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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/10/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto al n. 5362/2024 promossa da nato a [...] il [...], C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv.to Cervone Ferdinando, dal quale è rappresentato e difeso
- Ricorrente - contro
nata a [...] il [...] , C.F.: , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Olivieri Antonella, dalla quale è rappresentata e difesa
- Resistente - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, interveniente necessario
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da precisazione conclusioni congiunte versate in atti telematicamente.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 28.10.2024 parte ricorrente sig. , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra il 24.2.2001, che da predetta unione nascevano due CP_1 figli, il 5.7.2001 e il 1.4.2005, assumeva che detta unione era fallita a causa di Per_1 Per_2 incompatibilità caratteriali, chiedeva dunque che venisse pronunciata la separazione con addebito dal predetto coniuge, con assegnazione della casa familiare alla resistente, nonché provvedere autonomamente e personalmente alle esigenze economiche dei due figli maggiorenni, nulla determinarsi ai fini del mantenimento. In data 4.3.2025 si costituiva parte resistente la quale chiedeva pronunciarsi la separazione nonché
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
All'udienza del 31.3.2025 comparivano le parti assistite dai rispettivi difensori, i quali chiedevano un breve rinvio per poter prospettare una ipotesi di consensualizzazione: il Presidente relatore, rinviava pertanto all'udienza del 13.10.2025 invitando le parti a svolgere percorso di mediazione ai sensi dell'art. 473 bis 10 c.p.c.
A detta udienza le parti, sentiti i difensori, prospettavano una ipotesi di soluzione consensualizzata, riservandosi di definire il quantum dell'assegno di mantenimento una tantum, ragion per cui il
Presidente relatore, fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 20.10.2025 da intendersi udienza figurata per precisazione conclusioni congiunte;
esaminate pertanto le note di udienza depositate e visti gli accordi versati in atti telematicamente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare la gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente mosse, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle concordate dalle stesse parti del seguente tenore:
• i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credono, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
• la casa coniugale, di proprietà della sig.ra e ubicata in Volla (NA) alla Via de CP_1
Curtis resta assegnata alla sig.ra ; CP_1
• essendo i due figli e entrambi maggiorenni non si pongono problemi di Per_1 Per_2 affidamento;
• il sig. manifesta la volontà a provvedere personalmente ed autonomamente Parte_1 all'esigenze economiche dei figli sia relativamente alle spese ordinarie che straordinarie;
• per esplicito accordo delle parti, valido in caso di divorzio, il sig. Parte_1
s'obbliga a corrispondere, a favore della sig.ra , la somma complessiva di € 45.000,00 CP_1
(Euro quarantacinquamila,00) da pagarsi in misura dilazionata tramite n. 45 rate da € 1.000,00 (Euro mille,00) cadauna, da corrispondere periodicamente il giorno 5 di ogni mese fino ad estinzione completa della somma concordata. Tale somma complessiva, una tantum, stabilita di comune accordo tra le parti, viene corrisposta a titolo transattivo soprattutto al fine di far cessare talune controversie di natura patrimoniale insorte o che potrebbero insorgere tra i predetti coniugi.
• Infine, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, sani, abili al lavoro e nel pieno dell'età lavorativa, non si pone alcun problema in ordine al mantenimento e pertanto rinunciano reciprocamente all' assegno di mantenimento dichiarando di non aver nulla a pretendere
l'uno nei confronti dell'altro per le indicate causali.
Preliminarmente il Tribunale prende atto della rinuncia alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente in virtù delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Il Tribunale prende altresì atto che le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo autonomi economicamente e che dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, nonché che convengono che la casa coniugale sita in Volla alla via de Curtis di proprietà della sig.ra CP_
venga alla stessa assegnata.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , sentito il PM, così provvede: Parte_1 CP_1
1. Pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio a Volla il 24.2.2001 CP_1
(atto n. 2, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2001);
2. Dispone che il sig. provveda personalmente ed autonomamente alle esigenze Parte_1 economiche dei figli relativamente alle spese ordinarie e straordinarie;
3. Determina a titolo di contributo al mantenimento una tantum la somma di euro 45000,00 da CP_ porsi a carico del sig. e da corrispondere alla sig.ra con le modalità precisate Parte_1 in parte motiva;
4. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
5. Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, addì 24.10.2025.
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca