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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/10/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 389/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 20.2.2025,
Da:
(C.F. , nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GARDINETTI FRANCESCA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di
Varese del 4.2.2025;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 1.4.2025;
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“In ogni caso ed in via di urgenza, anche inaudita altera parte disporre e/o confermare l'allontanamento del padre, sig. , dalla casa familiare;
CP_1
disporre e/o confermare l'interruzione / sospensione degli incontri padre / minore e nel caso di futuro ripristino regolamentarne lo svolgimento in sede protetta / spazio neutro, previo parere dei SS territorialmente competenti;
nel merito, in via principale disporre l'affido esclusivo e/o super - esclusivo alla madre, sig.ra e Parte_1
disporre / confermare il collocamento e la residenza anagrafica del minore Persona_1
presso la madre, sig.ra attualmente in RA (VA), via Mario Greppi, 62, Parte_1 nonché per l'effetto, disporre l'assegnazione, con ogni bene, arredo e pertinenza, della casa familiare – sita in
RA (VA), via Mario Greppi, 62 - alla madre, sig.ra Parte_1
disporre che il padre, sig. , provveda al mantenimento del figlio minore in CP_1 Per_1 via indiretta, mediante il versamento mensile alla madre sig.ra dell'importo Parte_1 omnicomprensivo di almeno € 400,00, per 12 mensilità ciascun anno, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, somma da versarsi a far data dalla presente domanda
e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT – costo vita come per legge. in ogni caso: conservare e/o disporre tutti i supporti e gli interventi dei Servizi Sociali che verranno ritenuti opportuni e necessari a tutela del minore e, pertanto, dichiarando sin da ora la piena collaborazione della madre, sig.ra nello specifico: attivare un intervento di Parte_1
supporto psicologico specifico e di sostegno alla genitorialità a favore della madre e, all'occorrenza, di supporto psicologico specifico a favore del minore, nonché assicurare, over ritenuti opportuni degli interventi anche di tipo educativo domiciliare;
In via istruttoria: ove ritenuto necessario ed opportuno nell'interesse del minore procedere a Persona_2 consulenza tecnica d'ufficio atta ed idonea ad indagare le rispettive capacità genitoriali;
ove ritenuto necessario ed opportuno nell'interesse del minore, procedere all'ascolto del minore, secondo le modalità di legge,
pagina 2 di 9 ove ritenuto necessario ed opportuno nell'interesse del minore, procedere all'ascolto delle figure adulte endofamiliari ed extrafamiliari che interagiscono, oltre ai genitori, con il minore e nello specifico: la nonna materna, sig.ra residente in [...], la Persona_3 sig.ra in Gardinetti, residente a[...], Parte_2 sig.ra residente in [...].” Persona_4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 20.2.2025, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse del figlio minore nato in [...] il [...]. Ha chiesto disporsi Persona_1
l'allontanamento del padre dalla casa familiare, la sospensione degli incontri padre-figlio e, nel caso di futuro rispristino del rapporto, che si svolga in forma protetta in spazio neutro con la mediazione dei Servizi sociali;
di disporsi l'affidamento del figlio minore in via super esclusiva alla madre con collocamento e residenza anagrafica presso la stessa, di assegnare la casa familiare alla madre, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat, di disporre tutti gli interventi dei Servizi sociali ritenuti necessari a tutela del minore e, in particolare, di attivare un intervento di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità a favore della madre e, all'occorrenza, un intervento di supporto psicologico in favore del minore.
Ha dedotto di avere intrapreso una relazione sentimentale con il resistente nel 2016, dalla quale è nato in [...] [...]; nel mese di marzo 2022, in concomitanza con l'avvio Per_1 dell'offensiva russa in Ucraina, la coppia aveva deciso di trasferirsi in Italia, ad RA, ove già da anni viveva la madre sig.ra e nel giugno del 2022 stabiliva la propria dimora Persona_3 familiare nell'abitazione di RA, via Mario Greppi n. 62 concessa in uso tramite dichiarazione di disponibilità del proprietario, ben inserendosi nel contesto sociale e lavorativo italiano;
purtroppo, tuttavia, le problematiche comportamentali del sig. derivanti dalla sua CP_1
dipendenza da sostanze alcoliche, erano progressivamente aumentate con episodi di aggressività
pagina 3 di 9 e violenza ai danni della compagna, culminati nell'episodio del 14 febbraio 2024, a seguito del quale, intervenute le forze dell'ordine, il resistente era attinto da provvedimento cautelare penale
(nell'ambito del procedimento 749/2024 RG NR) di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento e comunicazione con l'odierna ricorrente e il figlio minore;
successivamente all'allontanamento dalla casa familiare l'odierno resistente aveva inizialmente continuato a vivere in zona, salvo poi trasferirsi in Belgio ove avrebbe intrapreso attività lavorativa come muratore;
il padre non aveva mai costituito una figura genitoriale attiva nei confronti del figlio minore, anche a causa delle prolungate assenze da casa per motivi di lavoro e, successivamente al suo allontanamento, non lo aveva più freqeuntato.
Disposta su istanza di parte la rinnovazione della notificazione nei confronti del resistente, CP_1
non si è costituito in giudizio, pur a fronte della regolarità della notificazione effettuata
[...]
nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 c. 2 c.p.c. in data 11.4.2025 (cfr. nota di deposito in atti).
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, avanti al quale era stato promosso su iniziativa del pubblico ministero minorile (Cfr. ricorso in atti) il procedimento N. 2519/2024 R.Gen. MIN, con ordinanza in data 4.6.2025 ha disposto la trasmissione degli atti all'intestato Tribunale ex art. 38 disp. att. c.c.
Richieste informazioni alla Procura della Repubblica in Sede, è stato trasmesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'odierno resistente, imputato per i reati p.p. dagli artt. 94 e
572 c. 1 e 2 c.p. per i maltrattamenti attuati nei confronti della compagna anche alla presenza del figlio minore, entrambi evidenziati parti offese.
In data 27.5.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali di RA, già a conoscenza del nucleo familiare a seguito della segnalazione della procura minori (Cfr. anche relazione prodotta dalla ricorrente sub doc. 19).
All'udienza del 9.9.2025 è comparsa personalmente la parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore il quale, riportandosi ai propri atti, ha chiesto la rimessione della causa al
Collegio per la decisione, precisando le conclusioni come da atto introduttivo. Il giudice relatore, letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
pagina 4 di 9
1. La contumacia del resistente
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente, non comparso e non costituito in giudizio. Ed infatti la notifica del ricorso introduttivo è stata ritualmente effettuata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 143 c. 2 c.p.c. non essendo il resistente cittadino italiano ed essendo egli irreperibile, nonché privo di residenza o domicilio sul territorio.
2. La responsabilità genitoriale
Dalle risultanze della relazione dei Servizi sociali acquisita agli atti del giudizio in data
27.5.2025, è emerso che la figura materna, mostratasi disponibile e collaborante al confronto col
Servizio, rappresenta il principale punto di riferimento per del quale si prende cura con Per_1
costanza, anche grazie all'ausilio dalla propria madre, la cui vicinanza costituisce una risorsa supportiva per il nucleo. La donna ha riferito di proseguire con il proprio lavoro presso la mensa scolastica, che svolge con contratto regolare, e di riuscire a provvedere alle spese quotidiane anche grazie ai sostegni messi a disposizione dal Comune, nonché grazie al supporto della propria rete di amici e familiari. Anche le docenti della Scuola Primaria “Dante Alighieri” di
RA (VA) frequentata dal minore, sentite dagli operatori, hanno confermato di riscontrare una buona capacità di relazione della madre che appare attenta e collaborante rispetto alle esigenze del figlio. appare un bambino sereno e ben inserito nel contesto sociale e scolastico. Per_1
Come riferiscono le docenti della Scuola Primaria, si relaziona in modo positivo con i compagni di classe e con gli insegnanti e appare un bambino curato nell'igiene personale e nella cura del sé; la frequenza scolastica è regolare, così come lo svolgimento dei compiti a casa.
non ha mai preso contatti con il Servizio;
la sig.ra ha riferito di avere CP_1 Pt_1 sporadici e brevi scambi telefonici con l'ex compagno, in occasione dei quali gli consente di sentire il figlio, se rispondente alla volontà dello stesso;
ad avviso della donna, l'uomo si troverebbe attualmente in Belgio e tuttavia ha dichiarato di non avere certezza del luogo di dimora dello stesso. Sentita all'udienza del 9.9.2025, la stessa ha precisato che “non vede Per_1
il papà dal 14.2.2024. Il padre ogni tanto chiama per sentire il bambino, gli consento di fare delle chiamate con vivavoce, non sempre vuole parlargli ma perché a volte sta giocando, Per_5
si scambiano due parole. Non so bene dove sia, penso che sia in Belgio. È andato per lavorare e credo che lavori, credo faccia il muratore, quando eravamo in Italia lavorava come giardiniere.
pagina 5 di 9 Mi manda circa 50,00-100,00 euro al mese. i primi mesi lo cercava, io gli ho detto che è Per_5
andato via per lavoro, adesso non mi chiede nulla e sta bene”.
In tale contesto, alla luce del quadro univoco rappresentato dai Servizi sociali, che non hanno ravvisato elementi di preoccupazione nell'esercizio del ruolo genitoriale della sig.ra Pt_1
tenuto conto della lunga assenza del padre, il quale non risulta essersi attivato per il ripristino della relazione genitoriale, e considerata altresì la pendenza a suo carico del procedimento penale n. 2519/2024 RGNR avanti a questo Tribunale, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di alla madre con collocamento e residenza presso Per_1
l'abitazione della stessa, attribuendo alla sig.ra la facoltà di assumere in via esclusiva ex Pt_1
art. 337 quater c. 2 c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative alla sua salute, educazione e istruzione e in relazione alle pratiche amministrative, anche in relazione alla richiesta di rilascio dei documenti del figlio minore validi per l'espatrio.
Per l'effetto, deve essere disposta ex art. 337 sexies c.p.c. l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in RA (VA), via Mario Greppi, 62.
Quanto alle frequentazioni del minore con il padre, si ritiene che, nel caso in cui quest'ultimo dovesse fare ritorno in Italia e dovesse manifestare una seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, compatibilmente alle esigenze anche di carattere psico emotivo del bambino, gli incontri potranno avvenire con la mediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti, cui deve essere fin d'ora demandato l'incarico, previa verifica delle condizioni necessarie nell'interesse del minore, di predisporre un calendario di incontri, inizialmente in modalità protetta e osservata in spazio neutro, fatta salva una progressiva liberalizzazione sussistendone i presupposti di legge e ove non pregiudizievole per il minore e per l'equilibrio psicofisico dello stesso.
2. Il mantenimento del figlio minore
Per quanto riguarda le questioni afferenti al mantenimento del figlio minore giova Per_1
osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui pagina 6 di 9 goduto (Cfr ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è come di seguito compendiabile.
ha dedotto di lavorare come addetta alla mensa presso l'istituto scolastico Parte_1
frequentato dal figlio, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione, per la società Vesco s.r.l. con sede in RA (VA), Via Soldani n. 10, percependo uno stipendio mensile di circa euro 200,00 (cfr. buste paga di dicembre, ottobre e novembre 2024 di cui ai docc. 23-25 e CU 2024 di cui al doc. 27 di parte ricorrente); gode di una collocazione abitativa a titolo gratuito, ad RA (VA), Via Mario Greppi n. 62, in cui vive con il figlio dovendo provvedere unicamente al pagamento delle utenze e delle spese di Per_1
conduzione, ricevendo, inoltre, supporto economico dalla madre;
ha presentato richiesta per ottenere l'AUU.
Rispetto alla situazione economico patrimoniale del sig. non risulta in atti alcuna CP_1
documentazione. La ricorrente ha dedotto che, quando lo stesso si trovava in Italia, svolgeva attività lavorativa con mansioni di giardiniere, in forza di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società ON CO con sede in Ranco, percependo uno stipendio mensile netto di circa euro 1.500,00; all'udienza del 9.9.2025, la sig.ra ha riferito che attualmente Pt_1
l'uomo dovrebbe trovarsi in Belgio e, per quanto le consta sapere, dovrebbe svolgere l'attività di muratore, provvedendo a versare all'ex compagna circa euro 50,00/100,00 al mese per il mantenimento del figlio.
In tale contesto, tenuto conto dell'età del figlio minore e delle esigenze fisiologicamente Per_1
correlate alla sua età, considerata la situazione economico reddituale delle parti e, in particolare, della situazione reddituale della ricorrente come dedotta dalla stessa e comprovata dalla documentazione depositata in atti, considerata altresì la mancata contezza circa l'attuale situazione economico-reddituale del resistente, il Collegio stima congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle pagina 7 di 9 spese straordinarie nell'interesse del minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al
Tribunale.
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario del minore.
3. Le spese di lite
La natura e l'oggetto del giudizio, involgente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, e l'irreperibilità della figura genitoriale paterna, che hanno reso necessaria l'instaurazione del presente contenzioso, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Affida il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla Persona_1 madre, con collocamento e residenza prevalente presso l'abitazione della stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione e in relazione alle pratiche amministrative, anche in relazione alla richiesta di rilascio dei documenti del figlio minore validi per l'espatrio;
2. Dispone ex art. 337 sexies c.p.c. l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in
RA (VA), via Mario Greppi, 62;
3. Dispone che la ripresa delle frequentazioni del figlio minore con il padre, subordinata al ritorno dello stesso in Italia e alla sua volontà di ripristinare un rapporto stabile e continuativo con il figlio, compatibilmente con le esigenze anche di carattere psico emotivo del bambino, potrà avvenire previo coinvolgimento dei Servizi sociali territorialmente competenti e in modalità protetta, salvo progressivo ampliamento o liberalizzazione ove non pregiudizievole per il minore e rispondente al benessere psicofisico dello stesso;
4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da pagina 8 di 9 corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale;
l'assegno unico universale spettante per il figlio sarà integralmente percepito dalla madre;
5. Spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra le parti.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 20.2.2025,
Da:
(C.F. , nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GARDINETTI FRANCESCA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di
Varese del 4.2.2025;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 1.4.2025;
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“In ogni caso ed in via di urgenza, anche inaudita altera parte disporre e/o confermare l'allontanamento del padre, sig. , dalla casa familiare;
CP_1
disporre e/o confermare l'interruzione / sospensione degli incontri padre / minore e nel caso di futuro ripristino regolamentarne lo svolgimento in sede protetta / spazio neutro, previo parere dei SS territorialmente competenti;
nel merito, in via principale disporre l'affido esclusivo e/o super - esclusivo alla madre, sig.ra e Parte_1
disporre / confermare il collocamento e la residenza anagrafica del minore Persona_1
presso la madre, sig.ra attualmente in RA (VA), via Mario Greppi, 62, Parte_1 nonché per l'effetto, disporre l'assegnazione, con ogni bene, arredo e pertinenza, della casa familiare – sita in
RA (VA), via Mario Greppi, 62 - alla madre, sig.ra Parte_1
disporre che il padre, sig. , provveda al mantenimento del figlio minore in CP_1 Per_1 via indiretta, mediante il versamento mensile alla madre sig.ra dell'importo Parte_1 omnicomprensivo di almeno € 400,00, per 12 mensilità ciascun anno, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, somma da versarsi a far data dalla presente domanda
e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT – costo vita come per legge. in ogni caso: conservare e/o disporre tutti i supporti e gli interventi dei Servizi Sociali che verranno ritenuti opportuni e necessari a tutela del minore e, pertanto, dichiarando sin da ora la piena collaborazione della madre, sig.ra nello specifico: attivare un intervento di Parte_1
supporto psicologico specifico e di sostegno alla genitorialità a favore della madre e, all'occorrenza, di supporto psicologico specifico a favore del minore, nonché assicurare, over ritenuti opportuni degli interventi anche di tipo educativo domiciliare;
In via istruttoria: ove ritenuto necessario ed opportuno nell'interesse del minore procedere a Persona_2 consulenza tecnica d'ufficio atta ed idonea ad indagare le rispettive capacità genitoriali;
ove ritenuto necessario ed opportuno nell'interesse del minore, procedere all'ascolto del minore, secondo le modalità di legge,
pagina 2 di 9 ove ritenuto necessario ed opportuno nell'interesse del minore, procedere all'ascolto delle figure adulte endofamiliari ed extrafamiliari che interagiscono, oltre ai genitori, con il minore e nello specifico: la nonna materna, sig.ra residente in [...], la Persona_3 sig.ra in Gardinetti, residente a[...], Parte_2 sig.ra residente in [...].” Persona_4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 20.2.2025, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse del figlio minore nato in [...] il [...]. Ha chiesto disporsi Persona_1
l'allontanamento del padre dalla casa familiare, la sospensione degli incontri padre-figlio e, nel caso di futuro rispristino del rapporto, che si svolga in forma protetta in spazio neutro con la mediazione dei Servizi sociali;
di disporsi l'affidamento del figlio minore in via super esclusiva alla madre con collocamento e residenza anagrafica presso la stessa, di assegnare la casa familiare alla madre, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat, di disporre tutti gli interventi dei Servizi sociali ritenuti necessari a tutela del minore e, in particolare, di attivare un intervento di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità a favore della madre e, all'occorrenza, un intervento di supporto psicologico in favore del minore.
Ha dedotto di avere intrapreso una relazione sentimentale con il resistente nel 2016, dalla quale è nato in [...] [...]; nel mese di marzo 2022, in concomitanza con l'avvio Per_1 dell'offensiva russa in Ucraina, la coppia aveva deciso di trasferirsi in Italia, ad RA, ove già da anni viveva la madre sig.ra e nel giugno del 2022 stabiliva la propria dimora Persona_3 familiare nell'abitazione di RA, via Mario Greppi n. 62 concessa in uso tramite dichiarazione di disponibilità del proprietario, ben inserendosi nel contesto sociale e lavorativo italiano;
purtroppo, tuttavia, le problematiche comportamentali del sig. derivanti dalla sua CP_1
dipendenza da sostanze alcoliche, erano progressivamente aumentate con episodi di aggressività
pagina 3 di 9 e violenza ai danni della compagna, culminati nell'episodio del 14 febbraio 2024, a seguito del quale, intervenute le forze dell'ordine, il resistente era attinto da provvedimento cautelare penale
(nell'ambito del procedimento 749/2024 RG NR) di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento e comunicazione con l'odierna ricorrente e il figlio minore;
successivamente all'allontanamento dalla casa familiare l'odierno resistente aveva inizialmente continuato a vivere in zona, salvo poi trasferirsi in Belgio ove avrebbe intrapreso attività lavorativa come muratore;
il padre non aveva mai costituito una figura genitoriale attiva nei confronti del figlio minore, anche a causa delle prolungate assenze da casa per motivi di lavoro e, successivamente al suo allontanamento, non lo aveva più freqeuntato.
Disposta su istanza di parte la rinnovazione della notificazione nei confronti del resistente, CP_1
non si è costituito in giudizio, pur a fronte della regolarità della notificazione effettuata
[...]
nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 c. 2 c.p.c. in data 11.4.2025 (cfr. nota di deposito in atti).
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, avanti al quale era stato promosso su iniziativa del pubblico ministero minorile (Cfr. ricorso in atti) il procedimento N. 2519/2024 R.Gen. MIN, con ordinanza in data 4.6.2025 ha disposto la trasmissione degli atti all'intestato Tribunale ex art. 38 disp. att. c.c.
Richieste informazioni alla Procura della Repubblica in Sede, è stato trasmesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'odierno resistente, imputato per i reati p.p. dagli artt. 94 e
572 c. 1 e 2 c.p. per i maltrattamenti attuati nei confronti della compagna anche alla presenza del figlio minore, entrambi evidenziati parti offese.
In data 27.5.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali di RA, già a conoscenza del nucleo familiare a seguito della segnalazione della procura minori (Cfr. anche relazione prodotta dalla ricorrente sub doc. 19).
All'udienza del 9.9.2025 è comparsa personalmente la parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore il quale, riportandosi ai propri atti, ha chiesto la rimessione della causa al
Collegio per la decisione, precisando le conclusioni come da atto introduttivo. Il giudice relatore, letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
pagina 4 di 9
1. La contumacia del resistente
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente, non comparso e non costituito in giudizio. Ed infatti la notifica del ricorso introduttivo è stata ritualmente effettuata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 143 c. 2 c.p.c. non essendo il resistente cittadino italiano ed essendo egli irreperibile, nonché privo di residenza o domicilio sul territorio.
2. La responsabilità genitoriale
Dalle risultanze della relazione dei Servizi sociali acquisita agli atti del giudizio in data
27.5.2025, è emerso che la figura materna, mostratasi disponibile e collaborante al confronto col
Servizio, rappresenta il principale punto di riferimento per del quale si prende cura con Per_1
costanza, anche grazie all'ausilio dalla propria madre, la cui vicinanza costituisce una risorsa supportiva per il nucleo. La donna ha riferito di proseguire con il proprio lavoro presso la mensa scolastica, che svolge con contratto regolare, e di riuscire a provvedere alle spese quotidiane anche grazie ai sostegni messi a disposizione dal Comune, nonché grazie al supporto della propria rete di amici e familiari. Anche le docenti della Scuola Primaria “Dante Alighieri” di
RA (VA) frequentata dal minore, sentite dagli operatori, hanno confermato di riscontrare una buona capacità di relazione della madre che appare attenta e collaborante rispetto alle esigenze del figlio. appare un bambino sereno e ben inserito nel contesto sociale e scolastico. Per_1
Come riferiscono le docenti della Scuola Primaria, si relaziona in modo positivo con i compagni di classe e con gli insegnanti e appare un bambino curato nell'igiene personale e nella cura del sé; la frequenza scolastica è regolare, così come lo svolgimento dei compiti a casa.
non ha mai preso contatti con il Servizio;
la sig.ra ha riferito di avere CP_1 Pt_1 sporadici e brevi scambi telefonici con l'ex compagno, in occasione dei quali gli consente di sentire il figlio, se rispondente alla volontà dello stesso;
ad avviso della donna, l'uomo si troverebbe attualmente in Belgio e tuttavia ha dichiarato di non avere certezza del luogo di dimora dello stesso. Sentita all'udienza del 9.9.2025, la stessa ha precisato che “non vede Per_1
il papà dal 14.2.2024. Il padre ogni tanto chiama per sentire il bambino, gli consento di fare delle chiamate con vivavoce, non sempre vuole parlargli ma perché a volte sta giocando, Per_5
si scambiano due parole. Non so bene dove sia, penso che sia in Belgio. È andato per lavorare e credo che lavori, credo faccia il muratore, quando eravamo in Italia lavorava come giardiniere.
pagina 5 di 9 Mi manda circa 50,00-100,00 euro al mese. i primi mesi lo cercava, io gli ho detto che è Per_5
andato via per lavoro, adesso non mi chiede nulla e sta bene”.
In tale contesto, alla luce del quadro univoco rappresentato dai Servizi sociali, che non hanno ravvisato elementi di preoccupazione nell'esercizio del ruolo genitoriale della sig.ra Pt_1
tenuto conto della lunga assenza del padre, il quale non risulta essersi attivato per il ripristino della relazione genitoriale, e considerata altresì la pendenza a suo carico del procedimento penale n. 2519/2024 RGNR avanti a questo Tribunale, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di alla madre con collocamento e residenza presso Per_1
l'abitazione della stessa, attribuendo alla sig.ra la facoltà di assumere in via esclusiva ex Pt_1
art. 337 quater c. 2 c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative alla sua salute, educazione e istruzione e in relazione alle pratiche amministrative, anche in relazione alla richiesta di rilascio dei documenti del figlio minore validi per l'espatrio.
Per l'effetto, deve essere disposta ex art. 337 sexies c.p.c. l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in RA (VA), via Mario Greppi, 62.
Quanto alle frequentazioni del minore con il padre, si ritiene che, nel caso in cui quest'ultimo dovesse fare ritorno in Italia e dovesse manifestare una seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, compatibilmente alle esigenze anche di carattere psico emotivo del bambino, gli incontri potranno avvenire con la mediazione dei Servizi sociali territorialmente competenti, cui deve essere fin d'ora demandato l'incarico, previa verifica delle condizioni necessarie nell'interesse del minore, di predisporre un calendario di incontri, inizialmente in modalità protetta e osservata in spazio neutro, fatta salva una progressiva liberalizzazione sussistendone i presupposti di legge e ove non pregiudizievole per il minore e per l'equilibrio psicofisico dello stesso.
2. Il mantenimento del figlio minore
Per quanto riguarda le questioni afferenti al mantenimento del figlio minore giova Per_1
osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui pagina 6 di 9 goduto (Cfr ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è come di seguito compendiabile.
ha dedotto di lavorare come addetta alla mensa presso l'istituto scolastico Parte_1
frequentato dal figlio, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione, per la società Vesco s.r.l. con sede in RA (VA), Via Soldani n. 10, percependo uno stipendio mensile di circa euro 200,00 (cfr. buste paga di dicembre, ottobre e novembre 2024 di cui ai docc. 23-25 e CU 2024 di cui al doc. 27 di parte ricorrente); gode di una collocazione abitativa a titolo gratuito, ad RA (VA), Via Mario Greppi n. 62, in cui vive con il figlio dovendo provvedere unicamente al pagamento delle utenze e delle spese di Per_1
conduzione, ricevendo, inoltre, supporto economico dalla madre;
ha presentato richiesta per ottenere l'AUU.
Rispetto alla situazione economico patrimoniale del sig. non risulta in atti alcuna CP_1
documentazione. La ricorrente ha dedotto che, quando lo stesso si trovava in Italia, svolgeva attività lavorativa con mansioni di giardiniere, in forza di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società ON CO con sede in Ranco, percependo uno stipendio mensile netto di circa euro 1.500,00; all'udienza del 9.9.2025, la sig.ra ha riferito che attualmente Pt_1
l'uomo dovrebbe trovarsi in Belgio e, per quanto le consta sapere, dovrebbe svolgere l'attività di muratore, provvedendo a versare all'ex compagna circa euro 50,00/100,00 al mese per il mantenimento del figlio.
In tale contesto, tenuto conto dell'età del figlio minore e delle esigenze fisiologicamente Per_1
correlate alla sua età, considerata la situazione economico reddituale delle parti e, in particolare, della situazione reddituale della ricorrente come dedotta dalla stessa e comprovata dalla documentazione depositata in atti, considerata altresì la mancata contezza circa l'attuale situazione economico-reddituale del resistente, il Collegio stima congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle pagina 7 di 9 spese straordinarie nell'interesse del minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al
Tribunale.
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario e affidatario del minore.
3. Le spese di lite
La natura e l'oggetto del giudizio, involgente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, e l'irreperibilità della figura genitoriale paterna, che hanno reso necessaria l'instaurazione del presente contenzioso, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Affida il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla Persona_1 madre, con collocamento e residenza prevalente presso l'abitazione della stessa e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione e in relazione alle pratiche amministrative, anche in relazione alla richiesta di rilascio dei documenti del figlio minore validi per l'espatrio;
2. Dispone ex art. 337 sexies c.p.c. l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in
RA (VA), via Mario Greppi, 62;
3. Dispone che la ripresa delle frequentazioni del figlio minore con il padre, subordinata al ritorno dello stesso in Italia e alla sua volontà di ripristinare un rapporto stabile e continuativo con il figlio, compatibilmente con le esigenze anche di carattere psico emotivo del bambino, potrà avvenire previo coinvolgimento dei Servizi sociali territorialmente competenti e in modalità protetta, salvo progressivo ampliamento o liberalizzazione ove non pregiudizievole per il minore e rispondente al benessere psicofisico dello stesso;
4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da pagina 8 di 9 corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale;
l'assegno unico universale spettante per il figlio sarà integralmente percepito dalla madre;
5. Spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra le parti.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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