Articolo 656 del Codice della navigazione
Articolo 655Articolo 657
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21 aprile 1942
Art. 656.
(Contenuto dell'ordinanza).

L'ordinanza deve contenere la descrizione della nave esproprianda in tutto o per carati, e stabilire:
1) il prezzo base dell'incanto, determinato dall'esperto;
2) il giorno e l'ora dell'incanto;
3) l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese d'incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, nonche' il termine entro il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti;
4) la misura minima dell'aumento delle offerte;
5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalita' del deposito.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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