Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 936/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. POLATO VALERIA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. RUFFATTO BARBARA CP_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 28/01/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del
4/03/2025:
1. i coniugi dichiarano di vivere separati di tetto e di mensa sin dalla loro separazione omologata, ovvero la Sig.ra risiede presso l'abitazione di famiglia di sua esclusiva Pt_1 proprietà con i figli sita in Vigonza PD in Via Bosco n. 11/b ed il sig. dichiara di CP_1 risiedere in Tribano PD in Via Stortola n. 49.
2. I figli minori continueranno a vivere con la madre nella casa familiare sita in Vigonza
(PD) in via Bosco n. 11/b, presso la quale hanno la loro residenza, affidati congiuntamente
ad entrambi i genitori i quali, pertanto, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno, invece, essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. compatibilmente con le loro esigenze scolastiche, il sig. avrà diritto di vedere e CP_1 tenere con sé i figli quando lo desidera, informando tempestivamente la madre. Le parti, tuttavia, stabiliscono sin d'ora le seguenti modalità di visita: due sere a settimana, con facoltà dei ragazzi di pernottamento presso il padre, il quale in tal caso li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo, nonché a fine settimana alterni dal sabato, indicativamente ad h. 14.00, alla domenica sera dopo cena, indicativamente ad h. 21.00; i minori trascorreranno, altresì, con i genitori ad anni alterni le festività di Natale e quelle di
Capodanno, nonché quelle Pasquali. Il padre potrà trascorrere con i minori 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio.
È, comunque, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori quanto al diritto di visita da parte del padre, compatibilmente con gli interessi e gli impegni dei minori.
4. La casa familiare sita in Vigonza in Via Bosco n. 11/b di proprietà della Sig.ra Pt_1 rimane assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi e corredi. Il sig.
[...] CP_1 ha già dichiarato di rinunciare a qualsiasi pretesa in ordine all'acquisto dell'arredo
[...]
e della mobilia utilizzata per la famiglia.
5. Il Sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario CP_1 dei figli la somma omnicomprensiva di € 2.000,00 (duemilaeuro) per entrambi i figli (€ Per_ 1.000,00 per ed € 1.000,00 per da rivalutarsi annualmente secondo gli indici CP_2
ISTAT, che saranno versati alla madre entro il giorno 15 di ogni mese;
il sig. CP_1 contribuirà, altresì, nella misura indicata nell'allegato (doc. 1) alle spese straordinarie dei minori in applicazione del Protocollo del Tribunale di Padova. Per tali spese, comunque, sarà necessario il preventivo accordo tra i genitori. Le parti si danno atto che nel mantenimento ordinario deve ritenersi già ricompreso il costo del trasporto scolastico per entrambi i figli, le spese per farmaci da banco e quelle per l'acquisto di cancelleria scolastica nel corso dell'anno.
Tutte le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei minori saranno versate mediante bonifico bancario sul conto corrente già indicato dalla
Sig.ra L'assegno unico familiare INPS verrà richiesto e trattenuto Parte_1 integralmente dalla Sig.ra con rinuncia totale da parte del Sig. . Il Parte_1 CP_1 sig. verserà, altresì, alla moglie la somma corrispondente al 50% della polizza CP_1
“Faschim” (attualmente pari ad € 15,13 mensili) contratta dalla sig. in quanto Pt_1 dipendente dell'azienda presso la quale è impiegata fino al venire meno della polizza medesima (Doc. n.). Le parti convengono, pertanto, che il sig. non corrisponderà la CP_1 quota pari al 50% delle spese straordinarie mediche che saranno rimborsate in forza della su 3
citata polizza della quale la sig. si impegna a fornire la rendicontazione al fine di Pt_1 definire tra loro le spese straordinarie mediche che rimarranno pro quota in capo al sig.
. CP_1
6. Nulla verrà corrisposto fra i coniugi l'uno nei confronti dell'altro, già economicamente autosufficienti, che pertanto dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto economico.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in data 2.06.2001 in Vigonza (PD), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2001.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: , in data 08.02.2009, e CP_2 Per_1 in data 13.12.2011.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano Pt_1 CP_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi alla Presidente del
Tribunale, avvenuta in trattazione scritta il 23/04/2024, la separazione personale veniva pronunciata con Sentenza n. 168/2024 del 24/04/2024, pubblicata il
26/04/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni concordate e nelle note di trattazione scritta riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza dinnanzi alla Presidente del Tribunale, avvenuta in trattazione scritta 23/04/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, delle stesse va preso atto. Il
Tribunale prende, inoltre, atto della condizione sub 5), relativamente al percepimento dell'assegno unico e alle spese mediche rimborsate dalla polizza assicurativa, che, pur facendo parte dell'accordo e della regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 CP_1 4
2.06.2001 in Vigonza (PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vigonza (PD), al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2001;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 18.3.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Alina Rossato