv. Prinetto, del
20 Maggio 2025 e nuovamente prodotto come doc. 1 allegato alla memoria integrativa Avv.
Prinetto del 8 Settembre 2025), contratto di locazione relativo all'immobile sito in Ferrere
(AT), Via Torino, n. 64.
Essendo attestata la sussistenza di un valido contratto, conseguentemente risulta legittima la richiesta della parte locatrice di ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da corrispondersi da parte dei conduttori a titolo di canoni ed oneri accessori per la fruizione dell'immobile locato.
Sarebbe stato onere delle parti convenute dover eccepire, eventualmente, il già avvenuto adempimento o le ragioni giustificatrici del proprio comportamento: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie, vedasi: Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.ro 13685 del 21
Maggio 2019; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20 Gennaio 2015; Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 15659 del 15 Luglio 2011; Cassazione civile, Sez. lav., 15 Marzo 2010, n. 6205;
Cassazione Civile, Sez. III, 1 Aprile 2010, n. 7993; Cassazione Civile, Sez. III, 12 Febbraio
2010, n. 3373).
Come detto, essendo dimostrato il diritto della società Parte_1
a pretendere il pagamento delle somme domandate a titolo di
[...]
canoni, in virtù del contratto in atti e non emergendo alcuna prova dell'adempimento dei convenuti o delle ragioni a giustificazione della loro condotta, dovrà accogliersi la richiesta di accertamento di intervenuta risoluzione del contratto de quo per inadempimento dei Sigg.ri e , conformemente a quanto domandato dalla parte CP_1 Controparte_2
attrice nelle proprie conclusioni odierne.
I conduttori, infatti, non avendo restituito l'immobile alla locatrice, risultano ancora oggi mantenerne la detenzione, pur avendo omesso la corresponsione dei canoni di locazione,
quanto meno relativi ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2025, circostanza quest'ultima ribadita, anche oggi in udienza, dal Difensore della parte attrice.
I convenuti, quindi, si sono resi inadempienti agli obblighi contrattuali assunti,
inadempimento che alla luce dell'art. 5 della L. 392/1978, si mostra idoneo a determinare la risoluzione del contratto de quo, ex artt. 1453 e 1455 c.c.
La accertata risoluzione del contratto di locazione implica per i conduttori, Sigg.ri
[...]
e , l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'immobile, CP_1 Controparte_2
libero da persone e sgombero da cose, alla locatrice, società Parte_1
[...]
Per quanto concerne la individuazione della data dell'esecuzione, si rileva come l'ambito di applicazione dell'articolo 56 della Legge n. 392 del 1978, in base al quale il giudice, nel caso di pronuncia di un ordine di rilascio di un immobile, debba anche fissare la data dell'esecuzione, non sia limitato alle sole statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla stessa Legge n. 392/1978, ma riguardi tutte le controversie che possano avere come esito lo scioglimento del contratto di locazione, sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento, sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, sia per convalida di licenza per finita locazione (Cass. Civ., Sez. III, 5 Settembre
1987, n. 7213; Cass. Civ., Sez. III, 24 Marzo 1983, 2083).
Conseguentemente, anche nel caso concreto, dovrà procedersi alla individuazione di un termine per l'esecuzione dell'ordine di rilascio dell'immobile, termine che, considerato il bilanciamento tra gli interessi delle parti, si ritiene equo individuare per la data del 31
Dicembre 2025.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in parte dispositiva, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55 del 10 Marzo 2014, con i valori aggiornati dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio ed anche tenuto conto della fase a cognizione sommaria del processo.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- dichiarata la intervenuta risoluzione del contratto di locazione datato 25 Gennaio 2018,
stipulato tra le parti del processo, condanna in solido tra loro, i Sigg.ri e CP_1
, a restituire, alla società Controparte_2 Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, l'immobile, libero da
[...]
persone e sgombero da cose, sito in Ferrere (AT), Via Torino, n. 64, entro il termine del 31
Dicembre 2025;
- condanna i Sigg.ri e , in solido tra loro, al pagamento CP_1 Controparte_2
delle spese del giudizio, in favore della società Parte_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, spese oggi liquidate
[...]
in Euro 2.700,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali a titolo di compensi ed in ulteriori Euro 197,00 a titolo di esborsi.
Così deciso in Asti, con sentenza contestuale, il giorno 14 Novembre 2025
Il giudice dott. Andrea Martinetto