CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1507/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DE FALCO GIUSEPPE, Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14946/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
La Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 858423 TASSA CONCESSIO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl proponeva ricorso contro la Regione Lazio per l'annullamento dell'atto di accertamento, con contestuale irrogazione di sanzioni, notificato il 3.7.2024, con il quale si contestava l'omesso pagamento dell'imposta sulle concessioni statali in relazione alla concessione HI – .
CDM N.09/BIS/03 n. POM024 per l'anno 2019. Deduceva il difetto di motivazione dell'atto, essendo omesso qualsiasi riferimento alla base imponibile sulla quale computare il tributo, nonché il criterio di calcolo dello stesso. Aggiungeva che poiché a mente dell'art. 4 della legge regionale del Lazio del
28.12.1971 n.1 l'ammontare del tributo è determinato nella misura del 15% del canone di concessione, che nella specie è di euro 11.046,86, l'importo richiesto di euro 10.260,97 è certamente incongruo.
Ulteriormente aggiungeva che da anni l'esatta determinazione del canone di concessione richiesto dal comune di Pomezia formava oggetto di contenzioso, tanto che il TAR Lazio con sentenza del 16.11.2023, passata in giudicato, aveva annullato la determinazione dei canoni, per come effettuata dal comune di
Pomezia; ciononostante i canoni erano rimasti invariati. L'obiettiva incertezza sull'ammontare del canone era dimostrata anche dal fatto che il comune di Pomezia aveva richiesto all'Agenzia del Demanio di esprimere un parere sull'adozione dei procedimenti da intraprendere. Sottolineava che la CTP regionale di Roma aveva accolto l'appello proposto da altro stabilimento balneare in relazione all'avviso di accertamento dell'imposta regionale emesso per gli anni 2007/2008 e che la CTP di primo grado di
Roma con sentenza n.2313 del 20.2.2023 aveva accolto ricorso analogo al presente, rilevando l'omessa indicazione nell'avviso della base imponibile. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese. Nell'odierna udienza la difesa della società ricorrente produceva ulteriori sentenze favorevoli alla propria tesi.
Si costituiva tardivamente la Regione Lazio, deducendo la legittimità dell'imposta, a prescindere dall'uso effettivo del bene, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, e con successiva memoria del 21.1.2026 dichiarava dovuto il solo importo di euro 2.005,55.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Costituisce, invero, principio indefettibile, con riferimento sia agli atti amministrativi in generale che agli atti tributari nello specifico, quello per cui ogni atto amministrativo deve essere congruamente motivato, al fine di consentire al destinatario dello stesso di conoscere le ragioni delle determinazioni della pubblica amministrazione.
Ciò non è stato, invece, con riferimento all'atto in questa sede impugnato, non essendo esplicitate le ragioni per cui la Regione Lazio ha richiesto, in relazione all'omesso pagamento dell'imposta sulle concessioni statali, riferita alla concessione di cui beneficia la società ricorrente, la somma di euro
10.260,97; in particolare non è stata indicata la base di calcolo per la determinazione dell'imposta. E che non si tratti, nella specie, di un importo calcolato con modalità di per sé conosciute o conoscibili dal soggetto intimato è dimostrato dal fatto – incontestato nelle controdeduzioni - che l'art. 4 della legge regionale del Lazio del 28.12.1971 n.1 stabilisce che l'ammontare del tributo de quo è determinato nella misura del 15% del canone di concessione, che nella specie è di euro 11.046,86, per cui non è dato comprendere come mai sia stato richiesto l'importo di euro 10.260,97, che ovviamente non rispetta detta percentuale. Ulteriore incongruenza, che rende anch'essa non comprensibile la determinazione contenuta nell'atto impugnato, è quella per cui la Regione Lazio con la memoria del 21.1.2026 ha dichiarato dovuto il solo importo di euro 2.005,55.
Nello stesso senso hanno concluso, in favore della Ricorrente_1 srl, le sentenze depositate dalla difesa all'odierna udienza (CTP Roma n. 7821/2022; n. 5510/2022; CGT Roma 6571/2024). Il difetto della necessaria motivazione rende nullo l'atto impugnato e tale conseguenza giuridica prevale su qualsiasi considerazione inerente l'eventuale mancato pagamento della somma effettivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della lite e delle fasi processuali occorse.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro1800, oltre oneri di legge, se dovuti.
Roma 27 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EP de LC ES TE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DE FALCO GIUSEPPE, Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14946/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
La Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 858423 TASSA CONCESSIO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl proponeva ricorso contro la Regione Lazio per l'annullamento dell'atto di accertamento, con contestuale irrogazione di sanzioni, notificato il 3.7.2024, con il quale si contestava l'omesso pagamento dell'imposta sulle concessioni statali in relazione alla concessione HI – .
CDM N.09/BIS/03 n. POM024 per l'anno 2019. Deduceva il difetto di motivazione dell'atto, essendo omesso qualsiasi riferimento alla base imponibile sulla quale computare il tributo, nonché il criterio di calcolo dello stesso. Aggiungeva che poiché a mente dell'art. 4 della legge regionale del Lazio del
28.12.1971 n.1 l'ammontare del tributo è determinato nella misura del 15% del canone di concessione, che nella specie è di euro 11.046,86, l'importo richiesto di euro 10.260,97 è certamente incongruo.
Ulteriormente aggiungeva che da anni l'esatta determinazione del canone di concessione richiesto dal comune di Pomezia formava oggetto di contenzioso, tanto che il TAR Lazio con sentenza del 16.11.2023, passata in giudicato, aveva annullato la determinazione dei canoni, per come effettuata dal comune di
Pomezia; ciononostante i canoni erano rimasti invariati. L'obiettiva incertezza sull'ammontare del canone era dimostrata anche dal fatto che il comune di Pomezia aveva richiesto all'Agenzia del Demanio di esprimere un parere sull'adozione dei procedimenti da intraprendere. Sottolineava che la CTP regionale di Roma aveva accolto l'appello proposto da altro stabilimento balneare in relazione all'avviso di accertamento dell'imposta regionale emesso per gli anni 2007/2008 e che la CTP di primo grado di
Roma con sentenza n.2313 del 20.2.2023 aveva accolto ricorso analogo al presente, rilevando l'omessa indicazione nell'avviso della base imponibile. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese. Nell'odierna udienza la difesa della società ricorrente produceva ulteriori sentenze favorevoli alla propria tesi.
Si costituiva tardivamente la Regione Lazio, deducendo la legittimità dell'imposta, a prescindere dall'uso effettivo del bene, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, e con successiva memoria del 21.1.2026 dichiarava dovuto il solo importo di euro 2.005,55.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Costituisce, invero, principio indefettibile, con riferimento sia agli atti amministrativi in generale che agli atti tributari nello specifico, quello per cui ogni atto amministrativo deve essere congruamente motivato, al fine di consentire al destinatario dello stesso di conoscere le ragioni delle determinazioni della pubblica amministrazione.
Ciò non è stato, invece, con riferimento all'atto in questa sede impugnato, non essendo esplicitate le ragioni per cui la Regione Lazio ha richiesto, in relazione all'omesso pagamento dell'imposta sulle concessioni statali, riferita alla concessione di cui beneficia la società ricorrente, la somma di euro
10.260,97; in particolare non è stata indicata la base di calcolo per la determinazione dell'imposta. E che non si tratti, nella specie, di un importo calcolato con modalità di per sé conosciute o conoscibili dal soggetto intimato è dimostrato dal fatto – incontestato nelle controdeduzioni - che l'art. 4 della legge regionale del Lazio del 28.12.1971 n.1 stabilisce che l'ammontare del tributo de quo è determinato nella misura del 15% del canone di concessione, che nella specie è di euro 11.046,86, per cui non è dato comprendere come mai sia stato richiesto l'importo di euro 10.260,97, che ovviamente non rispetta detta percentuale. Ulteriore incongruenza, che rende anch'essa non comprensibile la determinazione contenuta nell'atto impugnato, è quella per cui la Regione Lazio con la memoria del 21.1.2026 ha dichiarato dovuto il solo importo di euro 2.005,55.
Nello stesso senso hanno concluso, in favore della Ricorrente_1 srl, le sentenze depositate dalla difesa all'odierna udienza (CTP Roma n. 7821/2022; n. 5510/2022; CGT Roma 6571/2024). Il difetto della necessaria motivazione rende nullo l'atto impugnato e tale conseguenza giuridica prevale su qualsiasi considerazione inerente l'eventuale mancato pagamento della somma effettivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della lite e delle fasi processuali occorse.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro1800, oltre oneri di legge, se dovuti.
Roma 27 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EP de LC ES TE