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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6140 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16970/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Longo;
CONTRO
nato a [...] il [...] (C. F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Coci;
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. Parte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, in Controparte_1 accoglimento delle presenti richieste, per le ragioni sopra meglio esposte, accogliere le domande di
condannando parte convenuta a consegnare le chiavi del locale garage, di Parte_1 proprietà sito nello stabile condominiale di Catania, via A. Gioeni n.5, piano terra, Parte_1
e condannandola a pagare la relativa somma di Euro 5.000,00 e/o quella diversa somma, da determinarsi anche eventualmente a mezzo CTU, a titolo di indennità di occupazione, godimento ed utilizzo del predetto locale garage per usi afferenti l'attività di impresa in favore del , CP_2 nonché condannare parte convenuta a pagare la somma di Euro 10.000,00 e/o quella diversa somma da determinarsi in via equitativa, a titolo di ristoro per la lesione alla propria reputazione subita da parte attrice. Condannare parte convenuta, altresì, al pagamento di spese, compensi di causa e rimborso spese generali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze: nel mese di settembre 2018 la ditta edile dell'odierno convenuto si era aggiudicata l'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale di Via Ardizzone Gioeni n. 5, sito in Catania, in cui è compreso il locale garage di proprietà attorea;
dietro espressa richiesta dell'impresa, l'attore concedeva, previa pattuizione di un congruo compenso rapportato al lasso temporale di impiego e comunque sino al completamento dei lavori, l'utilizzo e il godimento esclusivo di detto locale, per consentire il deposito dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere e la fruizione, da parte degli operai della ditta, dei servizi igienici ivi presenti;
consegnate le chiavi, il si serviva del detto locale garage per le finalità su indicate senza tuttavia mai corrispondere CP_1 il compenso pattuito;
ultimati i lavori appaltati, il convenuto non provvedeva, e ancora non vi ha provveduto, alla restituzione delle chiavi del locale di proprietà dell'odierno deducente.
Il ha altresì lamentato che gli operai della ditta edile del AM, allorquando erano presenti Pt_1 sulle impalcature addossate allo stabile condominiale ed impegnati ad effettuare i lavori di manutenzione di cui si è detto, rivolgevano, all'indirizzo dell'attore, insulti e offese di natura omofoba. Le predette offese ed ingiurie venivano rivolte all'odierno attore tutte le volte in cui questi si trovava ad attraversare gli spazi condominiali o affacciato al balcone e spesso in presenza di altri condomini, di vicini abitanti in palazzine contigue o di semplici passanti per la pubblica via. Parte attrice ha lamentato come le predette condotte, asseritamente tenute dagli operai della ditta, abbiano ingenerato in lei un particolare stato di turbamento avendo dovuto la stessa, per vergogna, cambiare le proprie abitudini di vita risolvendosi ad evitare di affacciarsi o di uscire di casa per paura di subire ulteriori insulti.
A sostegno delle proprie ragioni, il ha prodotto in atti copia della raccomandata a/r inviata al Pt_1 con cui richiedeva il pagamento del compenso e pattuito e la restituzione delle chiavi del CP_1 locale garage e copia della querela per diffamazione presentata presso il Commissariato di P.S. Borgo- Ognina di Catania.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale, nel contestare Controparte_1 integralmente le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto delle domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. Nel dettaglio, ha negato che sia mai stato pattuito un compenso per l'utilizzo del locale garage di proprietà del il quale, invece, aveva spontaneamente messo a parziale Pt_1 disposizione dell'impresa il locale de quo configurandosi così, a tutti gli effetti, un comodato verbale avente, peraltro, ad oggetto solo una porzione ridotta del garage pari a circa 4 mq. Il , Pt_1 comunque, a detta del convenuto, ha sempre mantenuto la disponibilità del locale garage attesa la consegna, ad opera dell'odierno attore, di semplice copia delle chiavi ed atteso il ridotto spazio occupato dai materiali lì depositati dagli operai della ditta.
Quanto alla domanda risarcitoria esperita ex artt. 2043 e 2049 c. c., il ha negato CP_1
l'accadimento degli episodi di diffamazione addebitatigli da parte attrice. Infine, nelle difese svolte nella comparsa responsiva, il convenuto si è dichiarato pronto a restituire le chiavi del locale garage di proprietà del . Pt_1
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, il ha insistito in domanda;
ha depistato in atti bollette elettriche ed idriche Pt_1 attestanti il consumo nel garage di proprietà nel periodo in cui lo stesso è stato utilizzato dalla ditta edile di in via istruttoria, ha chiesto ammettersi interrogatorio formale del Controparte_1 convenuto e prova per testi.
Il AM ha, a sua volta, insistito nelle difese ed eccezione svolte in seno alla comparsa responsiva;
ha prodotto in atti copia del verbale attestante l'avvenuta restituzione al della copia delle Pt_1 chiavi del locale garage. Con ordinanza resa in data 16 aprile 2024, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice.
Indi, all'udienza del 7 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizioni delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
In via preliminare, devi darsi atto della circostanza, attestata nel verbale di consegna recante data 27 aprile 2023 e prodotto in atti, che il convenuto ha consegnato al le chiavi del locale garage Pt_1 oggetto di causa.
Di conseguenza, deve ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di parte attrice finalizzata a ottenere la condanna di controparte alla consegna delle chiavi dell'immobile, sulla quale di conseguenza non vi è luogo a statuire.
Tanto premesso, al fine di dirimere la presente controversia deve osservarsi, innanzitutto, in diritto, che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c. c. e 115 c. p. c., chi intenda far valere un proprio diritto in giudizio deve provare i fatti che ne siano a fondamento: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, puntualizzato, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. 13533/2001, come deve essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: il creditore che agisca in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza) ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa).
Dedotti i superiori principi di diritto, nel caso in esame in esame è pacifico tra le parti che tra le stesse sia intervenuto un accordo puramente verbale avente ad oggetto la concessione in godimento del locale garage di proprietà del alla ditta incaricata dell'effettuazione dei lavori di manutenzione Pt_1 straordinaria dello stabile CP_3
Ciò che il convenuto contesta è la circostanza, allegata dal (in maniera, peraltro, estremamente Pt_1 generica) che le parti, in quell'occasione, abbiano concordato la corresponsione di “un congruo compenso rapportato al lasso temporale di utilizzo sino al completamento dei lavori nel predetto condominio”, compenso poi non corrisposto.
Orbene, in virtù dei principi di diritto sopra richiamati, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova in ordine al su indicato accordo;
e tuttavia, come si evince dalle risultanze dell'istruttoria espletata, l'attore non ha provato né tantomeno fornito elementi utili dai quali poter presumere l'esistenza tra le parti di un accordo relativo alla corresponsione di un pretium.
Ne consegue che la domanda volta ad ottenere la condanna del al pagamento di una somma CP_1 indicativamente pari ad euro 5.000,00 “a titolo di indennità di occupazione” non può che essere rigettata.
In ordine alla domanda risarcitoria spiegata da parte attrice in forza del combinato disposto degli artt. 2043 e 2049 c. c., deve ricordarsi che è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa ma altresì la riconducibilità degli stessi al comportamento del convenuto (ossia il nesso causale) ed il danno nella sua entità quale conseguenza della lesione.
Così con la lettura combinata degli artt. 2043 c. c., che delinea gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, e l'art. 2059 c. c., che detta la disciplina per i danni non patrimoniali e che viene interpretato in un'accezione ormai estensiva e non più ancorata all'applicabilità dello stesso per le sole ipotesi riconducibili nell'alveo dell'art.185 c. p., si determina l'ambito di applicazione dell'art. 2697 c. c., norma le cui prescrizioni, nella fattispecie in esame, risultano, anche in ordine alla domanda risarcitoria de qua, essere state disattese.
Invero la Suprema Corte di Cassazione, condivisibilmente, chiarendo precedenti e risalenti orientamenti, con l'Ordinanza n. 4005/2020 ha statuito che il danno all'immagine, così come il danno alla reputazione ed alla riservatezza, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, in base al concreto pregiudizio patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordati, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé. Si tratta del danno che lede l'identità personale di un individuo, ossia l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale e/o professionale di riferimento. Si tratta della lesione di un diritto fondamentale della persona, consistente nella rappresentazione che la collettività abbia su di un individuo, il cui fondamento giuridico si ricava dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
E' danno che genera, in capo a chi lo ha cagionato, perciò, una responsabilità avente natura aquiliana, andando a violare il principio di neminem laedere e il cui ristoro, come più sopra affermato, presuppone la specifica ed adeguata prospettazione nonché, in caso di contestazione, la successiva dimostrazione, delle conseguenze pregiudizievoli che il danneggiato ritiene di avere patito in conseguenza dell'illecito e del nesso eziologico sussistente tra tali pregiudizi e la condotta imputata al danneggiante.
Orbene, nel caso di specie, nessuna specifica deduzione o prova è stata fornita dal in ordine Pt_1 agli insulti e alle offese di natura omofoba rivolte al suo indirizzo dagli operai della ditta CP_1
Ancora, nessuna specifica deduzione o prova è stata fornita dal in ordine al danno Pt_1 conseguente le condotte di cui si duole l'attore il quale si è limitato a narrare, nel libello introduttivo, che tali ingiurie (allegate in forma estremamente generica e, si ribadisce, rimaste sguarnite di riscontro probatorio in ordine alla loro effettiva verificazione) provenivano dagli operai della ditta edile, senza tuttavia poi né allegare, in modo specifico e puntuale, né dimostrare quali siano state le conseguenze derivanti da dette offese, in termini ad esempio di stress, ansia, depressione, o comunque di sofferenza psico-fisica.
In particolare, tra le circostanze articolate dal nella richiesta di prova testimoniale di cui alla Pt_1 memoria 183 co. 6 n. 2 c. p. c. e rigettata dal g. i., nessuna ha ad oggetto il danno conseguenza, bensì hanno tutte ad oggetto le condotte asseritamente attribuite agli operai della ditta, che integrano il cd. danno evento.
In assenza di dette specifiche allegazioni difensive, anche detta la domanda non può che esser rigettata, evidenziandosi che l'attore non ha nemmeno fornito elementi utili per liquidare il danno limitandosi a chiedere genericamente la somma di euro 10.000,00 o, in alternativa, la liquidazione in via equitativa. Secondo soccombenza, parte attrice deve rifondere il delle spese di lite. CP_1
Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo ai parametri previsti dal D. M. 55/2014 (sì come aggiornati con D. M. 147/2022), per le quattro fasi espletate (con il massimo abbattimento per la fase istruttoria in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda) ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, come da dispositivo.
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna a rifondere Pt_1 Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in Euro 4.237,00 per compensi al difensore, oltre i. v. a. e c. CP_1
p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 22 dicembre 2025
Il g. u.
Dott. G. Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Longo;
CONTRO
nato a [...] il [...] (C. F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Coci;
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. Parte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, in Controparte_1 accoglimento delle presenti richieste, per le ragioni sopra meglio esposte, accogliere le domande di
condannando parte convenuta a consegnare le chiavi del locale garage, di Parte_1 proprietà sito nello stabile condominiale di Catania, via A. Gioeni n.5, piano terra, Parte_1
e condannandola a pagare la relativa somma di Euro 5.000,00 e/o quella diversa somma, da determinarsi anche eventualmente a mezzo CTU, a titolo di indennità di occupazione, godimento ed utilizzo del predetto locale garage per usi afferenti l'attività di impresa in favore del , CP_2 nonché condannare parte convenuta a pagare la somma di Euro 10.000,00 e/o quella diversa somma da determinarsi in via equitativa, a titolo di ristoro per la lesione alla propria reputazione subita da parte attrice. Condannare parte convenuta, altresì, al pagamento di spese, compensi di causa e rimborso spese generali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze: nel mese di settembre 2018 la ditta edile dell'odierno convenuto si era aggiudicata l'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale di Via Ardizzone Gioeni n. 5, sito in Catania, in cui è compreso il locale garage di proprietà attorea;
dietro espressa richiesta dell'impresa, l'attore concedeva, previa pattuizione di un congruo compenso rapportato al lasso temporale di impiego e comunque sino al completamento dei lavori, l'utilizzo e il godimento esclusivo di detto locale, per consentire il deposito dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere e la fruizione, da parte degli operai della ditta, dei servizi igienici ivi presenti;
consegnate le chiavi, il si serviva del detto locale garage per le finalità su indicate senza tuttavia mai corrispondere CP_1 il compenso pattuito;
ultimati i lavori appaltati, il convenuto non provvedeva, e ancora non vi ha provveduto, alla restituzione delle chiavi del locale di proprietà dell'odierno deducente.
Il ha altresì lamentato che gli operai della ditta edile del AM, allorquando erano presenti Pt_1 sulle impalcature addossate allo stabile condominiale ed impegnati ad effettuare i lavori di manutenzione di cui si è detto, rivolgevano, all'indirizzo dell'attore, insulti e offese di natura omofoba. Le predette offese ed ingiurie venivano rivolte all'odierno attore tutte le volte in cui questi si trovava ad attraversare gli spazi condominiali o affacciato al balcone e spesso in presenza di altri condomini, di vicini abitanti in palazzine contigue o di semplici passanti per la pubblica via. Parte attrice ha lamentato come le predette condotte, asseritamente tenute dagli operai della ditta, abbiano ingenerato in lei un particolare stato di turbamento avendo dovuto la stessa, per vergogna, cambiare le proprie abitudini di vita risolvendosi ad evitare di affacciarsi o di uscire di casa per paura di subire ulteriori insulti.
A sostegno delle proprie ragioni, il ha prodotto in atti copia della raccomandata a/r inviata al Pt_1 con cui richiedeva il pagamento del compenso e pattuito e la restituzione delle chiavi del CP_1 locale garage e copia della querela per diffamazione presentata presso il Commissariato di P.S. Borgo- Ognina di Catania.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale, nel contestare Controparte_1 integralmente le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto delle domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. Nel dettaglio, ha negato che sia mai stato pattuito un compenso per l'utilizzo del locale garage di proprietà del il quale, invece, aveva spontaneamente messo a parziale Pt_1 disposizione dell'impresa il locale de quo configurandosi così, a tutti gli effetti, un comodato verbale avente, peraltro, ad oggetto solo una porzione ridotta del garage pari a circa 4 mq. Il , Pt_1 comunque, a detta del convenuto, ha sempre mantenuto la disponibilità del locale garage attesa la consegna, ad opera dell'odierno attore, di semplice copia delle chiavi ed atteso il ridotto spazio occupato dai materiali lì depositati dagli operai della ditta.
Quanto alla domanda risarcitoria esperita ex artt. 2043 e 2049 c. c., il ha negato CP_1
l'accadimento degli episodi di diffamazione addebitatigli da parte attrice. Infine, nelle difese svolte nella comparsa responsiva, il convenuto si è dichiarato pronto a restituire le chiavi del locale garage di proprietà del . Pt_1
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, il ha insistito in domanda;
ha depistato in atti bollette elettriche ed idriche Pt_1 attestanti il consumo nel garage di proprietà nel periodo in cui lo stesso è stato utilizzato dalla ditta edile di in via istruttoria, ha chiesto ammettersi interrogatorio formale del Controparte_1 convenuto e prova per testi.
Il AM ha, a sua volta, insistito nelle difese ed eccezione svolte in seno alla comparsa responsiva;
ha prodotto in atti copia del verbale attestante l'avvenuta restituzione al della copia delle Pt_1 chiavi del locale garage. Con ordinanza resa in data 16 aprile 2024, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice.
Indi, all'udienza del 7 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizioni delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
In via preliminare, devi darsi atto della circostanza, attestata nel verbale di consegna recante data 27 aprile 2023 e prodotto in atti, che il convenuto ha consegnato al le chiavi del locale garage Pt_1 oggetto di causa.
Di conseguenza, deve ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di parte attrice finalizzata a ottenere la condanna di controparte alla consegna delle chiavi dell'immobile, sulla quale di conseguenza non vi è luogo a statuire.
Tanto premesso, al fine di dirimere la presente controversia deve osservarsi, innanzitutto, in diritto, che, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c. c. e 115 c. p. c., chi intenda far valere un proprio diritto in giudizio deve provare i fatti che ne siano a fondamento: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, puntualizzato, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. 13533/2001, come deve essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: il creditore che agisca in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza) ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa).
Dedotti i superiori principi di diritto, nel caso in esame in esame è pacifico tra le parti che tra le stesse sia intervenuto un accordo puramente verbale avente ad oggetto la concessione in godimento del locale garage di proprietà del alla ditta incaricata dell'effettuazione dei lavori di manutenzione Pt_1 straordinaria dello stabile CP_3
Ciò che il convenuto contesta è la circostanza, allegata dal (in maniera, peraltro, estremamente Pt_1 generica) che le parti, in quell'occasione, abbiano concordato la corresponsione di “un congruo compenso rapportato al lasso temporale di utilizzo sino al completamento dei lavori nel predetto condominio”, compenso poi non corrisposto.
Orbene, in virtù dei principi di diritto sopra richiamati, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova in ordine al su indicato accordo;
e tuttavia, come si evince dalle risultanze dell'istruttoria espletata, l'attore non ha provato né tantomeno fornito elementi utili dai quali poter presumere l'esistenza tra le parti di un accordo relativo alla corresponsione di un pretium.
Ne consegue che la domanda volta ad ottenere la condanna del al pagamento di una somma CP_1 indicativamente pari ad euro 5.000,00 “a titolo di indennità di occupazione” non può che essere rigettata.
In ordine alla domanda risarcitoria spiegata da parte attrice in forza del combinato disposto degli artt. 2043 e 2049 c. c., deve ricordarsi che è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa ma altresì la riconducibilità degli stessi al comportamento del convenuto (ossia il nesso causale) ed il danno nella sua entità quale conseguenza della lesione.
Così con la lettura combinata degli artt. 2043 c. c., che delinea gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, e l'art. 2059 c. c., che detta la disciplina per i danni non patrimoniali e che viene interpretato in un'accezione ormai estensiva e non più ancorata all'applicabilità dello stesso per le sole ipotesi riconducibili nell'alveo dell'art.185 c. p., si determina l'ambito di applicazione dell'art. 2697 c. c., norma le cui prescrizioni, nella fattispecie in esame, risultano, anche in ordine alla domanda risarcitoria de qua, essere state disattese.
Invero la Suprema Corte di Cassazione, condivisibilmente, chiarendo precedenti e risalenti orientamenti, con l'Ordinanza n. 4005/2020 ha statuito che il danno all'immagine, così come il danno alla reputazione ed alla riservatezza, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, in base al concreto pregiudizio patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordati, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé. Si tratta del danno che lede l'identità personale di un individuo, ossia l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale e/o professionale di riferimento. Si tratta della lesione di un diritto fondamentale della persona, consistente nella rappresentazione che la collettività abbia su di un individuo, il cui fondamento giuridico si ricava dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
E' danno che genera, in capo a chi lo ha cagionato, perciò, una responsabilità avente natura aquiliana, andando a violare il principio di neminem laedere e il cui ristoro, come più sopra affermato, presuppone la specifica ed adeguata prospettazione nonché, in caso di contestazione, la successiva dimostrazione, delle conseguenze pregiudizievoli che il danneggiato ritiene di avere patito in conseguenza dell'illecito e del nesso eziologico sussistente tra tali pregiudizi e la condotta imputata al danneggiante.
Orbene, nel caso di specie, nessuna specifica deduzione o prova è stata fornita dal in ordine Pt_1 agli insulti e alle offese di natura omofoba rivolte al suo indirizzo dagli operai della ditta CP_1
Ancora, nessuna specifica deduzione o prova è stata fornita dal in ordine al danno Pt_1 conseguente le condotte di cui si duole l'attore il quale si è limitato a narrare, nel libello introduttivo, che tali ingiurie (allegate in forma estremamente generica e, si ribadisce, rimaste sguarnite di riscontro probatorio in ordine alla loro effettiva verificazione) provenivano dagli operai della ditta edile, senza tuttavia poi né allegare, in modo specifico e puntuale, né dimostrare quali siano state le conseguenze derivanti da dette offese, in termini ad esempio di stress, ansia, depressione, o comunque di sofferenza psico-fisica.
In particolare, tra le circostanze articolate dal nella richiesta di prova testimoniale di cui alla Pt_1 memoria 183 co. 6 n. 2 c. p. c. e rigettata dal g. i., nessuna ha ad oggetto il danno conseguenza, bensì hanno tutte ad oggetto le condotte asseritamente attribuite agli operai della ditta, che integrano il cd. danno evento.
In assenza di dette specifiche allegazioni difensive, anche detta la domanda non può che esser rigettata, evidenziandosi che l'attore non ha nemmeno fornito elementi utili per liquidare il danno limitandosi a chiedere genericamente la somma di euro 10.000,00 o, in alternativa, la liquidazione in via equitativa. Secondo soccombenza, parte attrice deve rifondere il delle spese di lite. CP_1
Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo ai parametri previsti dal D. M. 55/2014 (sì come aggiornati con D. M. 147/2022), per le quattro fasi espletate (con il massimo abbattimento per la fase istruttoria in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda) ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, come da dispositivo.
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna a rifondere Pt_1 Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in Euro 4.237,00 per compensi al difensore, oltre i. v. a. e c. CP_1
p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 22 dicembre 2025
Il g. u.
Dott. G. Cataldo