Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Presidente est. Dott.ssa Aurelia Cuomo
Dott. Simone Iannone Giudice
Giudice Dott.ssa Jone Galasso
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1334 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
,
in atti, dall'Avv. Diego Del Regno, presso lo studio del quale, sito in Scafati (SA) alla via
Corso Nazionale Traversa Brunelleschi n. 16, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
,nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gennaro Alvino, con studio in Poggiomarino
(NA), alla via Giovanni Iervolino 33, presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/03/2021, chiedeva che fosse pronunciata la Parte 1
separazione dal coniuge. Controparte_1 con la quale, in data 04.07.2016, aveva
,
contratto matrimonio in Scafati e da cui è nato un figlio: Persona 1 il 06/12/2016.
Il ricorrente domandava che la separazione fosse pronunciata con addebito alla moglie, in ragione dei comportamenti contrari ai doveri del matrimonio da questa tenuti e che fosse, pertanto, disposto un risarcimento danni in favore del ricorrente pari ad euro 10.000.
Regolarmente si è costituita in giudizio la resistente, la quale non si è opposta alla pronuncia di separazione, contestando tuttavia la domanda di addebito e negando i fatti posti a suo fondamento, e domandando, a sua volta, in via riconvenzionale, che fosse disposto l'addebito della separazione al marito, con domanda di risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali.
Controparte_1 chiedeva, altresì, la previsione di un assegno di mantenimento per il figlio minore, in misura maggiore di quella prospettata dal ricorrente, e che le fossero attribuiti l'assegno familiare per i figli minori e la casa coniugale.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza del 11.10.2021, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale. Veniva disciplinato, inoltre, il diritto di visita del padre e posto a carico di l'assegno mensile di € 100,00 a titolo di contributo nel Parte 1
mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Concessi termini di cui all'art. 183, VI comma cpc, all'udienza del 19.09.2024 la causa, considerata matura, è stata rimessa al Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 cpc.
*
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risul- tando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande di addebito occorre osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. È necessario, quindi, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare la violazione accertata a carico di un coniuge e se tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione che:
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Nel caso di specie le domande vanno rigettate.
Non sono stati, infatti, provati fatti tali da potersi considerare violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e soprattutto, dotati di efficacia causale (e non mera conseguenza) della disgregazione del vincolo.
Le domande devono pertanto essere rigettate.
Ciò posto, in ordine ai provvedimenti accessori ritiene il Collegio di confermare innanzitutto l'affido condiviso del minore Per 1 ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, alla quale va dunque assegnata la casa coniugale. Non sono infatti emerse in corso di lite circostanze tali da giustificare la deroga rispetto alla detta disciplina privilegiata.
Per quanto attiene alla disciplina del diritto di visita del padre, si confermano le modalità di visita già disposte in sede di ordinanza presidenziale dell'11.10.2021, non essendo emerse in corso di causa circostanze tali da giustificarne una modifica.
In ordine ai provvedimenti di carattere patrimoniale, il Collegio tenuto conto dell'assenza di prova relativa alla completa situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente oltre che in considerazione dell'età del minore e dei suoi presumibili bisogni, di quantificare l'assegno. mensile di mantenimento a carico del ricorrente in euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
detto importo, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versato a mezzo bonifico o vaglia postale entro il giorno 05 di ciascun mese, in favore di Controparte_1
Per quanto attiene agli assegni familiari, si precisa che, come emerge dagli artt. 2, co. 2, e 6, co. 4, del D. Lgs. n. 230/2021, in caso di affidamento condiviso, tali contributi pubblici vanno divisi in modo uguale tra gli esercenti la responsabilità genitoriale. Dunque, gli assegni familiari dovranno essere percepiti nella misura del 50% per ciascun genitore, salvo diverso tra gli accordo stessi.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione, e del rigetto delle reciproche domande di addebito.
Si da' atto che le parti sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1 e Controparte_1
,
che contrassero matrimonio in Scafati il 04.07.2016 (atto n. 51, Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del detto Comune anno 2016);
b) Rigetta le reciproche domande di addebito;
,c) Affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore Per_1 con residenza privilegiata presso la madre a cui va assegnata la casa coniugale;
d) Dispone che il padre veda e tenga con sé il minore secondo le modalità previste nell'ordinanza presidenziale del 11.10.2021, da intendersi qui richiamate;
e) Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi della prole;
f) Pone a carico di l'obbligo di versare, con le modalità di cui in parte Parte 1
,oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, motiva, a Controparte_1
scolastiche etc.), la somma di euro 200,00 mensili, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio;
tale somma va rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat;
g) Dispone che gli assegni familiari/assegno unico siano percepiti nella misura del 50% da ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
h) Rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti;
i) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, per le causali di cui in motivazione;
j) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Scafati di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 51, parte II, Serie A, anno 2016).
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 19.12.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Aurelia Cuomo