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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
AM NI ET AR, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 421/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 003 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 791/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato due avvisi di liquidazione notificati dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari in data 15 e 17 febbraio 2025, riguardanti la revoca delle agevolazioni fiscali (“Prima casa Under 36” ex L. n°106/2021) applicate a un atto di compravendita e a un relativo contratto di mutuo stipulati il 16 febbraio 2022, relativi a due immobili a Villaspeciosa (cat. A/2 e C/6).
L'Ufficio ha motivato la revoca sostenendo l'insussistenza dei requisiti dell'agevolazione richiesta, in particolare per la mancanza di una certificazione ISEE valida o di una DS antecedente o contestuale al rogito;
di conseguenza, ha richiesto al contribuente € 1.322,34 (imposte, interessi e sanzioni) per la compravendita e € 237,42 (imposta sostitutiva dello 0,25% e sanzioni) per il mutuo.
Il ricorrente ha eccepito preliminarmente la nullità degli atti impositivi poiché notificati direttamente al contribuente anziché al notaio rogante, indicato come il responsabile d'imposta e tenuto al pagamento;
ha invocato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 64 della L. n°106/2021 per ottenere l'agevolazione invocata: all'epoca del rogito aveva meno di 36 anni;
si trattava di una “prima casa” non di lusso (cat. A/2) situata a Villaspeciosa;
il valore ISEE simulato del nucleo familiare, composto da lui e dai nonni, era inferiore alla soglia legale di € 40.000,00.
In via subordinata, ha chiesto l'applicazione dei benefici ordinari per la “prima casa” (L. n. 549/1995), trattandosi di immobile non di lusso adibito ad abitazione principale .
L'Agenzia delle entrate ha presentato controdeduzioni con le quali ha difeso la legittimità del proprio operato, qualificando la somma richiesta come imposta complementare, ricadente esclusivamente sulle parti contraenti, derivando da un'autonoma attività istruttoria esterna all'atto che ha accertato l'insussistenza di un requisito (l'ISEE), con conseguente correttezza dell'operato dell'ufficio per avere notificato gli atti impositivi al contribuente.
Sul merito, l'Agenzia ha osservato, con riguardo alla mancanza del requisito ISEE, che la normativa (d.l.
73/2021) e i chiarimenti di prassi (Circolare 12/2021) impongono che il requisito ISEE sia posseduto alla data di stipula del contratto, senza possibilità di ottenere un ISEE con validità retroattiva tramite una DS presentata dopo l'atto; in altri termini, al momento del rogito il soggetto deve presentare l'attestazione valida o aver già presentato la DS in data anteriore o contestuale, mentre il ricorrente non aveva contestato l'assenza della DS al momento del rogito, né aveva prodotto tale documentazione nel processo, limitandosi ad allegare documenti sparsi per “simulare” i requisiti che avrebbero dovuto essere attestati dall'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare proposta dal ricorrente è infondata.
L'imposta ha natura complementare, poiché derivante da un'autonoma attività istruttoria esterna all'atto che ha accertato l'insussistenza del requisito ISEE, con la conseguenza che il contribuente è il corretto destinatario dell'atto. Come correttamente rilevato dall'Ufficio, l'art. 57 del D.P.R. 131/86 esclude la responsabilità dei pubblici ufficiali per le imposte complementari. Poiché la revoca dell'agevolazione deriva da un'attività di controllo dell'Ufficio successiva alla registrazione (verifica del requisito ISEE), l'imposta recuperata è complementare e il legittimo destinatario è il beneficiario dell'agevolazione.
Nel merito il ricorso è infondato.
La normativa e la prassi (Circolare 12/E 2021) sono tassative nel senso che l'agevolazione spetta solo se il requisito ISEE sia posseduto alla data di stipula del contratto o sia stata presentata la DS (dichiarazione sostitutiva unica) in data anteriore o contestuale, non essendo possibile ottenere un ISEE con validità retroattiva tramite una DS presentata dopo l'atto.
Il ricorrente ha ammesso implicitamente di non avere presentato la DS al momento della stipula della compravendita e la “simulazione” dei redditi prodotta in giudizio non sostituisce l'attestazione ISEE ufficiale, che è l'unico documento probatorio previsto dalla legge. La questione introdotta in via subordinata, relativa alla richiesta agevolazione ordinaria per la “prima casa”,
è allo stato improponibile. Il contribuente ha avanzato tale richiesta per la prima volta in questa sede processuale, nella quale tuttavia ha impugnato l'atto di revoca dell'agevolazione di cui all'art. 64, co.
6-10 del d.l. 73/2021, conv. in legge 106/2021 (prima casa under 36) per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, senza che l'Agenzia sia stata investita della questione dell'agevolazione ordinaria per la “prima casa”
o si sia pronunciata (neppure nell'atto impugnato) su di essa in senso affermativo o negativo. Una pronuncia da parte di questa Corte sulla suddetta questione avrebbe una impropria natura di mero accertamento, ma l'azione di accertamento nel giudizio tributario è estranea al modulo del processo tributario (v.
Cass.11997/2025), rimanendo ferma la possibilità che l'Agenzia si pronunci sulla suddetta questione
“subordinata”, provvedendo, in caso favorevole al contribuente, a rideterminare l'imposta dovuta.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
AM NI ET AR, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 421/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 003 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 791/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato due avvisi di liquidazione notificati dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari in data 15 e 17 febbraio 2025, riguardanti la revoca delle agevolazioni fiscali (“Prima casa Under 36” ex L. n°106/2021) applicate a un atto di compravendita e a un relativo contratto di mutuo stipulati il 16 febbraio 2022, relativi a due immobili a Villaspeciosa (cat. A/2 e C/6).
L'Ufficio ha motivato la revoca sostenendo l'insussistenza dei requisiti dell'agevolazione richiesta, in particolare per la mancanza di una certificazione ISEE valida o di una DS antecedente o contestuale al rogito;
di conseguenza, ha richiesto al contribuente € 1.322,34 (imposte, interessi e sanzioni) per la compravendita e € 237,42 (imposta sostitutiva dello 0,25% e sanzioni) per il mutuo.
Il ricorrente ha eccepito preliminarmente la nullità degli atti impositivi poiché notificati direttamente al contribuente anziché al notaio rogante, indicato come il responsabile d'imposta e tenuto al pagamento;
ha invocato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 64 della L. n°106/2021 per ottenere l'agevolazione invocata: all'epoca del rogito aveva meno di 36 anni;
si trattava di una “prima casa” non di lusso (cat. A/2) situata a Villaspeciosa;
il valore ISEE simulato del nucleo familiare, composto da lui e dai nonni, era inferiore alla soglia legale di € 40.000,00.
In via subordinata, ha chiesto l'applicazione dei benefici ordinari per la “prima casa” (L. n. 549/1995), trattandosi di immobile non di lusso adibito ad abitazione principale .
L'Agenzia delle entrate ha presentato controdeduzioni con le quali ha difeso la legittimità del proprio operato, qualificando la somma richiesta come imposta complementare, ricadente esclusivamente sulle parti contraenti, derivando da un'autonoma attività istruttoria esterna all'atto che ha accertato l'insussistenza di un requisito (l'ISEE), con conseguente correttezza dell'operato dell'ufficio per avere notificato gli atti impositivi al contribuente.
Sul merito, l'Agenzia ha osservato, con riguardo alla mancanza del requisito ISEE, che la normativa (d.l.
73/2021) e i chiarimenti di prassi (Circolare 12/2021) impongono che il requisito ISEE sia posseduto alla data di stipula del contratto, senza possibilità di ottenere un ISEE con validità retroattiva tramite una DS presentata dopo l'atto; in altri termini, al momento del rogito il soggetto deve presentare l'attestazione valida o aver già presentato la DS in data anteriore o contestuale, mentre il ricorrente non aveva contestato l'assenza della DS al momento del rogito, né aveva prodotto tale documentazione nel processo, limitandosi ad allegare documenti sparsi per “simulare” i requisiti che avrebbero dovuto essere attestati dall'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare proposta dal ricorrente è infondata.
L'imposta ha natura complementare, poiché derivante da un'autonoma attività istruttoria esterna all'atto che ha accertato l'insussistenza del requisito ISEE, con la conseguenza che il contribuente è il corretto destinatario dell'atto. Come correttamente rilevato dall'Ufficio, l'art. 57 del D.P.R. 131/86 esclude la responsabilità dei pubblici ufficiali per le imposte complementari. Poiché la revoca dell'agevolazione deriva da un'attività di controllo dell'Ufficio successiva alla registrazione (verifica del requisito ISEE), l'imposta recuperata è complementare e il legittimo destinatario è il beneficiario dell'agevolazione.
Nel merito il ricorso è infondato.
La normativa e la prassi (Circolare 12/E 2021) sono tassative nel senso che l'agevolazione spetta solo se il requisito ISEE sia posseduto alla data di stipula del contratto o sia stata presentata la DS (dichiarazione sostitutiva unica) in data anteriore o contestuale, non essendo possibile ottenere un ISEE con validità retroattiva tramite una DS presentata dopo l'atto.
Il ricorrente ha ammesso implicitamente di non avere presentato la DS al momento della stipula della compravendita e la “simulazione” dei redditi prodotta in giudizio non sostituisce l'attestazione ISEE ufficiale, che è l'unico documento probatorio previsto dalla legge. La questione introdotta in via subordinata, relativa alla richiesta agevolazione ordinaria per la “prima casa”,
è allo stato improponibile. Il contribuente ha avanzato tale richiesta per la prima volta in questa sede processuale, nella quale tuttavia ha impugnato l'atto di revoca dell'agevolazione di cui all'art. 64, co.
6-10 del d.l. 73/2021, conv. in legge 106/2021 (prima casa under 36) per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, senza che l'Agenzia sia stata investita della questione dell'agevolazione ordinaria per la “prima casa”
o si sia pronunciata (neppure nell'atto impugnato) su di essa in senso affermativo o negativo. Una pronuncia da parte di questa Corte sulla suddetta questione avrebbe una impropria natura di mero accertamento, ma l'azione di accertamento nel giudizio tributario è estranea al modulo del processo tributario (v.
Cass.11997/2025), rimanendo ferma la possibilità che l'Agenzia si pronunci sulla suddetta questione
“subordinata”, provvedendo, in caso favorevole al contribuente, a rideterminare l'imposta dovuta.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.