Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 11/05/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n. 30996 Sent. n. 80/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
Vito Tenore Presidente
IA NI UD
Laura De Rentiis UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30996 del registro di segreteria, nei confronti di:
NI AL, nato a [...] il [...], cf. [...], residente in [...] C Int 1;
richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;
data per letta su consenso delle parti costituite, nell’odierna udienza del 6 maggio 2026, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore, nonché udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dr.ssa Selene Francesca Lupacchino, nessuno per il convenuto;
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639; visto il d.lgs. 26.8.2016 n.174.
TO
1. Con atto di citazione del 4.12.2025, la Procura regionale evocava in giudizio il convenuto in epigrafe, titolare della ricevitoria del lotto n. MB7523/MI7337 in Macherio, viale Regina Margherita n. 103, esponendo quanto segue:
a) che, con nota prot. n. 0011465 del 28.11.2024 e succ. integrazione, l’Amministrazione Autonoma Dogane e Monopoli di Stato aveva segnalato alla Procura contabile il mancato versamento da parte della convenuta dei proventi del gioco del lotto, per euro 51.808,22 (corrispondente a quanto introitato per le settimane contabili 24.04.2024 30.04.2024 e 01.05.2024 07.05.2024), già detratto l’aggio dell’8% e le vincite pagate;
b) che, nonostante rituale diffida, la parte convenuta non aveva refuso detta somma ed aveva subìto il 27.11.2024 la revoca della concessione per la ricevitoria del lotto per inadempimento e la disattivazione dei terminali;
a) che l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, aveva comunicato che era rimasta senza esito la richiesta di pagamento con ordinanze-ingiunzione, e che era stata introitata, come da documentazione in atti, la polizza fideiussoria di stipulata dalla titolare della ricevitoria a titolo di sanzione per inadempimento contrattuale e che l’importo da riversare risultava pari ad € 51.808,22, oltre interessi;
d) che, in riscontro all’invito a dedurre, la parte convenuta non aveva fatto pervenire deduzioni;
e) che la parte convenuta, quale agente contabile raccoglitore del gioco del lotto, era da ritenere sottoposto al più rigoroso regime di responsabilità ex art. 194, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, in quanto riscossore di denaro statale e preposto al maneggio di denaro pubblico, con conseguente presunzione di colpevolezza nella propria condotta.
Tutto ciò premesso, la Procura attrice chiedeva la condanna della parte convenuta al risarcimento a favore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della somma di euro 51.808,22, oltre interessi maturati e maturandi ex art. 33, co. 2, l. n. 724/1994 dalla data dell’evento lesivo contestato in questa sede al saldo effettivo.
2. Alla prefissata udienza del 6.5.2026 la Procura sviluppava, dopo la relazione del Magistrato richiamata per relationem su consenso dell’attore, i propri argomenti. Parte convenuta rimaneva contumace.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
RI
1. Statuita preliminarmente la contumacia della parte convenuta, ritualmente evocata ex art.140 c.p.c. e non costituitosi, la questione in esame, ampiamente esplorata dalla Sezione, attiene all’omesso versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte del convenuto gestore dei proventi del gioco del lotto per € 51.808,22, (doc. cartelle 1-3 Procura).
Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sez. Lombardia, 19.9.2025 n.137; id., 26.2.2024 n.38; id., 11.10.2022 n.240; id., 17.5.2022 n.131; id., 14.5.2020 n.67; id., 21.4.2020 n.49; id., 8.7.2019 n.173; id.,14.3.2018 n.51 e n.52; id., 19.12.2014 n.222; id., 30.5.2014 n. 115 e id., 12.11.2013 n. 274) sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia in quanto si rinviene un rapporto di servizio di natura funzionale tra l'Amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto, che provvede alla riscossione di entrate e all'esecuzione di pagamenti per conto dello Stato (Cfr. Cass. SS.UU. n. 12041 del 28 novembre 1997).
2. Venendo al merito, giova precisare, come ribadito da univoca giurisprudenza (tra le tante C. conti., Sez. II app., 15.4.2014 n. 268 e giur. supra citata), che la normativa regolamentare del gioco del lotto, di cui al D.P.R. del 7 agosto 1990 n. 303, e successive modifiche e integrazioni, delinea espressamente gli obblighi cui è soggetto il ricevitore del lotto, ivi compresi quelli di rendicontazione all'Amministrazione dei Monopoli di Stato.
Ne consegue che il ricevitore del lotto assume la veste di agente contabile e che l'omesso o il minore versamento all'Erario delle somme introitate, dedotte quelle relative all'aggio e alle vincite pagate, configura una condotta in evidente violazione delle regole della responsabilità contabile.
La parte convenuta, nell’espletamento dell’attività di gestione della ricevitoria del Lotto, svolgeva dunque funzioni di riscossore che implicavano il maneggio di denaro pubblico.
Da ciò discende la qualificazione del convenuto come agente contabile, secondo quanto stabilito dall’art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, secondo cui: “Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;
b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro”.
Pertanto, la procedura e gli obblighi a cui la suddetta avrebbe dovuto attenersi sono segnatamente indicati all'art. 24 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 (come modificato dagli artt. 34 e 38 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 560, divenuto operativo dal 4 maggio 1998 in forza del D.M. del 14 aprile 1998, pubb. in G.U. n. 91 del 20 aprile 1998), il quale prevede che ogni ricevitore del lotto è tenuto a versare il giovedì di ogni settimana contabile successiva alla estrazione del sabato, i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell'aggio spettante, sulla base delle risultanze dell'estratto conto della settimana stessa.
L'art. 25 del richiamato D.P.R. n. 303 del 1990, prescrive, poi, al comma 1, che “Il raccoglitore, il giorno successivo al versamento, deve inviare al competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal presente regolamento” e, al comma 2, che “Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento”. Orbene, dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile che le somme percette dal ricevitore non sono state versate all'Erario, né è stata fornita alcuna prova che l'inadempimento sia stato dovuto a forza maggiore o a caso fortuito, per cui ne consegue la piena responsabilità dell'agente contabile.
In merito all'elemento psicologico che deve connotare la condotta omissiva dell'agente contabile (non essendo sufficiente a configurare tale responsabilità la semplice omissione formale nella presentazione del conto), il Collegio ritiene, in adesione alla prospettazione attorea, che il ricevitore abbia agito con dolo, come indirettamente confermato anche dalla condotta contumaciale. Difatti, dagli atti emerge incontestabilmente una condotta improntata, non solo a grave negligenza e palese inottemperanza ad obblighi contrattuali (la parte convenuta non ha provveduto al pagamento neanche tardivo), ma anche ad una consapevole violazione di precise ed espresse disposizioni di legge, la cui osservanza risulta fondamentale e ineludibile per chi, gestendo il servizio di ricevitoria del lotto, è addetto alla riscossione ed al maneggio di rilevanti somme di denaro per conto dell’Erario.
Si precisa pertanto che il danno, risultante dalla sommatoria dei singoli proventi del gioco del lotto non tempestivamente versati all’Erario, ammonta a complessivi euro 51.808,22.
Tuttavia la Procura, a differenza di altri identici casi vagliati da questa Sezione non ha documentato, come suo onere, se da tale importo sia stato scomputato l’incasso intervenuto della polizza fideiussoria stipulata dalla titolare della ricevitoria a titolo di sanzione per inadempimento contrattuale e a copertura del parziale debito contratto in favore dell’erario. Poiché tuttavia dagli atti di causa (v. determina 27.11.2024 n.0104152 Agenzia Dogane in doc.all.4 in cartella 1) si evince chiaramente l’avvenuto introito da parte dell’Ente creditore di tale importo della polizza de qua, ancorché non indicato nel suo ammontare (che la Procura avrebbe dovuto acclarare), e poiché, in identici giudizi tale importo ammonta di regola ad euro 12.000,00, va detratto dal reclamato importo di euro 51.808,22 la somma di euro 12.000,00, così giungendosi alla somma di euro 39.808,22 da imputare al convenuto.
Nello scomputare correttamente tali voci già introitate, si fa proprio l’indirizzo prevalente di questa Corte (ex pluribus C. conti, sez. Lombardia, 19.9.2025 n.137; id., 26.2.2024 n.38; id. 8.7.2019 n.173) che, sul problema della natura della cauzione (se abbia natura di mera garanzia totale o parziale del credito a fronte di un possibile inadempimento del concessionario del lotto nel riversare all’Agenzia le somme dovute, in tal caso l’introito della stessa da parte dell’Agenzia decurterebbe l’importo che il concessionario deve versare per l’inadempimento, con conseguente riduzione del danno erariale qui reclamato, oppure abbia natura di penale, con finalità sanzionatoria e di deterrenza per il concessionario, come tale aggiuntiva rispetto alla somma da riversare quale obbligo di servizio dell’agente contabile), ha optato per la prima lettura.
Tale interpretazione era già stata fatta propria da un indirizzo giurisprudenziale, elegantemente formulato sulla scorta di una lettura civilistica del problema. In particolare la sentenza C. conti, sez. Sardegna, 25.3.2015 n.42 (che richiama id., sez. Lazio, n. 672/2012 e Sez. Liguria, n. 315/2008), ripresa da C. conti, sez. Lazio, 5.12.2018 n.557, da sez. Lombardia, 8.7.2019 n.173, sez. Veneto, 5.11.2020 n.100 e id., 12.11.2020 n.105, ha escluso la natura di “penale” di tale cauzione ritenendo che “la clausola penale, prevista dagli artt. 1382 e ss. c.c. è uno strumento convenzionale a tutela del creditore, attuato attraverso una misura a carattere sanzionatorio che si sostituisce (in caso di inadempimento) o si aggiunge (in caso di ritardato adempimento) a quelli previsti dalla normativa generale, allo scopo di rafforzare il rapporto creditorio. Ad essa va dunque ricondotta una duplice funzione: risarcitoria, quale ristoro pecuniario preventivamente fissato dalle parti, e sanzionatorio, giacché la stessa prescinde dalla prova del danno effettivamente patito (che però può essere pattiziamente oggetto di risarcimento oltre la misura della penale stessa). Va da sé che detta clausola penale, quale strumento eccezionale di rafforzamento del rapporto obbligatorio, deve espressamente risultare dalla volontà delle parti, alla quale è rimessa nell’ambito dell’autonomia contrattuale: tanto o con espresso riferimento ad espressioni del tipo “a titolo di penale”, oppure “a titolo sanzionatorio” o altre equivalenti, in assenza delle quali essa non può essere presunta, giacché non sarebbe provata la deroga pattizia all’ordinaria disciplina del risarcimento del danno. Calando siffatto principio nel caso che qui occupa, non sembra affatto che la cauzione di che trattasi abbia natura di penale”.
Tale indirizzo, è stato recepito, seppur in modo sintetico o implicito, anche dal prevalente indirizzo di questa Sezione e dell’intera Corte (sez. Lombardia 14.5.2018 n.101; id., 14.3.2018 n.51; id., sez. Lombardia n. 167 del 2015; id., sez. Friuli Venezia Giulia, n. 82 del 2014; id., sez. Puglia, n. 147 del 2011; id., sez. Veneto, n. 197 del 2007).
3. La natura dolosa della condotta del convenuto ed il palese indebito arricchimento precludono l’applicazione del più benevolo trattamento quantificatorio introdotto dalla legge n.1 del 2026 nella legge n.1 del 1994 (art.1, co.1-octies).
4. Il Collegio osserva da ultimo sul punto che, ai sensi dell’art. 33 comma 2 della legge n. 724 del 1994, “Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali”. Dalla lettera della norma si desume che tali interessi non costituiscono una sanzione amministrativa, in quanto essi si affiancano alla sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 33 comma 2 citato (a parte la revoca della concessione) e che essi costituiscono un risarcimento ex lege di tutto il danno da ritardato pagamento, salva prova del maggior danno da parte del P.M. Tale prova, nel caso di specie, non è stata prodotta (il PM ha comunque richiesto il solo pagamento di interessi) e pertanto, sui proventi del lotto trattenuti dal ricevitore e non versati, sono dovuti sino al saldo effettivo unicamente gli interessi, nella misura di una volta e mezzo il tasso d’interesse legale, fino al soddisfo (cfr. Sez. Lombardia, 26.2.2024 n.38; id., 11.10.2022 n.240; id., 17.5.2022 n.131; id., 52/2018 cit.; id., 30.5.2014 n. 115; id., 12.11.2013 n. 274; Sez. Veneto n. 233 del 2011; Sez. Lombardia n. 712 del 2012).
La condanna alle spese segue la soccombenza, come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, accoglie la domanda della Procura nei confronti di NI AL, nato a [...] il [...], cf. [...], di cui dichiara la contumacia e condanna lo stesso al pagamento nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli della somma di euro 39.808,22 oltre interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, ai sensi dell’art. 33, comma 2, l. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza di ciascuna obbligazione sino all’effettivo pagamento. Condanna altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 120,06 (centoventi/06).
Così deciso in Milano il 6.5.2026 Il Presidente rel.
Vito Tenore Firmato digitalmente
DEPOSITATA IN SEGRETERIA L’ 11/05/2026 Il Direttore di Segreteria AL Carvelli
Firmato digitalmente