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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2739/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7899/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6987235 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2246/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe indicate, per omesso parziale versamento della TARI anno 2024,che assumeva notificato in data 9 marzo 2025, in merito agli immobili siti in Pozzuoli (Na) alla Indirizzo_1 mq 50 deducendo, a suo fondamento,che l'imposta non era dovuta,per una pluralità di motivi.
Si costituiva in giudizio il Comune di Pozzuoli evidenziando che l'atto impugnato, a seguito della disamina degli atti era stato annullato chiedendo,in ragione di ciò,l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze in atti sussistono i presupposti per l'estinzione del gudizio, per cessata materia del contendere, risultando il provvedimento impugnato annullato dal Comune di Pozzuoli, come da provvedimento prodotto in atti.
Le spese seguono la soccombenza risultando il provvedimento impugnato oggetto di annullamento tardivamente ovvero solo dopo la scadenza del termine per la costituzione in giudizio della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna la parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 180,00,oltre oneri accessori,se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7899/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6987235 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2246/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe indicate, per omesso parziale versamento della TARI anno 2024,che assumeva notificato in data 9 marzo 2025, in merito agli immobili siti in Pozzuoli (Na) alla Indirizzo_1 mq 50 deducendo, a suo fondamento,che l'imposta non era dovuta,per una pluralità di motivi.
Si costituiva in giudizio il Comune di Pozzuoli evidenziando che l'atto impugnato, a seguito della disamina degli atti era stato annullato chiedendo,in ragione di ciò,l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze in atti sussistono i presupposti per l'estinzione del gudizio, per cessata materia del contendere, risultando il provvedimento impugnato annullato dal Comune di Pozzuoli, come da provvedimento prodotto in atti.
Le spese seguono la soccombenza risultando il provvedimento impugnato oggetto di annullamento tardivamente ovvero solo dopo la scadenza del termine per la costituzione in giudizio della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna la parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 180,00,oltre oneri accessori,se dovuti.