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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3581/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 05/02/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3581/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLZANI ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 19125 LA SPEZIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza emise in data 2 marzo 2023 il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 685/2023 nei confronti di per il pagamento della somma di € 16.576,15, Parte_1 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
propose opposizione ed eccepì, preliminarmente, la carenza di titolarità attiva nel Parte_1 rapporto, posto che si era limitata a produrre la pubblicazione della cessione nella Controparte_1 Gazzetta Ufficiale, ma non aveva provato che il credito oggetto di causa, portato dal contratto di credito al consumo n.9108401, fosse compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco. In particolare, evidenziò che non era stata depositata copia integrale dell'atto di cessione e dei relativi allegati, dalla cui disamina comprendere quali crediti ne avessero formato oggetto, posto che l'estratto del contratto di cessione (doc. 4) non indica i contratti ceduti ed essendo privo di valore il doc. 5, trattandosi di un mero elenco non firmato, nonché contestato anche nella sua conformità all'originale. Nel merito, contestò la carenza di prova del credito, non reputando sufficiente la certificazione unilaterale del saldo finale prodotta, e la sua quantificazione, non essendo comprensibile né la natura degli interessi applicati (moratori, corrispettivi), né il tasso di applicazione e la data di decorrenza. Lamentò, inoltre, che il contratto di consumo non specifica il TEG, ma solo il TAEG, non permettendo di conoscere il tasso effettivo globale applicato. si costituì evidenziando di essersi resa cessionaria, a seguito di un'operazione Parte_2 di cartolarizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, di crediti pecuniari facenti capo a e di aver Controparte_2 assolto gli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sostenne che la titolarità del credito può essere provata con ogni mezzo, anche mediante il deposito del contratto originario, di cui può essere in possesso soltanto il cessionario, attuale titolare del credito. Aggiunse di aver prodotto, sin dalla fase monitoria, l'estratto del contratto di cessione, la relativa certificazione notarile e lista dei crediti ceduti. Affermò che il contratto prodotto in fase monitoria e quello depositato in questa sede riportano esattamente tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, pattuite e sottoscritte dalle parti in sede negoziale. Precisò che, in ipotesi di contratto di finanziamento, neppure sarebbe necessaria la produzione di un estratto conto ex art. 50 TUB, atteso che la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte. Contestò, inoltre, la genericità dell'asserita pretesa violazione del tasso soglia, osservando che la cessionaria del credito non è legittimata passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all'accertamento del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 ed alla restituzione degli interessi.
Fu concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione, vennero precisate le conclusioni nel termine del 3 ottobre 2024, in modalità cartolare, e la causa giunge in decisione a norma dell'articolo 190 cod. civ..
***
contesta, preliminarmente, la titolarità del credito sostenendo che Parte_1 Parte_2 non ha allegato la documentazione idonea a comprovare la legittimazione ad agire del
[...] cessionario, cioè il contratto di cessione e l'elenco dei debitori ceduti, che deve essere prodotta in giudizio unitamente all'evidenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Costituisce, effettivamente, assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
pagina 2 di 4 Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262). Nella specie, ha depositato l'estratto della pubblicazione del contratto di Parte_2 cessione in Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda, n.118 del 5/10/2022) ed il verbale notarile di deposito di documento e certificazione del 24 settembre 2021 (doc. n. 3 e 4 del fascicolo monitorio). In tale certificazione il Notaio dott. dà atto di “ricevere i seguenti Persona_1 documenti in deposito e di certificare che essi appartengano all'operazione di trasferimento di crediti avvenuta in data 22/9/21 tra la società cedente e la società cessionaria …. A) lista di crediti ceduti in data 22/9/2021 ed allegata all'atto di cessione di crediti sottoscritto in data 17 settembre 2021 tra e … . Aderendo alla richiesta io Notaio ricevo tale Controparte_3 Parte_2 documento, il quale consiste in tutto in 194 (centonovantaquattro) fogli di carta per totali 383 (trecentottantatré) facciate scritte. Il documento non presenta postille, abrasioni o altri vizi visibili o correzioni, e, previa sua vidimazione, ai sensi di legge, si allega al presente atto, sotto la lettera “A” per formare parte integrante e sostanziale”. Tuttavia, non ha depositato il suddetto allegato A al contratto di cessione, né risulta Controparte_1 aver richiesto che il Notaio attestasse, nella predetta certificazione o in altro atto, gli estremi dello specifico credito oggetto di cessione. Al contrario, la cessionaria, neppure a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente in relazione alla documentazione allegata, ha provveduto, nel corso del giudizio di opposizione, ad integrare la produzione depositando l'atto di cessione integrale, completo dei relativi allegati in esso richiamati, ed, in particolare, l'allegato A riproducente l'elenco dei crediti ceduti. Si consideri che il documento n. 5, qualificato come “estratto Lista Crediti Ceduti”, risulta redatto su un foglio privo di alcun collegamento sia con il contratto di cessione, sia con il richiamato allegato A del contratto stesso, cosicché non è idoneo a comprovare che le posizioni ivi riferite a Parte_1 siano quelle oggetto del trasferimento in favore di Parte_2 Si deve, pertanto, ritenere non provata la titolarità in capo a dei crediti oggetto Parte_2 della menzionata cessione.
Le restanti questioni restano assorbite. L'opposizione è, dunque, fondata. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 n. 685/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 2 marzo 2023;
2) condanna a rimborsare allo Stato le spese di lite che liquida Parte_2
pagina 3 di 4 in complessivi Euro 2.118,50 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali
(15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva. Monza, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 05/02/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3581/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLZANI ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 19125 LA SPEZIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza emise in data 2 marzo 2023 il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 685/2023 nei confronti di per il pagamento della somma di € 16.576,15, Parte_1 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
propose opposizione ed eccepì, preliminarmente, la carenza di titolarità attiva nel Parte_1 rapporto, posto che si era limitata a produrre la pubblicazione della cessione nella Controparte_1 Gazzetta Ufficiale, ma non aveva provato che il credito oggetto di causa, portato dal contratto di credito al consumo n.9108401, fosse compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco. In particolare, evidenziò che non era stata depositata copia integrale dell'atto di cessione e dei relativi allegati, dalla cui disamina comprendere quali crediti ne avessero formato oggetto, posto che l'estratto del contratto di cessione (doc. 4) non indica i contratti ceduti ed essendo privo di valore il doc. 5, trattandosi di un mero elenco non firmato, nonché contestato anche nella sua conformità all'originale. Nel merito, contestò la carenza di prova del credito, non reputando sufficiente la certificazione unilaterale del saldo finale prodotta, e la sua quantificazione, non essendo comprensibile né la natura degli interessi applicati (moratori, corrispettivi), né il tasso di applicazione e la data di decorrenza. Lamentò, inoltre, che il contratto di consumo non specifica il TEG, ma solo il TAEG, non permettendo di conoscere il tasso effettivo globale applicato. si costituì evidenziando di essersi resa cessionaria, a seguito di un'operazione Parte_2 di cartolarizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, di crediti pecuniari facenti capo a e di aver Controparte_2 assolto gli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sostenne che la titolarità del credito può essere provata con ogni mezzo, anche mediante il deposito del contratto originario, di cui può essere in possesso soltanto il cessionario, attuale titolare del credito. Aggiunse di aver prodotto, sin dalla fase monitoria, l'estratto del contratto di cessione, la relativa certificazione notarile e lista dei crediti ceduti. Affermò che il contratto prodotto in fase monitoria e quello depositato in questa sede riportano esattamente tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, pattuite e sottoscritte dalle parti in sede negoziale. Precisò che, in ipotesi di contratto di finanziamento, neppure sarebbe necessaria la produzione di un estratto conto ex art. 50 TUB, atteso che la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte. Contestò, inoltre, la genericità dell'asserita pretesa violazione del tasso soglia, osservando che la cessionaria del credito non è legittimata passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all'accertamento del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 ed alla restituzione degli interessi.
Fu concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione, vennero precisate le conclusioni nel termine del 3 ottobre 2024, in modalità cartolare, e la causa giunge in decisione a norma dell'articolo 190 cod. civ..
***
contesta, preliminarmente, la titolarità del credito sostenendo che Parte_1 Parte_2 non ha allegato la documentazione idonea a comprovare la legittimazione ad agire del
[...] cessionario, cioè il contratto di cessione e l'elenco dei debitori ceduti, che deve essere prodotta in giudizio unitamente all'evidenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Costituisce, effettivamente, assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
pagina 2 di 4 Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262). Nella specie, ha depositato l'estratto della pubblicazione del contratto di Parte_2 cessione in Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda, n.118 del 5/10/2022) ed il verbale notarile di deposito di documento e certificazione del 24 settembre 2021 (doc. n. 3 e 4 del fascicolo monitorio). In tale certificazione il Notaio dott. dà atto di “ricevere i seguenti Persona_1 documenti in deposito e di certificare che essi appartengano all'operazione di trasferimento di crediti avvenuta in data 22/9/21 tra la società cedente e la società cessionaria …. A) lista di crediti ceduti in data 22/9/2021 ed allegata all'atto di cessione di crediti sottoscritto in data 17 settembre 2021 tra e … . Aderendo alla richiesta io Notaio ricevo tale Controparte_3 Parte_2 documento, il quale consiste in tutto in 194 (centonovantaquattro) fogli di carta per totali 383 (trecentottantatré) facciate scritte. Il documento non presenta postille, abrasioni o altri vizi visibili o correzioni, e, previa sua vidimazione, ai sensi di legge, si allega al presente atto, sotto la lettera “A” per formare parte integrante e sostanziale”. Tuttavia, non ha depositato il suddetto allegato A al contratto di cessione, né risulta Controparte_1 aver richiesto che il Notaio attestasse, nella predetta certificazione o in altro atto, gli estremi dello specifico credito oggetto di cessione. Al contrario, la cessionaria, neppure a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente in relazione alla documentazione allegata, ha provveduto, nel corso del giudizio di opposizione, ad integrare la produzione depositando l'atto di cessione integrale, completo dei relativi allegati in esso richiamati, ed, in particolare, l'allegato A riproducente l'elenco dei crediti ceduti. Si consideri che il documento n. 5, qualificato come “estratto Lista Crediti Ceduti”, risulta redatto su un foglio privo di alcun collegamento sia con il contratto di cessione, sia con il richiamato allegato A del contratto stesso, cosicché non è idoneo a comprovare che le posizioni ivi riferite a Parte_1 siano quelle oggetto del trasferimento in favore di Parte_2 Si deve, pertanto, ritenere non provata la titolarità in capo a dei crediti oggetto Parte_2 della menzionata cessione.
Le restanti questioni restano assorbite. L'opposizione è, dunque, fondata. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 n. 685/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 2 marzo 2023;
2) condanna a rimborsare allo Stato le spese di lite che liquida Parte_2
pagina 3 di 4 in complessivi Euro 2.118,50 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali
(15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva. Monza, 5 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4